| IL DIRIGENTE dell'ufficio autorizzazioni officine
 
 Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute 6 aprile 2004 di trasferimento   del   personale  all'Agenzia  italiana  del  farmaco, registrato  in  data  26 agosto  2004  al  n. 1464 del Registro visti semplici  dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Vista   la   determina   del  16 settembre  2004  concernente  lo svolgimento  delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che e' assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;
 Visto  il  decreto  legislativo  29 maggio  1991,  n.  178,  come sostituito  dall'art. 1, lettera h), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio  1997,  n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 Visto  il  decreto  dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 132 del 7 luglio 2002, concernente    la    modalita'    di   trasmissione   dei   dati   di commercializzazione   delle   specialita'  medicinali  attraverso  il sistema informatico SIRIO;
 Considerato di dover sospendere, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  29 maggio  1991,  n. 178, e successive modificazioni   ed   integrazioni,   le  specialita'  medicinali  che dall'elaborazione  dei dati trasmessi dalle aziende farmaceutiche per mezzo  del  suddetto  sistema  informatico  SIRIO  risultano avere un ritardo della prima commercializzazione superiore a dodici mesi dalla data  di  autorizzazione  all'immissione in commercio o che risultano non commercializzate nell'anno 2004;
 Ritenuto,  come  disposto  dall'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo  29 maggio  1991,  n.  178,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  di  non  dover  sospendere  i  prodotti per i quali e' documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi;
 
 Adotta
 la seguente determinazione:
 
 Sono  sospese, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2 del decreto legislativo  29 maggio  1991,  n.  178  e successive modificazioni ed integrazioni, le specialita' medicinali elencate nell'allegato A, che costituisce   parte   integrante   della   presente   determinazione, limitatamente alle confezioni a margine indicate.
 La  presente  determinazione avra' efficacia quindici giorni dopo la  sua  pubblicazione  in  Gazzetta Ufficiale e verra' notificata in stralcio, in via amministrativa, alle ditte interessate.
 Roma, 15 novembre 2005
 Il dirigente: Marra
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