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| Gazzetta n. 295 del 2005-12-20 |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 7 dicembre 2005 |  | Autorizzazione,   all'Istituto   «Scuola   di   specializzazione   in psicoterapia   specialistica   per  lo  sviluppo  e  l'adolescenza  - Humanitas»,  ad  istituire  e  ad  attivare  nella sede periferica di Milano  un  corso  di  specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  | 
 |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica
 musicale e coreutica e per la ricerca
 scientifica e tecnologica
 
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica   e tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
 Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
 Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Visto  il  decreto in data 16 marzo 2005, con il quale l'istituto «Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza - Humanitas» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di  Roma  per  i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di specializzazione  in  psicoterapia  nella  sede periferica di Milano, Palazzo  dei Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per  l'intero corso, a 80 unita', ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
 Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica  espresso  dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 settembre 2005;
 Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito all'istanza  presentata,  dall'istituto  sopra indicato, espressa dal predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema universitario  nella  riunione del 26 ottobre 2005 trasmessa con nota n. 807 del 27 ottobre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con decreto   11 dicembre   1998,   n.   509,   l'Istituto   «Scuola   di specializzazione  in  psicoterapia  specialistica  per  lo sviluppo e l'adolescenza  -  Humanitas», e' abilitato ad istituire e ad attivare nella  sede  periferica  di Milano, Palazzo dei Giureconsulti, Piazza Mercanti,  2,  ai  sensi  delle  disposizioni di cui al titolo II del regolamento  stesso,  successivamente alla data del presente decreto, un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  secondo il modello scientifico-culturale  proposto  nell'istanza di riconoscimento della sede principale.
 2.  Il  numero  massimo  di  allievi da ammettere a ciascun anno di corso e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 7 dicembre 2005
 
 Il capo del dipartimento: Rossi Bernardi
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