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| Gazzetta n. 295 del 2005-12-20 |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  per il secondo biennio economico 2004-2005, del personale del comparto scuola |  | 
 |  | A  seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il  18 novembre  2005  sul  testo dell'ipotesi di accordo relativo al CCNL  del  personale  del  comparto  scuola  per  il  secondo biennio economico  2004-2005 e della certificazione positiva resa dalla Corte dei   conti   il   6 dicembre   2005  sull'attendibilita'  dei  costi quantificati  per  l'accordo medesimo e sulla relativa compatibilita' con gli strumenti di programmazione di bilancio, il giorno 7 dicembre 2005, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN    nella    persona    del    presidente    avv.   Guido Fantoni.... (firmato)    ed    i    rappresentanti   delle   seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:
 per le Confederazioni sindacali:
 
 CGIL....                       |(firmato)
 CISL....                       |(firmato)
 UIL....                        |(firmato)
 CONFSAL....                    |(firmato)
 CGU....                        |(firmato)
 
 per le organizzazioni sindacali di categoria:
 
 CGIL scuola.....                   |(firmato)
 CISL scuola.....                   |(firmato)
 UIL scuola.....                    |(firmato)
 CONFSAL SNALS.....                 |(firmato)
 GILDA UNAMS.....                   |(firmato)
 
 Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto scuola per il secondo biennio economico 2004-2005. CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO relativo al personale del
 comparto scuola per il secondo biennio economico 2004-2005
 Art. 1.
 Durata e decorrenza del contratto biennale
 1.  Il  presente  contratto  biennale,  relativo  al comparto del personale della scuola, concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005.
 Art. 2.
 Aumenti della retribuzione base
 1.  Gli  stipendi  tabellari  previsti,  come  individuati  dalla tabella  2  allegata  al  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro sottoscritto,  per  il  predetto  comparto,  il  24 luglio 2003, sono incrementati  delle  misure  mensili  lorde,  per tredici mensilita', indicate nell'allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
 2.  Per  effetto  degli  incrementi indicati al comma 1, i valori degli   stipendi   annui  sono  rideterminati  nelle  misure  e  alle decorrenze stabilite nella tabella B.
 3.   Al  personale  educativo  spetta  il  trattamento  economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.
 Art. 3.
 Effetti dei nuovi stipendi
 1. Gli incrementi stipendiali di cui alla tabella A hanno effetto integralmente  sulla  13ª  mensilita',  sui compensi per le attivita' aggiuntive,   sulle  ore  eccedenti,  sul  trattamento  ordinario  di quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, trattamento  di  fine  rapporto,  sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
 2.   I  benefici  economici  risultanti  dall'applicazione  della tabella  A  sono  corrisposti  integralmente  alle  scadenze  e negli importi  ivi  previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto  a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita'  di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
 Art. 4.
 Retribuzione professionale docenti
 1.  La  retribuzione  professionale docenti prevista dall'art. 81 del CCNL 24 luglio 2003 e' incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
 2.  Al  personale docente, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo  anno  2004  di  risorse  derivanti  dalle  economie  di sistema conseguite  nell'anno scolastico 2003-2004 e certificate in Euro 95,2 milioni al lordo degli oneri riflessi, e' corrisposta una tantum pari a  Euro 81  complessiva  in  ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l'anno 2004.
 Art. 5.
 Fondo dell'istituzione scolastica
 1.  Le  risorse destinate al finanziamento del fondo di istituto, gia'  definite  ai  sensi  dell'art. 82 del CCNL 24 luglio 2003, sono incrementate,  a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006, di un importo pari a:
 Euro 15,24  mensili  pro-capite per tredici mensilita' per ogni docente  ed  unita' di personale educativo in servizio al 31 dicembre 2003;
 Euro 10,87 mensili pro-capite per 13 mensilita' per ogni unita' di personale ATA in servizio al 31 dicembre 2003.
 2.  Le  risorse  occorrenti per la copertura del finanziamento di cui  al  comma  1  potranno  alimentare  il  fondo per le istituzioni scolastiche   solo   successivamente   all'approvazione  della  legge finanziaria  per  l'anno  2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi  stabiliti  dal punto 1 dell'accordo Governo-Parti sociali del 27 maggio 2005.
 3.  Le  risorse  di  cui all'art. 82, comma 3, del CCNL 24 luglio 2003  ricevono  nel  presente CCNL una diversa finalizzazione poiche' destinate  a  coprire  gli  oneri  derivanti  dall'applicazione degli articoli 4 e 7 del presente CCNL.
 4.   Entro   sessanta   giorni   dall'approvazione   della  legge finanziaria  per  l'anno  2006  le  parti  definiranno  con  apposita sequenza  contrattuale l'aggiornamento dei compensi accessori erogati a carico del fondo di istituto.
 Art. 6.
 Aumenti contrattuali ai capi di istituto
 1.  Ai capi di istituto, in servizio nel quadriennio contrattuale 1998-2001  e  che  non  hanno  acquisito  la  qualifica  di dirigenti scolastici,  sono  attribuiti  i medesimi incrementi stipendiali, per tredici  mensilita',  spettanti  al  docente  laureato degli istituti secondari di secondo grado.
 Art. 7.
 Posizioni economiche per il personale ATA
 1.  Salva  comunque  la definizione delle procedure connesse agli articoli 48  e  49  del  CCNL  24 luglio  2003,  si  conviene  che il personale  a  tempo  indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C  allegata  al  CCNL  24 luglio  2003 possa usufruire di uno sviluppo  orizzontale  in  una  posizione  economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in Euro 330 annui  da  corrispondere in tredici mensilita' al personale dell'area A,  e  in  Euro 1000  annui da corrispondere in tredici mensilita' al personale dell'area B.
 2.  L'attribuzione  della  posizione  economica  di  cui al comma precedente  avviene  progressivamente  dopo  l'esito favorevole della frequenza  di  apposito  corso  di  formazione  diretto  al personale utilmente  collocato  in  una  graduatoria  di  richiedenti che sara' formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio  posseduti  e  dei  crediti  professionali  maturati,  con  le procedure  di  cui  all'art.  48 del CCNL 24 luglio 2003 da attivarsi entro  sessanta  giorni  dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
 L'ammissione   alla   frequenza   del   corso  di  cui  sopra  e' determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
 3. Al personale delle aree A e B cui, per effetto delle procedure di  cui  sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1,  sono  affidate,  in  aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo,  ulteriori e piu' complesse mansioni concernenti, per l'area A,  l'assistenza  agli  alunni  diversamente abili e l'organizzazione degli  interventi  di primo soccorso e, per quanto concerne l'area B, compiti  di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia  e  responsabilita'  operativa,  aderenti  alla  logica del percorso  di  valorizzazione  compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione   della   possibilita'   che  siano  attribuiti  ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24 luglio 2003.
 4.  L'istituto  di  cui  al  presente  articolo  e' finanziato, a decorrere  dal 31 dicembre 2005 in prima applicazione, con le risorse pari  a  33 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi di economie realizzate  per  il  personale ATA ed indicate nell'atto di indirizzo per il II biennio 2004-2005 del comparto scuola disponibili dall'anno 2006, da suddividere in misura di due terzi a favore dell'area B e di un terzo a favore dell'area A. Ulteriori risorse per il personale ATA che  dovessero essere successivamente accertate e certificate avranno la  medesima  destinazione, unitamente ad altre eventuali risorse che le parti decidessero di utilizzare in sede di rinnovo contrattuale.
 5.  Al  personale  delle  aree  A  e  B  a  tempo  determinato  e indeterminato,  a  valere  sulle  risorse derivanti dalle economie di sistema   conseguite  nell'anno  scolastico  2003/04  certificate  in Euro 33  milioni  al  lordo degli oneri riflessi per ciascuno dei due anni  2004  e  2005,  e'  corrisposta  una  tantum pari a Euro 196 in ragione del servizio prestato nell'arco di vigenza contrattuale.
 Art. 8.
 Norma finale
 1.  Per  quanto  non  previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 24 luglio 2003.
 Art. 9.
 Norma programmatica
 1.  Le economie certificate derivanti dai risparmi di sistema del personale  docente, previste per l'anno scolastico 2004-2005, saranno impiegate  con le modalita' da definirsi in una sequenza contrattuale da  aprirsi  entro sessanta giorni dalla certificazione delle risorse stesse.
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 1. Dichiarazione a verbale.
 FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola nel sottoscrivere il contratto nazionale   scuola   relativo   al   secondo  biennio  economico,  in considerazione  del  tempo  trascorso  dalla  sigla  dell'ipotesi  di accordo  alla  data  odierna  nonche'  del  fatto che si tratta di un contratto  arrivato  ormai  alla  scadenza del biennio, richiedono il massimo  sforzo  ed  impegno  del  Governo perche' l'erogazione delle somme dovute al personale avvenga in tempi brevissimi e le successive sequenze rispettino le scadenze definite. 2. Dichiarazione a verbale.
 Dal 1° gennaio 2006 si apre il rinnovo del contratto quadriennale eppure,  ad  oggi,  il  Governo  non ha ancora stanziato, nella legge finanziaria per il 2006, le risorse necessarie.
 Al fine di evitare ulteriori e penalizzanti ritardi ai lavoratori della  scuola FLC CGIL, CISL Scuola UIL Scuola chiedono l'impegno del Governo  per  recuperare  lo  stanziamento  da  destinare  ai rinnovi contrattuali  nei  pochi  giorni  che  mancano all'approvazione della legge finanziaria.
 FLC  CGIL,  CISL  Scuola  e UIL Scuola ribadiscono la centralita' dell'ARAN per il rinnovo dei contratti pubblici.
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