Gazzetta n. 295 del 2005-12-20 |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, biennio economico 2004-2005. |
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Il giorno 7 dicembre 2005 alle ore 10,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni.... (firmato Fantoni) ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali Confederazioni - - FP/CGIL (firmato) CGIL (firmato) CISL/AZIENDE (firmato) CISL (firmato) UIL/PA (firmato) UIL (firmato) RDB/PI RDB CUB
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro. Premessa. Con il Protocollo del 27 maggio 2005 il Governo e le Parti sociali hanno convenuto sulla necessita' di definire i contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2004-2005, attribuendo a regime incrementi retributivi pari al 5,01% per ciascun comparto di contrattazione. Pertanto, il Governo si e' impegnato a stanziare ulteriori risorse nella legge finanziaria per l'anno 2006, in aggiunta alle disponibilita' economiche previste per gli anni 2004 e 2005. In relazione a quanto sopra, il Comitato di settore per il comparto delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ha inviato all'ARAN il relativo atto di indirizzo nel quale, evidenziando la necessita' di concludere con la massima tempestivita' la sottoscrizione dei contratti, viene confermato il quadro economico finanziario derivante dagli impegni sottoscritti, ribadendo, altresi', che le risorse aggiuntive pari allo 0,7% saranno disponibili a decorrere dall'anno 2006, una volta predisposti i relativi stanziamenti nella prossima legge finanziaria. Sulla base del citato atto di indirizzo, al fine di dare piena attuazione a tale Protocollo le parti hanno avviato il negoziato la cui conclusione, coerentemente con quanto concordato, consentira' di raggiungere per il biennio 2004-2005 a regime un incremento retributivo complessivo del 5,01%, di cui una parte pari allo 0,5% sara' destinata alla incentivazione della produttivita' dei dipendenti. Le parti, nel prendere atto che le risorse aggiuntive saranno disponibili dall'anno 2006, al fine di garantire l'unitarieta' dell'assetto contrattuale, sottoscrivono la presente Ipotesi di accordo, con la quale convengono di attribuire i miglioramenti retributivi derivanti dalle risorse gia' stanziate (pari al 4,31%) e di definire, attraverso un'apposita intesa, gli ulteriori incrementi (pari allo 0,7%) a decorrere dal 31 dicembre 2005, stabilendone sin da ora la destinazione. Tale intesa, che va ad integrare il presente accordo, dovra' essere realizzata non appena sara' approvata la suddetta legge finanziaria a copertura dei relativi oneri a carico del bilancio dello Stato. PARTE PRIMA Titolo I NORME GENERALI Art. 1. Campo di applicazione durata e decorrenza del contratto 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti e i vigili volontari ausiliari, dipendente dalle sottoindicate amministrazioni del comparto di cui all'art. 4 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002: Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 2. Il presente contratto collettivo nazionale si riferisce al periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli. 3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL. PARTE SECONDA Sezione I Corpo nazionale dei vigili del fuoco Art. 2. Aumenti della retribuzione base 1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 20 del CCNL del 26 maggio 2004 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B. 3. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori indicati nella allegata tabella C. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL. Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi 1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 2. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 21 del CCNL del 26 maggio 2004. 3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 del CCNL del 26 maggio 2004. Art. 4. Indennita' di rischio ed indennita' mensile 1. Gli importi dell'indennita' di rischio e dell'indennita' mensile di cui all'art. 24 del CCNL del 26 maggio 2004 sono incrementati nelle misure mensili lorde previste dall'allegata tabella D. Art. 5. Norma finale e transitoria 1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005 di cui in premessa, le parti si rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005, non appena verra' approvata la legge finanziaria per l'anno 2006, contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi. 2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza dal 31 dicembre 2005, ad incrementare l'indennita' di rischio e l'indennita' mensile di cui all'art. 4 per la quota pari allo 0,2% (corrispondente a Euro 4,40 medi mensili procapite per tredici mensilita) e ad incrementare il fondo di cui all'art. 25 del CCNL del 26 maggio 2004, per la restante parte, pari allo 0,5% (corrispondente ad Euro 11,10 medi mensili procapite per tredici mensilita), al fine di incentivare la produttivita' dei dipendenti. Le predette percentuali sono calcolate sul monte salari dell'anno 2003. Sezione II Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Art. 6. Aumenti della retribuzione base 1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 33 del CCNL del 26 maggio 2004 sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella A alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL. Art. 7. Effetti dei nuovi stipendi 1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 6 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 2. Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 34 del CCNL del 26 maggio 2004. 3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 del CCNL del 26 maggio 2004 Art. 8. Norma finale e transitoria 1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005 di cui in premessa, le parti si rincontreranno per la sottoscrizione dell'accordo relativo al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse contrattuali pari allo 0,7%, per il biennio 2004-2005, non appena verra' approvata la legge finanziaria per l'anno 2006, contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi. 2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate, con decorrenza dal 31 dicembre 2005, ad incrementare l'indennita' aziendale di cui all'art. 35 del CCNL del 26 maggio 2004 per la quota pari allo 0,2% (corrispondente a Euro 4,20 medi mensili pro-capite per tredici mensilita) e ad incrementare il fondo di cui all'art. 37 del CCNL del 26 maggio 2004, per la restante parte, pari allo 0,5% (corrispondente ad Euro 10,50 medi mensili pro-capite per tredici mensilita), al fine di incentivare la produttivita' dei dipendenti. Le predette percentuali sono calcolate sul monte salari dell'anno 2003.
----> Vedere Tabella da pag. 78 a pag. 83 della G.U. <----
Dichiarazione congiunta n. 1. Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le parti confermano che, per la concessione dei buoni pasto, la disciplina di riferimento continua ad essere costituita dall'Accordo per la corresponsione dei buoni pasto al personale civile del comparto dei Ministeri del 30 aprile 1996 e successive integrazioni e modificazioni. Dichiarazione congiunta n. 2. Con riferimento all'art. 50, comma 1, lettera b) del CCNL del 24 maggio 2000, le parti convengono sulla necessita' che il valore economico del buono pasto ivi previsto, possa essere rideterminato, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nell'articolo medesimo, in misura non inferiore ad Euro 7,00. Dichiarazione congiunta n. 3. Con riferimento all'art. 37, comma 3, del CCNL del 26 maggio 2004 le parti prendono atto dell'opportunita' che nell'ambito delle modalita' di utilizzo del Fondo generale per l'erogazione del trattamento accessorio, ivi previsto, siano ricompresi eventuali compensi correlati ai nuovi compiti istituzionali dell'amministrazione. Dichiarazione congiunta n. 4. Con riferimento all'art. 5, le parti si impegnano ad individuare, nell'ambito dell'intesa ivi prevista, un criterio di ripartizione delle risorse pari allo 0,2% (corrispondente a Euro 4,40 medi mensili pro-capite) da destinare all'indennita' di rischio e all'indennita' mensile al fine di contenere il divario tra le misure unitarie dei suddetti emolumenti.
NOTA A VERBALE DELLA RDB-CUB PUBBLICO IMPIEGO Allegata alla preintesa CCNL Aziende - Biennio economico 2004-2005 La RdB-CUB valuta negativamente l'ipotesi di accordo del CCNL del personale del comparto aziende ed Amministrazioni dello Stato ad orientamento autonomo relativa al secondo biennio 2004-2005 poiche': nel metodo si e' evidenziata una modalita' di condurre la trattativa incapace di recepire le proposte migliorative avanzate dalla RdB-CUB. Tale condizione deriva dalla scelta del Governo di riportare i lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del rapporto di lavoro pubblicistico. Una scelta che comportera' un'ulteriore perdita del potere contrattuale aggravando le condizioni lavorative ed economiche dei lavoratori. Inoltre, la trattativa e' stata condizionata dagli effetti dell'accordo del 27 maggio che ha fissato risorse economiche del tutto insufficienti. La perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni e' di gran lunga superiore all'incremento previsto dall'ipotesi di accordo. Nel merito l'ipotesi di accordo non prevede nessuna rivalutazione del valore buono pasto e, in particolare si disattende l'impegno preso, da parte del Governo, di rivalutare l'indennita' di turno istituita nel precedente biennio ne si procede ad una sua stabilizzazione. Pertanto non sottoscrive la presente ipotesi di accordo rimandando la decisione definitiva alla consultazione dei propri iscritti e dei lavoratori del comparto.
Roma, 12 ottobre 2005
p/RdB/CUB pubblico impiego: Greggi |
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