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| Gazzetta n. 295 del 2005-12-20 |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 17 novembre 2005 |  | Disciplina   dei   lavori   da  eseguirsi  in  economia,  secondo  le disposizioni  dettate  dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni. |  | 
 |  | IL SEGRETARIO GENERALE 
 Visto  il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440, e successive modificazioni;
 Visto  il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827,  e successive modificazioni;
 Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;
 Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
 Visto  il  decreto  del  Segretario  generale  del  Ministero delle comunicazioni del 4 marzo 2002;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
 Ritenuta  l'opportunita'  di  disciplinare i lavori da eseguirsi in economia  secondo  le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della   Repubblica   21 dicembre   1999,   n.   554,   e   successive modificazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto del provvedimento
 Il  presente  provvedimento  individua  le modalita', i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori.
 |  | Art. 2. Modalita' di esecuzione in economia
 L'esecuzione in economia dei lavori puo' avvenire:
 a) in amministrazione diretta;
 b) a cottimo fiduciario.
 Sono  in  amministrazione  diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento   di   alcun  imprenditore.  Essi  sono  effettuati  con materiali  e  mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
 Sono a cottimo fiduciario i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
 I  lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una  spesa  complessiva  superiore  a  50.000  euro,  con  esclusione dell'I.V.A.
 L'importo dei lavori affidati a cottimo non puo' superare i 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
 |  | Art. 3. Lavori in economia
 Sono  eseguiti  in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:
 a) lavori di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei   relativi  impianti  degli  uffici  centrali  e  periferici  del Ministero  delle  comunicazioni, nonche' degli impianti situati al di fuori delle sedi ministeriali, d'importo non superiore a 50.000 euro;
 b) lavori ordinari di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali  e  relativi  impianti  presi  in  affitto ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni e a uso delle Associazioni  delle  Sale  Stampa,  nei  casi  in cui per legge o per contratto  le  spese  siano  a  carico  del  locatario, d'importo non superiore a 50.000 euro;
 c) lavori    di    manutenzione,   riparazione,   adattamento   e realizzazione  di  opere, impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi  imprevedibili  ed urgenti e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109 del 1994, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
 d)  interventi  non  programmabili  per la sicurezza su locali ed impianti,  nonche'  quelli  destinati  a  scongiurare  situazioni  di pericolo  a  persone,  animali  o  cose  a danno dell'igiene e salute pubblica  o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
 e) lavori  per  i  quali  siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne   differita  l'esecuzione,  nei  limiti  d'importo  stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
 f) lavori  necessari  per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
 g) completamento  di opere o impianti a seguito della risoluzione del  contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita'  ed  urgenza  di completare i lavori, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.
 |  | Art. 4. Divieto di frazionamento
 E'  vietato  l'artificioso  frazionamento  dei lavori allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.
 |  | Art. 5. Responsabile del servizio
 L'esecuzione  dei  lavori  in  economia viene disposta, nell'ambito degli  obiettivi e dei limiti di spesa, dal responsabile del servizio interessato  che  puo'  affidarla al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
 |  | Art. 6. Relazioni informative
 L'amministrazione  informa, con apposita relazione, predisposta con cadenza semestrale, il servizio di controllo interno dei motivi per i quali  ha  fatto  ricorso  alle  procedure  non  concorsuali e non ha aderito al sistema convenzionale ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999.
 |  | Art. 7. Lavori in economia mediante amministrazione diretta
 Quando    i    lavori    vengono    eseguiti    con    il   sistema dell'amministrazione   diretta,   il  responsabile  del  procedimento organizza  ed  esegue  gli  stessi  lavori  per  mezzo  di  personale dipendente.
 Il responsabile del procedimento provvede altresi' all'acquisto dei materiali  ed  all'eventuale  noleggio  dei  mezzi  necessari  per la realizzazione dell'opera.
 |  | Art. 8. Lavori mediante cottimo
 L'affidamento  di lavori, mediante cottimo fiduciario, e' preceduto da  indagine  di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78  del  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;  per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  20.000 euro, si puo' procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:
 1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 2)  i  prezzi  unitari  per  i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 3) le condizioni di esecuzione;
 4) il tempo di esecuzione dei lavori;
 5) le modalita' di pagamento;
 6)  le  penalita'  in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante  di  risolvere  in  danno  il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
 Per  i  lavori  d'importo  inferiore a 20.000 euro, il contratto di cottimo  si  perfeziona  con  l'acquisizione  agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione,  mentre  per  importi  superiori viene stipulato apposito  contratto  in  forma  pubblica  amministrativa  o  mediante scrittura privata autenticata.
 Gli  affidamenti  tramite  cottimo  sono  soggetti  alle  forme  di pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
 |  | Art. 9. Contabilizzazione dei lavori
 I  lavori  eseguiti  in  economia  sono  contabilizzati  a cura del direttore dei lavori:
 a) per  il  sistema di amministrazione diretta e per le forniture di  materiali  con  verifica  effettuata  a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
 b) per  il  lavori  eseguiti  mediante  cottimo fiduciario, su un registro  di  contabilita'  ed  atti  relativi ove vengano annotati i lavori  eseguiti,  quali  risultano  dai  libretti  delle  misure, in stretto ordine cronologico.
 |  | Art. 10. Perizia suppletiva
 Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si  rilevi  insufficiente,  il responsabile del procedimento presenta una  perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti  nella  perizia  per lavori con simili oppure ricavandoli da nuove analisi.
 In   nessun   caso   la  spesa  complessiva  puo'  superare  quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
 |  | Art. 11. Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
 La  liquidazione  dei lavori eseguiti in amministrazione diretta e' effettuato  con  atto  di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare,  la  liquidazione  delle  forniture  di materiali, mezzi d'opera,  noli,  ecc.  avviene  sulla  base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.
 |  | Art. 12. Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
 I  lavori  sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto  finale  redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore   a   100.000  euro  e'  in  facolta'  dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte  di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.
 Al   conto   finale   deve   essere   allegata   la  documentazione giustificativa  della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
 a) le date di inizio e fine dei lavori;
 b) le eventuali perizie suppletive;
 c) le eventuali proroghe autorizzate;
 d) le assicurazioni degli operai;
 e) gli eventuali infortuni;
 f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
 g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
 h) le eventuali riserve dell'impresa;
 i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
 Il  conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalita' esecutive di particolare complessita' puo'  essere  redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con  l'attestazione  della  regolare  esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza  dei  punti  di  cui  alle  lettere  a),  d) e g) del presente articolo.
 |  | Art. 13. Collaudo dei lavori
 Il  certificato  di  collaudo  e'  sostituito da quello di regolare esecuzione  ai  sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
 |  | Art. 14. Lavori d'urgenza
 Nei  casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia e' determinata dalla necessita' di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale,  in  cui  sono  indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
 Il  verbale  e'  compilato  dal  responsabile del procedimento o da tecnico  all'uopo incaricato. Il verbale e' trasmesso con una perizia estimativa  alla  stazione  appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
 |  | Art. 15. Provvedimenti nei casi di somma urgenza
 In  circostanze  di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del  verbale  di  cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei  lavori  entro  il  limite  di  200.000 euro o comunque di quanto indispensabile  per  rimuovere  lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
 L'esecuzione  dei  lavori  di somma urgenza puo' essere affidata in forma  diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
 Il  prezzo  delle  prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo  previsto  all'art.  136,  comma  5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
 Il  responsabile  del procedimento od il tecnico incaricato compila entro  dieci  giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa  degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma  urgenza,  alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
 Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non  riporti  l'approvazione  del  competente  organo  della stazione appaltante,  si  procede  alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
 |  | Art. 16. Garanzie
 Le  imprese  affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della  garanzia  fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula  del  contratto per gli appalti di importo inferiore a 20.000 euro.
 |  | Art. 17. Inadempimenti
 Nel  caso  di  inadempienza  per  fatti  imputabili  al  soggetto o all'impresa  cui  e' stata affidata l'esecuzione dei lavori di cui al presente  provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera   d'ordinazione.   Inoltre   l'amministrazione  dopo  formale ingiunzione,  a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta  senza esito, puo' disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro  a  spese  del  soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
 Nel  caso  d'inadempimento  grave, l'amministrazione puo' altresi', previa  denuncia  scritta,  procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
 |  | Art. 18. Entrata in vigore
 Il  presente  provvedimento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Roma, 17 novembre 2005
 
 Il segretario generale: Guida
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