IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare 10 giugno 1995, n. 17 (supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successive modifiche, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione; Visto il decreto dell'8 febbraio 2000, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005, con il quale e' stato registrato al n. 10317 il prodotto fitosanitario denominato «Plenum», contenente la sostanza attiva pymetrozine, a nome dell'«Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede legale in via Gallarate, 139 - 20151 Milano; Visto il decreto del 7 maggio 2003, successivamente modificato con decreto del 23 giugno 2005, con il quale e' stato registrato al n. 11668 il prodotto fitosanitario denominato «Plenum 50 WG», contenente la sostanza attiva pymetrozine, a nome dell'«Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede legale in via Gallarate, 139 - 20151 Milano; Viste le domande presentate dall'impresa medesima il 30 marzo 2005, e successive integrazioni del 7 aprile 2005, dirette ad ottenere per i prodotti fitosanitari «Plenum» e «Plenum 50 WG» la modifica dell'intervallo di sicurezza sulla lattuga limitatamente alle applicazioni in serra e la fissazione, sulla medesima coltura, di un limite massimo di residuo nazionale provvisorio per la sostanza attiva pymetrozine; Visto il parere espresso in data 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla modifica dell'intervallo di sicurezza sulla lattuga limitatamente alle applicazioni in serra e la fissazione, sulla medesima coltura, di un limite massimo di residuo nazionale provvisorio per la sostanza attiva pymetrozine, in attesa della fissazione del limite massimo di residuo comunitario definitivo; Viste le note del 10 novembre e dell'11 novembre 2005 con le quali l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 25 ottobre 2005 ed ha comunicato di voler produrre il prodotto fitosanitario «Plenum» anche spesso lo stabilimento «Syngenta Crop Protection Monthey SA» - Monthey (Svizzera) in sostituzione dello stabilimento «Syngenta Crop Protection» - Basilea (Svizzera) in quanto non piu' operativo; Visti i versamenti effettuati per i prodotti fitosanitari «Plenum» e «Plenum 50 WG» ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: E' autorizzata la modifica del testo delle etichette dei prodotti fitosanitari PLENUM (reg. n. 10317) e PLENUM 50 WG (reg. n. 11668), registrati a nome dell'«Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede legale in via Gallarate, 139 - 20151 Milano, e preparati in stabilimenti di produzione gia' autorizzati, relativamente all'intervallo di sicurezza per la coltura della lattuga in serra che viene modificato da 7 a 14 giorni. Per il prodotto fitosanitario «Plenum» e' autorizzata la produzione presso lo stabilimento «Syngenta Crop Protection Monthey SA» - Monthey (Svizzera) in sostituzione dello stabilimento «Syngenta Crop Protection» - Basilea (Svizzera). Per la sostanza attiva pymetrozine e' approvato il seguente limite massimo di residuo nazionale provvisorio che sara' inserito nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004, fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria: prodotti destinati all'alimentazione: lattuga; limite massimo di residuo: 2 mg/kg. L'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari considerati e' tenuta, per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura entro il 31 dicembre 2005 e ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti in merito alle modifiche apportate. Sono approvate quali parti integranti del presente decreto le etichette allegate, con le quali i prodotti devono essere posti in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2005
p. il direttore generale: Ferri |