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| Gazzetta n. 295 del 2005-12-20 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 14 ottobre 2005, n. 256 |  | Modifiche  al  regolamento emanato con decreto ministeriale 24 maggio 1999,  n.  228,  attuativo  dell'articolo  37 del TUF, concernente la determinazione  dei  criteri generali, cui devono essere uniformati i fondi   comuni   di   investimento.  Fondi  speculativi  dedicati  ad operazioni  di valorizzazione, trading e sviluppo immobiliare e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  il  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni  in  materia  di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "Testo unico";
 Visto  l'articolo  37 del predetto testo unico il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze)  determina,  con regolamento  adottato,  sentite  la  Banca  d'Italia  e  la Consob, i criteri  generali  cui  devono  essere  uniformati  i fondi comuni di investimento;
 Visto  in  particolare,  l'articolo  37, comma 2, lettera b-bis del testo  unico il quale stabilisce che, con regolamento, si preveda che i  fondi  immobiliari  possano assumere prestiti sino ad un valore di almeno  il  60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari  e  delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni;
 Visto  l'articolo  3, comma 1, del testo unico il quale dispone che "i  regolamenti  ministeriali  previsti  dal  presente  decreto  sono adottati  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" di seguito denominata "legge n. 400 del 1988";
 Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;
 Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n.  228,  e  successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata  data  attuazione  all'articolo  37 del testo unico, di seguito denominato "regolamento n. 228 del 1999";
 Visto in particolare l'articolo 12-bis, comma 7, del regolamento n. 228  del  1999,  il  quale  dispone  che  i fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili,  dei  diritti  reali  immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento degli altri beni;
 Visto  altresi'  l'articolo  16 del regolamento n. 228 del 1999, il quale  stabilisce  che  possono essere istituiti fondi speculativi in deroga  alle  norme  prudenziali  di contenimento e frazionamento del rischio  stabilite  dalla  Banca  d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del TUF;
 Sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa;
 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 13 giugno 2005;
 Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 13 luglio 2005;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1. Fondi speculativi che investono    prevalentemente    in    attivita'
 immobiliari
 1.  All'articolo 12-bis del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente comma 7-bis:
 "I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento".
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Roma, 14 ottobre 2005
 
 Il Ministro: Tremonti
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2005 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 52
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -   Il   testo  degli  articoli  3  e  37  del  decreto
 legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58 (Testo unico delle
 disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai
 sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
 52  - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.
 71, S.O.), e' il seguente:
 "Art.   3   (Provvedimenti).   -   1.   I   regolamenti
 ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai
 sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400.
 2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini
 e   le   procedure   per   l'adozione   degli  atti  e  dei
 provvedimenti di propria competenza.
 3.   I  regolamenti  e  i  provvedimenti  di  carattere
 generale   della   Banca   d'Italia  e  della  CONSOB  sono
 pubblicati    nella    Gazzetta    Ufficiale.   Gli   altri
 provvedimenti  rilevanti  relativi ai soggetti sottoposti a
 vigilanza  sono  pubblicati  dalla  Banca  d'Italia e dalla
 CONSOB nei rispettivi Bollettini.
 4.   Entro   il   31 gennaio  di  ogni  anno,  tutti  i
 regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati
 ai  sensi  del  presente  decreto nonche' i regolamenti dei
 mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia
 e  delle  finanze,  in  un  unico compendio, anche in forma
 elettronica,   ove   anche  uno  solo  di  essi  sia  stato
 modificato nel corso dell'anno precedente.".
 "Art.  37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
 -  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
 regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
 determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
 comuni di investimento con riguardo:
 a) all'oggetto dell'investimento;
 b) alle  categorie  di  investitori  cui e' destinata
 l'offerta delle quote;
 c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
 chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
 emissione  e  rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
 minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
 d) all'eventuale durata minima e massima;
 d-bis)  alle condizioni e alle modalita' con le quali
 devono  essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
 beni,  sia  in fase costitutiva che in fase successiva alla
 costituzione  del  fondo,  nel  caso di fondi che investano
 esclusivamente  o prevalentemente in beni immobili, diritti
 reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
 2.  Il  regolamento  previsto  dal  comma  1 stabilisce
 inoltre:
 a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
 fondo chiuso;
 b) le   cautele   da   osservare,   con   particolare
 riferimento  all'intervento  di  esperti indipendenti nella
 valutazione  dei  beni, nel caso di cessioni o conferimenti
 di  beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
 di  gestione  o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
 essa  appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
 rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
 di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
 b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
 prudenziali  di contenimento e di frazionamento del rischio
 stabilite  dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
 qualita'  e all'esperienza professionale degli investitori;
 nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
 dovra'  comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
 prestiti  sino  a  un  valore di almeno il 60 per cento del
 valore  degli  immobili,  dei  diritti  reali immobiliari e
 delle  partecipazioni  in societa' immobiliari e del 20 per
 cento  per  gli  altri  beni  nonche'  che possano svolgere
 operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
 c) le   scritture   contabili,   il  rendiconto  e  i
 prospetti   periodici  che  le  societa'  di  gestione  del
 risparmio  redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
 imprese  commerciali,  nonche'  gli obblighi di pubblicita'
 del rendiconto e dei prospetti periodici;
 d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
 risparmio  deve  chiedere l'ammissione alla negoziazione in
 un  mercato  regolamentato  dei certificati rappresentativi
 delle quote dei fondi;
 e) i   requisiti   e   i   compensi   degli   esperti
 indipendenti  indicati  nell'art.  6, comma 1), lettera c),
 numero 5).
 2-bis.  Con  il  regolamento previsto dal comma 1, sono
 altresi'  individuate le materie sulle quali i partecipanti
 dei  fondi  chiusi  si riuniscono in assemblea per adottare
 deliberazioni  vincolanti  per  la societa' di gestione del
 risparmio.   L'assemblea   delibera   in  ogni  caso  sulla
 sostituzione  della  societa'  di  gestione  del risparmio,
 sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
 e  sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
 e'   convocata   dal  consiglio  di  amministrazione  della
 societa'  di  gestione del risparmio anche su richiesta dei
 partecipanti  che  rappresentino almeno il 10 per cento del
 valore  delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
 approvate  con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
 quota    degli   intervenuti   all'assemblea.   Il   quorum
 deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
 per  cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
 deliberazioni  dell'assemblea  sono  trasmesse  alla  Banca
 d'Italia  per  l'approvazione.  Esse si intendono approvate
 quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
 dalla   trasmissione.  All'assemblea  dei  partecipanti  si
 applica,   per   quanto  non  disciplinato  dalla  presente
 disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
 46, commi 2 e 3.".
 -  Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
 214, S.O.), e' il seguente:
 "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.".
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 12-bis del decreto
 ministeriale  24 maggio  1999,  n. 228 (Regolamento recante
 norme per la determinazione dei criteri generali cui devono
 essere   uniformati   i  fondi  comuni  di  investimento  -
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15 luglio  1999, n.
 164), come modificato dal presente regolamento:
 "Art.   12-bis   (Fondi  immobiliari).  -  1.  I  fondi
 immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
 2.  Il  patrimonio  dei fondi immobiliari, nel rispetto
 dei  limiti  e  dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia,
 anche  con riferimento a quanto disposto dall'art. 6, comma
 1,  lettere  a)  e  c),  numeri  1 e 5, del testo unico, e'
 investito  nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d),
 in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo
 del  fondo.  Detta  percentuale  e' ridotta al 51 per cento
 qualora  il  patrimonio del fondo sia altresi' investito in
 misura  non  inferiore  al  20  per cento del suo valore in
 strumenti   finanziari  rappresentativi  di  operazioni  di
 cartolarizzazione  aventi ad oggetto beni immobili, diritti
 reali   immobiliari   o   crediti   garantiti   da  ipoteca
 immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente
 comma  devono  essere  raggiunti  entro  ventiquattro  mesi
 dall'avvio dell'operativita'.
 3.  La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare
 o  delle  quote di un comparto del fondo stesso puo' essere
 effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in
 fase  costitutiva  che in fase successiva alla costituzione
 del  fondo,  mediante conferimento dei beni di cui all'art.
 4,  comma  2,  lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di
 conferimenti deve:
 a)  acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in
 mercati   regolamentati,  un'apposita  relazione  di  stima
 elaborata,  in  data  non  anteriore  a trenta giorni dalla
 stipula  dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'art.
 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato
 dalla  relazione  di  stima  non  deve  essere inferiore al
 valore delle quote emesse a fronte del conferimento;
 b)  acquisire  la  valutazione  di  un  intermediario
 finanziario  incaricato di accertare la compatibilita' e la
 redditivita'  dei  conferimenti  rispetto  alla politica di
 gestione   in  relazione  all'attivita'  di  sollecitazione
 all'investimento   svolta   dal   fondo   medesimo.   Detta
 valutazione puo' essere predisposta dal soggetto incaricato
 della  stima  di cui alla lettera a) del presente comma nel
 caso   in   cui   questi  possegga  i  necessari  requisiti
 professionali.
 4. Il divieto di cui all'art. 12, comma 3, del presente
 regolamento  non trova applicazione, nei confronti dei soci
 della  societa'  di  gestione dei fondi immobiliari o delle
 societa'  facenti  parte  del  gruppo  rilevante  cui  essa
 appartiene.   Tali   operazioni   possono  essere  eseguite
 subordinatamente alle seguenti cautele:
 a)  il  valore  del singolo bene oggetto di cessione,
 acquisto  o  conferimento  non puo' superare i 10 per cento
 del   valore   del   fondo;   il  totale  delle  operazioni
 effettuate,  anche  indirettamente, con soci della societa'
 di  gestione  non  puo' superare il 40 per cento del valore
 del  fondo;  il  totale  delle operazioni effettuate, anche
 indirettamente,  con  soci e con i soggetti appartenenti al
 loro gruppo rilevante non puo' superare il 60 per cento del
 valore del fondo;
 b)  dopo  la  prima emissione di quote, il valore del
 singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e
 in  ogni  caso il totale delle operazioni effettuate, anche
 indirettamente, con soci della societa' di gestione e con i
 soggetti  appartenenti  al  loro  gruppo rilevante non puo'
 superare  il  10 per cento del valore complessivo del fondo
 su base annua;
 c)  i  beni  acquistati  o  venduti  dal fondo devono
 costituire  oggetto  di  relazione  di  stima  elaborata da
 esperti  aventi  i  requisiti  previsti  dall'art.  17  del
 presente regolamento;
 d)  le  quote  del  fondo  sottoscritte  a fronte dei
 conferimenti  devono  essere detenute dal conferente per un
 ammontare  non  inferiore  al 30 per cento del valore della
 sottoscrizione  e  per  un periodo di almeno due anni dalla
 data  del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina
 le  modalita'  con  le  quali  i  soggetti che effettuano i
 conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;
 e)  l'intermediario  finanziario  di  cui al comma 3,
 lettera  b),  non  deve  appartenere al gruppo del soggetto
 conferente;
 f)  la  delibera dell'organo di amministrazione della
 SGR  deve  illustrare  l'interesse  del  fondo  e  dei suoi
 sottoscrittori  all'operazione  e  va  assunta  su conforme
 parere favorevole dell'organo di controllo.
 5.  Le  cautele  di cui al comma 4, lettere a), b) e c)
 non  si  applicano  ai  fondi  costituiti  ai  sensi  degli
 articoli 15 e 16 del presente regolamento.
 6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si
 applicano  ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a
 250.000 euro.
 7.  I  fondi immobiliari possono assumere prestiti sino
 ad  un  valore  del 60 per cento del valore degli immobili,
 dei  diritti  reali  immobiliari  e delle partecipazioni in
 societa'  immobiliari  e del 20 per cento degli altri beni.
 Detti  prestiti  possono  essere  assunti  anche al fine di
 effettuare  operazioni di valorizzazione dei beni in cui e'
 investito  il  fondo per tali operazioni intendendosi anche
 il  mutamento  della destinazione d'uso ed il frazionamento
 dell'immobile.
 7-bis.  I  limiti di cui al comma 7 non si applicano ai
 fondi   costituiti  ai  sensi  dell'art.  16  del  presente
 regolamento.
 8.  I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i
 rimborsi  anticipati  delle  quote,  nei limiti indicati al
 comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per
 cento del valore del fondo.".
 -   Il   testo   dell'art.   16  del  sucitato  decreto
 ministeriale n. 228 del 1999 e' il seguente:
 "Art.  16  (Fondi  speculativi).  -  1.  Le SGR possono
 istituire  fondi speculativi il cui patrimonio e' investito
 in  beni,  anche diversi da quelli individuati nell'art. 4,
 comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e
 frazionamento  dal  rischio stabilite dalla Banca d'Italia,
 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del testo unico.
 2.  Il  numero  dei  soggetti che partecipano a ciascun
 fondo speculativo non puo superare le duecento unita'.
 3.  L'importo  minimo  della  quota  iniziale  non puo'
 essere  inferiore  a  500.000  euro.  Le  quote  dei  fondi
 speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.
 4.  Le  quote  dei fondi speculativi non possono essere
 oggetto di sollecitazione all'investimento.
 5.   Il   regolamento  del  fondo  deve  menzionare  la
 rischiosita'  dell'investimento  e  la circostanza che esso
 avviene  in  deroga  ai divieti e alle norme prudenziali di
 contenimento  e  frazionamento  del rischio stabilite dalla
 Banca d'Italia.
 6.  Nel  regolamento  del  fondo  sono  indicati i beni
 oggetto  dell'investimento e le modalita' di partecipazione
 con   riferimento   all'adesione  dei  partecipanti  ed  al
 rimborso delle quote.
 7.  La  Banca  d'Italia  indica  i  casi in cui i fondi
 disciplinati  dal  presente articolo, in considerazione dei
 potenziali effetti sulla stabilita' della societa', possono
 essere  istituiti  o  gestiti  solo da SGR che abbiano come
 oggetto  esclusivo  l'istituzione  o  la  gestione  di tali
 fondi.".
 Nota all'art. 1:
 -  Per l'art. 12-bis del decreto ministeriale 24 maggio
 1999, n. 228, si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
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