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| Gazzetta n. 294 del 2005-12-19 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 2 dicembre 2005 |  | Modificazione  della Tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze  9 marzo  1999,  concernente  l'individuazione dei comuni non metanizzati  ricadenti  nella  zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n.   448,   come  modificato  dall'art.  12,  comma  4,  della  legge 23 dicembre  1999,  n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  al  medesimo  art. 8 sono destinate  a  compensare,  tra  l'altro,  i  maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio  liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati  ad  aria  e  distribuiti  attraverso  reti canalizzate nei comuni  non  metanizzati  ricadenti  nella zona climatica E di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare  con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 Visto  l'art.  4,  comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,   che   prevede   disposizioni   concernenti   il   gasolio  per riscaldamento e il gas di petrolio liquefatto per le zone montane;
 Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati   nelle  zone  montane  ed  in  altri  specifici  territori nazionali;
 Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede  la  riduzione  delle  aliquote  delle  accise  sui  prodotti petroliferi;
 Visto l'art. 1, comma 511, lettera f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale ha previsto che le disposizioni in materia di accisa concernenti  le  agevolazioni  sul  gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni  parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica  E,  di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano fino al 31 dicembre 2005;
 Visto  il  regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio  da  riscaldamento  e del gas di petrolio liquefatto, emanato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;
 Vista  la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle   dogane,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del 30 gennaio  2001,  recante  Ģistruzioni  per  l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  della  riduzione  del  prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geograficheģ;
 Vista  la  determinazione  3 aprile 2002 del Direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002,  recante Ģistruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per  il  gasolio  e  per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili  per  riscaldamento  in  particolari zone geografiche ai comuni  ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio  comunale  di  frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali e' ubicata la sede comunale;
 Considerato  che  dal  combinato  disposto  dell'art.  8, comma 10, lettera  c),  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art.  12,  comma  4,  della  legge  23 dicembre  1999, n. 488, e dell'art.  4,  comma  2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come  modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, si evince che, con la locuzione di comune, si e' inteso fare riferimento  al  centro  abitato  ove ha sede la casa comunale e che, quindi,  un  comune appartenente alla zona climatica E e' da ritenere non  metanizzato  se  non  lo  e'  il centro abitato, sede della casa comunale,  a  nulla  rilevando  che  una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;
 Visto   il   decreto  del  Ministro  delle  finanze  9 marzo  1999, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999, con il  quale  si  e'  provveduto  alla  individuazione  dei  comuni  non metanizzati  ricadenti  nella zona E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
 Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  finanze  25 ottobre  1999, 27 giugno  2000  e  30 aprile  2001  rispettivamente pubblicati nelle Gazzette  Ufficiali  n. 256 del 30 ottobre 1999, n. 168 del 20 luglio 2000  e  n.  148  del  28 giugno  2001,  e  i  decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, 20 marzo 2003, 8 aprile 2004  e  24 novembre  2004, rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali  n. 162 del 12 giugno 2002, n. 81 del 7 aprile 2003, n. 100 del  29 aprile  2004  e  n. 288 del 9 dicembre 2004, con i quali sono state  apportate  modificazioni  alla  tabella  A  allegata al citato decreto 9 marzo 1999;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze, attribuendogli  le  funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
 Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha  istituito il Ministero delle attivita' produttive, attribuendogli le   funzioni   del   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e dell'artigianato;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 13 settembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre  2001, che ha previsto per il comune di Ottone (Piacenza), la  sostituzione  della  zona climatica di appartenenza da F ad E, di cui   alla  tabella  allegato  A  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 14 dicembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  4 del 7 gennaio   2005,  che  ha  previsto  per  il  comune  di  Collepardo (Frosinone),  la sostituzione della zona climatica di appartenenza da D  ad  E,  di  cui  alla tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
 Ritenuto  pertanto  che  occorre integrare la tabella A allegata al citato  decreto  9 marzo 1999, con l'inserimento dei comuni di Ottone (Piacenza) e di Collepardo (Frosinone);
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Nella  tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo  1999,  e  successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:
 
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 Codice ISTAT      |        Comune        |      Provincia ===================================================================== 033030                  |Ottone                |Piacenza 60028                   |Collepardo            |Frosinone
 
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 dicembre 2005
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 Il Ministro delle attivitā produttive
 Scajola
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