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| Gazzetta n. 294 del 2005-12-19 |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 9 dicembre 2005 |  | Riclassificazione  del  medicinale «Oxycontin» (ossicodone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti  gli  art.  8  e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003  n.  269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni e integrazioni;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del 5 aprile 2000 con il quale la societa' Napp Laboratoires Ltd ha avuto la classificazione del medicinale Oxycontin come di seguito indicato:
 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;
 n. 034435139/M (in base 10), 10UW23 (in base 32);
 classe C.
 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;
 n. 034435166/M (in base 10), 10UW2Y(in base 32);
 classe C.
 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;
 n. 034435192/M (in base 10), 10UW3S (in base 32);
 classe C.
 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;
 n. 034435228/M (in base 10) 10UW4W (in base 32);
 classe C;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la riclassificazione del medicinale;
 Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico-scientifica del 12/13 ottobre 2005;
 Vista la deliberazione n. 27 in data 17 novembre 2005 del consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore generale;
 Determina:
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 Il medicinale OXYCONTIN (ossicodone) e' classificato come segue:
 Confezione: 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in blister;
 n. 034435139/M (in base 10), 10UW23 (in base 32);
 classe di rimborsabilita': A;
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 36,96 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): 61,00 euro.
 Confezione: 28 compresse a rilascio prolungato 40 mg in flacone;
 n. 034435166/M (in base 10), 10UW2Y(in base 32);
 classe di rimborsabilita': A;
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 36,96 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): 61,00 euro.
 Confezione: 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in blister;
 n. 034435192/M (in base 10), 10UW3S (in base 32);
 classe di rimborsabilita': A;
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 66,00 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): 108,93 euro.
 Confezione: 28 compresse a rilascio prolungato 80 mg in flacone;
 n. 034435228/M (in base 10), 10UW4W (in base 32);
 classe di rimborsabilita': A;
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 66,00 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): 108,93 euro.
 Limitatamente  ai  pazienti  affetti  da dolore moderato o grave in corso  di  patologia  neoplastica o degenerativa secondo le modalita' prescrittive  della  legge  n. 12 dell'8 febbraio 2001 e di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.
 Sconto  obbligatorio  del 15% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.
 |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 RMR:  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  ministeriale a ricalco  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  309/1990 per le indicazioni rimborsate.
 RMS:   medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  speciale  per indicazioni non rimborsate.
 |  | Art. 3. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 9 dicembre 2005
 Il direttore generale: Martini
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