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| Gazzetta n. 294 del 2005-12-19 |  | SENATO DELLA REPUBBLICA |  | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 5 dicembre 2005 |  | Regolamento  del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa  ad  atti  e  provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti   o   le  procedure  di  reclutamento.  (Deliberazione  n. 180/2005). |  | 
 |  | IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 Visto l'art. 12, comma 1, del Regolamento del Senato;
 Considerata la necessita' di introdurre nell'ordinamento del Senato specifica  normativa  volta  a  precisare  le  modalita' della tutela giurisdizionale,  da  parte  degli  Organi  di autodichia del Senato, relativamente   agli  atti  e  ai  provvedimenti  amministrativi  non concernenti   i   dipendenti  o  le  procedure  di  reclutamento  del personale;
 Delibera:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  Per  i  ricorsi  presentati  avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, non concernenti i dipendenti o le procedure  di  reclutamento del personale, sono competenti gli Organi di autodichia istituiti con deliberazione del Consiglio di Presidenza del  Senato  del  18 dicembre  1987,  modificata  nella  riunione del 9 dicembre 1990, nella composizione prevista dall'art. 2 del presente regolamento.
 2.  Per  la  trattazione  dei  ricorsi  disciplinati  dal  presente regolamento,  la  Commissione  contenziosa,  istituita  dalla  citata deliberazione  del  Consiglio  di Presidenza del 18 dicembre 1987, si riunisce  con la partecipazione dei tre componenti Senatori e con due membri,  nominati  anch'essi  dal  Presidente  del Senato, scelti tra magistrati   a   riposo   delle   supreme  magistrature  ordinaria  e amministrative,   professori   ordinari  di  universita'  in  materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni d'esercizio.
 3.  Congiuntamente  a  questi  ultimi  due  membri  effettivi  sono nominati anche due membri supplenti con i medesimi requisiti.
 |  | Art. 2. Norme applicabili
 1.  I  ricorsi di cui al presente regolamento sono presentati entro sessanta  giorni  dalla  comunicazione  dell'atto o del provvedimento ovvero  dalla  data  in  cui  il  ricorrente  ne  abbia  avuto  piena cognizione.
 2.  In  tali  casi  si  osservano  le disposizioni di cui ai titoli secondo  e  terzo  della  parte  seconda  del testo unico delle norme regolamentari   dell'Amministrazione  riguardanti  il  personale  del Senato  della  Repubblica,  fatta eccezione per l'art. 78; per quanto ivi   non   previsto,  si  osservano  le  norme  della  giurisdizione amministrativa.
 |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore nella  XIV  legislatura  a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano  fino  al  riordino complessivo ed organico della normativa concernente gli organi e le procedure del contenzioso interno.
 |  | Art. 4. Norme finali
 1.  Al  fine  di  garantire  la necessaria continuita' della tutela giurisdizionale,  i  componenti  della  Commissione contenziosa e del Consiglio  di  Garanzia  del  Senato esercitano le loro funzioni fino alla  nomina,  a inizio di legislatura, degli Organi di autodichia ai sensi  dell'art.  72,  comma  8,  e dell'art. 75, comma 2, del citato testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione.
 2.  A  decorrere  dalla XV legislatura, i Senatori componenti della Commissione contenziosa e i componenti del Consiglio di Garanzia sono nominati  dal  Presidente del Senato tra i Senatori in carica esperti in  materie  giuridiche, amministrative e del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
 magistrato,  anche  a  riposo,  delle  magistrature  ordinaria  e amministrative;
 professore   ordinario   o  associato  d'universita'  in  materie giuridiche, anche a riposo;
 avvocato dello Stato, anche a riposo;
 avvocato del libero foro.
 3.  Il  Presidente  del Senato e' delegato ad apportare, con propri decreti,  le  necessarie  modifiche di coordinamento al vigente testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione.
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