Gazzetta n. 294 del 2005-12-19
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 novembre 2005
Concessione del trattamento straordinario di CIGS e mobilita', ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori ed ex lavoratori dipendenti dalle societa' operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzature, ubicate nella provincia di Mantova. (Decreto n. 37235).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, sottoscritto in data 24 maggio 2005, tra la provincia di Mantova, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali;
Visto il verbale di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra la provincia di Mantova, le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi de produttive dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Mantova, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
Visto il limite di spesa di 4 milioni di euro fissato nel verbale del 13 luglio 2005;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 13 luglio 2005 che prevede, per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Mantova e tenuto conto della predetta cornice finanziaria:
a) la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle cooperative dei settori indicati nelle premesse ubicate nella provincia di Mantova;
b) in via subordinata, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' puo' essere erogato alle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali appartenenti ai settori indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Mantova.
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005,che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile abbigliamento e calzature, sottoscritto in data 24 maggio 2005 di cui alle premesse, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria, nei confronti di:
a) lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse;
b) lavoratori dipendenti da imprese industriali con piu' di 15 dipendenti, operanti nei settori di cui alle premesse, che non possono utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto il 28 aprile 2005 di cui alle premesse, e' concesso il trattamento di mobilita':
a) ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati;
b) ai lavoratori licenziati da imprese industriali con piu' di 15 dipendenti, dei citati settori, che hanno utilizzato il periodo di mobilita' previsto dalla legge n. 223/1991.
Art. 3.
I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del precedente art. 1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
Art. 4.
I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 8 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
Art. 5.
L'erogazione del trattamento di CIGS e mobilita', ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
Art. 6.
Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 7.
L'onere complessivo, pari ad euro 4.000.000,00 e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 8.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
Art. 9.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 7, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2005

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte di conti il 18 novembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 369