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| Gazzetta n. 294 del 2005-12-19 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 3 novembre 2005 |  | Concessione  del  trattamento  straordinario  di  CIGS  e  mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni,  in  favore  dei lavoratori ed ex lavoratori  dipendenti  dalle  societa' operanti nei settori tessile, abbigliamento  e  calzature,  ubicate  nella  provincia  di  Brescia. (Decreto n. 37233). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, sottoscritto in   data   28 aprile   2005,   tra   la  provincia  di  Brescia;  le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali;
 Visto  il  verbale  di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai sensi  dell'art.  1  comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004,  e successive  modificazioni,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle politiche  sociali,  alla  presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra  la  provincia  di  Brescia,  le  organizzazioni  datoriali  e le organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori,  in  cui,  considerato l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  delle  filiere  produttive dei settori  tessile,  abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Brescia, viene prevista la concessione, in deroga   alla   normativa   ordinaria  vigente,  del  trattamento  di integrazione  salariale straordinaria e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
 Visto  il  limite di spesa di 8 milioni di euro fissato nel verbale del 13 luglio 2005;
 Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo ministeriale   del  13 luglio  2005  che  prevede  per  i  lavoratori dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia   di   Brescia   e  tenuto  conto  della  predetta  cornice finanziaria:
 a) la  concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale  e  di  mobilita'  in  favore  dei dipendenti delle imprese artigiane  che  non  rientrano  nella  disciplina di cui all'art. 12, commi  1 e 2 della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a  quindici  dipendenti  dei  settori indicati nelle premesse ubicate nella provincia di Brescia;
 b) la  concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale  e  di  mobilita' in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese  industriali  con piu' di quindici dipendenti che non possono utilizzare  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di ammortizzatori sociali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio  dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto il  28 aprile  2005  di cui alle premesse, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti di:
 a) lavoratori   dipendenti   delle  imprese  artigiane,  che  non rientrano  nella  disciplina  di  cui  all'art. 12, commi 1 e 2 della legge  n.  223/1991,  e  delle  imprese  industriali  fino a quindici dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse;
 b) lavoratori  dipendenti  da  imprese  industriali  con  piu' di quindici   dipendenti   che   non   possono   utilizzare  le  vigenti disposizioni  in  materia  di  ammortizzatori  sociali,  operanti nei settori di cui alle premesse.
 |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale, stipulato in data 13 luglio 2005 che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, sottoscritto in  data  24 maggio  2005  di  cui  alle  premesse,  e'  concesso  il trattamento di mobilita':
 a) ai   lavoratori  licenziati  per  cessazione  di  attivita'  o riduzione  di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati;
 b) ai  lavoratori  licenziati  da imprese industriali con piu' di quindici  dipendenti,  dei  settori  citati,  che hanno utilizzato il periodo di mobilita' previsto dalla legge n. 223/1991.
 |  | Art. 3. I   lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  CIGS  ai  sensi  del precedente  art.  1, devono avere novanta giorni di anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni.
 |  | Art. 4. I  trattamenti  di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo  complessivo  di  spesa di 4 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri  per  il  riconoscimento  della  contribuzione,  secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 |  | Art. 5. L'erogazione   del  trattamento  di  CIGS  e  mobilita',  ai  sensi dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  n.  311/2004,  e successive modificazioni,  e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale  connesso  alla  sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia.
 |  | Art. 6. Le  aziende  i  cui  lavoratori  sono  beneficiari  delle misure di sostegno  al  reddito  di  cui  al  presente  decreto,  sono tenute a versare,   durante   l'utilizzo   dei  trattamenti  in  questione  la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  | Art. 7. L'onere  complessivo,  pari ad euro 8.000.000,00, e' posto a carico del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  | Art. 8. Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente all'INPS  comunicazioni  sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 |  | Art. 9. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato  dall'art.  7, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa  afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di   cui   all'articolo   precedente  oltre  che  dei  dati  e  delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 novembre 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 370
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