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| Gazzetta n. 294 del 2005-12-19 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 21 ottobre 2005 |  | Ulteriori  modalita'  di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del  Consiglio  del  29 settembre  2003,  relativo alla riforma della politica agricola comune, per il settore lattiero-caseario. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29 settembre  2003,  che  stabilisce  norme  relative  ai  regimi  di sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ed in particolare  gli  articoli 95  e  96 nonche' l'art. 40 concernente le circostanze eccezionali;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del 21 aprile  2004  recante  modalita'  di  applicazione  del  regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del  29 settembre  2003,  che  stabilisce norme relative ai regimi di sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ed in particolare l'art. 19;
 Visto   il   decreto   ministeriale   23 aprile   2004  recante  le disposizioni   nazionali   di  attuazione  dei  regolamenti  (CE)  n. 1782/2003  del  consiglio  del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della commissione  del  23 dicembre  2003  per  quanto  concerne il settore lattiero-caseario ed in particolare l'art. 3;
 Visto   il   decreto   ministeriale  20 luglio  2004  e  successive modificazioni,  recante  disposizioni  nazionali  di  attuazione  del regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente   all'art.   33   e   all'art.   40,  che  disciplinano rispettivamente  l'ammissibilita'  al  regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento,   nonche'   del   regolamento  (CE)  n.  795/2004  della commissione che detta modalita' di applicazione;
 Visto  l'art.  4,  comma  3  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge comunitaria   per   il   1990),   con   il   quale   si  dispone  che all'applicazione  nel  territorio  nazionale  dei regolamenti emanati dalla  Comunita'  europea  si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 Considerata la opportunita' di modificare i criteri di ripartizione del   pagamento   supplementare   di   cui  all'art.  3  del  decreto ministeriale  23 aprile 2004, al fine di evitare possibili incrementi di produzione;
 Considerata   l'opportunita'  di  rendere  applicabile  al  settore lattiero   le   circostanze   eccezionali  di  cui  all'art.  40  del regolamento (CE) n. 1782/2003;
 Acquisito  il  parere favorevole del comitato tecnico permanente di coordinamento  in  materia  di agricoltura, costituito con atto della Conferenza  Stato-regioni,  espresso  nella  seduta  del 30 settembre 2005;
 Considerato  che  la Conferenza permanente Stato-Regioni, convocata per  il  giorno  13 ottobre  2005, non ha potuto esprimere il proprio avviso  atteso  il  determinarsi  di  un  blocco della discussione in ordine a materia differente da quella agricola;
 Considerata l'urgenza di emanare le disposizioni di cui al presente decreto ministeriale al fine di evitare turbative di mercato connesse all'affitto  delle  quote  latte  in  corso di periodo previsto dalla vigente normativa comunitaria;
 Decreta:
 Art. 1.
 Pagamento supplementare
 1.  Gli  importi globali di cui all'art. 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003  del  Consiglio  sono  ripartiti  per  l'anno  2006,  tra i produttori  ammessi  al  premio  per  i prodotti lattiero-caseari, ai sensi  dell'art. 95 del predetto regolamento n. 1782/2003, sulla base del  quantitativo di riferimento disponibile al 31 marzo dell'anno in questione.
 |  | Art. 2. Circostanze eccezionali applicabili
 per il settore lattiero-caseario
 1.  Ai  sensi  dell'art.  40  del regolamento (CE) n. 1782/2003 del consiglio, per il settore lattiero-caseario, possono essere invocate, ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  19  del  regolamento  (CE) n. 795/2004  della Commissione, le circostanze eccezionali o le cause di forza maggiore di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004.
 2.   La  documentazione  relativa  ai  casi  di  forza  maggiore  o circostanze eccezionali deve essere notificata, all'Agea nonche' agli organismi  pagatori competenti per territorio, entro il 10 marzo 2006 secondo le modalita' definite dalla medesima Agea.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 ottobre 2005
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
 registro n. 4, foglio n. 126
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