Gazzetta n. 294 del 2005-12-19 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 21 ottobre 2005 |
Ulteriori modalita' di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo alla riforma della politica agricola comune, per il settore lattiero-caseario. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ed in particolare gli articoli 95 e 96 nonche' l'art. 40 concernente le circostanze eccezionali; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ed in particolare l'art. 19; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2004 recante le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della commissione del 23 dicembre 2003 per quanto concerne il settore lattiero-caseario ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 e successive modificazioni, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 e all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/2004 della commissione che detta modalita' di applicazione; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Considerata la opportunita' di modificare i criteri di ripartizione del pagamento supplementare di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 aprile 2004, al fine di evitare possibili incrementi di produzione; Considerata l'opportunita' di rendere applicabile al settore lattiero le circostanze eccezionali di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003; Acquisito il parere favorevole del comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 30 settembre 2005; Considerato che la Conferenza permanente Stato-Regioni, convocata per il giorno 13 ottobre 2005, non ha potuto esprimere il proprio avviso atteso il determinarsi di un blocco della discussione in ordine a materia differente da quella agricola; Considerata l'urgenza di emanare le disposizioni di cui al presente decreto ministeriale al fine di evitare turbative di mercato connesse all'affitto delle quote latte in corso di periodo previsto dalla vigente normativa comunitaria; Decreta: Art. 1. Pagamento supplementare 1. Gli importi globali di cui all'art. 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio sono ripartiti per l'anno 2006, tra i produttori ammessi al premio per i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'art. 95 del predetto regolamento n. 1782/2003, sulla base del quantitativo di riferimento disponibile al 31 marzo dell'anno in questione. | Art. 2. Circostanze eccezionali applicabili per il settore lattiero-caseario 1. Ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del consiglio, per il settore lattiero-caseario, possono essere invocate, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le circostanze eccezionali o le cause di forza maggiore di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004. 2. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali deve essere notificata, all'Agea nonche' agli organismi pagatori competenti per territorio, entro il 10 marzo 2006 secondo le modalita' definite dalla medesima Agea. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2005 Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 126 |
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