Gazzetta n. 294 del 2005-12-19
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005, n. 255
Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, come modificato dall'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, con il quale e' stata applicata la misura di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999, consistente nell'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, dell'Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico italiano per il medioevo, dell'Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea, dell'Istituto italiano per la storia antica e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale la citata misura di razionalizzazione e' stata altresi' applicata all'Istituto «Domus Mazziniana», con conseguente inserimento nella rete dei sopracitati Istituti storici;
Visto l'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2005 del termine per l'emanazione del presente regolamento;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 aprile 2003, dell'11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005;
Ritenuto che il parere reso dal Consiglio di Stato in data 16 settembre 2005 suggerisce due soluzioni alternative al criterio di nomina previsto, formulando osservazioni relative al merito delle scelte amministrative e non alla loro legittimita';
Ritenuto che i citati suggerimenti non possono essere accolti, in quanto attuerebbero un procedimento di sostanziale cooptazione che non offre garanzie di quel pluralismo, presupposto dell'autonomia scientifica degli Istituti e condizione della liberta' di ricerca, che il regolamento individua, invece, nella combinazione dei criteri dei limiti di eta' e del mandato a termine rinnovabile una sola volta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Giunta storica nazionale - Funzioni e attivita'
1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di: «Giunta storica nazionale».
2. La Giunta storica nazionale coordina l'attivita', e la gestione dei sottoelencati Istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, inseriti nel sistema strutturato a rete ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:
a) Istituto italiano per la storia antica;
b) Istituto storico italiano per il medio evo;
c) Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea;
d) Istituto per la storia del risorgimento italiano;
e) Istituto italiano di numismatica;
f) Domus Mazziniana.
3. La Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare decisioni che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete, in particolare:
a) coordina l'attivita' di ricerca degli Istituti storici;
b) redige la bibliografia storica nazionale;
c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comite' International des Sciences Historiques» (C.I.S.H.) e le sue commissioni;
d) provvede alla designazione dei delegati titolari e supplenti che rappresentano l'Italia presso il C.I.S.H., promuove, sostiene ed organizza la partecipazione degli Storici italiani all'attivita' del C.I.S.H. e delle sue commissioni;
e) promuove, anche d'intesa con altre istituzioni, compresi gli Istituti storici stranieri, ricerche o incontri di studi che travalichino i limiti cronologici caratterizzanti l'attivita' dei singoli Istituti della rete;
f) promuove e sostiene iniziative dirette allo sviluppo e al coordinamento degli studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento dei grandi orientamenti storiografici, anche a livello internazionale, e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia;
g) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri, musei e collezioni italiani ed esteri che conservino documenti di particolare interesse per la storia d'Italia;
h) adempie a compiti di consulenza e di promozione degli studi storici per le iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attivita' culturali;
i) cura i rapporti con le deputazioni e societa' di storia patria;
l) predispone e trasmette i piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo delgli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario.
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazjone collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.»;
«Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi
amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
ovvero in struttura di universita', con il consenso della
medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai
sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente
pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti
enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri
di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come
modificato dall'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
1999, n. 268, e' il seguente:
«Art. 5 (Fusione o unificazione strutturale di enti). -
1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli enti
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e' effettuata, con
uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto
dei principi generali indicati dall'art. 14, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto
compatibili, con i criteri direttivi di cui all'art. 13 del
presente decreto.
2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il
funzionamento della o delle strutture derivanti dalla
fusione o unificazione, anche mediante inserimento in
sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti
nel campo della ricerca storica, sono determinati in
conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con
particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti
connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della
ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e
alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio
dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio
degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di
incontri, convegni e settimane di studio;
b) adozione, per quanto compatibili, delle
disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore
per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, con facolta' di deroga alle norme
dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei
relativi principi;
c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo
servizi e strutture comuni, nonche' attribuendo agli
istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi
direttivi e di consulenza scientifica;
d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a
quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;
e) finanziamento a carico del fondo di cui all'art.
7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in
atto fruiti.».
- Il testo dell'art. 105 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)» che modifica l'art. 5 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 105 (Modifiche al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297 e decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419). - 1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, lettera f), dopo le parole:
«enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «anche a
carattere regionale» e sono aggiunte, in fine, le parole:
«e per attivita', proposte in collaborazione con i soggetti
di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di
alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di
cui all'art. 1, comma 1»;
b) (omissis);
c) (omissis).
2. All'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, le parole da: «mediante» fino a:
«a rete» sono sostituite dalla seguente: «strutturale» e le
parole da: «decreti legislativi» fino a: «coerenza» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamenti da emanare ai sensi
dell'art, 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto dei principi generali indicati dall'art. 14,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza,
per quanto compatibili,».
3. All'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, all'alinea, le parole da: «degli
enti» fino a: «statuti» sono sostituite dalle seguenti:
«della o delle strutture derivanti dalla fusione o
unificazione, anche mediante inserimento in sistema
strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel
campo della ricerca storica, sono determinati».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 maggio 2001, recante: «Unificazione strutturale, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale
per gli studi storici, degli istituti storici ad essa
collegati, e delle Deputazioni e societa' di storia
patria», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2002, n. 126.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n.
268, e' il seguente:
«Art. 2 (Privatizzazione, trasformazione, fusione di
enti). - 1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, con le modalita' di
cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad
istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di
consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere
delle commissioni parlamentari competenti per materia, le
seguenti misure di razionalizzazione:
a) privatizzazione di enti, secondo le modalita' di
cui all'art. 3;
b) trasformazione di enti in strutture scientifiche
universitarie, alle condizioni e secondo le modalita' di
cui all'art. 4;
c) fusione o unificazione strutturale di enti
appartenenti allo stesso settore di attivita', in
conformita' ai criteri e secondo le modalita' di cui
all'art. 5.
2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di
cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi
approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o
la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 maggio 2002, recante: «Inserimento dell'Istituto «Domus
Mazziniana» tra gli Istituti storici individuati, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 2002, n. 135.
- Il testo dell'art. 15 del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 306, recante: «Proroga o differimento
di termini previsti da disposizioni legislative» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2004, n. 264, e' il
seguente:
«Art. 15 (Privatizzazione, trasformazione, fusione di
enti). - 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma
2 dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419, e' prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli
enti di cui alla tabella A del medesimo decreto
legislativo, per i quali' non sia intervenuto il prescritto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in
caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento
da emanarsi' ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento oridinario, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le di disposizioni
dettate dalla legge;
e) (omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante:
«Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 aprile 1958, n. 84.
Note all'art. 1:
- Per l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419 si vedano le note alle premesse.
- L'art. 12 del citato decreto legislativo 29 ottobre
1999, e' il seguente:»
«Art. 12 (Misure di razionalizzazione). - 1. Gli enti
pubblici ai quali si applica il presente decreto
predispongono, entro l'anno 2000 e, successivamente, con
cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un
piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in
immobili acquisiti in proprieta' o in locazione, anche
attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di piu'
enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche,
anche all'estero, nonche' alla realizzazione di economie di
spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su
base convenzionale, di servizi da parte di piu' enti,
ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei,
attraverso anche la comune utilizzazione di organi e
attivita'.
2. Il piano di cui al comma 1 e' trasmesso, entro
trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del
collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione
vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministero stesso riferisce
annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente
articolo, indicando, sulla base anche di una analisi
comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati
di spesa negli ultimi bilanci consuntivi degli enti,
criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese di
allocazione e per servizi suscettibili di conduzione
comune.
3. Tenuto conto dei piani di revisione degli enti e
della apposita relazione di cui al comma 2:
a) i Ministri vigilanti, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
impartiscono agli enti direttive, anche subordinando
l'approvazione del bilancio preventivo o dei piani
pluriennali degli enti alla realizzazione o alla
programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1;
b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle
misure indicate.
4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1 che non
abbiano predisposto, nei termini stabiliti, il piano di
revisione per l'utilizzo degli immobili, i Ministri
vigilanti adottano, ovvero propongono al Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica una
riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari
previsti nel bilancio preventivo dello Stato.».



Art. 2.
Organi della Giunta storica nazionale
1. Sono organi della Giunta storica nazionale:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Giunta storica nazionale e sovrintende allo svolgimento dell'attivita' della medesima; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno. La convocazione e' fatta dal presidente almeno quindici giorni prima della data prescelta, salvo casi d'urgenza.
3. Il presidente e' nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. La carica di presidente e' incompatibile con quella di direttore di Istituto.
4. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dai sei direttori degli Istituti di cui all'articolo 1 e da quattro esperti. Questi ultimi sono nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta. Tutti i membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
5. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, di approvazione del bilancio preventivo della Giunta storica nazionale entro il mese di novembre, del conto consuntivo entro il mese di aprile e delle eventuali variazioni. I bilanci e le variazioni, entro un mese dall'approvazione, sono inviati, con apposite relazioni illustrative e corredate della relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministero per i beni e le attivita' culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.
7. Il consiglio di amministrazione provvede al coordinamento dei documenti di bilancio trasmessi dagli Istituti del sistema strutturato a rete di cui all'articolo 3, e, acquisita la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 8, ne cura entro un mese, con una relazione di sintesi, unitamente alla propria documentazione contabile, l'inoltro al Ministero per i beni e le attivita' culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.
8. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente del collegio, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; quattro membri effettivi e due membri supplenti, designati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.
9. Il collegio dei revisori dei conti provvede al controllo di regolarita' amministrativa e contabile; esamina il bilancio di previsione, nonche' le eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua, altresi', le periodiche verifiche di cassa. Le verifiche devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale, asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
10. Il collegio dei revisori dei conti svolge attivita' di revisione contabile anche per gli Istituti storici della rete.
Art. 3.
Istituti del sistema strutturato a rete
1. Gli Istituti della rete scientifica sono enti di ricerca con personalita' giuridica pubblica; predispongono i rispettivi statuti e propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, che sono approvati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Gli Istituti di cui all'articolo 1:
a) provvedono al reperimento, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia;
b) promuovono ricerche di storia, negli ambiti delle loro rispettive competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane;
c) curano la formazione in servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato accolti, dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli, nelle scuole ad essi annesse, consentendo la loro mobilita' temporanea dai rispettivi compiti istituzionali ad una attivita' di ricerca, per un anno, rinnovabile per un altro anno;
d) curano la formazione in servizio degli insegnanti di scuola secondaria, secondo modalita' da concordarsi in apposite convenzioni stipulate tra gli istituti ed il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) svolgono, in convenzione con le universita', attivita' di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonche' attivita' di formazione post-dottorato, continua, permanente e ricorrente nei rispettivi campi di attivita';
f) svolgono attivita' inerenti all'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.
3. Gli istituti di cui all'articolo 1 sono retti da:
a) un direttore;
b) un consiglio direttivo e di consulenza scientifica.
4. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali; svolge le funzioni di direttore della Scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; coordina e sovrintende a tutte le attivita' dell'Istituto; e' membro di diritto del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale; presiede il consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un membro del consiglio direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.
5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica sei anni e puo' essere confermato una sola volta.
6. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica e' nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I componenti, diversi dal direttore, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; direttori e componenti il consiglio direttivo decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
7. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione e di indirizzo delle attivita' dell'Istituto, approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre e il conto consuntivo entro il mese di marzo, e, corredandoli di una relazione esplicativa, ne dispone, entro un mese, la trasmissione alla Giunta storica nazionale, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 7.
8. Per la validita' delle sedute del consiglio direttivo e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.
9. In considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti sono predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti nell'articolo 4, comma 1.
Art. 4. Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attivita' culturali
1. Le nomine di competenza del Ministro per i beni e le attivita' culturali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2, comma 8, sono effettuate tra i docenti universitari di ruolo di scienze storiche e discipline affini o tra gli studiosi di chiara fama delle medesime materie. La nomina di due degli esperti di cui all'articolo 2, comma 4, e' effettuata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali nell'ambito di due terne di nominativi proposte dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. Per le nomine di due dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di cui all'articolo 3, comma 6, la terna di nominativi e' proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa al Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.
Art. 5.
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie della Giunta storica nazionale e degli istituti collegati in rete sono costituite:
a) da finanziamenti statali, nei limiti ed alle condizioni previste nella legislazione vigente;
b) da altri finanziamenti pubblici;
c) da finanziamenti dell'Unione europea;
d) dai corrispettivi di contratti e convenzioni;
e) da donazioni e atti di liberalita';
f) da contributi privati;
g) da ogni altra ulteriore entrata.
2. La gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli istituti della rete e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. Dal presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Nota all'art. 5:
- Per la legge 21 marzo 1958, n. 259, si vedano le note
alle premesse.



Art. 6.
Coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale
1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le evenutali variazioni; sovrintente all'amministrazione e alla contabilita' della rete; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei consigli degli istituti.
2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete.
Art. 7.
Personale
1. Il rapporto di lavoro del personale operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti storici di cui all'articolo 1 e' disciplinato dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta confermata l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti pubblici non economici.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni relative al personale statale, comandato presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli istituti storici di cui all'articolo 1.
3. Sono confermati allo stesso titolo i rapporti di lavoro dipendente del personale attualmente operante presso l'attuale Giunta centrale per gli studi storici e presso gli Istituti di cui all'articolo 1.



Nota all'art. 7:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
oridinario.



Art. 8.
Vigilanza
1. La Giunta storica nazionale e gli istituti storici di cui all'articolo 1 sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7 e dall'articolo 3, comma 1, essi devono inviare tutte le delibere e gli atti che il Ministero stesso ritenga necessario acquisire.
2. Le delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
3. Il Ministero vigilante, inoltre, puo' disporre visite ispettive. Si applicano, infine, le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.



Nota all'art. 8:
- Per l'art. 12 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419 si vedano le note all'art. 1.



Art. 9.
Disposizione transitoria
1. Gli attuali membri degli organi della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti di cui all'articolo 1 restano in carica fino al 31 dicembre 2005.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Moratti, Ministro del-l'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 36