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| Gazzetta n. 294 del 2005-12-19 |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 2005, n. 255 |  | Regolamento  recante  unificazione  strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visti gli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, come  modificato  dall'articolo  105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126 del 31 maggio  2002,  con  il  quale  e'  stata  applicata  la  misura di razionalizzazione  di  cui  all'articolo 2,  comma 1, lettera c), del predetto   decreto   legislativo   n.   419   del  1999,  consistente nell'unificazione  strutturale  della  Giunta  centrale per gli studi storici, dell'Istituto italiano di numismatica, dell'Istituto storico italiano  per  il medioevo, dell'Istituto storico italiano per l'eta' moderna  e contemporanea, dell'Istituto italiano per la storia antica e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio   2002,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  135 dell'11 giugno   2002,   con   il   quale   la   citata   misura   di razionalizzazione  e'  stata  altresi'  applicata all'Istituto «Domus Mazziniana»,  con  conseguente inserimento nella rete dei sopracitati Istituti storici;
 Visto  l'articolo  15  del  decreto-legge  9 novembre 2004, n. 266, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, che  ha  disposto  la  proroga  al  31 dicembre  2005 del termine per l'emanazione del presente regolamento;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista  la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante partecipazione della Corte  dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 28 aprile 2003, dell'11 luglio 2005, del 25 luglio 2005 e del 16 settembre 2005;
 Ritenuto  che  il  parere  reso  dal  Consiglio  di  Stato  in data 16 settembre 2005 suggerisce due soluzioni alternative al criterio di nomina  previsto,  formulando  osservazioni  relative al merito delle scelte amministrative e non alla loro legittimita';
 Ritenuto  che  i citati suggerimenti non possono essere accolti, in quanto  attuerebbero  un  procedimento di sostanziale cooptazione che non  offre  garanzie  di  quel pluralismo, presupposto dell'autonomia scientifica  degli  Istituti  e condizione della liberta' di ricerca, che  il regolamento individua, invece, nella combinazione dei criteri dei  limiti  di  eta'  e  del  mandato a termine rinnovabile una sola volta;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
 Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per la funzione   pubblica   e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca;
 
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Giunta storica nazionale - Funzioni e attivita'
 1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di: «Giunta storica nazionale».
 2.  La Giunta storica nazionale coordina l'attivita', e la gestione dei  sottoelencati  Istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica,   inseriti   nel   sistema   strutturato  a  rete  ai  sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:
 a) Istituto italiano per la storia antica;
 b) Istituto storico italiano per il medio evo;
 c) Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea;
 d) Istituto per la storia del risorgimento italiano;
 e) Istituto italiano di numismatica;
 f) Domus Mazziniana.
 3.  La Giunta storica nazionale ha competenza ad adottare decisioni che investono questioni di interesse comune agli Istituti della rete, in particolare:
 a) coordina l'attivita' di ricerca degli Istituti storici;
 b) redige la bibliografia storica nazionale;
 c) cura i rapporti internazionali, in particolare con il «Comite' International   des   Sciences   Historiques»  (C.I.S.H.)  e  le  sue commissioni;
 d) provvede  alla  designazione dei delegati titolari e supplenti che  rappresentano l'Italia presso il C.I.S.H., promuove, sostiene ed organizza  la partecipazione degli Storici italiani all'attivita' del C.I.S.H. e delle sue commissioni;
 e) promuove,  anche  d'intesa con altre istituzioni, compresi gli Istituti   storici  stranieri,  ricerche  o  incontri  di  studi  che travalichino  i  limiti  cronologici  caratterizzanti l'attivita' dei singoli Istituti della rete;
 f) promuove  e  sostiene  iniziative  dirette  allo sviluppo e al coordinamento  degli  studi storici in Italia e organizza incontri di approfondimento   dei  grandi  orientamenti  storiografici,  anche  a livello internazionale, e dei problemi che attengono all'insegnamento della storia;
 g) organizza e coordina missioni di ricerca in archivi stranieri, musei  e  collezioni  italiani  ed esteri che conservino documenti di particolare interesse per la storia d'Italia;
 h) adempie  a  compiti  di consulenza e di promozione degli studi storici  per  le  iniziative  promosse  dal Ministero per i beni e le attivita' culturali;
 i) cura  i  rapporti  con  le  deputazioni  e  societa' di storia patria;
 l) predispone  e  trasmette  i piani di razionalizzazione secondo quanto  previsto  dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
 della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi e di
 emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
 -  Si  riporta  il  testo delgli articoli 11 e 14 della
 legge  15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per
 il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
 locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
 la   semplificazione   amministrativa»,   pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  17  marzo  1997,  n.  63,  supplemento
 ordinario.
 «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
 il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
 a:
 a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
 riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
 nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
 autonomo;
 b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
 settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
 istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
 controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
 operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
 pubblico al sistema produttivo nazionale;
 c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
 strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
 rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
 amministrazioni pubbliche;
 d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
 a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
 nel settore stesso.
 2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
 della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
 Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
 comunque emanati.
 3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
 legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
 stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
 procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
 vigore.
 4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
 recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
 legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
 ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
 1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
 decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
 articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
 di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
 partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
 responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
 responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
 nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
 stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  completare  l'integrazione  della  disciplina del
 lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
 conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
 disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
 di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
 diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
 generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
 mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
 commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29;
 b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
 alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
 interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
 specificita' tecnica;
 c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
 di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
 negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
 sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
 consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
 fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
 all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
 d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
 contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
 ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
 professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
 del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
 legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
 modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
 disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
 qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
 l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
 ricerca;
 e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
 autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
 nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
 amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
 contrattazjone  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
 attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
 possano costituire un comitato di settore;
 f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
 sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
 dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
 limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
 gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
 all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
 successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
 richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
 nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
 certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
 Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
 pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
 quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
 che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
 trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
 amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
 quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
 presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
 di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
 effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
 ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
 all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
 completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
 di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
 g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
 ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
 a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
 dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
 concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
 presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
 misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
 generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
 sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
 conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
 estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
 alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
 conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
 risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
 di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
 processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
 h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
 delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
 collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
 atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
 di lavoro;
 i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
 pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
 pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
 disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
 nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
 delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
 costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
 organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
 codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
 con il Dipartimento della funzione pubblica.
 4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
 emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
 permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
 trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
 schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
 essere comunque emanati.
 5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
 28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
 1997.
 6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
 legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
 disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
 seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
 1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
 parole:   "ai   dirigenti   generali  ed  equiparati"  sono
 soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
 limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
 nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
 "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
 di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
 definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
 lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
 "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
 seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
 7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
 legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
 procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
 pubblicato il bando di concorso.»;
 «Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
 lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
 l'obiettivo   di   una   complessiva  riduzione  dei  costi
 amministrativi   e   si  atterra',  oltreche'  ai  principi
 generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
 successive    modificazioni,    dal   decreto   legislativo
 3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
 dall'art.  3,  comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
 ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
 omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i
 quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
 in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
 ovvero  in  struttura di universita', con il consenso della
 medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i
 casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e' tenuto a
 presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai
 sensi  dell'art.  12,  comma  1,  lettera  s), in carico ai
 suddetti enti;
 b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone
 giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
 funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
 di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
 personalita'  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente
 pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
 ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
 alla  presente  lettera  il  Governo e' tenuto a presentare
 contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
 dell'art.  12,  comma  1, lettera s), in carico ai suddetti
 enti;
 c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
 comparabile   rilevanza,   anche  sotto  il  profilo  delle
 procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione
 funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi
 collegiali;
 d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri
 di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di
 rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
 amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
 degli enti;
 e) contenimento  delle  spese di funzionamento, anche
 attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
 di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto
 previsto  dall'art.  20,  comma 7,  del decreto legislativo
 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
 f) programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e
 l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».
 - Il   testo   dell'art.   5  del  decreto  legislativo
 29 ottobre   1999,  n.  419,  recante:  «Riordinamento  del
 sistema  degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma  degli
 articoli 11  e  14  della legge 15 marzo 1997, n. 59», come
 modificato  dall'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000,
 n.  388,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 15 novembre
 1999, n. 268, e' il seguente:
 «Art. 5 (Fusione o unificazione strutturale di enti). -
 1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli enti
 di  cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e' effettuata, con
 uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17,
 comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto
 dei principi generali indicati dall'art. 14, comma 1, della
 legge  15 marzo  1997,  n.  59,  ed in coerenza, per quanto
 compatibili, con i criteri direttivi di cui all'art. 13 del
 presente decreto.
 2.  I  compiti  istituzionali,  l'organizzazione  e  il
 funzionamento  della  o  delle  strutture  derivanti  dalla
 fusione  o  unificazione,  anche  mediante  inserimento  in
 sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti
 nel  campo  della  ricerca  storica,  sono  determinati  in
 conformita'   ai  seguenti  ulteriori  principi  e  criteri
 direttivi:
 a) attribuzione  di  funzioni di ricerca storica, con
 particolare  riferimento alla storia d'Italia, e di compiti
 connessi  relativi,  tra  l'altro,  al  coordinamento della
 ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e
 alla    pubblicazione    delle    fonti,   all'osservatorio
 dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio
 degli   insegnanti   della  scuola,  all'organizzazione  di
 incontri, convegni e settimane di studio;
 b) adozione,    per    quanto    compatibili,   delle
 disposizioni  sull'organizzazione e funzionamento in vigore
 per  gli  enti di ricerca non strumentali di competenza del
 Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
 tecnologica,    con   facolta'   di   deroga   alle   norme
 dell'ordinamento   contabile  pubblico,  nel  rispetto  dei
 relativi principi;
 c) organizzazione  della rete scientifica, prevedendo
 servizi   e  strutture  comuni,  nonche'  attribuendo  agli
 istituti  e  alle  scuole  annesse  autonomia  scientifica,
 finanziaria,  organizzativa  e contabile, con propri organi
 direttivi e di consulenza scientifica;
 d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a
 quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;
 e) finanziamento  a  carico del fondo di cui all'art.
 7,  commi  1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
 204,  con  trasferimento  al fondo stesso dei contributi in
 atto fruiti.».
 - Il  testo dell'art. 105 della legge 23 dicembre 2000,
 n.  388,  recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del
 bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
 finanziaria  2001)»  che  modifica  l'art.  5  del  decreto
 legislativo  29 ottobre  1999,  n.  419,  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2000, n. 302, supplemento
 ordinario, e' il seguente:
 «Art.  105  (Modifiche al decreto legislativo 27 luglio
 1999,  n.  297  e  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n.
 419).  -  1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'art.  2,  comma 1, lettera f), dopo le parole:
 «enti  di  ricerca»  sono  inserite  le  seguenti: «anche a
 carattere  regionale»  e sono aggiunte, in fine, le parole:
 «e per attivita', proposte in collaborazione con i soggetti
 di  cui  alle  lettere  a), b), c), d), e), di ricerca e di
 alta  formazione  tecnologica finalizzate agli obiettivi di
 cui all'art. 1, comma 1»;
 b) (omissis);
 c) (omissis).
 2.   All'art.  5,  comma  1,  del  decreto  legislativo
 29 ottobre  1999,  n. 419, le parole da: «mediante» fino a:
 «a rete» sono sostituite dalla seguente: «strutturale» e le
 parole  da:  «decreti  legislativi» fino a: «coerenza» sono
 sostituite dalle seguenti: «regolamenti da emanare ai sensi
 dell'art,  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 nel  rispetto  dei principi generali indicati dall'art. 14,
 comma  1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza,
 per quanto compatibili,».
 3.   All'art.  5,  comma  2,  del  decreto  legislativo
 29 ottobre  1999,  n. 419, all'alinea, le parole da: «degli
 enti»  fino  a:  «statuti»  sono sostituite dalle seguenti:
 «della   o   delle  strutture  derivanti  dalla  fusione  o
 unificazione,   anche   mediante   inserimento  in  sistema
 strutturato  a  rete,  degli  istituti ed enti operanti nel
 campo della ricerca storica, sono determinati».
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 23 maggio  2001,  recante:  «Unificazione  strutturale,  ai
 sensi   dell'art.  2,  comma 1,  lettera  e),  del  decreto
 legislativo  29 ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale
 per  gli  studi  storici,  degli  istituti  storici ad essa
 collegati,   e  delle  Deputazioni  e  societa'  di  storia
 patria»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
 2002, n. 126.
 - Il   testo   dell'art.   2  del  decreto  legislativo
 29 ottobre   1999,  n.  419,  recante:  «Riordinamento  del
 sistema  degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma  degli
 articoli 11  e  14  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 novembre 1999, n.
 268, e' il seguente:
 «Art.  2  (Privatizzazione,  trasformazione, fusione di
 enti).  -  1. Relativamente  agli enti pubblici di cui alla
 tabella A allegata al presente decreto, con le modalita' di
 cui  al  comma  2,  possono  essere  adottate,  in esito ad
 istruttoria   dei   Ministeri  competenti,  comprensiva  di
 consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere
 delle  commissioni  parlamentari competenti per materia, le
 seguenti misure di razionalizzazione:
 a) privatizzazione  di  enti, secondo le modalita' di
 cui all'art. 3;
 b) trasformazione  di  enti in strutture scientifiche
 universitarie,  alle  condizioni  e secondo le modalita' di
 cui all'art. 4;
 c) fusione   o   unificazione   strutturale  di  enti
 appartenenti   allo   stesso   settore   di  attivita',  in
 conformita'  ai  criteri  e  secondo  le  modalita'  di cui
 all'art. 5.
 2.  L'individuazione degli enti oggetto delle misure di
 cui  al  comma  1  e'  effettuata  con  uno  o piu' elenchi
 approvati,   entro  il  30 giugno  2001,  con  decreto  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o
 la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.».
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 3 maggio  2002,  recante: «Inserimento dell'Istituto «Domus
 Mazziniana»  tra gli Istituti storici individuati, ai sensi
 dell'art.  2,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo
 29 ottobre  1999,  n.  419»  e'  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale 11 giugno 2002, n. 135.
 - Il  testo  dell'art.  15 del decreto-legge 9 novembre
 2004,  n.  266,  convertito  con modificazioni, dalla legge
 27 dicembre  2004, n. 306, recante: «Proroga o differimento
 di termini previsti da disposizioni legislative» pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  10 novembre 2004, n. 264, e' il
 seguente:
 «Art.  15  (Privatizzazione, trasformazione, fusione di
 enti).  - 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma
 2  dell'art.  2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
 419,  e'  prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli
 enti   di   cui   alla   tabella  A  del  medesimo  decreto
 legislativo, per i quali' non sia intervenuto il prescritto
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, in
 caso  di fusione o unificazione strutturale, il regolamento
 da  emanarsi'  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
 23 agosto 1988, n. 400.».
 - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
 214, supplemento oridinario, e' il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni   pubbliche   secondo  le  di  disposizioni
 dettate dalla legge;
 e) (omissis).
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.
 4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 - La    legge   21 marzo   1958,   n.   259,   recante:
 «Partecipazione  della  Corte  dei conti al controllo sulla
 gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
 in  via  ordinaria»  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 8 aprile 1958, n. 84.
 Note all'art. 1:
 - Per  l'art.  5,  comma  2,  del  decreto  legislativo
 29 ottobre 1999, n. 419 si vedano le note alle premesse.
 - L'art.  12  del citato decreto legislativo 29 ottobre
 1999, e' il seguente:»
 «Art.  12  (Misure di razionalizzazione). - 1. Gli enti
 pubblici   ai   quali   si   applica  il  presente  decreto
 predispongono,  entro  l'anno  2000 e, successivamente, con
 cadenza   biennale,   entro  un  termine  da  fissarsi  con
 direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, un
 piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in
 immobili  acquisiti  in  proprieta'  o  in locazione, anche
 attraverso  l'utilizzo  comune di immobili da parte di piu'
 enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche,
 anche all'estero, nonche' alla realizzazione di economie di
 spesa  connesse  alla acquisizione e gestione in comune, su
 base  convenzionale,  di  servizi  da  parte  di piu' enti,
 ovvero,  nel  caso  di  enti  svolgenti  compiti  omogenei,
 attraverso  anche  la  comune  utilizzazione  di  organi  e
 attivita'.
 2.  Il  piano  di  cui  al  comma 1 e' trasmesso, entro
 trenta  giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del
 collegio  dei  revisori,  all'amministrazione o istituzione
 vigilante  ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica.  Il  Ministero  stesso riferisce
 annualmente  al  Parlamento  sulla  attuazione del presente
 articolo,  indicando,  sulla  base  anche  di  una  analisi
 comparativa  delle risultanze dei piani e dei relativi dati
 di  spesa  negli  ultimi  bilanci  consuntivi  degli  enti,
 criteri  di razionalizzazione e contenimento delle spese di
 allocazione   e  per  servizi  suscettibili  di  conduzione
 comune.
 3.  Tenuto  conto  dei  piani di revisione degli enti e
 della apposita relazione di cui al comma 2:
 a) i   Ministri   vigilanti,   di   concerto  con  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
 impartiscono   agli   enti  direttive,  anche  subordinando
 l'approvazione   del   bilancio   preventivo  o  dei  piani
 pluriennali   degli   enti   alla   realizzazione   o  alla
 programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1;
 b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle
 misure indicate.
 4.  Nei  confronti degli enti di cui al comma 1 che non
 abbiano  predisposto,  nei  termini  stabiliti, il piano di
 revisione   per   l'utilizzo  degli  immobili,  i  Ministri
 vigilanti  adottano,  ovvero  propongono  al  Ministro  del
 tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica una
 riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari
 previsti nel bilancio preventivo dello Stato.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Organi della Giunta storica nazionale
 1. Sono organi della Giunta storica nazionale:
 a) il presidente;
 b) il consiglio di amministrazione;
 c) il collegio dei revisori dei conti.
 2.  Il  presidente ha la rappresentanza legale della Giunta storica nazionale   e   sovrintende  allo  svolgimento  dell'attivita'  della medesima;   convoca  e  presiede  il  consiglio  di  amministrazione, stabilendone  l'ordine  del  giorno.  La  convocazione  e'  fatta dal presidente  almeno  quindici giorni prima della data prescelta, salvo casi d'urgenza.
 3. Il presidente e' nominato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;  dura  in  carica cinque anni e puo' essere confermato una sola  volta.  La  carica di presidente e' incompatibile con quella di direttore di Istituto.
 4.  Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dai sei  direttori  degli  Istituti  di  cui  all'articolo 1 e da quattro esperti.  Questi  ultimi  sono  nominati dal Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e durano in carica cinque anni, rinnovabili una sola  volta. Tutti i membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
 5.  Per  la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e'  necessaria  la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.
 6.   Il  consiglio  di  amministrazione  elegge  nel  suo  seno  il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo. Il consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione,  di approvazione del bilancio preventivo della Giunta storica  nazionale  entro  il  mese di novembre, del conto consuntivo entro  il mese di aprile e delle eventuali variazioni. I bilanci e le variazioni,  entro  un  mese  dall'approvazione,  sono  inviati,  con apposite  relazioni  illustrative  e  corredate  della  relazione del collegio  dei  revisori  dei  conti,  al  Ministero  per  i beni e le attivita'  culturali  ed  al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.
 7.  Il  consiglio  di amministrazione provvede al coordinamento dei documenti   di   bilancio   trasmessi   dagli  Istituti  del  sistema strutturato  a  rete di cui all'articolo 3, e, acquisita la relazione del  collegio dei revisori dei conti di cui al comma 8, ne cura entro un  mese,  con  una  relazione  di  sintesi,  unitamente alla propria documentazione  contabile,  l'inoltro  al  Ministero  per i beni e le attivita'  culturali  ed  al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto.
 8.  Il collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque membri effettivi  e  due  supplenti,  nominati  dal Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  dei quali un membro effettivo, con funzioni di presidente del collegio, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;  quattro  membri effettivi e due membri supplenti, designati dal  Ministro  per  i  beni e le attivita' culturali e scelti tra gli iscritti  nel  Registro  dei  revisori  contabili  o  tra  persone in possesso  di specifica professionalita'. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.
 9.  Il  collegio  dei  revisori  dei conti provvede al controllo di regolarita'  amministrativa  e  contabile;  esamina  il  bilancio  di previsione,  nonche' le eventuali variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo  apposite  relazioni,  ed effettua, altresi', le periodiche verifiche  di  cassa.  Le  verifiche  devono  rispettare,  in  quanto applicabili,   i   principi   generali   della  revisione  aziendale, asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
 10.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  svolge  attivita'  di revisione contabile anche per gli Istituti storici della rete.
 |  | Art. 3. Istituti del sistema strutturato a rete
 1.  Gli  Istituti  della  rete scientifica sono enti di ricerca con personalita' giuridica pubblica; predispongono i rispettivi statuti e propri  regolamenti  di  organizzazione  e  funzionamento,  che  sono approvati  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 2. Gli Istituti di cui all'articolo 1:
 a) provvedono   al   reperimento,  allo  studio  critico  e  alla pubblicazione delle fonti per la storia d'Italia;
 b) promuovono   ricerche  di  storia,  negli  ambiti  delle  loro rispettive  competenze, divulgandone i risultati nei propri periodici e collane;
 c) curano   la   formazione   in   servizio  di  bibliotecari  di biblioteche  pubbliche e archivisti di Stato accolti, dopo aver vinto un  concorso  pubblico  per  titoli,  nelle  scuole  ad essi annesse, consentendo  la  loro  mobilita'  temporanea  dai  rispettivi compiti istituzionali  ad  una attivita' di ricerca, per un anno, rinnovabile per un altro anno;
 d) curano  la  formazione  in servizio degli insegnanti di scuola secondaria,  secondo modalita' da concordarsi in apposite convenzioni stipulate   tra   gli   istituti  ed  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
 e) svolgono,  in  convenzione  con  le  universita', attivita' di formazione  per  il  conseguimento  del dottorato di ricerca, nonche' attivita'   di  formazione  post-dottorato,  continua,  permanente  e ricorrente nei rispettivi campi di attivita';
 f) svolgono attivita' inerenti all'aggiornamento degli insegnanti di storia nelle scuole secondarie.
 3. Gli istituti di cui all'articolo 1 sono retti da:
 a) un direttore;
 b) un consiglio direttivo e di consulenza scientifica.
 4.  Il  direttore e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le  attivita' culturali; svolge le funzioni di direttore della Scuola e   del   Museo  annessi  all'Istituto,  ove  esistenti;  coordina  e sovrintende  a tutte le attivita' dell'Istituto; e' membro di diritto del  consiglio  di  amministrazione  della  Giunta storica nazionale; presiede  il  consiglio direttivo e di consulenza scientifica; nomina un  membro  del  consiglio  direttivo,  che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento temporaneo.
 5.  Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica sei anni e puo' essere confermato una sola volta.
 6.  Il  consiglio direttivo e di consulenza scientifica e' nominato dal  Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' costituito da quattro  componenti,  oltre  al  direttore. I componenti, diversi dal direttore,  durano in carica quattro anni e possono essere confermati una  sola  volta;  direttori  e  componenti  il  consiglio  direttivo decadono  dalla  carica  al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
 7. Il consiglio direttivo e di consulenza scientifica ha compiti di programmazione  e di indirizzo delle attivita' dell'Istituto, approva il bilancio preventivo entro il mese di ottobre e il conto consuntivo entro il mese di marzo, e, corredandoli di una relazione esplicativa, ne  dispone,  entro  un  mese,  la  trasmissione  alla Giunta storica nazionale, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 7.
 8.  Per  la  validita'  delle  sedute  del  consiglio  direttivo e' necessaria   la   presenza   della  maggioranza  dei  componenti.  Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.
 9.   In   considerazione   delle  peculiari  strutture  associative dell'Istituto  per  la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana,   gli   statuti   e   regolamenti   di  organizzazione  e funzionamento  di tali istituti sono predisposti in deroga alle norme del   presente   regolamento,  limitatamente  alla  composizione  del consiglio  direttivo  e  di  consulenza  scientifica, alle nomine del direttore  e  dei  consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti nell'articolo 4, comma 1.
 |  | Art. 4. Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attivita' culturali 1.  Le  nomine di competenza del Ministro per i beni e le attivita' culturali,  ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2, comma 8, sono  effettuate  tra  i  docenti  universitari  di  ruolo di scienze storiche  e discipline affini o tra gli studiosi di chiara fama delle medesime  materie. La nomina di due degli esperti di cui all'articolo 2,  comma  4,  e'  effettuata  dal Ministro per i beni e le attivita' culturali  nell'ambito  di  due  terne  di  nominativi  proposte  dal consiglio  di  amministrazione della Giunta storica nazionale. Per le nomine  di due dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di cui all'articolo 3, comma 6, la terna di nominativi e' proposta  dal  direttore  dell'Istituto e trasmessa al Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,  previo  parere  del  consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.
 |  | Art. 5. Risorse finanziarie
 1.  Le  risorse  finanziarie della Giunta storica nazionale e degli istituti collegati in rete sono costituite:
 a) da  finanziamenti  statali,  nei  limiti  ed  alle  condizioni previste nella legislazione vigente;
 b) da altri finanziamenti pubblici;
 c) da finanziamenti dell'Unione europea;
 d) dai corrispettivi di contratti e convenzioni;
 e) da donazioni e atti di liberalita';
 f) da contributi privati;
 g) da ogni altra ulteriore entrata.
 2.  La  gestione finanziaria della Giunta storica nazionale e degli istituti della rete e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
 3.  Dal presente regolamento non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Per la legge 21 marzo 1958, n. 259, si vedano le note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 6. Coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale
 1.  Il  coordinatore  amministrativo della Giunta storica nazionale redige  il  bilancio  preventivo,  il conto consuntivo e le evenutali variazioni; sovrintente all'amministrazione e alla contabilita' della rete;  partecipa  senza  diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione  della  Giunta storica nazionale e dei consigli degli istituti.
 2.  Le  mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera   del   consiglio  di  amministrazione,  ferma  restando  la collocazione  nell'attuale  area  professionale,  ad  un  funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete.
 |  | Art. 7. Personale
 1.  Il  rapporto  di lavoro del personale operante presso l'attuale Giunta  centrale  per gli studi storici e presso gli Istituti storici di   cui   all'articolo   1  e'  disciplinato  dalle  norme  generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche  di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta confermata  l'applicazione  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del personale degli enti pubblici non economici.
 2.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni relative al personale statale,  comandato  presso  l'attuale  Giunta centrale per gli studi storici e presso gli istituti storici di cui all'articolo 1.
 3.  Sono  confermati  allo  stesso  titolo  i  rapporti  di  lavoro dipendente del personale attualmente operante presso l'attuale Giunta centrale  per  gli  studi  storici  e  presso  gli  Istituti  di  cui all'articolo 1.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
 delle   amministrazioni   pubbliche»  e'  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106,  supplemento
 oridinario.
 
 
 
 
 |  | Art. 8. Vigilanza
 1.  La  Giunta  storica  nazionale  e  gli  istituti storici di cui all'articolo 1 sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali.  In  particolare,  fermo restando quanto previsto  dall'articolo  2,  commi 6  e 7 e dall'articolo 3, comma 1, essi  devono  inviare  tutte  le delibere e gli atti che il Ministero stesso ritenga necessario acquisire.
 2.  Le  delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte  all'approvazione  del Ministro vigilante, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
 3. Il Ministero vigilante, inoltre, puo' disporre visite ispettive. Si  applicano,  infine, le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Per  l'art.  12  del  decreto  legislativo 29 ottobre
 1999, n. 419 si vedano le note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  | Art. 9. Disposizione transitoria
 1.  Gli  attuali  membri degli organi della Giunta centrale per gli studi  storici  e  degli  istituti  di  cui all'articolo 1 restano in carica fino al 31 dicembre 2005.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 11 novembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Moratti,   Ministro   del-l'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 36
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