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| Gazzetta n. 293 del 2005-12-17 |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 25 novembre 2005 |  | Definizione   della   classe   del  corso  di  laurea  magistrale  in giurisprudenza. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 Visto  l'art.  17,  comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto  il  decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (pubblicato nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  266  del  12 novembre  2004)  ed  in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 comma 3, 7 e 10 comma 4;
 Visti  il  decreto  ministeriale  23 dicembre  1999  concernente la rideterminazione  dei  settori  scientifico-disciplinari  (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del  5 gennaio 2000), e successiva rettifica  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000),  nonche' il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione       e       l'aggiornamento       dei      settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il  decreto  ministeriale  18 marzo  2005  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005);
 Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 24 febbraio 2005;
 Sentita la CRUI, relativamente al termine di cui all'art. 13, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 270/2004;
 Visti  i  pareri  della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica  e  della  VII  Commissione  permanente  della  Camera dei deputati, resi il 27 luglio 2005;
 Considerata  la  necessita'  di  dare piena ed integrale attuazione all'art.  33  della  Costituzione,  riconoscendo  a ciascun ateneo la liberta'  di  definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per  assicurare  un  piu'  proficuo  rapporto  con  la societa' ed il sistema produttivo;
 Ritenuto di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  presente  decreto definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza di cui all'allegato.
 2.  Le  universita'  procedono  all'istituzione del corso di laurea magistrale  in  giurisprudenza  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto ministeriale di cui al comma 1.
 3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici  dei  corsi  di  studio  di cui al comma 1, sono redatti in conformita'   alle  disposizioni  di  cui  all'art.  11  del  decreto ministeriale  n.  270/2004  e del presente decreto in tempo utile per assicurare  l'avvio  dei  nuovi  corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007.
 |  | Art. 2. 1.  Il  corso  di  laurea  magistrale  si  svolge nelle facolta' di giurisprudenza.
 2.  Il  corso  di  laurea  magistrale in giurisprudenza puo' essere istituito  anche  con  il  concorso  di  piu'  facolta'  della stessa universita', sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di  ateneo  che  ne  disciplinano  il  funzionamento,  nonche' con il concorso  di piu' atenei, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
 |  | Art. 3. 1.   Le   competenti   strutture  didattiche  determinano,  con  il regolamento   didattico   del   corso   di   studio,  l'elenco  degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'art. 12 del decreto  ministeriale  22 ottobre  2004,  n.  270, secondo criteri di stretta  funzionalita'  con  gli  obiettivi  formativi  specifici del corso.
 |  | Art. 4. 1.   Per   il  corso  di  laurea  magistrale  in  giurisprudenza  i regolamenti   didattici  di  ciascun  ateneo  determinano  i  crediti assegnati  a  ciascuna attivita' formativa, indicando, il settore o i settori  scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare,  in  conformita'  all'allegato  al  presente  decreto e secondo   le   disposizioni   dell'art.  10,  comma  1,  del  decreto ministeriale n. 270.
 |  | Art. 5. 1.  I  regolamenti  didattici  del  corso  di  laurea magistrale in giurisprudenza  determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti  per  l'ammissione al corso di laurea magistrale stesso, ai sensi  dell'art.  6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
 |  | Art. 6. 1.  I crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale in  giurisprudenza  corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per studente.
 |  | Art. 7. 1.  Le  universita'  rilasciano  il  titolo di laurea magistrale in giurisprudenza con la denominazione della classe di appartenenza.
 2.  I  regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni del corso di studio stesso e   dei   relativi  titoli  che  facciano  riferimento  a  curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
 |  | Art. 8. 1.  Resta  fermo quanto disposto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
 |  | Art. 9. 1.  In  deroga  alla  disposizione  di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e  l'Universita' Sannio di Benevento possono procedere alla revisione dell'ordinamento   didattico   del  corso  di  laurea  magistrale  in giurisprudenza,   previa   delibera   della  competente  facolta'  di economia.
 
 Roma, 25 novembre 2005
 
 Il Ministro: Moratti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 40
 |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 22 della G.U.  <---- |  |  |