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| Gazzetta n. 293 del 2005-12-17 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 29 novembre 2005 |  | Ripristino  della validita' del decreto di riconoscimento delle acque minerali  «Arvenis» di Ovaro e «Sorgente San Michele di Casalmartino» di Celano. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
 
 Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
 Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
 Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
 Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre  1992,  n.  542, come modificato   dal   decreto   ministeriale   29 dicembre  2003  ed  in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle   analisi  chimiche  di  acque  minerali  dei  nuovi  parametri antimonio  e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche' la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;
 Visto  il  decreto  dirigenziale  28 dicembre  2004 con il quale e' stata   sospesa,   tra   l'altro,   la   validita'   dei  decreti  di riconoscimento  delle  acque  minerali  «Arvenis»  di Ovaro (Udine) e «Sorgente San Michele di Casalmartino» di Celano (L'Aquila) in quanto le  societa'  titolari non hanno trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la   certificazione   analitica   relativa  alla  determinazione  dei parametri  antimonio,  arsenico  e  manganese  prevista dall'art. 17, comma  2,  del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
 Considerato  che  le  societa'  titolari delle acque minerali sopra nominate   hanno   provveduto   a   trasmettere   contestualmente  le certificazioni   relative   alle  analisi  dei  parametri  antimonio, arsenico  e  manganese  e  quelle  relative  alle  analisi chimiche e microbiologiche  annuali  richieste  dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
 Visto  il  parere  della  III  Sezione  del  Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 15 novembre 2005;
 Visti gli atti dell'ufficio;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa e' ripristinata la validita'   dei   decreti  di  riconoscimento  delle  acque  minerali «Arvenis»  di  Ovaro (Udine) e «Sorgente San Michele di Casalmartino» di Celano (L'Aquila).
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  alle ditte interessate ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.
 
 Roma, 29 novembre 2005
 
 Il direttore generale: Greco
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