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| Gazzetta n. 293 del 2005-12-17 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | COMUNICATO |  | Fissazione  dei  limiti, ex articolo 31 del codice della navigazione, tra  le  acque  del  demanio  marittimo e le acque del demanio idrico (acque  interne) lungo il canale Scolmatore, ricadente nel territorio dei comuni di Pisa e di Livorno. |  | 
 |  | Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto  con  l'Agenzia  del demanio in data 14 novembre 2005, si e' proceduto  alla  fissazione  dei  limiti, ex art. 31 del codice della navigazione,  tra  le  acque  del  demanio  marittimo  e le acque del demanio  idrico (acque interne) lungo il canale Scolmatore, ricadente nel  territorio dei comuni di Pisa e Livorno, nel senso che il limite del  demanio  marittimo nel medesimo tratto di canale e' individuato, alla  luce  dei  lavori precedentemente svolti, in corrispondenza del lato  mare  del ponte stradale (strada statale n. 224) che attraversa il  canale  Scolmatore.  Tale  limite,  sulla cartografia del S.I.D., risulta  rappresentato  dalla  retta congiungente i seguenti punti di riferimento: punto  A)  che  e'  determinato  dalle  coordinate Gauss-Boaga: coordinata est 1605116,86 e coordinata nord 4826540,82;
 punto   B)   che   e'   determinato   invece  dalle  coordinate Gauss-Boaga: coordinata est 1605235,85 e coordinata nord 4826468,55.
 La  individuazione  del  punto  B e' stata effettuata considerato l'andamento attuale delle sponde del canale Scolmatore, nel cui alveo ricadono  ormai le particelle numeri 72, 11, 71, 7, 66, 2, 74, 39012, 39011, 39010, 39009, 70, 39008, 39031, 39019, 16, 17 e 39020.
 Tale   limite   e'  evidenziato,  con  apposita  linea  rossa  di demarcazione,  negli  stralci  di  mappa  S.I.D.  aventi le succitate coordinate  che, allegati ai verbali di riunione e di sopralluogo del 18 luglio  2003,  del  2 settembre  2003,  del  4 novembre 2003 e del 5 marzo 2004, formano parte integrante del decreto stesso.
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