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| Gazzetta n. 293 del 2005-12-17 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 29 novembre 2005 |  | Differimento  del  termine  di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo  di  controllo  denominato  CSQA  Certificazioni Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16 lettera d);
 Visti  i decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005 e 30 giugno 2005, con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo  di  controllo  denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede  in  Thiene  (Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74,  con  decreto dell'11 gennaio 2002, e' stata prorogata fino al 6 dicembre 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di origine protetta «Grana Padano» allo schema tipo di controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 9 maggio 2005, protocollo n. 62180;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 11 gennaio 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.  74,  con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione  di  origine  protetta «Grana Padano» registrata con il regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia'  prorogata  con  decreti  13 dicembre  2004,  11 aprile  2005  e 30 giugno 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 dicembre 2005.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 29 novembre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
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