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| Gazzetta n. 293 del 2005-12-17 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 29 novembre 2005 |  | Differimento  del  termine  di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo   di   controllo   denominato   Product  Authentication Inspectorate  Limited  ad  effettuare  i  controlli sulla indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i decreti 6 maggio 2003, 16 settembre 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo  2004,  7 luglio  2004,  29 dicembre  2004,  25 marzo 2005 e 30 giugno   2005,   con  i  quali  la  validita'  dell'autorizzazione triennale  rilasciata  all'organismo  di controllo denominato Product Authentication  Inspectorate  Limited  con  decreto 12 maggio 2000 e' stata prorogata fino al 17 dicembre 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione  geografica  protetta  «Fungo  di Borgotaro», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 febbraio 2003, protocollo numero 60794;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 12 maggio 2000;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo Product  Authentication  Inspectorate  Limited,  con  sede  nel  West Sussex,  65  High  Street  -  Worthing  BN  11 N e domiciliata per le attivita'  presso  Quaser,  in  Milano, via Savare' n. 1, con decreto ministeriale   12 maggio   2000,  ad  effettuare  i  controlli  sulla indicazione  geografica  protetta «Fungo di Borgotaro» registrata con il  regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia'   prorogata   con  decreti  6 maggio  2003,  16 settembre  2003, 5 dicembre  2003,  30 marzo  2004,  7  luglio 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo  2005  e  30 giugno  2005,  e'  ulteriormente  prorogata  di centoventi giorni a far data dal 17 dicembre 2005.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 12 maggio 2000.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 29 novembre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
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