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| Gazzetta n. 293 del 2005-12-17 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 29 novembre 2005 |  | Differimento  del  termine  di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo  di  controllo  denominato  CSQA  Certificazioni Srl ad effettuare   i   controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta «Ciliegia di Marostica». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto   il   decreto  3 maggio  2005  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  CSQA  Certificazioni Srl con decreto del 24 gennaio 2003, e' stata prorogata fino al 30 dicembre 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione  geografica protetta «Ciliegia di Marostica», allo schema tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota ministeriale del 5 maggio 2005, protocollo numero 62142;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   indicazione   geografica   protetta  «Ciliegia  di Marostica»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 24 gennaio 2003;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA Certificazioni  Srl  con  sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74,  con  decreto  24 gennaio  2003,  ad effettuare i controlli sulla indicazione  geografica  protetta  «Ciliegia di Marostica» registrata con  il  regolamento della Commissione (CE) n. 245/02 dell'8 febbraio 2002,  gia'  prorogata con decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, e'  ulteriormente  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far data dal 30 dicembre 2005.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 29 novembre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
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