| 
| Gazzetta n. 293 del 2005-12-17 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 29 novembre 2005 |  | Proroga  dell'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  di controllo denominato  Agroqualita'  -  Societa'  per  la  certificazione  della qualita'  nell'agroalimentare  a r.l. ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16 lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei  prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  2066/2002 del 21 novembre  2002,  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,  fra  le  altre, della indicazione geografica protetta «Carciofo  Romanesco  del  Lazio»  nel  quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto  il  decreto  18 dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, con il quale  l'organismo  di  controllo  Agroqualita'  -  Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma,  via  Montebello  n.  8,  e'  stato autorizzato ad effettuare i controlli  sulla  indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio»;
 Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 18 dicembre 2002, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la  indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco  del  Lazio» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo Agroqualita'   -   Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a  r.l.,  con sede in Roma, via Montebello n. 8, con  decreto  18 dicembre  2002,  ad  effettuare  i  controlli  sulla indicazione   geografica  protetta  «Carciofo  Romanesco  del  Lazio» registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) 2066/2002 del 21 novembre  2002,  e'  prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 dicembre 2005.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il decreto 18 dicembre 2002.
 
 Roma, 29 novembre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |