Gazzetta n. 293 del 2005-12-17 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 29 novembre 2005 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l. ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 18 dicembre 2002, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 18 dicembre 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio» registrata con il regolamento della Commissione (CE) 2066/2002 del 21 novembre 2002, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 dicembre 2005. | Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 18 dicembre 2002.
Roma, 29 novembre 2005
Il direttore generale: La Torre |
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