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| Gazzetta n. 293 del 2005-12-17 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 5 dicembre 2005 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Prosciutto  di  Parma»  registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16 lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del 12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine  protetta  «Prosciutto  di  Parma», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Viste  le istanze presentate dal Consorzio del Prosciutto di Parma, con  sede  in  Parma,  via Marco dell'Arpa n. 8/b, intese ad ottenere modifiche  al  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di origine  protetta  «Prosciutto  di  Parma» nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Viste le richieste di modifiche inoltrate all'organismo comunitario e  sintetizzate da ultimo nella nota del 24 novembre 2003, protocollo n. 66081;
 Vista  l'istanza  del  1° dicembre  2005, con la quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  «Prosciutto di Parma» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal  Consorzio  del Prosciutto  di Parma, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Prosciutto di  Parma»,  secondo  le  modifiche richieste dallo stesso e indicate nella nota del 24 novembre 2003, numero di protocollo 66081.
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Prosciutto  di  Parma»  che  recepisce  le  modifiche  richieste dal Consorzio   del   Prosciutto   di   Parma   e  notificate  da  ultimo all'organismo  comunitario  con nota del 24 novembre 2003, protocollo numero 66081.
 |  | Art. 2. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Prosciutto  di  Parma»,  ricade  sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  | Art. 3. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 5 dicembre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
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