| 
| Gazzetta n. 292 del 2005-12-16 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 18 novembre 2005, n. 6649 |  | Cassoni  e  contenitori  metallici  destinati ad essere sollevati con apparecchi  di sollevamento mediante appositi occhielli - Chiarimenti sul regime giuridico applicabile. |  | 
 |  | Al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche   sociali   -   D.G.  per
 l'attivita' ispettiva - Div. III
 Al  Ministero  del  lavoro  e delle
 politiche   sociali  -  D.G.  della
 tutela delle condizioni di lavoro -
 Div. VII
 Agli  assessorati alla salute delle
 regioni e Prov. autonome
 Alle  ASL - Presidi prevenzione sul
 lavoro
 All'ISPESL: DTS e DOM
 Alle   associazioni   di  categoria
 interessate
 
 E'  stato  posto  un quesito per conoscere se cassoni e contenitori metallici,   destinati   ad   essere   sollevati  con  apparecchi  di sollevamento  mediante  appositi  occhielli  sugli  stessi ricavati o riportati  debbano  essere considerati «accessori di sollevamento» ai sensi  delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 di trasposizione della direttiva 89/392/CEE (macchine).
 Sentito  al  riguardo  il  Gruppo di lavoro istituito presso questo Ministero    per    la   gestione   delle   problematiche   emergenti dall'attivita'  di sorveglianza del mercato delle macchine rientranti nel  campo di applicazione della detta direttiva e di cui fanno parte rappresentanti   del   Ministero  del  lavoro  e  politiche  sociali, dell'ISPESL e del coordinamento regionale, si comunica quanto segue.
 Considerato che al punto 4.1.1 dell'allegato I al citato decreto n. 459/1996 sono riportate le seguenti definizioni:
 a)  accessori  di  sollevamento:  componenti  o  attrezzature non collegate alle macchine e disposte tra la macchina e il carico oppure sul carico per consentirne la presa;
 b) accessori   di  imbracatura:  accessori  di  sollevamento  che servono alla realizzazione o all'impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc., risulta  che  i  cassoni  e i contenitori in oggetto non rientrano in nessuna  delle definizioni appena richiamate, costituendo essi stessi - in quanto imballaggio terziario del prodotto - parte integrante del carico   da   sollevare.   Non  essendo,  quindi,  ne'  accessori  di sollevamento,   ne'  accessori  di  imbracatura  non  possono  essere considerati  compresi  nel  campo  di  applicazione  della  direttiva comunitaria 98/37/CE.
 Ulteriore  conseguenza  di  cio'  e' che per i fabbricanti di detti prodotti  non e' richiesto il rispetto deve disposizioni della citata direttiva relative a:
 predisposizione del fascicolo tecnico;
 redazione e sottoscrizione della «dichiarazione di conformita»;
 apposizione della marcatura CE;
 redazione e fornitura delle istruzioni per l'uso.
 Cio'  comunque  non  esime  il  produttore, dall'obbligo di fornire all'utilizzatore  «le  informazioni  utili  alla  valutazione  e alla prevenzione  dei rischi derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile,  del  prodotto,  se non sono immediatamente percettibili senza  adeguate  avvertenze».  In particolare dovrebbero essere, come minimo, fornite ovvero riportate sul prodotto informazioni su:
 portata e sovrapponibilita',
 caratteristiche dimensionali,
 peso nominale,
 identificazione del carico massimo e di utilizzazione,
 identificazione del materiale costitutivo.
 Stante  quanto  precede,  al fine di evitare turbative di mercato e consentire  agli  utilizzatori  di orientare correttamente le proprie scelte, si precisa che i fabbricanti dei cassoni e dei contenitori in oggetto dovranno:
 1)   per   gli   esemplari   di  nuova  fabbricazione:  astenersi dall'emettere  la  dichiarazione  di  conformita'  e  dall'apporre la marcatura CE ai sensi della direttiva 98/37/CE;
 2)  per  gli  esemplari contrassegnati con la marcatura CE e gia' immessi  sul  mercato,  ovvero  direttamente venduti all'utilizzatore finale:  dare apposita comunicazione agli acquirenti avvertendoli che la  dichiarazione  di  conformita'  e  la  relativa  marcatura CE del prodotto   loro   fornito   sono   entrambe   conseguenti   procedure impropriamente   applicate   e   che   le  stesse  non  costituiscono conformita'  alla  direttiva  98/37/CE,  nonche'  mantenere  evidenza documentale dell'adempimento di quanto sopra.
 Gli stessi fabbricanti, in caso di mancato rispetto delle suesposte disposizioni,  e  fatti  salvi  i  provvedimenti  che  in  materia di rispetto  delle  regole  della  concorrenza  potranno essere adottati dalla   competente   autorita',  saranno  perseguibili  per  indebita applicazione della marcatura CE.
 Si  confida nella collaborazione di tutti gli enti in indirizzo per la  massima  e  tempestiva  divulgazione del contenuto della presente circolare,  che  si  e'  ritenuta necessaria a seguito di chiarimenti richiesti dagli organi di vigilanza territoriale.
 Il  presente atto e' stato sottoposto alla procedura d'informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE.
 Roma, 18 novembre 2005
 
 Il   direttore   generale   per  lo
 sviluppo     produttivo     e    la
 competitivita'  del Ministero delle
 attivita' produttive: Goti
 |  |  |