Gazzetta n. 292 del 2005-12-16 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 21 ottobre 2005 |
Recepimento della direttiva 2005/21/CE della Commissione del 7 marzo 2005 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2005, di recepimento della direttiva 2004/104/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2005; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/306/CEE, concernente le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/20/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998; Vista la direttiva 2005/21/CE della commissione del 7 marzo 2005 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 61 dell'8 marzo 2005;
Adotta il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) Art. 1.
1. Gli allegati al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/306/CEE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto che ne costituisce parte integrante. | Art. 2.
1. A decorrere dall'8 marzo 2006: a) non e' piu' consentito rilasciare l'omologazione CE conformemente all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ed b) e' rifiutata l'omologazione di portata nazionale, di un nuovo tipo di veicolo, per motivi riguardanti le emissioni di inquinanti prodotti da motori diesel, se esso non e' conforme alle disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 come, da ultimo, modificato dal presente decreto. 2. Il presente decreto non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente, a norma del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 nonche' del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, e non preclude l'estensione di tali omologazioni a norma del decreto in base al quale sono state rilasciate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2005 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 180 | Allegato
MODIFICHE AGLI ALLEGATI AL DECRETO DEL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE 5 AGOSTO 1974, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 72/306/CEE, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
L'elenco degli allegati inserito tra gli articoli e l'allegato I e' sostituito da quanto segue:
Elenco degli allegati
Allegato I: definizioni, domanda di omologazione CE, rilascio dell'omologazione CE, simbolo del valore corretto del coefficiente di assorbimento, specificazioni e prove, modifiche del tipo, conformita' della produzione: appendice 1: scheda informativa; appendice 2: certificato di omologazione. Allegato II: esempio di simbolo del valore corretto del coefficiente di assorbimento. Allegato III: prova a regimi stabilizzati sulla curva di pieno carico. Allegato IV: prova in accelerazione libera. Allegato V: valori limite da applicare per la prova del motore a regimi stabilizzati. Allegato VI: caratteristiche degli opacimetri. Allegato VII: impianto e uso dell'opacimetro. Modifiche all'allegato I della direttiva 72/306/CEE 1. Al punto 5.2.2.1. «Allegato VI» e' sostituito da «Allegato V». Al punto 5.3.2. «Allegato VI» e' sostituito da «Allegato V». Al punto 5.4. «Allegato VII» e' sostituito da «Allegato VI». Al punto 7.2.1.2. «Allegato VI» e' sostituito da «Allegato V». Modifiche all'allegato III della direttiva 72/306/CEE 2. Il punto 3.2. e' sostituito da quanto segue: «3.2. combustibile: viene utilizzato il combustibile di riferimento di cui all'allegato IV della direttiva 88/77/CEE, come da ultimo modificata, e che risulta idoneo rispetto ai limiti di emissione per i quali il veicolo o il motore viene omologato.». Al punto 3.4. «Allegato VII» e' sostituito da «Allegato VI» e «Allegato VIII» e' sostituito da «Allegato VII». Al punto 4.2. «Allegato VI» e' sostituito da «Allegato V». 3. L'allegato V e' soppresso. 4. L'allegato VI diventa Allegato V. 5. L'allegato VII diventa allegato VI. Il punto 3.3. e' sostituito da quanto segue: «3.3. Sorgente luminosa: la sorgente luminosa e' costituita da una lampada ad incandescenza, la cui temperatura di colore e' compresa fra 2 800 e 3 250 K, oppure da un diodo a luminescenza verde (LED), il cui picco spettrale e' compreso fra 550 e 570 nm. La sorgente luminosa e' protetta dalla fuliggine tramite sistemi che non influenzano la lunghezza del cammino ottico oltre quanto indicato dalle specifiche del costruttore.». 6. L'allegato VIII diventa allegato VII. Ai punti 2.16, 2.17 e 2.2.3 «Allegato VII» e' sostituito da «Allegato VI». |
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