Gazzetta n. 292 del 2005-12-16
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 5 dicembre 2005, n. 9463
Circolare esplicativa sulle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 luglio 2000 integrata con le novita' introdotte con l'articolo 72 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

Alle imprese interessate
Alle organizzazioni imprenditoriali
Al MCC S.p.A.
All'Artigiancassa S.p.A.

Con circolare n. 1151489 del 22 novembre 2002 sono state riemanate disposizioni ed istruzioni sulle modalita' e procedure per la presentazione delle domande e la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 314, di seguito denominato «Regolamento».
In occasione dell'avvio del sesto bando, destinato all'assegnazione delle risorse finanziarie statali del 2004, si ritiene opportuno riemanare le predette disposizioni, introducendo ulteriori chiarimenti e precisazioni, e aggiornare la modulistica.
La presente circolare recepisce, inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel decreto ministeriale 2 novembre 2004 in merito alle nuove modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni. Secondo tali disposizioni, a partire dal sesto bando di attuazione, l'importo delle agevolazioni, calcolato sulla base di quanto riportato agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e' concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato.
Si sottolinea, infine, che come stabilito con il decreto ministeriale del 25 novembre 2005, l'accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile e' consentito ai progetti che prevedono un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro.
PARTE I: Interventi destinati alla concessione delle agevolazioni per le iniziative imprenditoriali

PREMESSE

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili assegnate, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, agli interventi per la promozione di nuove imprenditorialita' femminili e per l'acquisizione di servizi reali, e' prevista la concessione di un contributo in conto capitale e di un finanziamento a tasso agevolato di pari importo alle imprese che ne abbiano fatto richiesta entro i termini fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. La concessione delle agevolazioni avviene mediante un sistema a bandi e graduatorie.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle attivita' produttive ripartisce, in base ai criteri oggettivi fissati dall'articolo 11 del Regolamento, le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile tra le Regioni e le Province autonome, dandone comunicazione alle stesse.

Al fine di incrementare la dotazione finanziaria e di rendere l'intervento agevolativo piu' rispondente alle effettive esigenze del territorio, il Regolamento prevede un forte coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella gestione dell'intervento stesso. Queste ultime, infatti, possono disporre un'integrazione delle risorse statali cosi' assegnate, nella misura minima stabilita dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento, individuare particolari aree del proprio territorio e specifiche attivita' economiche considerate prioritarie per lo sviluppo ai fini della formazione delle graduatorie e gestire direttamente tutte le fasi dell' intervento, dalla ricezione delle domande di agevolazione fino all'erogazione dei contributi.

Le Regioni e le Province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero delle attivita' produttive le risorse regionali stanziate ed i criteri di priorita' indicati da utilizzare per le graduatorie di cui al punto 10.3 riferite al medesimo anno.

Le risorse complessivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni ed i criteri di priorita' fissati dalle Regioni o Province autonome da utilizzare per le graduatorie, sono resi noti con decreto del Ministro delle attivita' produttive.

Le domande di agevolazione possono essere presentate durante il periodo di apertura dei bandi i cui termini vengono fissati di volta in volta con apposito decreto ministeriale.

Le domande pervenute sono sottoposte ad un'istruttoria e, qualora ritenute ammissibili, sono inserite in distinte graduatorie regionali articolate nei seguenti tre macrosettori:
- "agricoltura";
- "manifatturiero e assimilati";
- "commercio, turismo e servizi".

All'interno delle graduatorie, le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base di un punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di priorita' validi su tutto il territorio nazionale, fissati con il suddetto decreto del Ministro delle attivita' produttive del 25 novembre 2005 e di quelli territoriali e settoriali nel caso in cui questi siano stati indicati dalla Regione o Provincia autonoma.

Le risorse finanziarie disponibili vengono assegnate, fino ad esaurimento dei fondi, alle domande inserite in graduatoria, seguendo l'ordine decrescente.

Le agevolazioni sono erogate a stato di avanzamento lavori in due quote: la prima quota, pari al 30% delle agevolazioni concesse, a fronte della realizzazione di una corrispondente quota degli investimenti ammessi; la seconda, pari al 70% delle agevolazioni, a seguito della totale realizzazione del programma e dell'invio della documentazione finale di spesa. Dalla seconda quota e' trattenuto un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da erogarsi dopo i controlli effettuati sulla documentazione di spesa e le eventuali verifiche in loco ed in ogni caso entro il termine previsto dall'articolo 15 comma 2 del Regolamento.

La prima quota puo' essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta dell'impresa e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare. L'Amministrazione competente puo' in qualsiasi momento, anche durante la realizzazione del programma, disporre tutte le ispezioni e verifiche ritenute opportune.
1 - SOGGETTI BENEFICIARI

1.1. Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le imprese rispondenti ai requisiti di "prevalente partecipazione femminile" e di "dimensione di piccola impresa" come definiti ai successivi punti 1.2 e 1.3. Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese richiedenti devono essere gia' costituite ed iscritte al Registro delle imprese. Le imprese individuali che a tale data non risultino ancora iscritte al predetto registro devono almeno aver fatto richiesta di iscrizione allo stesso oltre ad essere in possesso del numero di partita I.V.A; l'iscrizione deve comunque avvenire ed essere comprovata entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al successivo punto 9.1.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilita' dell'immobile dell'unita' locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile previamente registrato. Alla suddetta data gli immobili devono essere gia' rispondenti, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata resa da tecnico abilitato. La predetta disponibilita' deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'art. 19, comma 2 del Regolamento.

1.2 Le imprese a "prevalente partecipazione femminile" sono:

- a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
- b) le societa' di persone e le societa' cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- c) le societa' di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione.

Il predetto requisito della partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione medesima. Ai fini della verifica del soddisfacimento del predetto requisito, si pone attenzione alla sostanziale continuita' del possesso del requisito medesimo, non considerando, in caso di perdita temporanea, i periodi di interruzione dovuti ai tempi tecnici necessari per ripristinare la situazione di conformita' alla norma. In ogni caso, tale periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non puo' essere maggiore di sei mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza dell'obbligo.

1.3 Le imprese sono definite di "piccola dimensione"sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
2 - SETTORI AMMISSIBILI

2.1 Sono agevolabili i programmi di investimento presentati da imprese, anche artigiane, operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei servizi, del turismo come indicato dall' articolo 2 della legge n. 215/92.

L'applicazione della legge n. 215/92, in quanto aiuto di Stato ed intervento eventualmente cofinanziato nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie e' subordinata, ai fini della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie in vigore, a talune limitazioni riguardanti, in particolare, i settori agevolabili e le spese ammissibili. Relativamente ai settori agevolabili, occorre rilevare che taluni di essi, ed in particolare, con riferimento alla Classificazione delle Attivita' economiche ISTAT 2002, alcune divisioni, gruppi, classi o categorie sono soggetti a divieti e/o limitazioni, che sono specificati nell'Allegato n. 1.

Per quanto riguarda i settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotto agricoli, si ricorda che, secondo quanto stabilito dagli orientamenti e regolamenti dell'Unione europea, la concessione degli aiuti di Stato e' subordinata alla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato da parte di ciascuno Stato membro. Considerando che, per l'Italia, la competenza in materia e' attribuita alle Regioni e Province Autonome, le predette verifiche e la conseguente fissazione di limiti e condizioni di ammissibilita' sono demandate a tali enti, che provvedono attraverso i propri Programmi Operativi Regionali (POR) ed i relativi Complementi di Programmazione (CdP), per quanto concerne le regioni del Mezzogiorno, e attraverso i Piani di Sviluppo Rurale (PSR), per quanto concerne le regioni del Centro - nord.

Si rammenta infine che per i settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la concessione delle agevolazioni e' subordinata anche al rispetto delle disposizioni di cui ai punti 15 e segg. della presente circolare.

2.2 Ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento e ai fini dell'inserimento dei programmi ammissibili nelle graduatorie articolate per "macrosettori", si fa riferimento al codice di attivita' di cui alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002 relativo all'attivita' effettiva svolta o prevista nell'unita' locale oggetto del programma di investimenti. In tal senso si precisa che:
- nel macrosettore "agricoltura" sono inserite le domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attivita' di cui alle sezioni A e B della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002;
- nel macrosettore "manifatturiero e assimilati" sono inserite le domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attivita' di cui alle sezioni C, D, E ed F della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002;
- nel macrosettore "commercio, turismo e servizi" sono inserite le domande riguardanti i programmi da realizzare nell'ambito delle attivita' di cui alle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della suddetta Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002.

2.3 I programmi di investimento relativi allo svolgimento, nell'ambito della stessa unita' locale, di attivita' appartenenti a diversi settori vengono inseriti nella graduatoria del "macrosettore" in cui rientra l'attivita' prevalente. A tal fine si considera prevalente l'attivita' alla quale e' destinato il valore maggiore, in percentuale, dei beni oggetto dell'investimento. Tale indicazione deve essere fornita dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1.

In tali casi la prevalenza degli investimenti, che ha comportato l'inserimento del programma nella graduatoria relativa ad un determinato "macrosettore", deve essere mantenuta nell'effettiva realizzazione del programma medesimo, pena la revoca delle agevolazioni. Le variazioni che comportino un cambiamento dell'attivita' originariamente individuata nel programma di investimenti, benche' non determinanti l'assegnazione ad altro macrosettore, saranno in ogni caso valutate al fine di verificare che il programma realizzato non si discosti sostanzialmente da quello approvato per natura e obiettivi, fermo restando che non potranno essere ammesse variazioni che comportino l'inquadramento dell'attivita' in una diversa divisione della classificazione ISTAT.
3 - INIZIATIVE AMMISSIBILI

3.1 Le imprese richiedenti possono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unita' locali ubicate in tutto il territorio nazionale. Per "unita' locale" si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi ad una sola unita' locale oggetto di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di iniziativa previste al successivo punto 3.2. Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni per programmi di investimento relativi a piu' unita' locali distinte devono presentare una domanda per ognuna di esse ed il numero di occupati attivati da ciascun programma, di cui ai punti 11.2 ed 11.3, e' rilevato con riferimento alla singola unita' locale interessata dal programma stesso. Non e' consentito presentare, per lo stesso bando, piu' domande riferite alla medesima unita' locale.

3.2 Il programma di investimenti da agevolare puo' riguardare le seguenti tipologie di iniziativa:

1) "avvio di attivita'" imprenditoriale;
2) "acquisto di attivita' preesistente"; rientra in tale tipologia il rilevamento di un'attivita' preesistente o di un ramo d'azienda mediante atto di acquisto, ovvero mediante contratto di locazione con durata almeno pari a cinque anni dalla stipula;
3) realizzazione di "progetti aziendali innovativi" connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attivita' esercitata;
4) "acquisizione dei servizi reali", destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' allo sviluppo di sistemi di qualita'.

Ciascuna domanda puo' essere riferita soltanto ad una delle tipologie sopra indicate, fermo restando che nell'ambito dei programmi riguardanti le tipologie di cui ai punti 1), 2) e 3) possono essere previste anche spese per acquisizione di servizi reali.

Rientrano nelle tipologie "avvio di attivita'" e "acquisto di attivita' preesistenti" i programmi che hanno per oggetto l'avvio dell'esercizio di un'attivita' economica o l'acquisto di attivita' preesistenti da parte di imprese che precedentemente alla realizzazione del programma medesimo non svolgevano alcuna attivita' imprenditoriale. Ai fini dell'applicazione di quest'ultima disposizione, si considerano tali le imprese che alla data di presentazione della domanda (ovvero alla data di avvio del programma per i programmi gia' avviati, secondo le disposizioni di cui punto 5) e a decorrere dai due esercizi precedenti detta data non abbiano conseguito alcun fatturato derivante dall'attivita' di impresa.

3.3 L'acquisto di attivita' preesistente puo' essere effettuato, nelle forme previste dalla normativa civilistica, mediante atto di acquisto, ovvero di locazione, dell'attivita' o di un ramo d'azienda. La domanda deve contenere gli elementi necessari all'individuazione dell'attivita' che si intende rilevare, quali la denominazione o ragione sociale e l'ubicazione, nonche' l'indicazione dei singoli beni acquistati e del relativo valore. Gli atti di acquisto o di locazione, in ogni caso, devono risultare perfezionati alla data di richiesta di erogazione della prima nota delle agevolazioni ed alleati alla stessa come previsto al successivo punto 12.2. Gli atti di acquisto, devono recare, relativamente al prezzo complessivo, indicazione separata circa il valore attribuito all'avviamento, alle licenze, agli eventuali immobili e ai beni strumentali materiali e immateriali oggetto del trasferimento. Qualora tali atti d'acquisto non contengano l'indicazione dettagliata dei singoli beni strumentali materiali ed immateriali e del loro rispettivo valore, agli stessi dovra' essere allegata perizia giurata, redatta da un libero professionista iscritto ad albo professionale riconosciuto, che riporti la predetta indicazione.

3.4 Rientrano nella tipologia "progetti aziendali innovativi" i programmi connessi alla reale esigenza delle imprese di innovazione di prodotto o di processo, ovvero organizzativa e gestionale, che siano attivati da soggetti che gia' esercitano un'attivita' economica al momento della presentazione della domanda, ovvero di avvio del programma, se antecedente. La rispondenza del programma all'esigenza di innovazione, la quale puo' essere finalizzata anche all'ampliamento, all'ammodernamento dell'attivita', deve risultare attraverso una chiara indicazione, nella parte descrittiva della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1, degli obiettivi da raggiungere attraverso il programma medesimo. Rientrano altresi' nella tipologia "progetti aziendali innovativi", purche' rispondenti alle suddette esigenze di innovazione, i programmi relativi alla realizzazione di nuove unita' locali da parte di imprese che gia' esercitano un'attivita' economica al momento della presentazione della domanda, ovvero di avvio del programma, se antecedente.

3.5 I "servizi reali" ammissibili alle agevolazioni sono indicati nell'elenco di cui all'Allegato n. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, tali servizi devono essere forniti in base ad appositi contratti stipulati dall'impresa richiedente con:

- imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese;
- enti pubblici e privati aventi personalita' giuridica;
- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I predetti soggetti possono avvalersi in misura parziale, ma non prevalente, dell'apporto di professionalita' esterna, senza alcuna forma di intermediazione.

I suddetti contratti devono indicare con precisione l'oggetto e le finalita' delle prestazioni previste.
4 - SPESE AMMISSIBILI

4.1 Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, relative a:

- a) impianti generali;
- b) macchinari e attrezzature;
- c) brevetti;
- d) software;
- e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa ammessa di cui ai punti a) e b). Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell'importo ammesso per opere murarie;
- f) studi di fattibilita' e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivamente ammesso.

Gli investimenti possono essere realizzati tramite acquisto diretto o tramite il sistema della locazione finanziaria; in tale ultimo caso il costo ammissibile e' quello fatturato alla societa' di locazione finanziaria dal fornitore o costruttore del bene. Sono escluse le spese riconducibili a commesse interne di lavorazione. Nel caso di acquisto di attivita' preesistenti, la domanda puo' riferirsi anche al costo per l'acquisto dell'attivita' stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attivita'.

Le spese relative all'acquisizione dei servizi reali, di cui all'Allegato n. 2, consistono nel costo, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, delle consulenze fornite in base ai contratti di cui al precedente punto 3.5 con esclusione del costo di acquisto di beni materiali e immateriali connessi alla fornitura delle consulenze stesse.

Riguardo alle spese ammissibili, definite dall'articolo 8 del Regolamento, si precisa che:
- tra gli impianti generali vengono comprese le spese relative all'impianto elettrico, antincendio, antifurto, riscaldamento, condizionamento, idraulico, ecc.;
- rientrano tra i macchinari e le attrezzature anche gli impianti specifici di produzione, ivi compresi gli arredi connessi allo svolgimento dell'attivita' e le strutture non in muratura prefabbricate e rimovibili;
- le spese per opere murarie, ammesse nel limite del 25% delle voci di spesa relative ad impianti generali, macchinari e attrezzature, sono quelle relative esclusivamente alla ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell'attivita'; sono escluse le spese relative all'acquisto e alla realizzazione di immobili. Alla data di richiesta di erogazione della seconda quota di agevolazioni, le imprese devono risultare in regola con gli obblighi derivanti dalla normativa in relazione alle opere murarie previste; a tal fine e' prevista una apposita dichiarazione nella predetta richiesta di erogazione;
- le spese di progettazione e direzione lavori, che devono essere contenute nel limite del 5% dell'importo delle opere murarie, comprendono la progettazione tecnica degli investimenti, gli eventuali oneri per concessioni edilizie e i collaudi di legge;
- tra le spese di cui alla lettera f) sono comprese anche le quote iniziali dei contratti di franchising.

In merito all'agevolabilita' delle spese, va precisato che devono intendersi comunque non ammissibili le spese non pertinenti al programma o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione; in tale ottica, a titolo meramente esemplificativo, e' esclusa l'ammissibilita' delle spese per minuterie ed utensili di uso manuale comune, per manutenzione ordinaria e per l'acquisto di beni di uso promiscuo; sono inoltre escluse le scorte di materie prime, semilavorati e materiali di consumo, in quanto ascrivibili alle spese di gestione e funzionamento dell'attivita', l'acquisto di terreni e fabbricati, i beni usati ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attivita' preesistente, l'avviamento, nonche' i servizi reali non compresi nell'elenco di cui all'Allegato n. 2. Sono esclusi, altresi' i mezzi targati di trasporto merci ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del "ciclo produttivo" e non riconducibili a fasi "a monte" o "a valle" dello stesso; l'esclusione dei mezzi targati di trasporto e' in ogni caso assoluta per le imprese operanti nel settore del trasporto merci.

Riguardo alle iniziative di acquisto di attivita' preesistente si rammenta che il Regolamento esclude l'agevolabilita' del costo sostenuto per tale acquisto nel caso in cui l'operazione avvenga tra coniugi o tra parenti entro il secondo grado; a titolo di esempio, non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di un'attivita' preesistente se perfezionato tra coniugi, tra genitori e figli, tra fratelli, tra nonni e nipoti. Il costo agevolabile dell'acquisto viene decurtato qualora la titolare ovvero uno o piu' soci dell'impresa richiedente, siano anche soci, ovvero coniugi o parenti entro il secondo grado, dei soci dell'impresa cedente. La decurtazione viene operata in proporzione alle quote detenute da tali soggetti nella stessa impresa richiedente. Ad esempio, nel caso in cui una societa' richieda le agevolazioni per il costo di acquisizione di un'attivita' preesistente e quest'ultima sia una societa' nella quale uno dei soci sia coniuge o parente entro il secondo grado di uno dei soci dell'impresa richiedente, detto costo, ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, viene decurtato in proporzione alla quota di partecipazione di tale secondo soggetto nella societa' richiedente.

In conformita' alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato e come precisato anche al punto 15.4, il costo del rilevamento relativo all'acquisto di attivita' preesistente non e' agevolabile qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di un'attivita' rientrante nel settore della produzione agricola primaria.

I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati direttamente dall'impresa beneficiaria e non possono essere regolati in contanti pena l'esclusione dalle agevolazioni del relativo importo, totale o parziale, pagato in contanti.

4.2 Gli investimenti - ad eccezione dei costi per i servizi reali per i quali si applicano le relative disposizioni derivanti dalla normativa civilistica e fiscale - devono essere capitalizzati e, quindi, risultare iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa; i beni oggetto degli investimenti, inoltre, devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di quelli compresi nel costo di rilevamento dell'attivita' preesistente.

4.3 In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalita' regionale i beni immateriali, quali il software e i brevetti, ai fini dell'ammissibilita' devono essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato, essere sfruttati esclusivamente nell'unita' locale oggetto dell'iniziativa, restarvi almeno per un periodo di cinque anni ed essere iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio. Nell'ambito di programmi relativi al settore della produzione agricola primaria (cfr. punto 15 e segg.), la spesa per l'acquisto di brevetti e' ammissibile fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile.

4.4 I beni acquistati per la realizzazione del programma di investimenti non devono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso per almeno cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. Qualora cio' avvenga deve esserne data tempestiva notizia all'Amministrazione competente per le necessarie valutazioni. La revoca parziale delle agevolazioni e' disposta in proporzione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria. La revoca e' totale nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto prima del quinquennio costituisca una variazione sostanziale tale da determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato.

4.5 In adempimento agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalita' regionale, l'articolo 8, comma 8 del Regolamento prevede che l'ammontare dei mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione dell'iniziativa deve essere pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili. Per apporti dell'impresa si intendono le fonti di copertura finanziaria dell'investimento esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico. Si precisa che tale obbligo deve essere comunque soddisfatto a prescindere dall'ammontare delle agevolazioni ottenibili. Ai fini della verifica del suddetto limite minimo del 25% l'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e l'importo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale. Le fonti finanziarie da considerare ai fini di cui sopra sono quelle rientranti nelle disponibilita' dell'impresa nel periodo intercorrente dalla data di presentazione della domanda alla data di ultimazione dell'investimento.

Le imprese richiedenti rilasciano apposita dichiarazione di impegno nel Modulo di domanda circa l'apporto minimo del 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili; tale dichiarazione deve trovare riscontro con i dati indicati nel piano di copertura finanziaria previsto al punto D8 della Scheda tecnica, relativamente alle voci "Mezzi propri", "Altri finanziamenti a m/l termine" e "Altre disponibilita'".

Le disposizioni previste al presente punto non si applicano, qualora le agevolazioni vengano richieste secondo la regola "de minimis" di cui al successivo punto 6.4.
5 - DECORRENZA DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

5.1 In conformita' alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, programmi di investimento agevolabili sono quelli avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Si precisa che la data di avvio del programma e' quella relativa al primo dei titoli di spesa ammissibili e che a tal fine si considera la data dei relativi titoli di spesa ancorche' quietanzati o pagati successivamente, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing. Nel caso in cui le agevolazioni siano richieste a titolo "de minimis" sono ammissibili anche i programmi le cui spese siano state sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda, purche' in data successiva alla scadenza del bando precedente, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento.
6 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

6.1 In attuazione dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002 l'importo delle agevolazioni e' calcolato in base a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DPR 28 luglio 2000, n. 314 ed e' concesso per il 50% nella forma di contributo in conto capitale e per il restante 50% nella forma di finanziamento a tasso agevolato.

6.2 Ai fini del calcolo delle agevolazioni di cui all'art. 5 del Regolamento si applicano le intensita' massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, articolate in base all'ubicazione dell'unita' locale oggetto dell'investimento ed espresse in Equivalente Sovvenzione Netto e/o Equivalente Sovvenzione Lordo.

Il sistema di calcolo secondo le intensita' espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) e Lordo (ESL) tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi, l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalita' temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte. Le suddette intensita' massime di aiuto articolate in base alla localizzazione dell'unita' locale oggetto dell'investimento, fissate con D.M. del 2 febbraio 2001 e modificate con successivo DM del 2 dicembre 2005, sono riportate nell'Allegato n. 3.

Per il calcolo delle agevolazioni da concedere si seguono le fasi seguenti:
- l'impresa richiedente indica, nel modulo di domanda, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle date presunte dei relativi titoli, ancorche' quietanzati o comunque pagati successivamente;
- dette spese, nella misura ritenuta ammissibile dal soggetto istruttore, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti (si veda la formula per l'attualizzazione riportata in Appendice);
- l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle agevolazioni nette attualizzate concedibili;
- detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base del piano di disponibilita' delle agevolazioni, indicato all'articolo 15 del Regolamento;
- limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna quota cosi' determinata viene incrementata della relativa imposizione fiscale, attualizzata all'anno solare della disponibilita' della quota medesima;
- sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL si ottiene la quota dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile;
- la somma delle due quote cosi' determinate costituisce l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel decreto di concessione.

Analogamente si procede per i servizi reali relativamente all'applicazione delle previste misure espresse in ESL fissate con il suddetto decreto e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 1).

Ai fini di cui sopra:
- per anno solare di avvio a realizzazione del programma di investimenti si intende quello relativo alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili, come indicato nel precedente punto 5.1, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing;

- il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione e' fissato con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione Europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo http://europa.eu.int./comm/competition/state aid/others/reference rat es.html ed e' quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma di investimenti. In via presuntiva, nel caso di programmi ancora da avviare alla data della formazione delle graduatoria, si applica il tasso vigente alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande;
- per la determinazione dell'imposizione fiscale:
a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due quote di agevolazioni erogate concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento della categoria di spesa cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascuna categoria di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili alla categoria di spesa stessa, e' come di seguito individuato:
- progettazione, studi e assimilabili: 10 anni
- opere murarie e assimilabili: 21 anni
- macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni
b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due quote delle agevolazioni erogate concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi;
c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due quote di agevolazioni erogate concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi "m" cosi' determinato:
- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascuna categoria di spesa di cui alla precedente lettera a) per il periodo convenzionale medio della categoria di spesa stessa come ivi individuato;
- si moltiplica l'importo delle spese relative a tutti i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni;
- si divide la somma dei prodotti cosi' ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale.

Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le societa' di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

L'ammontare delle agevolazioni come sopra calcolato viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonche' dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni cosi' definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

La formula per il calcolo delle agevolazioni secondo le misure espresse in ESN ed ESL e' riportata al punto 1) dell'Appendice.

6.3 Per le attivita' del settore della produzione agricola primaria le agevolazioni sono concesse secondo le intensita' massime espresse in ESL fissate nel decreto di cui al punto 6.2 e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 3) ed in conformita' alle disposizioni di cui al punto 15 e segg. della presente circolare.

6.4 Fermo restando quanto indicato al precedente punto 6.1 l'impresa puo' optare, in alternativa al sistema di calcolo delle agevolazioni secondo le intensita' espresse in equivalente sovvenzione, per la concessione delle agevolazioni secondo la regola "de minimis", cosi' come definita dalla Commissione europea nel Regolamento n. 69/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L/10 del 13 gennaio 2001, che prevede un importo massimo di 100.000 EURO di aiuti complessivi a titolo "de minimis" ottenibili dall'impresa nel periodo di tre anni. Ai fini del calcolo degli aiuti secondo la regola "de minimis", al valore nominale dell'investimento ammissibile si applicano le percentuali di aiuto di cui all'articolo 6 del Regolamento, stabilite con il decreto di cui al precedente punto 6.2 e riportate nell'Allegato n. 3 al punto 2).

Il valore delle agevolazioni concedibili, rese disponibili nelle due quote secondo il piano di disponibilita' indicato all'articolo 15 del regolamento, e' attualizzato all'anno solare del decreto di concessione e non puo', in ogni caso, superare il limite di 100.000 EURO. Nel caso, dunque, l'applicazione delle suddette percentuali comporti il superamento dell'importo di 100.000 EURO, le agevolazioni sono concesse in misura tale che detto importo non sia superato.

Ai fini del controllo del rispetto del suddetto importo massimo si precisa quanto segue:

a) con riferimento alle agevolazioni concedibili nella forma di contributi in conto capitale gli importi delle singole erogazioni previste sono attualizzati alla data della concessione dell'aiuto. Il tasso di attualizzazione da utilizzare, per la cui determinazione si applicano i criteri indicati al precedente punto 6.1, e' quello vigente alla data di concessione; in via presuntiva si applica il tasso vigente alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande. La formula per l'attualizzazione e' riportata in Appendice;
b) con riferimento alle agevolazioni concedibili nella forma di finanziamento agevolato occorre attualizzare, alla data del provvedimento di concessione, gli importi corrispondenti al differenziale tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e vigente alla data del suddetto provvedimento di concessione e quelli calcolati al tasso agevolato di cui al successivo punto 6.6.
c) all'importo attualizzato del contributo in conto capitale di cui alla precedente lettera a) occorrera', infine, sommare l'importo di cui alla precedente lettera b).

Con l'applicazione della regola "de minimis", le imprese richiedenti si impegnano al rispetto del limite di 100.000 EURO per un periodo di tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione a titolo "de minimis". Le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "de minimis", devono indicare tale dato nel modulo di domanda in modo che l'agevolazione sia concessa per l'importo residuo, assicurando il rispetto del suddetto limite.

In ottemperanza alle disposizioni della Commissione europea, il regime "de minimis" non si applica ai settori del trasporto merci. e al settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nei casi in cui l'agevolazione sia richiesta a titolo "de minimis":
a) sono ammissibili anche i programmi le cui spese siano state sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda, purche' in data successiva alla scadenza del bando precedente come previsto dall'articolo 8 del Regolamento;
b) non si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5 relative all'obbligo da parte dell'impresa di apportare mezzi finanziari in misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

6.5 Nel caso in cui il programma riguardi diversi settori di attivita' per i quali siano previsti massimali di agevolazione diversi - come nel caso di programmi in cui oltre ad attivita' del settore agricolo primario siano previste altre attivita' - al fine del corretto calcolo delle agevolazioni si deve fornire separata indicazione degli investimenti previsti relativi a ciascuno dei settori di attivita' interessati. Tale indicazione deve essere fornita dall'impresa nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 9.1.

Nel caso in cui l'unita' locale interessata dal programma insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a Regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse e/o punteggi diversi ai fini dell'indicatore di priorita' regionale di cui al successivo punto 11.7, alla stessa intera unita' locale si applica la misura e/o il punteggio regionale relativi al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) e l'iniziativa viene inserita nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune. Non e' consentito il cambiamento di ubicazione al di fuori della Regione (o della Provincia Autonoma) nella cui graduatoria e' inserita la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.

6.6 Per quanto riguarda la quota di agevolazioni concesse sotto forma di finanziamento agevolato si precisa quanto segue:

1) la durata del finanziamento non puo' superare 10 anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al successivo punto 10.6, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma agevolato;
2) il tasso agevolato, da applicare sia per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento, e' pari allo 0,50% annuo;
3) gli interessi di preammortamento, calcolati sulla base delle somme effettivamente erogate e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti annualmente, con scadenza al 31 dicembre;
4) il rimborso del finanziamento inizia nell'anno successivo a quello della data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo di cui al successivo punto 12.5, e comunque non oltre l'anno successivo a quello in cui e' terminato il periodo di utilizzo e preammortamento ed avviene secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interessi, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.
7 - INTERVENTO DEI FONDI PUBBLICI DI GARANZIA

7.1 L'articolo 7 del Regolamento esclude la possibilita' di cumulo con altre agevolazioni, quando queste riguardano lo stesso programma di investimento. Fa eccezione a questo divieto la possibilita', prevista dall'articolo 5, comma 3 del medesimo Regolamento, di richiedere a fronte dello stesso programma oggetto della domanda di agevolazioni ai sensi della legge 215/92, la concessione della garanzia prevista dal Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal Fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo si precisa che le imprese artigiane possono richiedere l'intervento del Fondo istituito presso 1'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, mentre le imprese dell'industria, commercio e servizi possono richiedere l'intervento del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 gestito dal Mediocredito Centrale S.p.A.; l'intervento di tale Fondo e' al momento precluso per le imprese agricole.

7.2 Nei casi in cui a fronte del medesimo programma di investimenti per il quale sono concesse le agevolazioni previste dalla legge n. 215/92 sia richiesto anche l'intervento dei citati Fondi pubblici di garanzia, l'Amministrazione competente provvede ad effettuare le verifiche necessarie ad assicurare il rispetto delle intensita' massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in Equivalente Sovvenzione Lordo ed Equivalente Sovvenzione Netto, ovvero, quando ne ricorrano le condizioni, del limite massimo di 100.000 EURO derivante dall'applicazione della regola "de minimis", riducendo eventualmente le agevolazioni concesse, nell'ambito dei controlli da effettuare per l'erogazione a saldo di cui al punto 12.5. Qualora al momento della presentazione della domanda sia gia' stata concessa all'impresa richiedente la suddetta garanzia, le agevolazioni previste dalla legge n.215/92 vengono ridotte direttamente in fase di concessione in misura tale da consentire che l'ammontare complessivo degli aiuti non superi i predetti limiti.

7.3 L'articolo 5, comma 3, del Regolamento stabilisce che, in caso di ricorso alla garanzia di cui sopra, a fronte del medesimo programma di investimenti per il quale sono richieste le agevolazioni previste dalla legge n.215/92, la somma delle agevolazioni concesse non puo' superare il limite massimo del 75% della spesa complessivamente ammessa. A tale proposito si precisa che detto limite e' posto al fine di assicurare il rispetto, anche in caso di ricorso alla suddetta garanzia, delle disposizioni circa gli apporti dell'impresa in misura pari almeno al 25% dell'investimento complessivo ammissibile, di cui al punto 4.5. In tal senso, a prescindere dalla misura effettiva delle agevolazioni concesse, il limite del 75% rappresenta l'ammontare massimo entro il quale la somma delle agevolazioni previste dalla legge n. 215/92 e dell'intero finanziamento coperto dalla suddetta garanzia pubblica puo' essere considerata ai fini della copertura finanziaria degli investimenti previsti dal programma. Tale disposizione non si applica qualora le agevolazioni previste dalla legge n.215/92 siano richieste secondo la regola "de minimis".

7.4 Nel caso in cui l'impresa intenda richiedere la garanzia a valere sul Fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della citata legge n. 266/97, tale volonta' puo' essere direttamente espressa nel Modulo di domanda per la richiesta delle agevolazioni ai sensi della legge n. 215/92 tramite apposita dichiarazione. L'impresa che compila la predetta dichiarazione provvede quindi a trasmettere copia del Modulo di domanda e dei prospetti D6 e D7 della Scheda Tecnica di cui al punto 9.1, contenenti i dati di bilancio, al Mediocredito Centrale S.p.A., soggetto gestore del Fondo di garanzia di cui trattasi; sulla base di tale documentazione il Mediocredito Centrale procede alla prenotazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo e attiva le procedure previste dalla normativa per la concessione della garanzia, contattando direttamente la banca interessata, ovvero l'impresa stessa nel caso in cui questa non abbia indicato alcuna banca nel Modulo di domanda. Il Mediocredito Centrale informa il Ministero delle attivita' produttive, ovvero la Regione o Provincia autonoma competente, dell'avvenuta ammissione dell'iniziativa alla garanzia del Fondo, affinche' possa tenersene conto ai fini del rispetto delle intensita' massime di aiuto. Si precisa che la possibilita' sopra descritta di richiesta contestuale della garanzia sussiste esclusivamente per l'accesso al Fondo di cui alla legge n. 266/97 e che l'eventuale estensione di tale procedura all'intervento del Fondo di garanzia istituito presso Artigiancassa verra' tempestivamente comunicata a tutti i soggetti interessati, ferma restando, al momento, la possibilita' per le imprese artigiane di richiedere l'intervento di detto Fondo secondo le procedure previste dalla specifica normativa di riferimento.
8 - DIVIETO DI CUMULO

8.1 Ad eccezione delle garanzie di cui al precedente punto 7 si ricorda che l'articolo 7 del Regolamento prevede che le agevolazioni di cui alla legge n. 215/92 non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, delle Province autonome di Trento e Bolzano, comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti. Le imprese richiedenti sottoscrivono nel modulo di domanda un'apposita dichiarazione di impegno a rispettare tale divieto e pertanto a rinunciare, in caso di approvazione della richiesta di agevolazioni di cui alla legge 215/92, alle altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute e di non richiederne per il futuro. L'articolo 20 del Regolamento prevede tra i motivi di revoca totale o parziale il mancato rispetto di tale divieto di cumulo. A tal proposito si precisa che detto divieto riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalita' per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE; tale divieto e' peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni per i quali vengono concesse le agevolazioni della legge 215/92. Cio' premesso, la revoca delle agevolazioni e' parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni; la revoca e' totale in tutti gli altri casi.
9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1 Il sistema agevolativo funziona attraverso bandi. I termini per la presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.

La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

- alla Regione o Provincia autonoma in cui e' ubicata l'unita' locale oggetto dell'investimento, o ad eventuali soggetti convenzionati, nel caso in cui detta Regione o Provincia autonoma abbia provveduto, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, all'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate; nel caso di un programma relativo ad un'unita' locale che insiste su due o piu' territori comunali appartenenti a Regioni o Province autonome diverse, la relativa domanda deve essere presentata alla Regione o Provincia autonoma nella quale l'unita' medesima insiste prevalentemente secondo le disposizioni di cui al punto 6.5;
- al Ministero delle attivita' produttive o ad eventuali soggetti convenzionati, negli altri casi; in tale circostanza, occorre comunque inviare per conoscenza una semplice fotocopia della domanda e dei documenti allegati alla Regione o Provincia autonoma in cui e' ubicata l'unita' locale oggetto dell'investimento, che esprime il proprio motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

In entrambi i casi gli indirizzi cui inviare le domande sono resi noti con il suddetto decreto che fissa i termini di apertura e chiusura del bando.

Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda, in regola con il bollo, deve essere formulata esclusivamente secondo gli schemi previsti dai modelli appositamente predisposti con la presente circolare, che consistono in un Modulo di richiesta delle agevolazioni, da redigere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente i principali dati ed informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, e in una Scheda tecnica, riguardante la descrizione dettagliata dell'iniziativa proposta ed i relativi dati economico-finanziari. I suddetti modelli, con le relative istruzioni per la compilazione, sono riportati negli Allegati n. 4, 5 e 6 e possono essere reperiti dal sito Internet del Ministero delle attivita' produttive, www.attivitaproduttive.gov.it.

La domanda carente del Modulo di richiesta o della Scheda tecnica ovvero la mancata o parziale compilazione dei campi indicati come "obbligatori" determinano l'invalidita' della domanda stessa.

Alla domanda deve essere allegata, pena l'invalidita' della stessa, la documentazione seguente:

a) certificato di iscrizione al Registro delle imprese attestante la vigenza dell'impresa (con esclusione dei casi in cui lo stesso e' fornito in relazione a quanto indicato alla successiva lettera b); le imprese individuali non ancora iscritte al suddetto Registro alla data di presentazione della domanda di agevolazioni dovranno presentare copia della ricevuta rilasciata dal Registro medesimo all'atto della richiesta di iscrizione da cui si evinca la data di presentazione della richiesta stessa fermo restando che il certificato di iscrizione dovra' comunque essere presentato, esclusivamente a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, pena la non ammissibilita' della domanda stessa;
b) qualora l'importo delle agevolazioni superi i 154.937,07 Euro, documentazione necessaria per la richiesta delle certificazioni antimafia di cui al D.P.R. 252/98; tale documentazione e' costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA attestante la vigenza dell'impresa, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998 (rimane ferma la facolta' dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra alla competente Prefettura dandone tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione competente per l'istruttoria, come previsto dall'articolo 10 comma 6 del D.P.R. n. 252/98);
c) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilita' dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso, secondo quanto specificato al precedente punto 1.1.;
d) solo ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui al successivo punto 11.6 lettera b): copia del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale sono stati concessi i benefici di cui all'art. 9 della legge 53/2000.

9.2 L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nei suoi allegati che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda stessa. Le variazioni riguardanti dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori per l'attribuzione del punteggio, di cui al successivo punto 11 e segg., che intervengano tra il termine ultimo per la presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, non sono prese in considerazione.
10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

10.1 Le Amministrazioni competenti ad effettuare l'attivita' istruttoria sono:

- le Regioni e le Province autonome, nel caso in cui queste abbiano provveduto all'integrazione delle risorse statali in base all'articolo 12 del Regolamento;
- il Ministero delle attivita' produttive, negli altri casi.

Le predette Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento, possono avvalersi di soggetti convenzionati per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria.

L'Amministrazione competente provvede all'esame delle domande attenendosi alle modalita' di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Al fine di consentire al Ministero delle attivita' produttive un'immediata percezione del flusso complessivo delle richieste di agevolazioni, nella fase immediatamente successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, le Regioni e le Province autonome competenti per l'istruttoria comunicano al Ministero stesso il numero complessivo delle domande pervenute. Entro 30 giorni esse trasmettono su supporto informatico un elenco nominativo delle domande, articolato secondo i macrosettori di cui al punto 2.2, con indicazione degli elementi idonei a consentire una prima indagine conoscitiva del flusso stesso ed articolati secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dal Ministero.

10.2 Accertata la regolarita' e la completezza della domanda, l'Amministrazione competente procede all'esame istruttorio, nel corso del quale puo' richiedere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ulteriori dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documentazioni purche' strettamente indispensabili per il completamento dell'esame istruttorio stesso. Nel caso in cui l'impresa non provveda, in modo puntuale e completo e con le stesse modalita' previste per la trasmissione delle domande, a fornire le integrazioni entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta.

L'esame istruttorio riguarda in particolare la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni, l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese prospettate, nonche' la compatibilita' e la congruenza fra gli obiettivi tecnici ed economico-finanziari che si intendono conseguire con il programma di investimento e gli elementi indicati nella Scheda tecnica, anche in relazione ai dati progettuali che determinano il valore del punteggio dell'iniziativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

Qualora l'Amministrazione, in seguito al predetto accertamento, pervenga ad eventuali riduzioni degli investimenti ammissibili, se le voci di spesa escluse non possono essere univocamente ricondotte ad un determinato anno solare, devono essere distribuite su tutta la durata del programma in parti proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare.

L'attivita' istruttoria deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' dell'iniziativa ed evidenziare il dettaglio delle spese ammesse ed escluse, nonche' i valori degli indicatori risultanti dall'applicazione dei criteri di priorita' validi su tutto il territorio nazionale di cui al successivo punto 11 e segg. e di quelli territoriali e settoriali eventualmente indicati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all'articolo 12, comma 2 del Regolamento. 1 predetti indicatori sono posti alla base del calcolo, effettuato secondo quando specificato al punto 11.8, per determinare il punteggio complessivo da attribuire alle iniziative ammissibili.

10.3 In base al suddetto punteggio complessivo, le domande ritenute ammissibili sono inserite in distinte graduatorie regionali articolate nei seguenti macrosettori in base al codice di attivita' di cui alla Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002 come specificato al precedente punto 2.2:

a) "agricoltura";
b) "manifatturiero e assimilati";
c) "commercio, turismo e servizi".

Le domande ritenute non ammissibili riceveranno apposita comunicazione con indicazione degli specifici motivi di esclusione.

Le graduatorie sono formate secondo le disposizioni previste dall'articolo 13 commi 6, 7 e 8 del Regolamento. La formazione e l'approvazione di ciascuna graduatoria e' effettuata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, dalla competente Regione o Provincia autonoma, nel caso in cui questa abbia disposto l'integrazione finanziaria, ovvero dal Ministero nel caso contrario. Entro lo stesso termine le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero le graduatorie da esse formate, corredate da supporto magnetico articolato secondo le specifiche tecniche fornite dal Ministero stesso. Unitamente alle graduatorie vengono comunicate anche le risultanze relative alle domande non ammesse in forma di elenchi, all'interno dei quali sono contenute le informazioni principali sulle singole iniziative ed indicati chiaramente e compiutamente i motivi di esclusione. Sono altresi' inviate al Ministero tutte le informazioni contenute nelle banche dati, secondo lo schema informatico fornito dal Ministero stesso, al fine di consentire elaborazioni statistiche, analisi e studi sull'impatto degli interventi.

10.4 Il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro i termini previsti dall'articolo 13 del Regolamento, ad esclusione di quelle relative alle Reg
Appendice

----> Vedere Appendice da pag. 43 a pag. 45 <----
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 46 a pag. 47 <----
Allegato 2

----> Vedere Allegato da pag. 48 a pag. 49 <----
Allegato 3

----> Vedere Allegato a pag. 50 <----
Allegato 4

----> Vedere Allegato da pag. 51 a pag. 57 <----
Allegato 5

----> Vedere Allegato da pag. 58 a pag. 69 <----
Allegato 6

----> Vedere Allegato da pag. 70 a pag. 80 <----
Allegato 7

----> Vedere Allegato da pag. 81 a pag. 83 <----
Allegato 8

----> Vedere Allegato da pag. 84 a pag. 85 <----
Allegato 9

----> Vedere Allegato da pag. 86 a pag. 89 <----
Allegato 10

----> Vedere Allegato a pag. 90 <----
Allegato 11

----> Vedere Allegato da pag. 91 a pag. 99 <----