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| Gazzetta n. 292 del 2005-12-16 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 26 settembre 2005 |  | Concessione  del  trattamento  straordinario  di mobilita' per l'anno 2005,  previsto  dall'articolo 1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del   decreto-legge   14   marzo   2005,   n.   35,  convertito,  con modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore degli ex lavoratori  dipendenti dalle societa': Natura Italia S.r.l. (Lucera - Foggia);  Molini  e  Pastifici (Lucera - Foggia); Coats Italia S.p.a. (Foggia);  Enichem  Agricoltura  S.p.a.  (Foggia);  Fildaunia  S.p.a. (Foggia);   Marelli   Automazioni   S.r.l.  (Foggia);  Sidera  S.r.l. (Foggia). (Decreto n. 36957). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35;  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario  di  Stato  on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie,  per  le  quali  sussistono  le  condizioni previste dal sopracitato  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legge 14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80,  in  quanto, mediante la concessione e/o la proroga  del  trattamento  di  mobilita',  potra' essere agevolata la gestione  delle  problematiche  occupazionali  relative alle suddette fattispecie,   mediante  il  graduale  e  progressivo  reimpiego  dei lavoratori interessati;
 Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Visti  gli  elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita'  e/o  alle  proroghe  del  medesimo  trattamento,  vidimati dall'I.N.P.S. e facenti parte integrante dei citati accordi;
 Ritenuto,  per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga  del  trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato  dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio  2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 30 giugno 2005,  in  favore  di  un  numero  massimo  di 12 ex dipendenti della societa'  Natura  Italia  S.r.l. di Lucera (Foggia), i cui nominativi sono   indicati  nell'elenco,  vidimato  dall'I.N.P.S.,  allegato  al sopraccitato  accordo,  tra  i  fruitori del trattamento in questione fino  al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 5, del decreto n. 35192 del  29 novembre  2004  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato  alla  Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 189.149,76.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 |  | Art. 2. 
 Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1°  gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 30 giugno 2005,  in  favore  di  un  numero  massimo  di  sessantuno unita', ex dipendenti  della  societa'  Molini  e  Pastifici  unita'  di  Lucera (Foggia),  i  cui  nominativi  sono  indicati  nell'elenco,  vidimato dall'I.N.P.S.,  allegato  al  sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 35192 del 29 novembre 2004 del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 961.511,28.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 |  | Art. 3. 
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 30 giugno 2005,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore  di  un  numero  massimo  di  cinquantuno  ex dipendenti della societa'  Coats Italia S.p.a. unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati    nell'elenco,    vidimato   dall'I.N.P.S.,   allegato   al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al  31 dicembre  2004, ai sensi dell'art. 2, del decreto n. 34228 del 21  giugno  2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 721.951,92.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 |  | Art. 4. 
 a) Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 30 giugno 2005,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore  di  un  numero  massimo  di  diciassette  ex dipendenti della societa'   Enichem   Agricoltura  S.p.a.  unita'  di  Foggia,  i  cui nominativi   sono   indicati   nell'elenco,  vidimato  dall'I.N.P.S., allegato  al  sopraccitato  accordo, gia' fruitori del trattamento in questione  fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato  alla  Corte  dei  conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 240.650,64.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 b) Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 30 giugno 2005,  per  il  periodo  dall'8 luglio  2004  al 31 dicembre 2004, in favore  di  un  numero  massimo  di  un  ex dipendente della societa' Enichem  Agricoltura  S.p.a.  unita'  di Foggia, il cui nominativo e' indicato    nell'elenco,    vidimato   dall'I.N.P.S.,   allegato   al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 8.006,77.
 c) Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 30 giugno 2005,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore  di  un  numero  massimo  di  un  ex dipendente della societa' Enichem  Agricoltura  S.p.a.  unita'  di Foggia, il cui nominativo e' indicato    nell'elenco,    vidimato   dall'I.N.P.S.,   allegato   al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 15.762,48.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 |  | Art. 5. 
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 27 giugno 2005,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore  di un numero massimo di quindici ex dipendenti della societa' Fildaunia  S.p.a.  unita'  di  Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco,   vidimato   dall'I.N.P.S.,   allegato  al  sopraccitato accordo,   gia'   fruitori  del  trattamento  in  questione  fino  al 31 dicembre  2004,  ai  sensi dell'art. 4 del decreto n. 34228 del 21 giugno  2004  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 212.338,80.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 |  | Art. 6. 
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 27 giugno 2005,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore  di  un numero massimo di quattro ex dipendenti della societa' Marelli  Automazioni  S.r.l.  unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati    nell'elenco,    vidimato   dall'I.N.P.S.,   allegato   al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 34228 del 21 giugno  2004  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 56.623,68.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 |  | Art. 7. 
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80, e' autorizzata, la proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 30 giugno 2005,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore  di un numero massimo di ventitre ex dipendenti della societa' Sidera  S.r.l.  unita'  di  Foggia,  i  cui  nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo gia'  fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto n. 34228 del 21 giugno 2004 del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004, registro n. 5, foglio n. 24.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 325.586,16.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 |  | Art. 8. 
 La  concessione  del  trattamento  di  mobilita',  disposta con gli articoli dal   n.  1  al  n.  7,  e'  autorizzata  nei  limiti  delle disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art.  1, comma 155, della legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato  dall'art.  13, comma 2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente  onere  complessivo, pari a Euro 2.731.581,49, e' posto a carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge  20 maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  | Art. 9. 
 Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal  precedente  art.  8,  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 settembre 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e   dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 332
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