Gazzetta n. 292 del 2005-12-16 |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 9 novembre 2005 |
Mantenimento delle misure di riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di cui ai decreti del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005 e 5 ottobre 2005. |
|
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'art. 7; Visto il manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005, n. 17307, recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2005, recante riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito dell'emergenza energetica dovuta all'uragano Katrina, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 (di seguito: il decreto ministeriale 9 settembre 2005); Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 5 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 21 ottobre 2005, recante proroga della riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005 (di seguito il decreto ministeriale 5 ottobre 2005); Considerato che l'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito: l'AIE) nella riunione del Consiglio di direzione del 20 ottobre 2005, nel valutare gli effetti dell'azione coordinata di risposta all'emergenza provocata dagli uragani Katrina e Rita, iniziata il 2 settembre 2005, ha deciso di continuare tale azione al fine di lasciare a disposizione del mercato la riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi sin qui conseguita, prevedendo che la ricostituzione debba avvenire con la necessaria flessibilita' nel corso dell'anno 2006, tenuto conto della stagionalita' della domanda; Ritenuto necessario mantenere la misura di riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2005 fino a nuove determinazioni dell'AIE, tenendo conto che la ricostituzione avverra' non prima di tre mesi dalla data del presente provvedimento; Decreta:
Art. 1. Ulteriore proroga delle misure di riduzione delle scorte petrolifere di riserva
1. La riduzione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, disposta con i decreti ministeriali 9 settembre 2005 e 5 ottobre 2005, viene mantenuta invariata a decorrere dalle ore 0,00 del 3 novembre 2005. 2. L'ammontare complessivo di scorte petrolifere di riserva reso disponibile, pari a: categoria I (benzine): 353.056 tonnellate; categoria III (oli combustibili): 308.352 tonnellate, continua ad essere utilizzato o messo sul mercato dai soggetti tenuti all'obbligo. 3. Con successivo provvedimento il Ministro delle attivita' produttive indica le eventuali modifiche del programma di riduzione, i tempi e le modalita' di ricostituzione delle scorte. E' previsto che tale ricostituzione avvenga nel corso del 2006, e comunque non prima di tre mesi dalla data del presente provvedimento, con la necessaria flessibilita' e tenendo conto della stagionalita' della domanda, in accordo alle decisioni adottate dall'AIE. | Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Con note della direzione generale per l'energia e le risorse minerarie viene comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo il mantenimento delle riduzioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005, n. 17307. 2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione. Roma, 9 novembre 2005 Il Ministro: Scajola |
|
|