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| Gazzetta n. 292 del 2005-12-16 |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005, n. 254 |  | Regolamento   per   la   disciplina  della  gestione  patrimoniale  e finanziaria delle Camere di commercio. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sui  consigli  provinciali dell'economia  corporativa  e  sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
 Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315,   recante   la   soppressione   dei   consigli  e  degli  uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura,   nonche'  degli  uffici  provinciali  del  commercio  e dell'industria;
 Vista  la  legge  26 settembre  1966,  n.  792,  con  la  quale  la denominazione di dette camere e' stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 Vista  la  legge  29 dicembre  1993,  n. 580, recante riordinamento delle  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in  particolare  l'articolo 4,  comma 3,  il  quale  dispone  che  il Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica,  stabilisce, con proprio decreto, le norme che  disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio;
 Visto  l'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  la  nuova  disciplina  sulla  vigilanza  sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 Visto  l'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come  modificato  dall'articolo 5  del decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  443,  con  il  quale  tra i compiti conservati allo Stato, previa intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, e' stata prevista  la  disciplina  della  gestione  patrimoniale e finanziaria delle  camere  di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
 Visto  l'articolo 13,  comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
 Visto l'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274, con il quale e'  stato  stabilito  che  le  disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese   ai   rendiconti  degli  agenti  contabili  delle  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 Vista   la   legge   11 febbraio   1994,   n.   109,  e  successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente la disciplina  degli  strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei   rendimenti   e  dei  risultati  delle  attivita'  svolte  dalle amministrazioni pubbliche;
 Visti  gli  articoli 11,  comma  5, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
 Ritenuta  la necessita' di modificare il regolamento concernente la disciplina  della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio,  approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  23 luglio  1997,  n.  287, al fine di recepire  le disposizioni legislative e regolamentari successivamente emanate;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2002;
 Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 ottobre 2004;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005;
 Ritenuto  di non recepire le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato in merito agli articoli 56, 62 e 73 del regolamento;
 Tenuto  conto,  in merito alle osservazioni degli articoli 56 e 62, che  con  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 3 dicembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 293 del 15 dicembre  2004,  sono state specificate le tipologie dei contratti ed i limiti dell'importo delle singole voci di spesa per la fornitura dei  beni  e  servizi  e  per  l'esecuzione dei lavori per i quali e' ammesso operare in economia;
 Tenuto  conto,  in  merito  all'osservazione  dell'articolo 73, che affidare  il  controllo di regolarita' amministrativa e contabile per piu'  aziende  speciali  della  stessa  camera  di commercio ad unico organo  comporterebbe un eccessivo carico di lavoro sull'unico organo di controllo e che il risparmio economico sarebbe di modesta entita', poiche'  gli  emolumenti  attualmente  riconosciuti  ai  collegi  dei revisori  dei conti delle aziende speciali di piccole dimensioni sono di   limitato   importo;   peraltro  la  maggiore  responsabilita'  e l'aggravio  del  carico  di lavoro portano a concludere che all'unico organo   di   controllo   dovrebbero  essere  corrisposti  anche  gli emolumenti dei collegi soppressi;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
 Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Principi generali
 
 1.  La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,   di  seguito  denominate:  «camere  di  commercio»,  e' informata   ai  principi  generali  della  contabilita'  economica  e patrimoniale    e    risponde   ai   requisiti   della   veridicita', universalita', continuita', prudenza, chiarezza.
 2. Agli effetti del presente regolamento si intendono per:
 a) consiglio:  il  consiglio  definito  ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 b) giunta:  la  giunta  definita  ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 c) segretario  generale: il segretario generale nominato ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 d) organo  di  valutazione  strategica:  l'organo  di valutazione strategica  definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
 della Repubblica il potere di promulgare leggi ed emanare i
 decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
 -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  n. 214 del 12 settembre 1988) concerne
 «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
 Presidenza  del  Consiglio dei Ministri», in particolare il
 testo dell'art. 17, comma 1 e' il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.»
 -  Il  regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 recante
 «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi sui Consigli
 provinciali   dell'economia   corporativa  e  sugli  Uffici
 provinciali  dell'economia corporativa» e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1934.
 -  Il  decreto  legislativo  luogotenziale 21 settembre
 1994,  n.  315  recante  «Soppressione dei Consigli e degli
 Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle camere
 di  commercio,  industria,  e  agricoltura,  nonche'  degli
 Uffici  provinciali  del  commercio  e  dell'industria»  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 85 del 23 novembre
 1944.
 -   La   legge   26 settembre  1966,  n.  792,  recante
 «Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria
 e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di
 commercio,  industria  ed  agricoltura» e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 252 del 10 ottobre 1966.
 -  La  legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  n. 7 dell'11 gennaio 1994) concernente
 «Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
 artigianato   e   agricoltura»   in  particolare  il  testo
 dell'art. 4, comma 3, e' il seguente:
 «3.   Il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
 stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la
 gestione   patrimoniale   e  finanziaria  delle  camere  di
 commercio».
 -   Il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 92 del 21 aprile
 1998)   recante   «Conferimento   di   funzioni  e  compiti
 amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
 locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
 n.  59»,  in particolare il testo degli articoli 37 e 38 e'
 il seguente:
 «Art.   37   (Vigilanza   sulle  camere  di  commercio,
 industria,  artigianato  e  agricoltura). - 1. Sono aboliti
 gli  atti  di  controllo  sugli  statuti  delle  camere  di
 commercio,   industria,   artigianato  e  agricoltura,  sui
 bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle
 stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonche' gli
 atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e
 le unioni interregionali delle camere stesse.
 2.  Ai  fini di quanto previsto dall'art. 4 della legge
 29 dicembre  1993,  n. 580, il Ministro dell'industria, del
 commercio   e   dell'artigianato,   sentita  la  Conferenza
 Stato-regioni,   presenta   ogni  anno  al  Parlamento  una
 relazione   generale   sulle   attivita'  delle  camere  di
 commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura e delle
 loro  unioni  regionali,  che  riguardi  in  particolare  i
 programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione
 e'  redatta  sulla  base  delle  relazioni  trasmesse dalle
 regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.
 3.  Le  regioni  esercitano  il  controllo sugli organi
 camerali,   in   particolare   per   i   casi   di  mancato
 funzionamento  o costituzione, ivi compreso lo scioglimento
 dei  consigli  camerali nei casi previsti dall'art. 5 della
 legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  salvo  quanto previsto
 all'art.  38,  comma  1,  lettera  e), del presente decreto
 legislativo.  Nel  collegio  dei  revisori  delle camere di
 commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura  e'
 garantita  la presenza di rappresentanti della regione, del
 Ministero  del  tesoro  e del Ministero dell'industria, del
 commercio e dell'artigianato».
 «Art.  38 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
 1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle
 camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
 le funzioni amministrative concernenti:
 a) l'approvazione    dello    statuto,   e   relative
 modifiche,  dell'Unione italiana delle camere di commercio,
 industria, artigianato e agricoltura;
 b) la  vigilanza  sull'attivita' dell'Unione italiana
 delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
 agricoltura;
 c) l'emanazione,  con  regolamento  adottato ai sensi
 dell'art.  17  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, delle
 norme  di  attuazione  dell'art.  8 della legge 29 dicembre
 1993,  n.  580, relativo alla disciplina del registro delle
 imprese   istituito   presso   ogni  camera  di  commercio,
 industria, artigianato e agricoltura;
 d) la  determinazione  delle  voci  e  degli  importi
 massimi    dei   diritti   di   segreteria   sull'attivita'
 certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
 registri   ed  albi  tenuti  ai  sensi  delle  disposizioni
 vigenti;
 e) lo  scioglimento  degli  organi camerali per gravi
 motivi di ordine pubblico;
 f) la  tenuta  dell'elenco  dei  segretari  generali,
 l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali
 ai sensi dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
 2.  Sono  conservate allo Stato, che le esercita previa
 intesa   con   la  Conferenza  Stato-regioni,  le  funzioni
 concernenti:
 a) l'istituzione    delle    camere   di   commercio,
 industria,     artigianato    e    agricoltura    derivanti
 dall'accorpamento  delle circoscrizioni territoriali di due
 o piu' camere;
 b) la  fissazione  dei criteri per la determinazione,
 da  parte  del  consiglio  camerale,  degli  emolumenti  da
 corrispondere ai componenti degli organi camerali;
 c) l'emanazione  delle  norme di attuazione dell'art.
 12,  commi 1  e  2,  e  dell'art.  14, comma 1, della legge
 29 dicembre  1993,  n.  580, relativi alla costituzione del
 consiglio   camerale   e,   rispettivamente,  della  giunta
 camerale;
 d) la   disciplina   della  gestione  patrimoniale  e
 finanziaria  delle  camere  di  commercio,  ivi  inclusi  i
 termini  per  l'approvazione  del  conto  consuntivo  e del
 bilancio preventivo.
 3.   Su   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
 commercio   e  dell'artigianato,  la  Conferenza  unificata
 delibera sulle seguenti materie:
 a) la  determinazione  dei  diritti  annuali  e della
 quota  destinata  al  fondo  perequativo  delle  camere  di
 commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 b) la   definizione   dei  criteri  generali  per  la
 ripartizione dei componenti i consigli camerali;
 c) la  determinazione  delle modalita' per l'elezione
 diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'art. 12, comma
 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.»
 - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera o)
 del   decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.   419
 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
 norma  degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
 59)  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999,
 n. 268:
 «Art.    13    (Revisione    statutaria).   -   1.   Le
 amministrazioni  dello  Stato  che  esercitano la vigilanza
 sugli  enti  pubblici  cui  si  applica il presente decreto
 promuovono,  con  le modalita' stabilite per ogni entedalle
 norme  vigenti,  la  revisione  degli statuti. La revisione
 adegua  gli  statuti  stessi  alle seguenti norme generali,
 regolatrici della materia:
 a) - n) (omissis);
 o) facolta'  dell'ente  di  adottare  regolamenti  di
 contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
 necessario,  deroghe,  anche  in materia contrattuale, alle
 disposizioni  del  decreto  del Presidente della RepubbIica
 18 dicembre  1979,  n.  696,  e successive modificazioni; i
 predetti   regolamenti   sono   soggetti   all'approvazione
 dell'autorita'  di  vigilanza,  di concerto con il Ministro
 del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 -  La  legge  30 luglio  1998, n. 274 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  n.  186  dell'11 agosto  1998) recante
 «Disposizioni  in  materia  di  attivita'  produttive»;  in
 particolare il testo dell'art. 4 e' il seguente:
 «Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui
 all'art. 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese
 ai  rendiconti  degli  agenti  contabili  delle  camere  di
 commercio, industria, artigianato e agricoltura».
 - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, concernente «Legge
 quadro  in  materia di lavori pubblici» e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994.
 - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  21
 dicembre  1999,  n. 554, recante «Regolamento di attuazione
 della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109, legge quadro in
 materia  di lavori pubblici, e successive modificazioni» e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 98 del 28 aprile
 2000.
 - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante
 «Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
 monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti, e dei
 risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
 pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
 n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18
 agosto 1999.
 Si  riporta  il  testo  dell'art.  11, comma 5 e 14 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
 384  (Regolamento  di  semplificazione  dei procedimenti di
 spese  in economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 248 del 24 ottobre 2001).
 «5. Ai   fini   della   disciplina  dei  sistema  delle
 procedure in economia delle camere di commercio, industria,
 artigianato   e   agricoltura,  il  provvedimento  previsto
 dall'art.  2, comma 1, e' adottato con decreto del Ministro
 delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
 dell'economia e delle finanze».
 «Art.  14  (Abrogazioni).  -  1. Ai sensi dell'art. 20,
 comma  4,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
 entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
 il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  10
 dicembre 2000, n. 421;
 i  commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente
 della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;
 gli  articoli  da  9  a 13 del decreto del Presidente
 della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;
 l'art. 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n.
 287;
 il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 luglio
 1995, n. 389;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
 1994, n. 442;
 l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
 18 aprile 1994, n. 573;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
 1994, n. 359;
 il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  1°
 dicembre 1993, n. 600;
 il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  11
 novembre 1992, n. 552;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
 1991, n. 354;
 il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  27
 febbraio  1991,  n.  153,  come  modificato dal decreto del
 Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 523;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
 1990, n. 299;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
 1990, n. 450;
 gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della
 Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;
 il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  15
 novembre 1989, n. 391;
 il  regolamento  approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
 il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  30
 settembre 1986, n. 746;
 il  decreto  del Presidente della Repubblica 15 marzo
 1986, n. 139;
 il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
 1986, n. 36;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno
 1985,  n.  478,  come modificato dal decreto del Presidente
 della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464;
 il  regolamento  approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  7  febbraio  1985,  n.  90, ad eccezione
 dell'art. 13;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
 1984, n. 830;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
 1984, n. 721;
 il  regolamento  approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come modificato
 dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre
 1988, n. 571;
 il  regolamento  approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  17  maggio 1978, n. 509, come modificato
 dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 settembre
 1995, n. 469;
 il  regolamento  approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  11 gennaio 1977, n. 359, come modificato
 dal  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980,
 n. 393;
 gli  articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente
 della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
 il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre
 1976,  n. 967, come modificato ed integrato dal decreto del
 Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343;
 l'art.10  del decreto del Presidente della Repubblica
 18 novembre 1965, n. 1481;
 il  decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
 1965, n. 993;
 il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;
 l'art. 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
 l'art.  16  del  regio  decreto  29 dicembre 1927, n.
 2452;
 il comma 1, dell'art. 61, del regio decreto 23 maggio
 1924,  n. 827, limitatamente alle parole: «o ad economia» e
 il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole:
 «o   per   l'esecuzione   delle   occorrenti  forniture  ad
 economia»;   l'art.   121   del   medesimo   regio  decreto
 limitatamente alle parole: «o in economia»;
 l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
 2.  Sono altresi' abrogate le disposizioni, relative al
 sistema  di  spese  in economia di cui all'art. 1, comma 1,
 del presente regolamento, recate dal decreto del Presidente
 della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116.».
 - Il  decreto  ministeriale  23 luglio 1997, n. 287 recante
 «Regolamento   concernente  la  disciplina  della  gestione
 patrimoniale  finanziaria  delle  camere  di  commercio» e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
 1997.
 - Il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,
 adottato  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
 finanze  3  dicembre 2004 reca: «Disciplina delle procedure
 in  economia  delle  camere di commercio, per l'acquisto di
 beni e servizi».
 Note all'art. 1.
 - Si  riporta il testo degli articoli 10, 14 e 20 della
 citata legge n. 580 del 1993:
 «Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del
 consiglio  e'  determinato  in base al numero delle imprese
 iscritte  nel  registro  delle imprese o nel registro delle
 ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
 a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
 b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
 c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
 2.   Gli   statuti   definiscono  la  ripartizione  dei
 consiglieri  secondo  le  caratteristiche  economiche della
 circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza
 dei   settori   dell'agricoltura,  dell'artigianato,  delle
 assicurazioni,  del commercio, del credito, dell'industria,
 dei  servizi  alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del
 turismo  e  degli  altri settori di rilevante interesse per
 l'economia    della    circoscrizione    medesima.    Nella
 composizione   del  consiglio  deve  essere  assicurata  la
 rappresentanza    autonoma    delle   societa'   in   forma
 cooperativa.
 3.  Con  regolamento  emanato, entro centottanta giorni
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, ai
 sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  sono  definiti i criteri generali per la ripartizione
 di  cui  al comma 2 del presente articolo tenendo conto del
 numero  delle  imprese,  dell'indice  di  occupazione e del
 valore aggiunto di ogni settore.
 4.  Il  numero  dei  consiglieri  in rappresentanza dei
 settori  dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria
 e  del  commercio  deve  essere  pari almeno alla meta' dei
 componenti    il    consiglio   assicurando   comunque   la
 rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
 5.   Nei   settori   dell'industria,  del  commercio  e
 dell'agricoltura  deve essere assicurata una rappresentanza
 autonoma per le piccole imprese.
 6.   Del   consiglio  fanno  parte  due  componenti  in
 rappresentanza,   rispettivamente,   delle   organizzazioni
 sindacali  dei  lavoratori  e  delle associazioni di tutela
 degli  interessi  dei consumatori e degli utenti, designati
 dalle     organizzazioni    maggiormente    rappresentative
 nell'ambito    della    circoscrizione    territoriale   di
 competenza.
 7. Il consiglio dura in carica cinque anni.».
 «Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo
 della  camera  di commercio ed e' composta dal presidente e
 da  un  numero  di  membri  non  inferiore  a  cinque e non
 superiore  ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato
 all'unita'   superiore,   secondo   quanto  previsto  dallo
 statuto.  Dei  suddetti membri almeno quattro devono essere
 eletti  in  rappresentanza  dei settori dell'industria, del
 commercio,     dell'artigianato     e     dell'agricoltura.
 Nell'elezione  dei  membri della giunta ciascun consigliere
 puo'  esprimere un numero di preferenze non superiore ad un
 terzo dei membri della giunta medesima.
 2.  La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza
 con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e'
 rinnovabile per due sole volte.
 3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente
 che,  in  caso  di assenza o impedimento del presidente, ne
 assume temporaneamente le funzioni.
 4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria
 su  richiesta  di  quattro  membri,  con  indicazione degli
 argomenti che si intendono trattare.
 5.  La  giunta,  oltre a predisporre per l'approvazione
 del  consiglio  il bilancio preventivo, le sue variazioni e
 il conto consuntivo:
 a)   adotta   i   provvedimenti   necessari   per  la
 realizzazione  del programma di attivita' e per la gestione
 delle  risorse,  ivi  compresi  i provvedimenti riguardanti
 l'assunzione  e  la  carriera del personale, da disporre su
 proposta del segretario generale, in base a quanto previsto
 dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
 b)  delibera  sulla  partecipazione  della  camera di
 commercio  a  consorzi, societa', associazioni, gestioni di
 aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni
 e di aziende speciali;
 c)  delibera  l'istituzione  di  uffici distaccati in
 altri   comuni   della   circoscrizione   territoriale   di
 competenza.
 6.  La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento
 delle  funzioni  e  delle attivita' previste dalla presente
 legge  e  dallo  statuto  che  non rientri nelle competenze
 riservate  dalla  legge  o  dallo statuto al consiglio o al
 presidente.
 7.  La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle
 materie  di  competenza  del  consiglio.  In  tali  casi la
 deliberazione  e'  sottoposta  al consiglio per la ratifica
 nella prima riunione successiva.».
 «Art.  20  (Segretario  generale).  -  1. Al segretario
 generale,  ferme restando le competenze attribuitegli dalle
 norme   vigenti,   competono   le   funzioni   di   vertice
 dell'amministrazione  delle camere di commercio, ai sensi e
 per   gli  effetti  dell'art.  27,  comma  2,  del  decreto
 legislativo  3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale
 sovraintende   altresi'   al   personale  delle  camere  di
 commercio.
 2.   Il  segretario  generale,  su  designazione  della
 giunta,   e'  nominato  dal  Ministro  dell'industria,  del
 commercio   e  dell'artigianato  tra  gli  iscritti  in  un
 apposito elenco.
 3.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  2  possono  essere
 iscritti, a domanda:
 a)  i  dirigenti  delle  camere  di  commercio, delle
 Unioni     regionali    delle    camere    di    commercio,
 dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici
 che   siano   in   possesso   dei  requisiti  professionali
 individuati  dal  decreto  di  cui  al comma 4 del presente
 articolo.
 b)  i  soggetti  in possesso del diploma di laurea in
 materie   giuridico-economiche,   dotati  della  necessaria
 professionalita'  e in ogni caso dei requisiti previsti dal
 decreto   di   cui   al  comma  4  del  presente  articolo,
 provenienti  da  imprese pubbliche o private con esperienza
 acquisita   per   almeno   un   quinquennio  in  qualifiche
 dirigenziali.
 4.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
 commercio  e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni
 dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, in
 conformita'  ai  principi  di cui all'art. 19, comma 1, del
 decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti
 criteri  e modalita' per l'iscrizione nell'elenco di cui al
 comma  2  del presente articolo e per la tenuta dell'elenco
 medesimo.
 5.  Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al
 momento   della   cessazione  dalla  carica  di  segretario
 generale,    e'    consentito    il   rientro   nei   ruoli
 dell'amministrazione  o degli enti di provenienza, anche in
 soprannumero.  Le amministrazioni o gli enti di provenienza
 non possono procedere all'ampliamento della pianta organica
 qualora  i  dirigenti  di  cui  alla lettera a) del comma 3
 vengano  nominati  segretari generali. Nulla e' innovato in
 ordine  alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai
 segretari  generali  in  servizio  alla  data di entrata in
 vigore della presente legge.
 6.  Sono  fatte salve le disposizioni di cui alla legge
 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
 legislativo n. 286 del 1999:
 «Art.  6  (La valutazione e il controllo strategico). -
 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
 verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di
 indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
 attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri
 atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste
 nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
 degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
 norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte
 operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e
 materiali  assegnate,  nonche'  nella identificazione degli
 eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
 per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
 2.  Gli  uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
 valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via
 riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le
 relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
 effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
 politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che
 rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il
 conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
 3.  Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
 ai  commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
 nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,
 del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
 e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione
 dell'ufficio  puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
 organo   collegiale,  ferma  restando  la  possibilita'  di
 ricorrere,  anche  per  la  direzione  stessa,  ad  esperti
 estranei   alla  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  del
 predetto  art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
 controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
 statistica  istituiti  ai  sensi  del decreto legislativo 6
 settembre  1989,  n.  322. Essi redigono almeno annualmente
 una  relazione  sui risultati delle analisi effettuate, con
 proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle
 amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del
 Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici
 dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni
 e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
 nell'amministrazione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Disposizioni di carattere generale
 
 1.  Il  bilancio d'esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato  patrimoniale  e  dalla nota integrativa, e' disciplinato dagli articoli 21,  22  e  23,  ed  e'  redatto  secondo il principio della competenza economica.
 2.  Il preventivo di cui all'articolo 6 e' redatto sulla base della programmazione  degli  oneri  e  della  prudenziale  valutazione  dei proventi  e secondo il principio del pareggio che e' conseguito anche mediante   l'utilizzo   degli   avanzi  patrimonializzati  risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si  prevede  prudenzialmente  di  conseguire alla fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.
 3. L'unita' temporale della gestione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 |  | Art. 3. Criteri sussidiari
 
 1.  Se  le  informazioni  richieste  dal  presente regolamento o da specifiche  disposizioni  di legge non sono sufficienti a fornire una rappresentazione   veritiera   e   corretta,  si  devono  fornire  le informazioni  complementari  necessarie  allo  scopo. Nell'ipotesi di incompatibilita'  dell'applicazione delle norme previste dal presente regolamento   con   la  rappresentazione  veritiera  e  corretta,  si applicano i primi due periodi del quarto comma dell'articolo 2423 del codice civile.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Il  testo  dell'art.  2423  del  codice civile e' il
 seguente:
 «Art.    2423   (Redazione   del   bilancio).   -   Gli
 amministratori  devono  redigere  il bilancio di esercizio,
 costituito  dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
 dalla nota integrativa.
 Il  bilancio  deve  essere redatto con chiarezza e deve
 rappresentare  in  modo  veritiero e corretto la situazione
 patrimoniale  e  finanziaria  della societa' e il risultato
 economico dell'esercizio.
 Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni
 di  legge  non sono sufficienti a dare una rappresentazione
 veritiera  e  corretta,  si  devono fornire le informazioni
 complementari necessarie allo scopo.
 Se,   in   casi   eccezionali,  l'applicazione  di  una
 disposizione  degli  articoli seguenti e' incompatibile con
 la  rappresentazione  veritiera e corretta, la disposizione
 non   deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa  deve
 motivare  la  deroga  e  deve  indicarne  l'influenza sulla
 rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
 e  del  risultato  economico. Gli eventuali utili derivanti
 dalla  deroga  devono  essere  iscritti  in una riserva non
 distribuibile  se  non  in  misura corrispondente al valore
 recuperato.
 Il  bilancio  deve  essere  redatto  in unita' di euro,
 senza  cifre  decimali, ad eccezione della nota integrativa
 che puo' essere redatta in migliaia di euro».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. Programmazione pluriennale
 
 1.  Il  consiglio  determina  gli  indirizzi  generali e approva il programma  pluriennale,  di  norma per il periodo corrispondente alla durata  del mandato, anche tenendo conto degli atti di programmazione degli  enti  territoriali,  nonche'  delle  risorse  necessarie e dei risultati che si intendono conseguire.
 |  | Art. 5. Relazione previsionale e programmatica
 
 1. La  relazione  previsionale e programmatica aggiorna annualmente il  programma  pluriennale  di cui all'articolo 4 ed e' approvata dal consiglio  entro il 31 ottobre. Essa ha carattere generale e illustra i  programmi  che  si  intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto  alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale  e  al  sistema  delle  relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresi', le finalita' che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.
 |  | Art. 6. Preventivo
 
 1.  Il  preventivo  annuale,  redatto  in coerenza con la relazione previsionale  e programmatica e nella forma indicata nell'allegato A, e' predisposto dalla giunta ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge  29 dicembre 1993, n. 580, e approvato entro il 30 novembre dal consiglio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
 2. Al preventivo e' allegata la relazione del collegio dei revisori dei  conti,  predisposta  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  Si riporta il testo degli articoli 11, 14 e 17 della
 citata legge n. 580 del 1993:
 «Art.  11  (Funzioni del consiglio). - 1. Il consiglio,
 nell'ambito  delle  materie  di  competenza  previste dalla
 legge  e  dallo  statuto, svolge in particolare le seguenti
 funzioni:
 a) predispone  e  delibera  lo  statuto e le relative
 modifiche;
 b) elegge   tra   i  suoi  componenti,  con  distinte
 votazioni,  il presidente e la giunta e nomina i membri del
 collegio dei revisori dei conti;
 c) determina  gli  indirizzi  generali  e  approva il
 programma   pluriennale   di   attivita'  della  camera  di
 commercio;
 d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni
 e il conto consuntivo».
 «Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo
 della  camera  di commercio ed e' composta dal presidente e
 da  un  numero  di  membri  non  inferiore  a  cinque e non
 superiore  ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato
 all'unita'   superiore,   secondo   quanto  previsto  dallo
 statuto.  Dei  suddetti membri almeno quattro devono essere
 eletti  in  rappresentanza  dei settori dell'industria, del
 commercio,     dell'artigianato     e     dell'agricoltura.
 Nell'elezione  dei  membri della giunta ciascun consigliere
 puo'  esprimere un numero di preferenze non superiore ad un
 terzo dei membri della giunta medesima.
 2.  La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza
 con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e'
 rinnovabile per due sole volte (9/c).
 3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente
 che,  in  caso  di assenza o impedimento del presidente, ne
 assume temporaneamente le funzioni.
 4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria
 su  richiesta  di  quattro  membri,  con  indicazione degli
 argomenti che si intendono trattare.
 5.  La  giunta,  oltre a predisporre per l'approvazione
 del  consiglio  il bilancio preventivo, le sue variazioni e
 il conto consuntivo:
 a) adotta    i   provvedimenti   necessari   per   la
 realizzazione  del programma di attivita' e per la gestione
 delle  risorse,  ivi  compresi  i provvedimenti riguardanti
 l'assunzione  e  la  carriera del personale, da disporre su
 proposta del segretario generale, in base a quanto previsto
 dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
 b) delibera  sulla  partecipazione  della  camera  di
 commercio  a  consorzi, societa', associazioni, gestioni di
 aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni
 e di aziende speciali;
 c) delibera  l'istituzione  di  uffici  distaccati in
 altri   comuni   della   circoscrizione   territoriale   di
 competenza.
 6.  La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento
 delle  funzioni  e  delle attivita' previste dalla presente
 legge  e  dallo  statuto  che  non rientri nelle competenze
 riservate  dalla  legge  o  dallo statuto al consiglio o al
 presidente.
 7.  La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle
 materie  di  competenza  del  consiglio.  In  tali  casi la
 deliberazione  e'  sottoposta  al consiglio per la ratifica
 nella prima riunione successiva.».
 «Art.  17  (Collegio  dei  revisori dei conti). - 1. Il
 collegio  dei  revisori dei conti e' nominato dal consiglio
 ed   e'   composto   da  tre  membri  effettivi  designati,
 rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal
 Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
 dal  Ministro  del  tesoro,  e  da  due membri supplenti. I
 membri  effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti
 all'albo  dei  revisori  dei conti. Fino alla pubblicazione
 del  registro  dei  revisori  contabili  di  cui al decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di
 cui  al presente articolo sono nominati fra coloro che sono
 in  possesso  dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel
 suddetto    registro,    dietro    presentazione   di   una
 dichiarazione   documentabile  e  asseverata  da  parte  di
 ciascun  interessato. Il collegio nomina al proprio interno
 il  presidente.  I revisori nominati devono risiedere nella
 regione ove ha sede la camera di commercio.
 2.  Il  collegio  dei revisori dei conti dura in carica
 quattro anni.
 3.  I  revisori dei conti hanno diritto di accesso agli
 atti e ai documenti della camera di commercio.
 4.  Il  collegio dei revisori dei conti, in conformita'
 allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle
 relative  norme  di  attuazione, collabora con il consiglio
 nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
 vigilanza  sulla  regolarita' contabile e finanziaria della
 gestione   della   camera   di   commercio   e  attesta  la
 corrispondenza  del  conto consuntivo alle risultanze della
 gestione,  redigendo  una relazione da allegare al progetto
 di  conto  consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio
 dei  revisori  dei  conti redige altresi' una relazione sul
 bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
 5.  Nelle  relazioni di cui al comma 4, il collegio dei
 revisori  dei  conti  esprime rilievi e proposte tendenti a
 conseguire   una   migliore  efficienza,  produttivita'  ed
 economicita' della gestione.
 6.  I  revisori  dei conti rispondono della veridicita'
 delle  loro  attestazioni e adempiono ai loro doveri con la
 diligenza    del    mandatario.   Ove   riscontrino   gravi
 irregolarita' nella gestione, ne riferiscono immediatamente
 al consiglio.
 7.  Al  collegio dei revisori dei conti si applicano le
 disposizioni  del  codice  civile relative ai sindaci delle
 societa' per azioni, in quanto compatibili.».
 
 
 
 
 |  | Art. 7. Relazione al preventivo
 
 1.  La  relazione  al  preventivo,  predisposta  dalla giunta, reca informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del piano degli investimenti di cui all'allegato A e sui criteri di ripartizione  delle  somme  tra le funzioni istituzionali individuate nello  stesso schema. Essa determina, altresi', le assegnazioni delle risorse  complessive  ai  programmi  individuati in sede di relazione previsionale  e  programmatica  ed  in  relazione ai risultati che si intendono raggiungere.
 2.  La  relazione  evidenzia  le fonti di copertura del piano degli investimenti  di  cui  all'allegato  A  e  l'eventuale assunzione dei mutui.
 |  | Art. 8. Budget direzionale
 
 1.   Entro  il  31 dicembre  la  giunta,  dopo  l'approvazione  del preventivo  da  parte  del  consiglio,  su  proposta  del  segretario generale, approva il budget direzionale di cui all'allegato B.
 2. Le aree organizzative corrispondono ai centri di responsabilita' individuati  all'interno  delle funzioni istituzionali indicate nello schema   di  cui  all'allegato  A.  Ciascuna  funzione  istituzionale comprende una o piu' aree organizzative.
 3. Il segretario generale, sulla base del budget direzionale di cui al  comma  1,  assegna  ai  dirigenti,  con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste.
 4.  Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma  1,  la  giunta,  su indicazione   dell'organo  di  valutazione  strategica,  determina  i parametri  per  la  valutazione  dei  risultati  da  conseguire nello svolgimento  dei  progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella relazione previsionale e programmatica e dei servizi o   attivita'   assegnati   alla   competenza   delle   diverse  aree organizzative.
 |  | Art. 9. Redazione del preventivo e del budget direzionale
 
 1.  I  proventi  di  cui  all'allegato  A, da imputare alle singole funzioni,  sono  i  proventi direttamente riferibili all'espletamento delle attivita' e dei progetti a loro connessi.
 2.  Gli  oneri  della  gestione  corrente di cui all'allegato A, da attribuire   alle  singole  funzioni,  sono  gli  oneri  direttamente riferibili  all'espletamento  delle  attivita'  e dei progetti a loro connessi, nonche' gli oneri comuni a piu' funzioni da ripartire sulla base  di  un  indice  che  tenga  conto  del  numero  e del costo del personale  assegnato  a  ciascuna  funzione,  dei relativi carichi di lavoro  e  di  altri eventuali elementi individuati annualmente dalla struttura    incaricata    del   controllo   di   gestione   di   cui all'articolo 36.
 3.  Gli  investimenti iscritti nel piano di cui all'allegato A sono attribuiti   alle   singole   funzioni   se  direttamente  riferibili all'espletamento  delle attivita' e dei progetti. ad esse connessi. I restanti  investimenti  sono  imputati  alla  funzione:  «servizi  di supporto».
 4.  Gli  oneri  comuni  di cui al comma 2 sono assegnati in sede di budget  direzionale  alle  responsabilita'  del  dirigente  dell'area economico-finanziaria.
 |  | Art. 10. Formazione del budget direzionale
 
 1.  La  formazione  del  budget  direzionale avviene sulla base dei seguenti principi:
 a) le  previsioni  di oneri, di proventi e di acquisti di beni di investimento  per  i  progetti  e  le  attivita'  delle  singole aree organizzative  sono determinate in coerenza con quanto disposto nella relazione  previsionale  e  programmatica  e sulla base dei programmi operativi  proposti dal segretario generale, anche su indicazione dei responsabili di area;
 b) i  progetti  di  cui  alla  lettera  a)  sono preceduti da una valutazione dell'impatto organizzativo, dei benefici attesi e tengono conto anche delle eventuali fonti di finanziamento esterne;
 c) la previsione delle singole voci di onere e di investimento e' formulata  in  relazione  alle  previste  esigenze  funzionali e agli obiettivi  concretamente  perseguibili  dalle  singole aree e non sul calcolo della spesa storica.
 |  | Art. 11. Gestione provvisoria
 
 1.  La  gestione provvisoria e' limitata agli oneri inderogabili ed indifferibili  e  non  puo'  comunque  superare il periodo di quattro mesi.
 |  | Art. 12. Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale
 
 1.  Entro  il 31 luglio l'aggiornamento del preventivo e' approvato dal consiglio sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente  e  tenendo  conto  dei  maggiori  proventi,  nonche'  dei provvedimenti   di   aggiornamento  del  budget  direzionale  di  cui all'articolo 8, disposti in corso d'anno ai sensi del comma 3.
 2. Il provvedimento di aggiornamento del preventivo di cui al comma 1  e'  accompagnato  dalla  relazione  del  collegio dei revisori dei conti,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
 3.  L'aggiornamento del budget direzionale di cui all'allegato B, a seguito  di  variazioni  comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione  corrente,  e'  approvato  dalla giunta a condizione che sia assicurata  la  sua  copertura  mediante la previsione di proventi di pari importo.
 4. Per le variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi, l'aggiornamento   e'   disposto   con  provvedimento  del  segretario generale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993
 si veda nelle note all'art. 6.
 
 
 
 
 |  | Art. 13. Gestione del budget direzionale
 
 1.   La   gestione   del   budget  direzionale,  ivi  compresi  gli investimenti,  e' affidata ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste  dal  regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
 2.  L'effettivo  utilizzo delle somme di cui al comma 1 e' disposto con  provvedimento  dirigenziale  da inviare all'ufficio ragioneria e alla  struttura  incaricata del servizio per il controllo di gestione dopo   che   sono  state  espletate,  tramite  il  provveditore,  ove prescritte, le procedure di cui al titolo VI.
 3.  Nei  limiti  previsti  dallo  stesso  budget  direzionale e con riferimento  agli interventi di promozione non espressamente definiti in  sede di relazione al preventivo di cui all'articolo 7, l'utilizzo e'  disposto  dal  dirigente,  previa  approvazione  della giunta, su proposta del segretario generale.
 4.    Il   dirigente   dell'area   economico-finanziaria   provvede direttamente    a    liquidare,   secondo   le   modalita'   indicate nell'articolo 15,   e,   senza   necessita'   di   emanare  specifici provvedimenti, i seguenti oneri:
 a) trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente e relativi oneri riflessi;
 b) trattamento  di  quiescenza e previdenza del personale cessato dal servizio;
 c) emolumenti  e  rimborsi previsti per i componenti degli organi collegiali e per i membri delle commissioni o comitati previsti dalla legge o dai regolamenti camerali;
 d) canoni derivanti da contratti di utenza;
 e)  quote  associative,  nei limiti di quanto indicato nel budget direzionale;
 f) quote  di  ammortamento  e  di  preammortamento  dei  mutui  e prestiti contratti;
 g) obblighi  derivanti  da  contratti  in  essere  di  competenza dell'area   economico-finanziaria   o  da  disposizioni  di  legge  o regolamentari.
 |  | Art. 14. Assunzione   di   mutui,   partecipazioni   a  consorzi,  societa'  e associazioni, acquisto e alienazione di immobili
 
 1.  L'assunzione  di  mutui e' disposta dalla giunta, previo parere del   dirigente   dell'area  economico-finanziaria,  in  merito  alla sostenibilita'  finanziaria  per l'esercizio di riferimento e per gli esercizi successivi.
 2.  La  giunta  adotta,  altresi',  i  provvedimenti  inerenti alle iniziative  di  cui all'articolo 14, comma 5, lettera b), della legge 29 dicembre   1993,  n.  580,  all'acquisto  e  alla  alienazione  di immobili.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 580 del 1993
 si veda nelle note all'art. 6.
 
 
 
 
 |  | Art. 15. Liquidazione
 
 1.  La  liquidazione delle somme utilizzate, con i provvedimenti di cui   all'articolo 13,  comma  2,  consistente  nella  determinazione dell'esatto  importo  dovuto  e del soggetto creditore, e' effettuata dal  dirigente  responsabile  o  suo delegato, previo riscontro della regolarita'  della  fornitura o della prestazione e della rispondenza della  stessa  ai  requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
 2.  L'atto di liquidazione, corredato dei documenti giustificativi, e'  trasmesso  all'ufficio  ragioneria  che  effettua i controlli e i riscontri  contabili  e fiscali delle somme e provvede ai conseguenti adempimenti.
 |  | Art. 16. Ordinazione e pagamento delle spese
 
 1. L'ordinazione della spesa consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento sottoscritto dal dirigente dell'area economico-finanziaria e dal responsabile dell'ufficio ragioneria o da rispettivi delegati, all'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, di seguito denominato: «istituto cassiere».
 2.  L'istituto  cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari,  da  somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche  in  assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento,  che  e'  comunque  emesso  entro  i quindici giorni dalla comunicazione dell'operazione.
 3. I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni:
 a) nome e cognome o ragione sociale del creditore;
 b) codice fiscale del creditore;
 c) causale;
 d) importo in cifre e in lettere;
 e) modalita' di estinzione del titolo;
 f) data di emissione;
 g) eventuale data di scadenza.
 4. I pagamenti di spese non possono essere disposti con i fondi dei conti correnti postali, ovvero con quelli pervenuti direttamente alla camera di commercio.
 5.  I  mandati di pagamento sono estinti, su richiesta espressa del creditore e con espressa annotazione sui titoli, mediante:
 a) accreditamento   in   conto  corrente  postale  a  favore  del creditore,  nonche'  mediante  vaglia  postale,  la  cui  ricevuta di versamento,  rilasciata dall'ufficio postale, deve essere allegata al titolo;
 b) commutazione  in  vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile all'ordine del creditore da spedire a cura dell'istituto cassiere;
 c) assegno bancario a copertura garantita con firma di traenza;
 d) bonifico bancario.
 6.  La  dichiarazione  di  accreditamento  o  di  commutazione, che sostituisce  la  quietanza  del  creditore,  risulta  nel  mandato di pagamento  da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione e la sottoscrizione dell'istituto cassiere.
 7.  Le  spese  derivanti  dalle particolari modalita' di estinzione previste dal presente articolo sono poste esclusivamente a carico del richiedente.
 8. I mandati di pagamento individuali inestinti e quelli collettivi rimasti   interamente   o   parzialmente   insoluti   alla   chiusura dell'esercizio  sono  restituiti  dall'istituto cassiere all'ente per l'annullamento.
 9.  E' consentito, altresi', al presidente o ad un suo delegato, al segretario generale ed ai dirigenti l'utilizzo delle carte di credito ai  sensi  dell'articolo 1,  commi  47  e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 -  Il  testo  dell'art.  1,  commi  47 e 48 della legge
 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
 finanza  pubblica),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
 302 del 29 dicembre 1999, e' il seguente:
 «47.  Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia di
 assunzione  di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione,
 nell'ambito  dei  vigenti sistemi di pagamento, della carta
 di  credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per
 l'esecuzione  di  spese, anche all'estero, rientranti nella
 rispettiva   competenza,   qualora   non  sia  possibile  o
 conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
 48.  L'utilizzo  della  carta  di  credito  e' altresi'
 ammesso  per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e
 alloggio  sostenute  dal  personale, inviato in missione in
 Italia e all'estero».
 
 
 
 
 |  | Art. 17. Riscossione delle entrate
 
 1.  Le  entrate  sono  riscosse  dall'istituto  cassiere,  mediante reversali di incasso.
 2.  L'istituto  cassiere  non puo' ricusare l'esazione di somme che sono  versate  in  favore  della camera di commercio, pur mancando la preventiva  emissione  di  reversali d'incasso, ma richiede subito la regolarizzazione contabile, cui l'ente ottempera.
 3.  Le  entrate  incassate  tramite  il servizio dei conti correnti postali  affluiscono  all'istituto  cassiere  di  cui al comma 1, con cadenza almeno quindicinale.
 4. Le reversali d'incasso sono sottoscritte dal dirigente dell'area economico-finanziaria  e  dal  responsabile dell'ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati.
 5.   Le  reversali  di  incasso,  non  riscosse  entro  il  termine dell'esercizio, sono restituite dal cassiere alla camera di commercio per l'annullamento.
 6. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
 a) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
 b) codice fiscale del debitore;
 c) causale;
 d) importo in cifre e in lettere;
 e) data di emissione.
 7.  Le  reversali  di incasso contengono, inoltre, l'indicazione di eventuali   vincoli   di   destinazione   e   dell'imputazione   alla contabilita'  speciale  fruttifera  o  infruttifera in cui le entrate incassate affluiscono.
 |  | Art. 18. Vigilanza sui flussi monetari
 
 1.  Il  dirigente  dell'area  economico-finanziaria controlla se la riscossione   e   il   versamento   delle   entrate  sono  effettuati tempestivamente   e  integralmente  e  riferisce  trimestralmente  al segretario   generale   sulla   situazione   di   cassa  motivando  i significativi scostamenti rilevati nel trimestre su base annua per le singole   voci   del   preventivo  e  con  riferimento  al  grado  di esigibilita' dei crediti e dei debiti pregressi.
 |  | Art. 19. Funzionari delegati
 
 1.   Per   la   realizzazione   di  particolari  iniziative  o  per l'effettuazione  di talune spese il dirigente responsabile autorizza, entro  i  limiti prestabiliti dal budget direzionale, l'anticipazione di fondi a favore di funzionari incaricati della spesa.
 2.  Il  segretario  generale,  con proprio provvedimento, determina l'ammontare  massimo  di  spesa e le tipologie di oneri di competenza dei funzionari delegati.
 3.  I  funzionari  delegati  sono  personalmente responsabili delle somme   loro   anticipate,  delle  spese  ordinate  e  dei  pagamenti effettuati,  sono  soggetti  agli  obblighi imposti ai depositari dal codice civile e presentano il relativo rendiconto.
 4.  Il  rendiconto presentato dal funzionario delegato al dirigente che  ha  disposto  l'anticipazione,  competente  per  il controllo di merito,  e' ammesso a discarico dopo che ne sia stata riconosciuta la regolarita'  contabile da parte dell'ufficio ragioneria. Le somme non ammesse   al   discarico  sono  rilevate  tra  i  crediti  in  attesa dell'accertamento delle eventuali connesse responsabilita'.
 5.   Ai   funzionari   delegati  e'  preclusa  qualsiasi  attivita' gestionale  riguardante le entrate. Le somme eventualmente acquisite, a  qualsiasi  titolo,  sono  direttamente  e  immediatamente  versate all'ente.
 |  | Art. 20. Approvazione del bilancio d'esercizio
 
 1. Il bilancio d'esercizio con i relativi allegati e' approvato dal consiglio,   su  proposta  della  giunta,  entro  il  mese  di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
 |  | Art. 21. Conto economico
 
 1.  Il  conto  economico,  redatto  in  conformita' all'allegato C, dimostra  la  formazione  del risultato economico dell'esercizio e la consistenza   dei   singoli   elementi   del  reddito  alla  scadenza dell'esercizio.
 2. Ai fini dell'iscrizione nel conto economico dei proventi e degli oneri,  si  applica  l'articolo 2425-bis del codice civile, in quanto compatibile.
 
 
 
 Note all'art. 21:
 -  Il  testo dell'art. 2425-bis del codice civile e' il
 seguente:
 «Art.  2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi
 ed  oneri).  -  I  ricavi e i proventi, i costi e gli oneri
 devono  essere  indicati  al  netto dei resi, degli sconti,
 abbuoni   e   premi,  nonche'  delle  imposte  direttamente
 connesse  con  la vendita dei prodotti e la prestazione dei
 servizi.
 I  ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad
 operazioni  in  valuta  devono essere determinati al cambio
 corrente  alla  data  nella quale la relativa operazione e'
 compiuta.
 I  proventi  e  gli  oneri  relativi  ad  operazioni di
 compravendita  con  obbligo di retrocessione a termine, ivi
 compresa  la  differenza  tra  prezzo  a termine e prezzo a
 pronti,  devono  essere iscritti per le quote di competenza
 dell'esercizio.
 Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita
 con  locazione  finanziaria  al venditore sono ripartite in
 funzione della durata del contratto di locazione.
 
 
 
 
 |  | Art. 22. Stato patrimoniale
 
 1.  Lo  stato  patrimoniale, redatto in conformita' all'allegato D, rappresenta  la situazione patrimoniale e finanziaria della camera di commercio  e  la  consistenza  dei  singoli  elementi  patrimoniali e finanziari alla scadenza dell'esercizio.
 2. Le attivita' dello stato patrimoniale sono iscritte al netto dei fondi rettificativi.
 3.  Ai fini dell'iscrizione nello stato patrimoniale degli elementi patrimoniali e della rappresentazione dei conti d'ordine si applicano i  commi secondo e terzo dell'articolo 2424 e l'articolo 2424-bis del codice civile.
 
 
 
 Note all'art. 22:
 -  Il  testo  degli articoli 2424 e 2424-bis del codice
 civile e' il seguente:
 «Art.  2424  (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
 stato  patrimoniale  deve  essere redatto in conformita' al
 seguente schema:
 Attivo      A)  crediti  verso  soci  per versamenti ancora
 dovuti,   con   separata   indicazione   della  parte  gia'
 richiamata;
 B) immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle
 concesse in locazione finanziaria:
 I - Immobilizzazioni immateriali:
 1) costi di impianto e di ampliamento;
 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
 3)   diritti  di  brevetto  industriale  e  diritti  di
 utilizzazione delle opere dell'ingegno;
 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
 5) avviamento;
 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
 7) altre.
 Totale.
 II - Immobilizzazioni materiali:
 1) terreni e fabbricati;
 2) impianti e macchinario;
 3) attrezzature industriali e commerciali;
 4) altri beni;
 5) immobilizzazioni in corso e acconti.
 Totale.
 III    -   Immobilizzazioni   finanziarie,   con   separata
 indicazione,  per  ciascuna voce dei crediti, degli importi
 esigibili entro l'esercizio successivo:
 1) partecipazioni in:
 a) imprese controllate;
 b) imprese collegate;
 c) imprese controllanti;
 d) altre imprese;
 2) crediti:
 a) verso imprese controllate;
 b) verso imprese collegate;
 c) verso controllanti;
 d) verso altri;
 3) altri titoli;
 4)  azioni  proprie,  con  indicazione anche del valore
 nominale complessivo.
 Totale.
 Totale immobilizzazioni (B);
 C) attivo circolante:
 I - Rimanenze:
 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
 3) lavori in corso su ordinazione;
 4) prodotti finiti e merci;
 5) acconti.
 Totale
 II  - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
 degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
 1) verso clienti;
 2) verso imprese controllate;
 3) verso imprese collegate;
 4) verso controllanti;
 4-bis) crediti tributari;
 4-ter) imposte anticipate;
 5) verso altri.
 Totale.
 III   -   Attivita'   finanziarie   che  non  costituiscono
 immobilizzazioni:
 1) partecipazioni in imprese controllate;
 2) partecipazioni in imprese collegate;
 3) partecipazioni in imprese controllanti;
 4) altre partecipazioni;
 5)  azioni  proprie,  con  indicazioni anche del valore
 nominale complessivo;
 6) altri titoli.
 Totale.
 IV - Disponibilita' liquide:
 1) depositi bancari e postali;
 2) assegni;
 3) danaro e valori in cassa.
 Totale.
 Totale attivo circolante (C).
 D)  Ratei  e  risconti,  con  separata  indicazione del
 disaggio su prestiti.
 Passivo:     A) Patrimonio netto:
 I - Capitale.
 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
 III - Riserve di rivalutazione.
 IV - Riserva legale.
 V - Riserve statutarie.
 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
 VII - Altre riserve, distintamente indicate.
 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
 IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
 Totale.
 B) Fondi per rischi e oneri:
 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
 2) per imposte, anche differite;
 3) altri.
 Totale.
 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
 D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
 degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
 1) obbligazioni;
 2) obbligazioni convertibili;
 3) debiti verso soci per finanziamenti;
 4) debiti verso banche;
 5) debiti verso altri finanziatori;
 6) acconti;
 7) debiti verso fornitori;
 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
 9) debiti verso imprese controllate;
 10) debiti verso imprese collegate;
 11) debiti verso controllanti;
 12) debiti tributari;
 13)   debiti   verso  istituti  di  previdenza  e  di
 sicurezza sociale;
 14) altri debiti.
 Totale.
 E)   Ratei   e   risconti,   con  separata  indicazione
 dell'aggio su prestiti.
 Se  un  elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
 piu'   voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa  deve
 annotarsi,  qualora  cio'  sia  necessario  ai  fini  della
 comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
 diverse da quella nella quale e' iscritto.
 In  calce  allo  stato patrimoniale devono risultare le
 garanzie    prestate    direttamente    o   indirettamente,
 distinguendosi  fra  fideiussioni,  avalli,  altre garanzie
 personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
 ciascun  tipo,  le  garanzie  prestate  a favore di imprese
 controllate  e  collegate,  nonche'  di  controllanti  e di
 imprese  sottoposte  al  controllo di queste ultime; devono
 inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
 E'  fatto  salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies
 con  riferimento  ai beni e rapporti giuridici compresi nei
 patrimoni  destinati ad uno specifico affare ai sensi della
 lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis».
 «Art.  2424-bis  (Disposizioni  relative a singole voci
 dello  stato  patrimoniale).  -  Gli  elementi patrimoniali
 destinati  ad  essere utilizzati durevolmente devono essere
 iscritti tra le immobilizzazioni.
 Le  partecipazioni  in  altre  imprese  in  misura  non
 inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359
 si presumono immobilizzazioni.
 Gli  accantonamenti  per rischi ed oneri sono destinati
 soltanto  a coprire perdite o debiti di natura determinata,
 di  esistenza  certa  o  probabile, dei quali tuttavia alla
 chiusura  dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o
 la data di sopravvenienza.
 Nella  voce:  «trattamento  di  fine rapporto di lavoro
 subordinato»  deve  essere  indicato  l'importo calcolato a
 norma dell'art. 2120.
 Le  attivita' oggetto di contratti di compravendita con
 obbligo  di  retrocessione a termine devono essere iscritte
 nello stato patrimoniale del venditore.
 Nella  voce  ratei  e  risconti  attivi  devono  essere
 iscritti  i proventi di competenza dell'esercizio esigibili
 in  esercizi  successivi,  e  i  costi  sostenuti  entro la
 chiusura   dell'esercizio  ma  di  competenza  di  esercizi
 successivi.  Nella  voce  ratei  e  risconti passivi devono
 essere   iscritti  i  costi  di  competenza  dell'esercizio
 esigibili  in  esercizi  successivi  e i proventi percepiti
 entro  la  chiusura  dell'esercizio  ma  di  competenza  di
 esercizi  successivi.  Possono essere iscritte in tali voci
 soltanto  quote  di  costi  e proventi, comuni a due o piu'
 esercizi, l'entita' dei quali vari in ragione del tempo».
 
 
 
 
 |  | Art. 23. Nota integrativa
 
 1.  Oltre  a  quanto  stabilito  dall'articolo 26,  commi  6 e 7, e dall'articolo 39, comma 13, la nota integrativa indica:
 a)  i criteri di valutazione delle voci di bilancio, nonche', per le   poste   soggette   ad   ammortamento,   i  relativi  criteri  di ammortamento;
 b) le   variazioni   intervenute  nella  consistenza  delle  voci dell'attivo e del passivo;
 c) la   consistenza   delle  immobilizzazioni,  specificando  per ciascuna  voce  il  costo  iniziale,  le  eventuali  rivalutazioni  e svalutazioni,  le  acquisizioni,  le  alienazioni  e  qualsiasi altra variazione   che   influisce   sull'ammontare   iscritto   alla  fine dell'esercizio;
 d) l'ammontare  totale  dei crediti, distinguendo quelli relativi al  diritto  annuale  dagli  altri  e,  nell'ambito di questi ultimi, quelli  di durata residua superiore ai tre anni con la specificazione delle relative garanzie;
 e) le  variazioni  intervenute  nei crediti e nei debiti ai sensi dell'articolo 26, comma 10;
 f) gli  utilizzi  e  gli  accantonamenti  dei  fondi  iscritti in bilancio e del trattamento di fine rapporto;
 g) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o tramite societa'  controllate  o  collegate,  di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, evidenziando, per ciascuna   di  loro,  il  numero,  il  capitale  sociale,  il  valore sottoscritto  e  versato,  l'importo  del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato ed il valore attribuito in bilancio;
 h) la  composizione  delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi;
 i) la   composizione   e  le  variazioni  intervenute  nei  conti d'ordine;
 l) la  composizione  degli  oneri  e  proventi finanziari e degli oneri e proventi straordinari;
 m) i  fatti  di  rilievo intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio d'esercizio e fino alla sua approvazione.
 
 
 
 Nota all'art. 23:
 -  Il  testo  dell'art.  2359  del  codice civile e' il
 seguente:
 «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
 - Sono considerate societa' controllate:
 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
 maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
 voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
 nell'assemblea ordinaria;
 3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
 un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
 contrattuali con essa.
 Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
 comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
 controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
 non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
 Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
 un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
 L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
 essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
 decimo   se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in  mercati
 regolamentati».
 
 
 
 
 |  | Art. 24. Relazione sui risultati
 
 1. Il  bilancio  d'esercizio  e'  corredato  da una relazione della giunta  sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati   conseguiti   rispetto   agli  obiettivi  e  ai  programmi prefissati   dal   consiglio   con   la   relazione   previsionale  e programmatica.
 2.  Alla  relazione di cui al comma 1 e' allegato il consuntivo dei proventi,  degli  oneri  e  degli  investimenti,  relativamente  alle funzioni    istituzionali,    indicati    nel   preventivo   di   cui all'articolo 6.
 |  | Art. 25. Determinazione del risultato economico dell'esercizio
 
 1.   Ai   fini   della   determinazione   del  risultato  economico dell'esercizio si considerano anche i seguenti proventi ed oneri:
 a) le quote di ammortamento relative ai beni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 26;
 b) la quota di accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'esercizio;
 c) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi;
 d) le   perdite   su   crediti  e  gli  accantonamenti  al  fondo svalutazione  crediti, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 26;
 e) le  quote  di  costo  o  di  ricavo  corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza dell'esercizio;
 f) i  rischi  e  le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti   dopo  la  chiusura  dell'esercizio  fino  alla  data  di approvazione della delibera di bilancio;
 g) le  variazioni  patrimoniali  relative agli esercizi pregressi che  si  sono  tradotte in oneri e proventi nel corso dell'esercizio, nonche'  ogni  altro  componente  di  reddito  da  contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica.
 |  | Art. 26. Criteri di valutazione dei beni patrimoniali
 
 1.  Gli  immobili  sono  iscritti nello stato patrimoniale al costo d'acquisto o di produzione.
 2.  Le  altre  immobilizzazioni  materiali  sono  iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto o di produzione e quello di stima o di mercato.
 3.   Le   immobilizzazioni   immateriali  sono  iscritte  al  costo d'acquisto  o  di  produzione;  fra  le  immobilizzazioni immateriali possono  essere  iscritti  gli  oneri  ed  i  costi  aventi  utilita' pluriennale.
 4.  Il  valore  di  iscrizione delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali,   che  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  risulta durevolmente inferiore a quello determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e' ridotto a tale minore valore.
 5.  Il  valore  di  iscrizione  delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  e'  incrementato  degli  oneri  di  diretta  imputazione compresi  quelli  finanziari relativi ai finanziamenti passivi; esso, inoltre,  e'  sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilita'  di  utilizzazione  del  bene.  I  costi di impianto, di ricerca,  di  sviluppo  e l'avviamento acquisito a titolo oneroso, se iscritti  tra  le  immobilizzazioni immateriali, sono ammortizzati in cinque  esercizi  previo  parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.
 6.  Le  modifiche  dei  criteri di ammortamento, di cui al comma 5, sono adeguatamente motivate nella nota integrativa.
 7.  Le  partecipazioni  in  imprese  controllate o collegate di cui all'articolo 2359,  primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile,  sono  iscritte  per  un  importo  pari  alla  corrispondente frazione   del   patrimonio  netto  risultante  dall'ultimo  bilancio approvato;  quando  la  partecipazione e' iscritta per la prima volta puo'  essere iscritto il costo d'acquisto, se di ammontare superiore, a  condizione  che  siano  fornite  adeguate  motivazioni  nella nota integrativa.  Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze  derivanti dall'applicazione   del   metodo   del   patrimonio   netto  rispetto all'importo  iscritto  nell'esercizio  precedente sono accantonate in un'apposita  riserva facente patte del patrimonio netto; le eventuali minusvalenze  sono imputate direttamente a tale riserva se esistente, ovvero,  riducono  proporzionalmente  il valore della partecipazione; qualora  l'importo  del  patrimonio  netto  sia  negativo, il maggior valore rispetto a quello della partecipazione iscritto in bilancio e' imputato al conto economico.
 8. Le  partecipazioni,  diverse  da  quelle di cui al comma 7, sono iscritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione.
 9.  I  valori mobiliari diversi dalle partecipazioni ed i titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati per legge, sono iscritti al costo   d'acquisto   maggiorato   degli   interessi   di   competenza dell'esercizio.
 10.  I  crediti  sono  iscritti  secondo  il  presumibile valore di realizzazione.   L'ammontare   dei   crediti   iscritto  nello  stato patrimoniale  e'  svalutato  dopo  che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione. Tali atti sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare.
 11. I debiti sono iscritti al valore di estinzione.
 12.  Le  rimanenze  sono  iscritte  al  minor  valore  tra il costo d'acquisto,  determinato anche secondo quanto previsto al comma 5, ed il  valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; il minor  valore  derivante  dall'applicazione dei prezzi di mercato non puo'  essere  mantenuto  nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi.
 
 
 
 Nota all'art. 26:
 - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda
 nella nota all'art. 23.
 
 
 
 
 |  | Art. 27. Scritture contabili
 
 1.  Per  la  rilevazione  dei  fatti di gestione secondo i principi generali  enunciati all'articolo 1, comma 1, nonche' per la redazione dei  documenti di bilancio disposti dagli articoli 21 e 22, le camere di commercio tengono il libro giornale previsto all'articolo 2214 del codice civile secondo le modalita' indicate dagli articoli 2215, 2216 e 2217 del medesimo codice.
 
 
 
 Note all'art. 27:
 -  Il  testo degli articoli 2214, 2215, 2216 e 2217 del
 codice civile e' il seguente:
 «Art.   2214   (Libri  obbligatori  e  altre  scritture
 contabili).  -  L'imprenditore  che  esercita  un'attivita'
 commerciale  deve tenere il libro giornale e il libro degli
 inventari.
 Deve  altresi'  tenere  le  altre  scritture  che siano
 richieste  dalla  natura  e dalle dimensioni dell'impresa e
 conservare  ordinatamente  per ciascun affare gli originali
 delle  lettere,  dei  telegrammi  e delle fatture ricevute,
 nonche'  le  copie  delle  lettere,  dei telegrammi e delle
 fatture spedite.
 Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
 piccoli imprenditori.».
 «Art.   2215   (Modalita'  di  tenuta  delle  scritture
 contabili).  -  I libri contabili, prima di essere messi in
 uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina
 e,  qualora  sia previsto l'obbligo della bollatura o della
 vidimazione,   devono   essere   bollati   in  ogni  foglio
 dall'ufficio  del  registro  delle  imprese  o da un notaio
 secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del
 registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei
 libri il numero dei fogli che li compongono.
 Il  libro  giornale  e  il libro degli inventari devono
 essere  numerati  progressivamente  e  non  sono soggetti a
 bollatura ne' a vidimazione».
 «Art.  2216  (Contenuto del libro giornale). - Il libro
 giornale  deve  indicare  giorno  per  giorno le operazioni
 relative all'esercizio dell'impresa».
 «Art.  2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario
 deve  redigersi  all'inizio  dell'esercizio  dell'impresa e
 successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
 la  valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
 all'impresa,  nonche'  delle  attivita'  e delle passivita'
 dell'imprenditore estranee alla medesima.
 L'inventario  si  chiude con il bilancio e con il conto
 dei  profitti  e delle perdite il quale deve dimostrare con
 evidenza  e  verita'  gli  utili  conseguiti  o  le perdite
 subite.  Nelle  valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
 attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
 per azioni, in quanto applicabili.
 L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
 entro  tre  mesi  dal  termine  per  la presentazione della
 dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».
 
 
 
 
 |  | Art. 28. Sistema informativo
 
 1.  La  valutazione  e  il  controllo  strategico  e  la  struttura incaricata  del  servizio  per  il  controllo di gestione di cui agli articoli 35  e  36  utilizzano,  per  le proprie finalita' i seguenti sistemi automatizzati e procedure manuali:
 a) sistemi  e  procedure  relativi alle rendicontazioni contabili per funzioni e aree organizzative (reports periodici);
 b) sistemi  e  procedure relativi alla gestione del personale (di tipo  economico,  finanziario  e  di  attivita'  - presenze, assenze, attribuzione a centro di responsabilita);
 c) sistemi    e   procedure   relativi   al   fabbisogno   e   al dimensionamento del personale;
 d) sistemi  e procedure di rilevazione quantitativa e qualitativa delle  unita'  di  misurazione  dei  servizi e delle attivita' svolti dalla camera di commercio;
 e) sistemi  e  procedure  relativi  alla  analisi  delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi);
 f) sistemi e procedure di contabilita' analitica.
 |  | Art. 29. Compiti del collegio dei revisori dei conti
 
 1.  Il  collegio  dei revisori dei conti svolge i compiti stabiliti dall'articolo 17  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  con  le modalita' di cui al presente capo.
 
 
 
 Nota all'art. 29:
 -  Per  il  testo  dell'art.  17 della legge n. 580 del
 1993, si veda nelle note all'art. 6.
 
 
 
 
 |  | Art. 30. Altri compiti dei revisori
 
 1.  Il  collegio  di revisori dei conti esprime, collegialmente, il parere sugli atti deliberativi della giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, nonche' sugli schemi di  delibere  di  giunta,  concernenti  la  contrazione  dei  mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie.
 2.    La    relazione    al    preventivo    contiene   il   parere sull'attendibilita' dei proventi, degli oneri e degli investimenti.
 3. La relazione al bilancio d'esercizio attesta:
 a) l'esistenza  delle  attivita'  e passivita' e la loro corretta esposizione  in  bilancio, nonche' l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio;
 b) la   correttezza   dei   risultati   finanziari,  economici  e patrimoniali della gestione;
 c) l'esattezza  e  la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
 d) la  corrispondenza  dei  dati  di  bilancio  con  le scritture contabili;
 e) la  corretta  applicazione  delle  norme  di amministrazione e contabilita' e di quelle fiscali;
 f) la  relazione  del  collegio  dei  revisori si conclude con un giudizio esplicito circa l'approvazione del documento contabile.
 4.  A tale fine la giunta fa pervenire al collegio dei revisori dei conti  i  documenti necessari almeno quindici giorni prima del giorno fissato  per  l'adozione dei provvedimenti da parte del consiglio per quanto  concerne  il  preventivo  e  suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio e tre giorni per gli altri provvedimenti.
 |  | Art. 31. Modalita' del controllo
 
 1.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  effettua  almeno  ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa; effettua, altresi',  il  controllo  sulla  esistenza  dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi ed i titoli a custodia.
 2.  I  revisori  possono  provvedere  individualmente  ad  atti  di ispezione  e  controllo  su  specifico  incarico  del  presidente del collegio  riferendo  all'organo  in  seduta  collegiale  con apposita relazione istruttoria. A tale fine, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili.
 |  | Art. 32. Verbali
 
 1.  Copia  del verbale del collegio dei revisori e' inviata, a cura del   Presidente,   entro  5  giorni  dalla  sua  sottoscrizione,  al rappresentante    legale    dell'ente,    nonche',   se   riscontrate irregolarita',  anche  al  Ministero  delle  attivita' produttive, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla regione competente.
 |  | Art. 33. Obbligo di denuncia
 
 1.  Gli  amministratori,  i  dirigenti  ed  i responsabili dei vari servizi se vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui  siano tenuti i titolari degli uffici a loro sottoposti, di fatti che  danno  luogo  ad  azioni  di  responsabilita'  sotto  il profilo amministrativo  e  contabile  ne  danno  comunicazione  al segretario generale  e  al collegio dei revisori dei conti e ne fanno tempestiva denuncia  al  procuratore  regionale della corte dei conti, indicando tutti  gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e  per la determinazione dei danni. Il segretario generale ne informa tempestivamente la giunta.
 2. Se il fatto e' imputabile al segretario generale, la denuncia e' fatta a cura del presidente; se esso e' imputabile ad un dirigente, o capo  di  un  ufficio,  l'obbligo  di  denuncia incombe al segretario generale.
 |  | Art. 34. Responsabilita'
 
 1.  I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e osservano il segreto professionale sui fatti e sui documenti di cui hanno  conoscenza  per  ragione  del loro ufficio, salvo il dovere di informazione  previsto  nei  confronti  degli  organi  vigilanti e di controllo e dalle disposizioni di legge.
 2.  I  revisori  dei  conti  effettuano la denuncia alla competente procura  regionale  presso la sezione giurisdizionale della corte dei conti  nei casi previsti dall'articolo 33, se chi vi e' obbligato non vi provvede.
 |  | Art. 35. Valutazione e il controllo strategico
 
 1.  L'attivita' di valutazione e controllo strategico, da compiersi con  cadenza periodica, e' finalizzata ad evidenziare gli spostamenti delle attivita' e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal consiglio  e  agli  standard  prefissati, con lo scopo di determinare modalita'  di  miglioramento  nell'espletamento delle attivita' e dei servizi camerali.
 2. L'attivita' e' altresi' finalizzata alle eventuali correzioni da apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione.
 3. La valutazione strategica e' affidata alla giunta, che si avvale di  apposito organo, e si estende anche ai risultati conseguiti dalle aziende speciali rispetto agli obiettivi alle stesse assegnati.
 4.  L'organo  di  valutazione  strategica analizza il funzionamento dell'ente,   utilizzando   appositi  indicatori  di  attivita'  e  di risultato  e redigendo relazioni periodiche ed annuali al presidente, alla giunta e al collegio dei revisori dei conti sull'andamento delle stesse attivita'; effettua un monitoraggio sulla qualita' dei servizi erogati  e  sul  grado  di soddisfacimento dell'utenza. Fornisce alla giunta  elementi  di  giudizio  per  la  valutazione  del  segretario generale e allo stesso per la valutazione dei dirigenti.
 5.  Per le attivita' di cui ai commi 3 e 4, l'organo di valutazione strategica   utilizza   le  informazioni  fornite  allo  scopo  dalla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione di cui all'articolo 36.
 6.  Gli  indicatori di efficienza, efficacia e qualita' dei servizi al  fine  di  consentire il confronto tra le camere di commercio sono elaborati  utilizzando  degli  standard  di calcolo comuni a tutte le camere  di  commercio.  A  tale  fine  e'  istituita  presso l'Unione italiana delle camere di commercio un'apposita commissione.
 |  | Art. 36. Il controllo di gestione
 
 1. L'attivita' del controllo di gestione verifica periodicamente la realizzazione  dei servizi e dei progetti affidati ai dirigenti sulla base  del sistema degli obiettivi annuali gestionali loro assegnati e degli  indicatori  di  efficienza,  di  efficacia  e  di economicita' dell'azione amministrativa camerale prefissati.
 2.  La  struttura  incaricata  dell'attivita' di cui al comma 1, e' posta  alle  dirette  dipendenze  del  segretario  generale, al quale riferisce  nell'ambito  delle  sue  competenze;  lo  stesso servizio, inoltre,  sopporta  l'organo di valutazione strategica nell'attivita' di valutazione dei dirigenti.
 3.    La   struttura   definisce,   altresi',   nell'ambito   della programmazione   operativa,   modalita'   e  tempi  del  processo  di pianificazione  della camera di commercio collaborando, altresi', con i  dirigenti nella predisposizione dei preventivi per le singole aree organizzative  e, secondo la periodicita' fissata dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, nell'analisi dei dati di verifica del budget direzionale.
 |  | Art. 37. Conto giudiziale
 
 1.  Entro  il  termine  di  due  mesi dalla chiusura dell'esercizio l'istituto  cassiere  e il responsabile del servizio di cassa interno devono  rendere,  in  ottemperanza  a quanto previsto dall'articolo 4 della  legge  30 luglio  1998,  n.  274, il conto della loro gestione secondo i modelli E ed F, allegati al presente regolamento.
 
 
 
 Nota all'art. 37:
 - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 274 del 1998,
 si veda nelle note alla premessa.
 
 
 
 
 |  | Art. 38. Provveditorato
 
 1. Il provveditorato cura:
 a) gli  adempimenti  connessi  all'espletamento  dei procedimenti riguardanti  le  gare,  gli  affidamenti  a  trattativa privata ed in economia;
 b) gli  adempimenti  connessi alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti;
 c) la  custodia  dei contratti e la tenuta del relativo registro, segnalando  al  segretario  generale  i  contratti  in  scadenza, con congruo anticipo rispetto al termine della scadenza medesima;
 d) la  gestione dei beni mobili ed immobili, comprese, per i beni immobili, la manutenzione e conservazione correnti;
 e) l'acquisto  delle  forniture, dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici, con la tenuta dei relativi registri di carico e scarico;
 f) gli  ordinativi  per  la  fornitura  dei beni e dei servizi in economia  secondo  quanto  disposto  dal  decreto  del Ministro delle attivita'   produttive,   adottato   di   concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze, in data 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004;
 g) la  realizzazione  dei  lavori  secondo  quanto  disposto  dal decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, in data 3 dicembre 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 293 del 15 dicembre 2004;
 h) la tenuta dei libri degli inventari di beni mobili ed immobili secondo le modalita' previste nell'articolo 39;
 i) la   gestione   del   servizio   di  cassa  interna  ai  sensi dell'articolo 43;
 l)  la  custodia  delle  somme  e  dei valori che pervengono alla camera di commercio effettuando, di norma giornalmente, il versamento all'istituto cassiere o sul conto corrente postale;
 m) la  registrazione  del  movimento  di numerario nel quale sono gestiti  tutti  i  valori  che  comunque  pervengono  alla  camera di commercio;
 n) il controllo dell'utilizzo degli autoveicoli camerali.
 
 
 
 Nota all'art. 38:
 -  Per riferimento del decreto 3 dicembre 2004, si veda
 nelle note alla premessa.
 
 
 
 
 |  | Art. 39. Gestione patrimoniale
 
 1.  Il  patrimonio  della  camera di commercio si distingue in beni materiali e immateriali.
 2. I beni immobili sono inventariati con le seguenti indicazioni:
 a) numero d'inventario;
 b) descrizione, ubicazione ed uso cui sono destinati;
 c) estremi catastali: partita catastale, classificazione, rendita catastale;
 d) titoli di acquisizione;
 e) valore iniziale e successive variazioni;
 f) servitu', pesi, oneri, di cui siano gravati;
 g) gli eventuali redditi.
 3.  Gli  altri  beni  materiali  sono  inventariati con le seguenti indicazioni:
 a) numero d'inventario;
 b) denominazione  secondo  la  natura  e  la  specie, quantita' o numero;
 c) prezzo  e  data di acquisto, ditta fornitrice ed estremi della fattura di pagamento, ovvero valore;
 d) locale di ubicazione.
 4.  I beni immateriali sono inventariati in apposita sezione con le seguenti indicazioni:
 a) numero d'inventario;
 b) descrizione delle specifiche tecniche;
 c) prezzo  e  data di acquisto, ditta fornitrice ed estremi della fattura di pagamento, ovvero valore.
 5.  Per  i  programmi  e  le  licenze  d'uso  occorre  indicare  le attrezzature sulle quali gli stessi sono installati.
 6.  I  diritti  e  le  posizioni  giuridiche  attive  di  contenuto patrimoniale  spettanti  a  qualsiasi  titolo  sono  inventariati  in apposite sezioni.
 7.  I beni di classificazione omogenea e di identico valore possono essere inventariati atti un'unica annotazione.
 8.  Il  materiale  bibliografico  e' contenuto in apposito registro sezionale a cura dell'ufficio biblioteca.
 9. Per ogni locale della camera di commercio e' redatta una scheda, firmata   dal  provveditore  o  suo  sostituto  e  dall'assegnatario, contenente  il  numero  distintivo del locale e l'elenco dei beni con l'indicazione,  per  ciascuno  di  essi, del numero di inventario, ed essa e' conservata presso il provveditorato e aggiornata a seguito di ogni spostamento.
 10.  I  beni che si trovano in ambienti di uso comune sono presi in consegna direttamente dal provveditorato.
 11.   Gli   assegnatari  dei  beni  hanno  l'obbligo  di  informare tempestivamente  il  provveditorato  di ogni scomparsa, distruzione o manomissione dei beni di cui sono assegnatari.
 12.  Il  provveditorato  ogni  dieci  anni  provvede  di norma alla ricognizione dei beni.
 13.   In  occasione  della  alienazione  o  permuta  dei  beni,  la cancellazione  dall'inventario dei medesimi e' disposta dal dirigente dell'area  economico-finanziaria,  su  proposta  del  provveditore e, della  stessa,  deve  essere  fatta  apposita  annotazione nella nota integrativa di cui all'articolo 23.
 14.  In  caso  di  mancata  vendita,  i  beni possono essere ceduti gratuitamente  ad  enti  di  pubblica  utilita',  ovvero avviati alla distruzione se non riparabili o comunque non a norma.
 15.  I fabbricati sono assicurati almeno contro i danni, l'incendio e  la responsabilita' civile verso terzi; i beni mobili, ivi comprese le  liquidita',  nel loro valore complessivo sono assicurati contro i rischi di incendio e di furto.
 16.  Il provveditore puo' ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti sono annotati in apposito registro.
 17.  I  beni  immobili  di  proprieta',  eventualmente destinati ad alloggio  di specifiche, figure professionali per soddisfare esigenze di  funzionalita'  dell'ente  camerale, sono concessi in uso a titolo oneroso;  il  canone per l'uso e' calcolato su base annua applicando, al  valore  catastale  dell'immobile, il tasso vigente al 31 dicembre dell'anno precedente, sul deposito fruttifero nella tesoreria unica.
 |  | Art. 40. Uso automezzi
 
 1. Il provveditore e' il consegnatario degli automezzi.
 2. L'uso degli autoveicoli, per esigenze di servizio del personale, e'  preventivamente  autorizzato  dal  segretario  generale  o da suo delegato;   nell'autorizzazione  sono  indicati  la  motivazione,  le persone da trasportare e la localita' di destinazione.
 3.  Ogni  autovettura  e'  dotata  di  un  registro  nel quale sono giornalmente  annotati dall'addetto, che sulla stessa ha espletato il proprio  servizio,  i  rifornimenti di carburanti e lubrificanti e il numero   dei  chilometri  di  percorrenza  effettuati,  indicando  il chilometraggio quale risulta dal contachilometri al momento di inizio del servizio e quello al momento di termine del servizio stesso.
 4.  La  guida  degli  autoveicoli  e'  riservata  esclusivamente al personale  che,  in  base  alla categoria ed al profilo professionale rivestiti, e' addetto a tali mansioni.
 5.  La  guida  e',  altresi',  consentita al personale con funzioni ispettive.
 |  | Art. 41. Affidamento del servizio di cassa
 
 1.  Il  servizio  di  cassa  e'  affidato, previa apposita gara, ad istituti di credito secondo la vigente normativa.
 |  | Art. 42. Gestione della liquidita'
 
 1.  Le  somme riscosse in contanti dai singoli uffici camerali sono versate giornalmente al provveditore o al cassiere, mediante apposite distinte   di   versamento,   firmate   dall'impiegato  addetto  alla riscossione;  nel  caso  di sedi camerali distaccate il versamento e' effettuato  anche  presso  altri istituti di credito o uffici postali sul conto corrente intestato alla camera di commercio.
 2.  Tutti  i valori che pervengono alla camera di commercio a mezzo posta,  sono  annotati  su  apposito  registro  da parte dell'ufficio addetto  all'apertura  della  corrispondenza,  che,  in  giornata, li consegna, per la presa in carico, al provveditore o al cassiere.
 3.  Tutte  le somme comunque pervenute al provveditore sono versate all'istituto cassiere con frequenza giornaliera.
 |  | Art. 43. Servizio di cassa interna
 
 1. Il segretario generale puo' autorizzare l'istituzione di servizi di  cassa  interni  per  la sede centrale e per particolari strutture organiche.
 2.  L'incarico  di  cassiere  e'  conferito  con determinazione del segretario  generale  per  una  durata  determinata  e  comunque  non superiore  a  tre  anni,  ed  e'  rinnovabile. Con tale atto e' anche nominato  il  dipendente incaricato di sostituire il cassiere in caso di assenza o di impedimento.
 3. Non e' ammessa da parte del cassiere la facolta' di delega delle proprie   funzioni   rimanendo   ferma  in  ogni  caso  la  personale responsabilita' del medesimo o del suo sostituto.
 |  | Art. 44. Gestione della cassa
 
 1.  Il  cassiere  e' dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del segretario generale, di un fondo non superiore a  euro  10.000,  elevabile  per  particolari esigenze a euro 35.000, reintegrabile,  durante  l'esercizio,  previa  rendicontazione  delle somme  gia' spese. Detti valori possono essere aggiornati, sulla base dell'andamento  dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per impiegati ed   operai,   con   delibera  del  consiglio,  contestualmente  alla approvazione della programmazione pluriennale, di cui all'articolo 4.
 2.  Il  cassiere,  previa autorizzazione del provveditore, provvede con il fondo al pagamento di oneri per il funzionamento degli uffici, per  riparazioni  e  manutenzioni  di beni, per spese postali, per la gestione   degli   automezzi,   per   l'acquisto   di   giornali,  di pubblicazioni periodiche, di medaglie e divise di servizio.
 3.  Il  cassiere  puo' inoltre far fronte con il fondo a tutti quei lavori,  provviste  e  forniture  di  beni  e  servizi urgenti il cui importo  unitario  non  superi  euro 2.500 oltre IVA e, con lo stesso fondo  e  nei limiti del medesimo, puo' sostenere spese per motivi di rappresentanza ai sensi dell'articolo 63.
 4.  Gravano sul fondo gli anticipi per missioni, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
 5.  Tutte le operazioni di cassa sono annotate su un unico registro cronologico;  il  reintegro  del  fondo avviene mediante mandati ogni volta   che   si   rende   necessario,   su  distinta  compilata  dal provveditore,  suddivisa per conti di oneri e corredata dai documenti giustificativi; sono ammessi gli scontrini fiscali.
 6.  Il  rendiconto  dei  pagamenti  effettuati a carico del fondo e predisposto  dal  provveditore,  e'  sottoposto,  mensilmente, per la ratifica al dirigente dell'area economico-finanziaria.
 7.  Il  dirigente  dell'area economico-finanziaria effettua, almeno trimestralmente,  la verifica della cassa e delle relative scritture, redigendo apposito verbale.
 8. Il  cassiere  provvede  all'acquisto,  alla conservazione e alla distribuzione  dei  valori bollati. Egli detiene le somme ed i valori che  pervengono  alla  camera di commercio, ne effettua il versamento all'istituto  cassiere  ed  a  tale  fine  cura la tenuta di appositi registri    numerati    e    vidimati    dal    dirigente   dell'area economico-finanziaria e dal provveditore.
 |  | Art. 45. Forma del contratto
 
 1.  Agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni  ed ai servizi in genere, si provvede mediante contratti di diritto privato.
 |  | Art. 46. Procedure per la scelta del contraente
 
 1.  Gli  acquisti,  le  forniture,  le  locazioni ed i servizi sono effettuati  nel  rispetto  delle  normative comunitarie e delle altre norme  vigenti  in  materia,  a  seguito di procedure aventi la forma dell'asta  pubblica,  da  effettuare secondo le disposizioni previste per le amministrazioni dello Stato o della licitazione privata.
 2.  Sono altresi' ammesse l'appalto-concorso, la trattativa privata ovvero  le  procedure in economia secondo quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 56.
 3.  Le  vendite e le permute di beni mobili sono stipulati mediante trattativa  privata  fino  ad un valore di euro 41.000 oltre IVA; per importi  superiori  i  contratti dovranno di norma essere stipulati a seguito di asta pubblica o licitazione privata.
 |  | Art. 47. La scelta del contratto
 
 1.  La  scelta  della  forma di contrattazione e' di competenza del dirigente  dell'area  economico-finanziaria, sentito, ove necessario, il dirigente responsabile della spesa.
 |  | Art. 48. Commissione per la congruita' degli acquisti
 
 1.  E'  istituita  dal  segretario  generale  una  commissione  per esprimere   il   parere   di   congruita'  nelle  forniture  di  beni congiuntamente  o  disgiuntamente  a  servizi, per le quali non si e' proceduto a pubblica gara o a trattativa privata con piu' imprese.
 2.  La  commissione,  nominata dal segretario generale, e' composta dal dirigente dell'area economico-finanziaria, dal provveditore e dal dirigente  assegnatario  della fornitura dei beni e dei servizi ed e' integrata,  ove  necessario,  da  altri dipendenti camerali o esperti esterni.
 |  | Art. 49. Licitazione privata
 
 1.  La  licitazione  privata  ha luogo, previa apposita pubblicita' almeno  nell'albo  camerale,  mediante l'invio alle imprese idonee di uno  schema  di  atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno  stabilito,  firmato e completato con l'indicazione del prezzo base, ove stabilito.
 2.  Nella  lettera  di  invito alla gara, e', inoltre, precisato il criterio  scelto  fra quelli di cui all'articolo 50, in base al quale si procede all'aggiudicazione.
 3.  L'individuazione  delle  imprese da invitare alla gara ha luogo anche  avvalendosi  di  elenchi all'uopo predisposti e periodicamente aggiornati.
 4. La gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti con la lettera d'invito.
 5.  Un'apposita  commissione presieduta dal segretario generale, di cui  fa parte obbligatoriamente il provveditore, procede all'apertura dei  plichi  contenenti  le  offerte  e  alla conseguente proposta di aggiudicazione.
 6. I membri della commissione sono nominati dal segretario generale tenuto  conto  delle loro specifiche professionalita' con riferimento alla natura della licitazione.
 7.  La  gara e' dichiarata valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua.
 8.  L'aggiudicazione  e'  disposta con provvedimento del segretario generale.
 |  | Art. 50. Criteri di aggiudicazione della licitazione privata
 
 1.  Le  gare  a  licitazione  privata  sono  aggiudicate in base ai seguenti criteri:
 a) al  prezzo  piu' basso, se la fornitura dei beni e dei servizi che  formano  oggetto  della  licitazione  debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
 b) a   favore   dell'offerta   economicamente  piu'  vantaggiosa, valutabile  in  base  ad  elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di  consegna,  il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il  carattere  estetico  e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo  alla  vendita  e  l'assistenza  tecnica; in questo caso i criteri  da applicare per l'aggiudicazione della gara sono menzionati nei capitolati di oneri, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
 2.  Nei casi di cui alla lettera a), l'ente camerale ha facolta' di rigettare  con  provvedimento  motivato,  escludendole dalle gare, le offerte  che risultano inferiori per oltre il 50 per cento alla media delle offerte pervenute.
 |  | Art. 51. Appalto-concorso
 
 1.  E'  ammessa  la  forma  dell'appalto-concorso quando si ritiene conveniente  avvalersi  della  collaborazione  e  dell'apporto di una particolare competenza tecnica e di una esperienza specifica da parte dell'offerente  per  l'elaborazione  del  progetto  definitivo  delle forniture dei beni e dei servizi.
 2.  Le  persone o imprese prescelte sono invitate a presentare, nei termini,  nelle  forme  e  modi  stabiliti  dall'invito, il progetto, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o  rimborso  di  spese puo' essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto.
 3.  Successivamente all'acquisizione delle offerte, e' nominata dal segretario  generale  un'apposita  commissione che, in base all'esame comparativo  dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi e, tenuto  conto  degli  elementi  tecnici  ed  economici  delle singole offerte, formula la proposta di aggiudicazione.
 4.  Se  nessuno  dei  progetti  presentati risulta rispondente alle esigenze  dell'ente camerale non si da' luogo alla aggiudicazione; la commissione  puo'  proporre  di  indire un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.
 5.  L'aggiudicazione  e'  disposta con provvedimento del segretario generale.
 |  | Art. 52. Trattativa privata
 
 1.  La procedura della trattativa privata e' consentita nell'ambito della disciplina generale vigente:
 a) nel caso in cui l'asta o la licitazione e' andata deserta;
 b) nel  caso  di acquisto di beni, prestazione di servizi che una sola  impresa  puo'  eseguire  o fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; quando l'acquisto riguarda beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale;
 c) quando   l'urgenza   degli   acquisti,  delle  vendite,  delle forniture   e   dei   servizi  non  consente  l'indugio  dovuto  allo svolgimento di gare per licitazione;
 d) nel caso di fornitura di servizi complementari non considerati nei  contratti  originari  e  che  sono resi necessari da circostanze impreviste  per  l'esecuzione  delle medesime forniture, a condizione che  siano  affidati alla stessa impresa contraente e che non possano essere   separati   dalla  prestazione  principale,  ovvero,  benche' separabili,  sono  strettamente  necessari per il completamento delle originarie  forniture  e il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;
 e) nel  caso  di  affidamento, alla stessa impresa fornitrice, di forniture  destinate  al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti,  in  quanto  il  ricorso  ad altri fornitori comporterebbe l'acquisto   di   prodotti   differenti  il  cui  impiego  o  la  cui manutenzione creerebbe incompatibilita' tecniche o difficolta';
 f) per  l'acquisto, la permuta e la locazione attiva o passiva di immobili;
 g) per  l'acquisto di beni e servizi o l'affidamento di incarichi specialistici  o  di  studio  a  societa',  organismi e strutture del sistema camerale.
 2.  Se  ricorrono  i  casi  indicati  nelle lettere a), c) e d), la trattativa  privata  e'  preceduta da indagini di mercato, attraverso interpellanze a piu' imprese, comunque in numero non inferiore a tre; la  gara  ufficiosa  e' valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua.
 3.  Se  ricorre  il  caso  di  cui  alla lettera f) del comma 1, la trattativa  e'  preceduta  dal  parere  sulla  congruita' della spesa formulato  da perizia giurata rilasciata da esperti e periti iscritti negli albi professionali.
 |  | Art. 53. Condizioni e clausole contrattuali
 
 1.  I  contratti  hanno  termini  e  durata  certi  e, per le spese correnti,  non  possono  superare  i  nove anni. E' fatto divieto del rinnovo tacito dei contratti.
 2.  Per  il  medesimo  oggetto  non  possono  essere stipulati piu' contratti   se   non  per  comprovate  ragioni  di  necessita'  o  di convenienza.
 3.  Nei  contratti  non  si puo' convenire l'esenzione da qualsiasi specie  di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, ne'  stipulare  la  corresponsione  di  interessi  e di provvigioni a favore  degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi sono obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
 4.  I  contratti  stipulati  con  societa'  commerciali  contengono l'indicazione del rappresentante legale della societa'.
 |  | Art. 54. Stipula e modalita' di esecuzione dei contratti
 
 1.  Il  contratto con imprese e' stipulato in forma scritta o anche con  scambio  di  corrispondenza  secondo  gli usi del commercio, con sottoscrizione del dirigente competente.
 2. A garanzia dell'esecuzione dei contratti di importo superiore ad euro  20.000  oltre IVA, sono richieste ai soggetti contraenti idonee garanzie  quali cauzioni e garanzie fideiussorie; si puo' prescindere da  tali garanzie se il soggetto contraente e' di notoria solidita' e subordinatamente  al  miglioramento del prezzo. Il contratto prevede, altresi', adeguate penalita' per inadempienze o ritardi.
 3.  Il  provveditorato  conserva i contratti e provvede alla tenuta del  relativo registro, nel quale sono annotati e distinti la ragione sociale  o  il  nome del contraente, l'oggetto della prestazione e la scadenza.
 |  | Art. 55. Operazioni di collaudo per le forniture di beni e di servizi
 
 1.  Le  forniture  di beni e di servizi sono soggette a collaudo in forma individuale o collegiale.
 2.  Il  collaudo  e' eseguito dal dirigente dell'area, destinatario della fornitura o del servizio.
 3.  Il  collaudatore,  sulla  base delle prove e degli accertamenti effettuati,  puo'  accettare  i  prodotti,  rifiutarli  o dichiararli rivedibili.  Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi  modo  non  rispondenti  alle  prescrizioni  tecniche  e ai campioni presentati.
 4.  Possono  essere dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti  di lieve entita', cioe' non risultano perfettamente conformi alle  prescrizioni  tecniche  o  ai  campioni  presentati,  ma che si ritiene   possono  essere  posti  nelle  condizioni  prescritte,  con limitati  interventi  dell'impresa, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
 5.  In  via  eccezionale,  su  motivata  proposta del collaudatore, possono essere accettate, con adeguata riduzione di prezzo, forniture di  beni  non  perfettamente conformi ai campioni o alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.
 6.  Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura  e  spese dell'impresa entro i termini fissati, decorrenti dalla data della lettera raccomandata di notifica del rifiuto, se l'impresa non  ha  presenziato  al  collaudo, ovvero dalla data del verbale dei collaudatori  sottoscritto  da  suoi  incaricati; decorso inutilmente tale termine la camera di commercio ha facolta' di spedire in assegno all'impresa  i  beni  rifiutati,  con  le  spese  di  facchinaggio  e spedizione a carico dell'impresa stessa.
 7.  Il  regolare  collaudo non esonera l'impresa da responsabilita' per  eventuali  difetti o imperfezioni che non sono emersi al momento del collaudo, ma sono in seguito accertati.
 |  | Art. 56. Forniture di beni e servizi in economia
 
 1. La disciplina della fornitura dei beni e dei servizi in economia delle  camere  di  commercio  e' disposta secondo i criteri di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, in data 3 dicembre 2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 293 del 15 dicembre 2004.
 |  | Art. 57. Realizzazione di lavori
 
 1.  I  lavori  realizzati  dalle  camere di commercio sono regolati dalla  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni, nonche'  dal  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto del Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554, salvo gli adattamenti  previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 62 per  i lavori in economia concernenti gli immobili destinati a sedi o uffici della camera di commercio.
 2. Per la realizzazione di lavori le camere di commercio non dotate di  proprie  strutture tecniche adeguate si avvalgono delle strutture consortili camerali ovvero, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni, degli uffici  e  delle  strutture  esistenti  presso le province o presso i provveditorati  alle  opere  pubbliche,  con  affidamento di tutte le attivita'   concernenti   le   fasi  di  progettazione,  affidamento, esecuzione  e  direzione  dei  lavori,  compreso  il collaudo finale, attraverso  apposita  convenzione  in  cui  deve  essere  fissato  il compenso  in  termini di percentuale sul costo totale onnicomprensivo del lavoro preventivato.
 3.   Il dirigente  dell'area  economico-finanziaria  collabora  con l'organismo dell'amministrazione pubblica affidataria, in conformita' alle previsioni della convenzione.
 
 
 
 Note all'art. 57:
 Il  testo  dell'art. 19, comma 3 della legge n. 109 del
 1994, e' il seguente:
 «3.  Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
 cui  all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
 soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
 funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
 pubblici.   Sulla   base   di   apposito   disciplinare  le
 amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
 funzioni  di  stazione  appaltante  ai  provveditorati alle
 opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali».
 -  Per  i  riferimenti del decreto del Presidente della
 Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554, si veda nelle note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 58. Progettazione dei lavori
 
 1.   L'affidamento   a   liberi   professionisti  di  incarichi  di progettazione,  per corrispettivi complessivi di importo inferiore ad euro  40.000  oltre  IVA,  puo'  aver luogo in via fiduciaria, previa adeguata   pubblicita'  dell'esigenza  di  acquisire  la  prestazione professionale e procedendo quindi alla scelta con idonea motivazione, tenendo   conto   dell'esperienza  e  della  capacita'  professionale dell'incaricato  in  relazione  al  progetto  da  affidare.  Per  gli incarichi  comportanti compensi compresi tra euro 40.000 oltre IVA ed euro  200.000  oltre IVA, l'affidamento ha luogo mediante licitazione privata;  per incarichi comportanti compensi maggiori si applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.
 
 
 
 Note all'art. 58:
 -  Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante
 «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
 pubblici  di servizi» e' pubblicato nella Gazzeta Ufficiale
 n. 104 del 6 maggio 1995.
 -  Il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  65
 recante «Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che
 modificano  ed  integrano,  rispettivamente,  le  direttive
 appalti  pubblici di servizi, e 98/38/CEE, limitatamente ai
 concorsi  di  progettazione»  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000.
 
 
 
 
 |  | Art. 59. Responsabile del procedimento
 
 1.  Il  responsabile  del procedimento, di cui all'articolo 7 della legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni, e' nominato   dal   segretario   generale.   In  assenza  di  competenze professionali  adeguate  alla  natura o alla rilevanza del lavoro, e' nominato  un  responsabile  per i compiti tecnici con le modalita' di cui  al  comma  5  del citato articolo 7, mentre tutte le funzioni di carattere  amministrativo,  sono  attribuite  al  dirigente dell'area economico-finanziaria.
 
 
 
 Note all'art. 59:
 -  Il testo dell'art. 7 della legge n. 109 del 1994, e'
 il seguente:
 «Art.  7  (Misure per l'adeguamento della funzionalita'
 della  pubblica  amministrazione).  -  1. I soggetti di cui
 all'art.  2,  comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della
 legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, un
 responsabile  unico  del procedimento di attuazione di ogni
 singolo  intervento  previsto  dal  programma triennale dei
 lavori   pubblici,   per   le   fasi  della  progettazione,
 dell'affidamento e dell'esecuzione.
 2.  Il  regolamento  determina  l'importo  massimo e la
 tipologia  dei  lavori  per  i  quali  il  responsabile del
 procedimento  puo'  coincidere  con il progettista o con il
 direttore  dei  lavori. Fino alla data di entrata in vigore
 del  regolamento  tale  facolta' puo' essere esercitata per
 lavori  di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione
 della  difesa, in considerazione della struttura gerarchica
 dei   propri   organi   tecnici,   in  luogo  di  un  unico
 responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
 del  procedimento  per ogni singola fase di svolgimento del
 processo    attuativo:    progettazione,   affidamento   ed
 esecuzione.
 3.  Il responsabile del procedimento formula proposte e
 fornisce  dati e informazioni ai fini della predisposizione
 del  programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
 aggiornamenti   annuali;  assicura,  in  ciascuna  fase  di
 attuazione  degli  interventi,  il controllo sui livelli di
 prestazione,   di  qualita'  e  di  prezzo  determinati  in
 coerenza   alla   copertura  finanziaria  ed  ai  tempi  di
 realizzazione   del   programma  oltreche'  al  corretto  e
 razionale  svolgimento  delle  procedure;  segnala altresi'
 eventuali     disfunzioni,     impedimenti     o    ritardi
 nell'attuazione   degli  interventi  e  accerta  la  libera
 disponibilita'  delle  aree  e  degli  immobili  necessari,
 fornisce  all'amministrazione  i  dati  e  le  informazioni
 relativi  alle  principali fasi di svolgimento del processo
 attuativo  necessari  per  l'attivita' di coordinamento, di
 indirizzo e di controllo di sua competenza.
 4.  Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
 responsabile  del  procedimento,  coordinando  con  esse  i
 compiti, le funzioni e le responsabilita' del direttore dei
 lavori  e  dei  coordinatori  in  materia  di  salute  e di
 sicurezza  durante  la progettazione e durante l'esecuzione
 dei  lavori,  previsti  dal  decreto  legislativo 14 agosto
 1996,  n.  494,  e successive modificazioni. Restano ferme,
 fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  predetto
 regolamento,  le  responsabilita' dell'ingegnere capo e del
 direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
 5.  Il  responsabile  del  procedimento  deve essere un
 tecnico.  Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1
 presenti  carenze  accertate  o non consenta il reperimento
 delle  adeguate  competenze professionali in relazione alle
 caratteristiche  dell'intervento  secondo  quanto attestato
 dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
 del  programma,  i  compiti  di  supporto all'attivita' del
 responsabile  del  procedimento possono essere affidati con
 le   procedure   e   le   modalita'  previste  dal  decreto
 legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli
 o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
 n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui
 all'art.   17,   comma  1,  lettere e)  ed  f),  aventi  le
 necessarie  competenze  specifiche  di  carattere  tecnico,
 economico-finanziario,   amministrativo,   organizzativo  e
 legale  e  che  abbiano stipulato a proprio carico adeguata
 polizza  assicurativa  a  copertura  dei  rischi  di natura
 professionale.
 6.  Qualora  si  renda  necessaria l'azione integrata e
 coordinata  di diverse amministrazioni statali, regionali o
 locali,  l'amministrazione  aggiudicatrice, su proposta del
 responsabile  unico  del  procedimento,  puo' promuovere la
 conclusione  di  un accordo di programma ai sensi dell'art.
 27   della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  e  successive
 modificazioni.
 7. - 14 - (abrogati).
 15.  Il  termine per il controllo di legittimita' sugli
 atti  da  parte  delle  ragionerie  centrali dello Stato e'
 fissato  in  trenta giorni e puo' essere interrotto per non
 piu'  di  due volte, per un massimo di dieci giorni, per la
 richiesta  di  chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo
 il  disposto di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto del
 Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».
 
 
 
 
 |  | Art. 60. Programmazione dei lavori
 
 1.   La  programmazione  triennale,  ovvero  il  suo  aggiornamento annuale,  unitamente  all'elenco  dei  lavori da realizzare nell'anno stesso,  concernente  gli  interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione degli immobili destinati a sedi ed uffici camerali, sono adottati  dalla  giunta camerale con apposita deliberazione, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 22 giugno  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  151 del 30 giugno  2004,  contenente  l'individuazione degli interventi ed il costo  previsto  per  le varie opere, con separata evidenziazione dei costi di progettazione.
 2.  La deliberazione di cui al comma 1 e' inserita nei documenti di programmazione  del  consiglio  camerale, in sede di approvazione del preventivo di cui all'articolo 6.
 
 
 
 Note all'art. 60:
 -   Il   decreto  del  Ministero  dei  lavori  pubblici
 22 giugno  2004  concerne:  «Procedura e schemi-tipo per la
 redazione  e  la pubblicazione del programma triennale, dei
 suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
 pubblici,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 11, della legge
 11 febbraio  1994,  n.  109,  e successive modificazioni ed
 integrazioni».
 
 
 
 
 |  | Art. 61. Commissione per la congruita' dei lavori
 
 1.  La  commissione  di  cui  all'articolo  48 esprime il parere di congruita'  per  i  lavori per i quali non si e' proceduto a pubblica gara o a trattativa privata con piu' imprese.
 |  | Art. 62. Lavori in economia
 
 1.  La  disciplina dei lavori in economia delle Camere di commercio e'  disposta  secondo  i criteri di cui al decreto del Ministro delle attivita'   produttive,   adottato   di   concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze, in data 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004.
 
 
 
 Note all'art. 62:
 -  Per  i  riferimenti  del  decreto del Ministro delle
 attivita'  produttive  3 dicembre  2004, si veda nelle note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 63. Spese di rappresentanza
 
 1.  Sono da considerarsi spese di rappresentanza quelle eseguite in correlazione  alla  concreta  ed effettiva esigenza che ha l'ente, in rapporto  ai  propri  fini  istituzionali, di una adeguata proiezione all'esterno  della  propria  immagine e di intrattenere relazioni con soggetti ad esso estranei.
 2.  Esse  sono  finalizzate,  nella  vita di relazione dell'ente, a suscitare su di esso, sulla sua attivita' e i suoi scopi, l'interesse e  l'attenzione  sia  di  ambienti  e  di  soggetti  qualificati, sia dell'opinione   pubblica  in  genere,  allo  scopo  di  ottenere  gli innegabili  vantaggi che una istituzione pubblica puo' conseguire dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella esplicitazione della propria azione istituzionale.
 3.  In  relazione a cio', l'ente puo' assumere a carico del proprio bilancio oneri connessi a:
 a) colazioni  e  piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro  del  presidente,  o  suoi  incaricati,  oppure del segretario generale,  o  suoi  incaricati, con personalita' o autorita' estranee all'ente   o   di   riunioni   prolungate,  ad  adeguati  livelli  di rappresentanza;
 b) consumazioni,   eventuali  colazioni  di  lavoro  e  spese  di ospitalita'  in  occasione  di  visite  presso  l'ente di autorita' e componenti di missioni italiani o stranieri;
 c) erogazione  di  spese  per  omaggi  floreali  e  necrologi che riguardino  personalita'  esterne  all'ente,  componenti degli organi collegiali o i dipendenti;
 d) piccoli  doni  quali  targhe,  medaglie, libri, coppe, nonche' oggetti  simbolici  o recanti il logo dell'ente, oggetti illustrativi dell'attivita' dell'ente e simili a personalita' italiane o straniere o  a  membri  di  delegazioni  straniere in visita all'ente oppure in occasione  di  manifestazioni  o  di  visite  compiute all'estero dal presidente, dal segretario generale o loro rappresentanti.
 4.  Gli oneri di cui al comma 3 sono disposti con provvedimento del segretario generale.
 |  | Art. 64. Spese di ospitalita'
 
 1.  In  occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde e manifestazioni  organizzati  dall'ente,  sono  assunte  a  carico del bilancio  le spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi, nonche' le  spese di ospitalita' per relatori e illustri ospiti partecipanti, provenienti dall'interno o dall'estero.
 2.  Gli  oneri  di cui al comma 1 sono posti a carico delle voci di bilancio  sulle  quali  sono  fatti  gravare  gli  oneri connessi con l'organizzazione delle predette manifestazioni.
 |  | Art. 65. Costituzione - Principi generali
 
 1. Le aziende speciali operano secondo le norme del codice civile e sono  dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati negli articoli 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72.
 2.  Le  aziende  speciali  perseguono  l'obiettivo  di  assicurare, mediante  acquisizione  di  risorse  proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.
 3.  Il contributo camerale e' determinato sulla base del preventivo dei  progetti e delle iniziative che le aziende intendono realizzare, in  coerenza con la missione affidata e con le strategie della camera di commercio. Il contributo tiene conto dei finanziamenti previsti da altri soggetti e del risultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.
 |  | Art. 66. Preventivo economico e bilancio d'esercizio
 
 1.  Il  preventivo  economico  e  il  bilancio  di  esercizio  sono deliberati dal competente organo amministrativo dell'azienda in tempo utile  per essere sottoposti all'approvazione del consiglio camerale, quali  allegati  al preventivo e al bilancio d'esercizio della camera di commercio.
 2.  Con  l'approvazione  del  bilancio  d'esercizio,  il  consiglio camerale   adotta   le   necessarie  determinazioni  in  ordine  alla destinazione  dell'utile  o  al  ripiano della perdita della gestione aziendale,  anche  ai  fini  della coerenza contabile con il bilancio d'esercizio camerale.
 |  | Art. 67. Preventivo economico
 
 1.  Il  preventivo  economico,  redatto  secondo  l'allegato  G, e' corredato dalla relazione illustrativa del presidente ed e' approvato dall'organo  di  amministrazione  dell'azienda  previa  relazione del collegio dei revisori dei conti.
 2.  La  relazione  illustrativa  fornisce informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo.
 3.  La  relazione  di  cui  al  comma  2  definisce i progetti e le iniziative   perseguiti   dall'azienda   speciale  nell'esercizio  di riferimento,   in   coerenza  con  le  linee  programmatiche  fissate annualmente  dal consiglio camerale e comunicate, in tempo utile, per la  redazione  del  preventivo  economico, agli organi amministrativi dell'azienda.
 |  | Art. 68. Bilancio di esercizio
 
 1.  Il bilancio di esercizio e' composto dal conto economico, dallo stato  patrimoniale  e  dalla  nota  integrativa  ed  e'  redatto  in conformita'  ai  modelli di cui agli allegati H ed I e sulla base dei criteri di cui all'articolo 23.
 2.  Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui agli articoli 25  e  26  e corredato dalla relazione sulla gestione a cura del   presidente,   e'   approvato   dall'organo  di  amministrazione dell'azienda previa relazione del collegio dei revisori dei conti.
 3.  La  relazione sulla gestione evidenzia i risultati ottenuti nel corso   dell'esercizio   in  ordine  ai  progetti  e  alle  attivita' realizzati  dall'azienda  e  con riferimento agli obiettivi assegnati dal consiglio camerale.
 |  | Art. 69. Gestione dei beni strumentali
 
 1.   La  camera  di  commercio  puo',  con  proprio  provvedimento, assegnare  all'azienda in uso gratuito i locali ove ha sede, i mobili di  arredamento,  le  apparecchiature  ad  uso  ufficio  e  le  altre attrezzature tecniche, se di proprieta' camerale.
 |  | Art. 70. Scritture contabili
 
 1.  Per  la  rilevazione  dei fatti di gestione, l'azienda speciale tiene  i  libri  obbligatori  previsti  dalle disposizioni del codice civile  attenendosi, per quanto riguarda la tenuta e la conservazione dei medesimi, agli articoli 2219 e 2220 del medesimo codice.
 
 
 
 Note all'art. 70:
 - Il testo degli articoli 2219 e 2220 del codice civile
 e' il seguente:
 «Art.  2219  (Tenuta  della  contabilita).  -  Tutte le
 scritture   devono   essere  tenute  secondo  le  norme  di
 un'ordinata  contabilita'  senza  spazi  in  bianco,  senza
 interlinee  e senza trasporti in margine. Non vi si possono
 fare  abrasioni  e, se e' necessaria qualche cancellazione,
 questa  deve  eseguirsi  in  modo  che le parole cancellate
 siano leggibili».
 «Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili). -
 Le  scritture devono essere conservate per dieci anni dalla
 data dell'ultima registrazione.
 Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le
 lettere  e  i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture,
 delle lettere e dei telegrammi spediti.
 Le  scritture  e  documenti di cui al presente articolo
 possono  essere  conservati sotto forma di registrazioni su
 supporti   di   immagini,   sempre   che  le  registrazioni
 corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere
 rese  leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto
 che utilizza detti supporti».
 
 
 
 
 |  | Art. 71. Contratti
 
 1.  La  scelta  dei  contraenti  e la stipula dei contratti avviene secondo le norme del diritto privato.
 2.  I  contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore  ai  limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento  delle  direttive  comunitarie in materia sono ispirati a criteri  obiettivi  e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza  tra  i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti e la parita' di trattamento tra i contraenti stessi.
 3.  I  contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore  ai  limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento  delle  direttive comunitarie in materia sono regolati in conformita' alle relative disposizioni.
 |  | Art. 72. Gestione del bilancio
 
 1.  Le entrate sono riscosse sulla base di documentazione contabile bancaria  a  comprova  dell'avvenuto  accredito della somma nel conto corrente bancario intestato all'azienda.
 2.  Le  entrate  riscosse  direttamente o attraverso conti correnti postali   affluiscono  immediatamente  nel  conto  corrente  bancario intestato all'azienda.
 3.  Il pagamento delle spese ha luogo secondo le modalita' previste dall'articolo 16 o mediante emissione di assegni bancari.
 4.  Le  disposizioni  di  pagamento sono firmate congiuntamente dal direttore e dal responsabile amministrativo-contabile dell'azienda.
 5.  Il  servizio  di  cassa  e'  di  norma  espletato dall'istituto bancario  che  effettua  il  servizio  di  cassa  per  la  camera  di commercio.
 6. Il contributo camerale e' erogato nel corso dell'esercizio sulla base   delle   esigenze   di  liquidita'  dell'azienda  adeguatamente illustrate.
 7.  L'assunzione di oneri pluriennali e' sottoposta ad approvazione della giunta camerale.
 |  | Art. 73. Collegio dei revisori dei conti
 
 1.  Il  collegio  dei  revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi  e  due  supplenti,  di  cui uno effettivo, con funzioni di presidente  ed  uno  supplente, nominati dal Ministro delle attivita' produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla regione.
 2. Il collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione.
 3.  I  revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'organo di amministrazione.
 4.  I  revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda ed in particolare:
 a) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza   di  cassa,  sull'esistenza  dei  valori  di  titoli  di proprieta', sui depositi ed i titoli a custodia;
 b) verificano  la  regolarita'  della  gestione  e la conformita' della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
 c) vigilano sulla regolarita' delle scritture contabili;
 d) esaminano  il  preventivo economico e il bilancio d'esercizio, esprimendosi  sugli  stessi  con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4.
 |  | Art. 74. Norme transitorie
 
 1.  I criteri di valutazione di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 26 si  applicano  per  gli  immobili e le partecipazioni iscritti per la prima volta a partire dal bilancio d'esercizio dell'anno 2007.
 2.  Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituita una commissione  per  l'interpretazione  e  l'applicazione  dei  principi contabili  contenuti  nel  presente  regolamento,  in coerenza con la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati.
 3. La commissione di cui al comma 2 e' composta da un dirigente del Ministero  delle attivita' produttive, con funzione di presidente, da un  dirigente  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, da due rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, di cui uno  dotato  di  specifica professionalita', da un dirigente camerale dell'area economico-finanziaria e da due segretari generali.
 4.  La  commissione  ha durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 5.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente regolamento  si  applicano  i  principi  della  sezione IX, capo III, titolo II, del codice civile.
 |  | Art. 75. Rapporti in corso
 
 1.  I  rapporti  contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento  restano  regolati  dalle  norme  vigenti  all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione delle gare.
 |  | Art. 76. Norme abrogate
 
 1.  E'  abrogato,  con  effetto dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento,  il  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287, concernente la disciplina  della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
 
 
 
 Note all'art. 76:
 -  Il  decreto  ministeriale  23 luglio  1997,  n.  287
 recante   «Regolamento   concernente  la  disciplina  della
 gestione   patrimoniale   finanziaria   delle   camere   di
 commercio»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 207
 del 5 settembre 1997.
 
 
 
 
 |  | Art. 77. Tempi di applicazione
 
 1.  I  nuovi  schemi  di  preventivo  economico  e  di  bilancio di esercizio allegati al presente regolamento e le relative disposizioni attuative si applicano a decorrere dall'esercizio 2007.
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 2 novembre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
 registro n. 4, foglio n. 188
 |  | ---->   Vedere Allegati da pag. 21 a pag. 32 della G.U.  <---- |  |  |