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| Gazzetta n. 291 del 2005-12-15 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 13 dicembre 2005 |  | Fissazione   delle  modalita'  di  pagamento  dell'accisa  sugli  oli minerali,  ad  eccezione  del gas metano, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2005. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  l'art.  3,  comma  4,  del  testo  unico  delle disposizioni legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  come, da ultimo, modificato dall'art.  3,  comma  2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il   quale  prevede  che  i  termini  e  le  modalita'  di  pagamento dell'accisa,  anche  relative  ai  parametri  utili  per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Ritenuta   l'opportunita',  per  l'anno  2005,  di  determinare  le modalita'  ed  i termini di pagamento dell'accisa sugli oli minerali, relativa alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del  mese  di dicembre  2005,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del predetto testo unico;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  I pagamenti dell'accisa sugli oli minerali ad eccezione del gas metano,  relativi alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2005, sono effettuati entro il:
 a) 21 dicembre   2005,   se   eseguiti,   con   esclusione  della compensazione di eventuali crediti, tramite il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 b) 27 dicembre  2005,  se  eseguiti  direttamente  in tesoreria o tramite conto corrente postale.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 dicembre 2005
 Il Ministro: Tremonti
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