Gazzetta n. 291 del 2005-12-15
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 30 novembre 2005, n. 736
Istituzione del Registro nazionale titoli.

All'AGEA
Ufficio Monocratico
Area controlli
Area autorizzazione pagamenti
All'Organismo pagatore della
regione Veneto - AVEPA
All'Organismo pagatore della
regione Emilia-Romagna - AGREA
All'Organismo pagatore della
regione Lombardia
All'Organismo pagatore della
regione Toscana - ARTEA
All'Organismo pagatore della
regione Basilicata - ARBEA
All'Organismo pagatore della
regione Piemonte - FINPIEMONTE
All'Ente Nazionale Risi
Al Centro assistenza agricola
Coldiretti S.r.l.
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Al C.A.A. CIA S.r.l.
Al CAA Copagri S.r.l.
Al Coordinamento CAA c/o CAALPA e
c/o CAA CANAPA
e p.c.
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali
Segreteria tecnica
Direzione generale delle
politiche agroalimentari - PAGR V

1. Premessa

L'Agea ha istituito il registro nazionale titoli presso il SIAN, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005.
La presente circolare definisce:
1. le modalita' per la comunicazione dei titoli definitivi;
2. le modalita' di pubblicazione e fruizione delle informazioni relative al registro nazionale titoli;
3. le fattispecie per la gestione dei trasferimenti dei titoli definitivi;
4. norme per la registrazione degli eventi. 1.1. Riferimenti normativi.
1.1.1. Normativa comunitaria.
Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
1.1.2. Normativa nazionale.
Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1787 del 5 agosto 2004.
Circolare Agea ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004
Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. D/118 del 24 marzo 2005.
Circolare Agea ACIU.2005.129 del 21 marzo 2005.
Decreto del Direttore generale per le politiche agroalimentari n. D/137 del 7 aprile 2005.
Circolare Agea ACIU.2005.231 del 29 aprile 2005.
Nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. D/118 del 3 maggio 2005.
Circolare Agea ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005.
Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26 maggio 2005.
Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2005.
Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 3 agosto 2005.
Legge 11 novembre 2005 n. 231, conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182.

2. Modalita' per la comunicazione dei titoli definitivi.

Il numero e l'importo unitario dei titoli definitivi sono comunicati agli agricoltori interessati mediante lettera il cui fac-simile e' allegato alla presente circolare (Allegato 1).
Il suddetto fac-simile sara' opportunamente modificato in funzione dell'Organismo pagatore competente.
Detti titoli derivano dai dati di riferimento definiti a seguito dei movimenti aziendali registrati durante la ricognizione preventiva, della riconsiderazione delle superfici foraggere e delle superfici a pascolo, della considerazione delle circostanze eccezionali che hanno interessato il periodo di riferimento e della correzione effettuata sulle anomalie riscontrate nelle domande di aiuto presentate per le campagne 2000, 2001 e 2002.
Le modalita' di calcolo e di considerazione dell'importo di riferimento e della superficie di riferimento sono stati dettagliati nella circolare Agea ACIU.2005.129 del 21 marzo 2005.
I titoli sono registrati nel Registro Nazionale Titoli, istituito da Agea nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 e ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005.
L'organismo pagatore competente rende disponibili le informazioni registrate agli interessati secondo modalita' dallo stesso definite.

3. Categorie di titoli.

La regolamentazione comunitaria identifica tre distinte categorie di titoli: ordinari, di ritiro e «speciali».
3.1. I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 1782/2003, secondo le modalita' di cui all'allegato VII del Regolamento citato.
3.2. I titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell'art. 53 del Reg. (CE) n. 1782/2003, e corrispondono alla media triennale degli ettari oggetto di ritiro dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, paragrafo 6, del Regolamento citato, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
3.3. I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del reg. (CE) n. 1782/2003, spettanti ad agricoltori che nel periodo di riferimento abbiano percepito pagamenti dei premi zootecnici di cui all'art. 47 del medesimo Regolamento, qualora essi non dispongano di superficie di riferimento oppure il cui titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 Euro.
Nel caso in cui l'agricoltore interessato non disponga di superficie di riferimento, i titoli sono calcolati per ogni 5.000 Euro (o frazione di 5.000 Euro), fino alla concorrenza dell'importo di riferimento corrispondente alla media triennale dei pagamenti zootecnici ricevuti dall'agricoltore interessato.
Nel caso in cui l'agricoltore interessato disponga di superficie di riferimento ma il titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 Euro, verranno assegnati titoli ordinari del valore di 5.000 Euro per quanti ettari di superficie di riferimento posseduti e titoli speciali di taglio massimo di 5.000 Euro per l'importo di riferimento residuo.
I titoli in questione, sono definiti dalla regolamentazione comunitaria sopra citata come «sottoposti a condizioni particolari», perche', in deroga all'obbligo previsto per l'utilizzo dei titoli ordinari di fornire una pari superficie ammissibile, l'art. 49 del Reg. (CE) n. 1782/2003, dispone che gli intestatari di detti titoli mantengano obbligatoriamente almeno il 50% dell'attivita' agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in Unita' di Bestiame Adulto (UBA).
3.3.1. Rientrano nella categoria dei titoli speciali, i titoli speciali da soccida, derivanti dai premi alla macellazione dei bovini, corrisposti nel periodo di riferimento ai soccidanti, calcolati, definiti e riferiti a livello di ciascun relativo soccidario ed assegnati al soccidante.

4. Caratteristiche dei titoli definitivi.

Il valore del titolo (l'importo di riferimento) e' stato definitivamente calcolato tenendo conto del massimale di spesa nazionale assegnato all'Italia indicato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 118/2005 ed e' stato ulteriormente adattato per consentire l'assegnazione dei titoli da riserva di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
In conseguenza di tali operazioni, l'importo di riferimento di tutti i titoli e' stato ridotto del 8,03% sul valore calcolato ai sensi dell'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1782/2003.
Le medie regionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005 sono le seguenti:

----> Vedere Tabella a pag. 33 <----

I titoli oggetto di comunicazione sono definitivi, in quanto non piu' suscettibili di variazione, sia in aumento che in diminuzione, nel numero e nel valore, salve le variazioni determinate dall'applicazione di nuova normativa comunitaria.
Sono possibili unicamente ricalcoli afferenti singoli produttori in presenza di casi particolari (contenzioso, anomalie risolte, circostanze eccezionali) che giustifichino la variazione dei titoli assegnati o l'assegnazione di nuovi titoli.
Ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004, nel caso in cui l'agricoltore si veda attribuire titoli all'aiuto o riconoscere l'aumento di valore dei titoli esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo, gli importi di riferimento maggiori della disponibilita' della riserva nazionale, comportano un'assegnazione di titoli con decorrenza dalla campagna successiva.
I titoli definitivi sono pagabili, previa indicazione del loro utilizzo nella domanda unica, a partire dal 1° dicembre 2005 ed entro il 30 giugno 2006, solo al termine dei controlli di ammissibilita'.
I titoli assegnati dalla riserva, cosi' come quelli calcolati per gli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' agricola nel periodo di riferimento, devono essere utilizzati in ciascuno dei primi cinque anni di assegnazione; qualora si riscontri, al termine dei controlli di ammissibilita' (amministrativi e in loco), il mancato utilizzo degli stessi, tali titoli vengono annullati e il loro importo riconfluisce alla riserva nazionale.
I titoli sospesi, sono quelli assegnati agli agricoltori interessati da provvedimenti di sospensione; detti titoli non sono pagabili ne' trasferibili fino a revoca del provvedimento originario di sospensione.

5. Modalita' di pubblicazione e fruizione delle informazioni del Registro Nazionale.

Il Registro Nazionale Titoli (RNT) e' istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 182 del 9 settembre 2005.
Il Registro, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) 796/2004, contiene: Sezione A. Tutti gli elementi caratteristici dei titoli all'aiuto:
Organismo pagatore competente;
Codice identificativo (detto codice per i titoli sospesi inizia con le lettere TS);
Tipologia (ordinario, di ritiro, speciale, speciale da soccida);
CUAA del Titolare;
Valore (in euro);
Superficie (in ettari, are);
carico di UBA (Unita' di Bestiame Adulto per i titoli speciali);
Origine (originario, da riserva nazionale);
Data di costituzione (campagna di costituzione);
Data di attivazione (campagna di ultimo utilizzo);
Presenza del vincolo da riserva;
Stato del titolo (provvisorio o definitivo);
Data di fine validita';
Provenienza del titolo (trasferimento provvisorio, trasferimento definitivo, ereditato);
Data di fine possesso;
CUAA dell'eventuale soccidario (nei titoli speciali da soccida);
CUAA del soggetto intestatario del titolo (in caso di trasferimento provvisorio del titolo);
Anno di decorrenza del titolo; Sezione B. Il Registro riporta tutti i movimenti, comprensivi delle date, effettuati sugli stessi:
Costituzione;
Fissazione;
Trasferito Definitivo (per il soggetto cedente);
Acquistato (per il soggetto acquirente);
Ereditato (per il soggetto attivo);
Trasferito provvisorio (per il soggetto cedente);
Affittato (per il soggetto cessionario);
Rientro da trasferimento provvisorio (per il soggetto cedente);
Restituito alla riserva nazionale;
Ritirato d'ufficio (annullato per inutilizzo o per provvedimento amministrativo);
Creazione da frazionamento del titolo;
Ricalcolo parametri annuali;
Annullamento (per ricalcolo dei dati di riferimento);
Annullamento (per mancata fissazione).
Oltre alle date dei movimenti viene riportata la data di registrazione dei contratti relativi ai movimenti di trasferimenti a titolo definitivo o temporaneo previsti dalle fattispecie di cui al successivo punto 6.
Il registro nazionale titoli e' consultabile attraverso i servizi del SIAN, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare, da tutti i soggetti interessati.
Le informazioni visualizzate nel registro sono quelle indicate nella sezione A del presente documento.
Il registro nazionale titoli e' replicato sui sistemi informativi degli organismi pagatori ed consultabile da parte dei soggetti interessati, attraverso le procedure messe a disposizione dagli organismi pagatori stessi.

6. Fattispecie per la gestione dei trasferimenti dei titoli definitivi.

Come specificato nel precedente paragrafo il Registro Nazionale Titoli contiene tutti i movimenti relativi ai trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'art. 46 del regolamento (CE) 1782/2003, degli articoli 9 e 12 del regolamento (CE) 795/2004.
La disciplina del trasferimento dei titoli puo' essere cosi' riassunta:
nessun trasferimento definitivo di titoli e' possibile prima della loro assegnazione definitiva (art. 12, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 795/2004);
i titoli possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno (art. 25, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 795/2004);
i titoli assegnati dalla riserva, cosi' come quelli assegnati agli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' durante il periodo di riferimento (art. 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003), non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione (art. 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003);
la cessione del titolo all'aiuto deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982, e deve essere comunicata agli organismi pagatori a pena di inopponibilita' agli stessi;
del trasferimento deve essere data comunicazione, entro dieci giorni dalla sottoscrizione (art. 10, comma 2 del decreto ministeriale n. 1787/2004), da parte del cedente all'organismo pagatore competente (art. 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004);
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'AGEA, in attuazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/03, convalida il trasferimento del titolo, comunicato attraverso il SIAN dagli organismi pagatori (art. 10, comma 2 del decreto ministeriale n. 1787/2004).
il trasferimento produce effetti dopo sei settimane dalla data di comunicazione (art. 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004) all'organismo pagatore competente;
i titoli possono essere trasferiti soltanto in Italia secondo le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4 del decreto ministeriale n. 1787/2004; in caso di successione mortis-causa o successione anticipata i titoli possono essere trasferiti anche a soggetti residenti all'estero, tuttavia i titoli trasferiti possono essere utilizzati solo in Italia (art. 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003);
i titoli possono essere trasferiti in uno dei seguenti modi:
1) per successione ereditaria;
2) per successione anticipata;
3) per atto fra vivi in via definitiva;
4) per atto fra vivi in via temporanea;
l'affitto di titoli, o altre forme similari, e' consentito solo se e' accompagnato dalla concessione all'affittuario di un numero equivalente di ettari ammissibili (art. 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003);
un agricoltore puo' trasferire in via definitiva i suoi titoli senza terra solo dopo averli utilizzati per almeno l'80% per almeno un anno civile. Questa disposizione non si applica se l'agricoltore dimostra di ricadere in uno dei casi previsti dall'art. 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (cause di forza maggiore o circostanze eccezionali) (art. 46, paragrafo 2, II comma, del regolamento (CE) 1782/2003);
in caso di vendita di titoli si applicano le trattenute a favore della riserva nazionale nella misura massima (art. 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003; art. 9 del regolamento (CE) n. 795/2004; art. 10 decreto ministeriale n. 1787/2004). Nessuna trattenuta si applica alla vendita dei titoli, con o senza terra, quando l'acquirente e' un agricoltore che inizia l'attivita', nonche' nei casi di successione mortis-causa o anticipo di successione (art. 9, paragrafo 1, II comma del regolamento (CE) n. 795/2004);
L'Allegato 2 contiene l'elenco delle fattispecie riconosciute sulla base delle disposizioni sopra elencate, che e' possibile far registrare, con le relative percentuali di trattenuta.
L'Allegato 3 contiene il censimento dei movimenti riconosciuti con il puntamento alle fattispecie di registrazione di cui all'allegato 1.
L'Allegato 4 contiene l'elenco della documentazione giustificativa da produrre per l'accesso alle fattispecie di registrazione di cui all'allegato 1.

7. Norme per la registrazione dei movimenti.

Per consentire la registrazione dei movimenti che riguardano i trasferimenti dei titoli o, piu' in generale, il cambiamento delle caratteristiche dei titoli e' predisposta un'apposita procedura amministrativa denominata «domanda di trasferimento titoli».
Tale procedura viene messa a disposizione dagli organismi pagatori competenti per territorio, che, utilizzando proprie procedure, andranno ad aggiornare direttamente il registro titoli nel SIAN.
Per consentire una piu' rapida ed efficace trasmissione delle informazioni relative al trasferimento e, in particolare, in tutti i casi in cui il cedente non provveda a trasmettere la comunicazione all'organismo pagatore (erede, nuova societa', ecc), la procedura prevede la compilazione della domanda di trasferimento dei titoli unicamente da parte del soggetto definito «attivo» (cessionario, acquirente, erede, nuova societa', ecc); in tutti i casi in cui e' prevista, deve comunque essere allegata alla domanda, la comunicazione del trasferimento da parte del cedente ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004.
Il controllo della qualifica di agricoltore viene effettuato all'atto dell'utilizzo dei titoli.
Considerata la non trasferibilita' dei titoli prima della loro assegnazione definitiva, prevista per il 30 novembre 2005 e tenuto conto che la procedura per consentire la registrazione delle domande di trasferimento e/o cambiamento delle caratteristiche dei titoli sara' resa disponibile agli organismi pagatori a partire dal 1° dicembre p.v., si dispone che:
i contratti eventualmente stipulati prima della data di assegnazione definitiva dei titoli hanno efficacia, anche ai fini del decorrere del termine dei dieci giorni per la comunicazione, a partire dalla data di assegnazione dei titoli definitivi da trasferire;
ai fini del decorrere del periodo di trenta giorni per la convalida dei trasferimenti, venti giorni sono a disposizione per l'organismo pagatore ricevente la domanda di trasferimento a partire dalla data di protocollazione della domanda stessa e dieci giorni sono riservati ad Agea a partire dalla data di ricezione delle informazioni da parte dell'organismo pagatore competente; i giorni sono da considerarsi lavorativi;
il trasferimento dei titoli senza terra, ad eccezione dei casi di successione effettiva o anticipata, non ha efficacia fino al completamento degli esiti aziendali della domanda unica e della relativa registrazione sul registro nazionale titoli dell'avvenuto utilizzo dei titoli, essenziale per la verifica dell'utilizzo di almeno l'80% dei titoli; a tal fine i titoli affittati a terzi non sono considerati nel calcolo di tale percentuale per il soggetto cedente.
Considerata l'opportunita' di registrare l'anno di decorrenza del titolo e dei relativi movimenti nonche' la necessita' di garantire la stabilita' dei titoli durante la fase di registrazione delle domande di aiuto si dispone che:
i titoli, il cui trasferimento sia comunicato dopo il 1° aprile ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, possono essere utilizzati solo a partire dall'anno successivo. I titoli, il cui trasferimento sia comunicato tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ciascun anno, sono utilizzabili nell'anno di trasferimento. Fanno eccezione a questa regola i trasferimenti avvenuti ai sensi degli articoli 72 e 74 del regolamento (CE) n. 796/2004.
Le richieste di registrazione delle operazioni sul Registro Nazionale Titoli devono essere presentate, presso gli organismi pagatori competenti per territorio, unicamente attraverso la compilazione della modulistica il cui schema, contenente gli elementi minimi, e' allegato alla presente circolare:
modulo comunicazione trasferimento titoli all'aiuto (allegato 5);
allegato P1 alla comunicazione trasferimento titoli (allegato 6);
modulo di dichiarazione rinuncia del soccidario (allegato 7);
modulo di dichiarazione di subentro in soccida (allegato 8);
modulo di assenso per soccida (allegato 9);
modulo di comunicazione ripartizione titoli in soccida (allegato 10);
modulo per restituzione titoli alla riserva nazionale (allegato 11);
modulo per la richiesta cambiamento titoli speciali in ordinari (allegato 12).

8. Valore dei titoli nelle campagne successive.

Dopo l'assegnazione dei titoli definitivi sara' comunque possibile che essi mutino sia nel valore che nel numero a seguito dei seguenti eventi che si verificheranno negli anni successivi:
in aumento, ai sensi degli articoli 71 e 156 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per la considerazione di nuovi aiuti che entreranno nel regime di pagamento unico nel 2006 (olio di oliva, tabacco, latte), se l'agricoltore ha percepito tali aiuti nel periodo di riferimento;
in diminuzione, ai sensi dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il ricalcolo del premio supplementare grano duro (che passera' da 291 Euro/ha a 285 Euro/ha), da effettuarsi su tutti i titoli che hanno avuto tale regime di premio tra gli aiuti generatori dei titoli stessi;
in diminuzione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se, negli anni successivi, la riserva nazionale non fosse sufficiente a garantire l'assegnazione dei titoli da riserva.
Roma, 30 novembre 2005

Il direttore dell'area di coordinamento
Nanni
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 37 a pag. 63 <----