| 
| Gazzetta n. 291 del 2005-12-15 |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | CIRCOLARE 30 novembre 2005, n. 736 |  | Istituzione del Registro nazionale titoli. |  | 
 |  | All'AGEA Ufficio Monocratico
 Area controlli
 Area autorizzazione pagamenti
 All'Organismo     pagatore    della
 regione Veneto - AVEPA
 All'Organismo     pagatore    della
 regione Emilia-Romagna - AGREA
 All'Organismo     pagatore    della
 regione Lombardia
 All'Organismo     pagatore    della
 regione Toscana - ARTEA
 All'Organismo     pagatore    della
 regione Basilicata - ARBEA
 All'Organismo     pagatore    della
 regione Piemonte - FINPIEMONTE
 All'Ente Nazionale Risi
 Al   Centro   assistenza   agricola
 Coldiretti S.r.l.
 Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
 Al C.A.A. CIA S.r.l.
 Al CAA Copagri S.r.l.
 Al  Coordinamento  CAA c/o CAALPA e
 c/o CAA CANAPA
 e p.c.
 Al    Ministero   delle   politiche
 agricole e forestali
 Segreteria tecnica
 Direzione      generale     delle
 politiche agroalimentari - PAGR V
 
 1. Premessa
 
 L'Agea ha istituito il registro nazionale titoli presso il SIAN, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005.
 La presente circolare definisce:
 1. le modalita' per la comunicazione dei titoli definitivi;
 2.  le  modalita' di pubblicazione e fruizione delle informazioni relative al registro nazionale titoli;
 3.  le  fattispecie  per la gestione dei trasferimenti dei titoli definitivi;
 4. norme per la registrazione degli eventi. 1.1. Riferimenti normativi.
 1.1.1. Normativa comunitaria.
 Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
 Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
 Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
 1.1.2. Normativa nazionale.
 Decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1787 del 5 agosto 2004.
 Circolare Agea ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004
 Decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali n. D/118 del 24 marzo 2005.
 Circolare Agea ACIU.2005.129 del 21 marzo 2005.
 Decreto  del  Direttore generale per le politiche agroalimentari n. D/137 del 7 aprile 2005.
 Circolare Agea ACIU.2005.231 del 29 aprile 2005.
 Nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. D/118 del 3 maggio 2005.
 Circolare Agea ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005.
 Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26 maggio 2005.
 Decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali del 29 luglio 2005.
 Decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali del 3 agosto 2005.
 Legge   11 novembre   2005   n.   231,  conversione  in  legge  del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182.
 
 2. Modalita' per la comunicazione dei titoli definitivi.
 
 Il   numero   e  l'importo  unitario  dei  titoli  definitivi  sono comunicati  agli  agricoltori  interessati  mediante  lettera  il cui fac-simile e' allegato alla presente circolare (Allegato 1).
 Il  suddetto fac-simile sara' opportunamente modificato in funzione dell'Organismo pagatore competente.
 Detti  titoli  derivano  dai dati di riferimento definiti a seguito dei   movimenti   aziendali   registrati   durante   la  ricognizione preventiva,  della riconsiderazione delle superfici foraggere e delle superfici   a   pascolo,   della   considerazione  delle  circostanze eccezionali  che  hanno interessato il periodo di riferimento e della correzione  effettuata  sulle  anomalie  riscontrate nelle domande di aiuto presentate per le campagne 2000, 2001 e 2002.
 Le  modalita'  di  calcolo  e  di  considerazione  dell'importo  di riferimento  e della superficie di riferimento sono stati dettagliati nella circolare Agea ACIU.2005.129 del 21 marzo 2005.
 I  titoli  sono registrati nel Registro Nazionale Titoli, istituito da  Agea  nel  Sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN),  in conformita'  con  quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione   dei   titoli   all'aiuto  previsto  dall'art.  7  del regolamento (CE) n. 796/2004 e ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005.
 L'organismo pagatore competente rende disponibili le informazioni registrate agli interessati secondo modalita' dallo stesso definite.
 
 3. Categorie di titoli.
 
 La regolamentazione comunitaria identifica tre distinte categorie di titoli: ordinari, di ritiro e «speciali».
 3.1.  I  titoli  ordinari  sono  quelli  calcolati  a norma degli articoli 37, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 1782/2003, secondo le modalita' di cui all'allegato VII del Regolamento citato.
 3.2.  I  titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell'art. 53  del  Reg. (CE) n. 1782/2003, e corrispondono alla media triennale degli   ettari   oggetto   di   ritiro   dalla  produzione  a  titolo obbligatorio.  Ai  sensi  dell'art.  54, paragrafo 6, del Regolamento citato,  i  titoli  di  ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
 3.3.  I  titoli  speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono  quelli  calcolati  a  norma  dell'art.  48  del  reg.  (CE)  n. 1782/2003,  spettanti  ad  agricoltori che nel periodo di riferimento abbiano  percepito  pagamenti dei premi zootecnici di cui all'art. 47 del  medesimo  Regolamento, qualora essi non dispongano di superficie di  riferimento  oppure  il  cui titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 Euro.
 Nel  caso  in  cui  l'agricoltore  interessato  non  disponga  di superficie  di  riferimento,  i  titoli sono calcolati per ogni 5.000 Euro  (o  frazione di 5.000 Euro), fino alla concorrenza dell'importo di  riferimento  corrispondente  alla  media  triennale dei pagamenti zootecnici ricevuti dall'agricoltore interessato.
 Nel  caso in cui l'agricoltore interessato disponga di superficie di  riferimento  ma  il titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 Euro, verranno assegnati titoli ordinari del valore di  5.000  Euro  per  quanti  ettari  di  superficie  di  riferimento posseduti  e  titoli  speciali  di  taglio  massimo di 5.000 Euro per l'importo di riferimento residuo.
 I  titoli  in  questione,  sono  definiti  dalla regolamentazione comunitaria  sopra citata come «sottoposti a condizioni particolari», perche',  in  deroga  all'obbligo  previsto per l'utilizzo dei titoli ordinari  di  fornire  una pari superficie ammissibile, l'art. 49 del Reg.  (CE)  n. 1782/2003, dispone che gli intestatari di detti titoli mantengano  obbligatoriamente  almeno  il 50% dell'attivita' agricola svolta  nel  periodo  di  riferimento, espressa in Unita' di Bestiame Adulto (UBA).
 3.3.1.  Rientrano  nella  categoria dei titoli speciali, i titoli speciali  da  soccida,  derivanti  dai  premi  alla  macellazione dei bovini,   corrisposti  nel  periodo  di  riferimento  ai  soccidanti, calcolati,   definiti  e  riferiti  a  livello  di  ciascun  relativo soccidario ed assegnati al soccidante.
 
 4. Caratteristiche dei titoli definitivi.
 
 Il   valore  del  titolo  (l'importo  di  riferimento)  e'  stato definitivamente  calcolato  tenendo  conto  del  massimale  di  spesa nazionale   assegnato   all'Italia   indicato  nell'allegato  II  del regolamento  (CE)  n. 1782/2003 cosi' come modificato dal regolamento (CE)  n.  118/2005  ed e' stato ulteriormente adattato per consentire l'assegnazione   dei  titoli  da  riserva  di  cui  all'art.  42  del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 In  conseguenza  di  tali operazioni, l'importo di riferimento di tutti  i  titoli  e'  stato ridotto del 8,03% sul valore calcolato ai sensi dell'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1782/2003.
 Le  medie regionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005 sono le seguenti:
 
 ---->   Vedere Tabella a pag. 33  <----
 
 I  titoli oggetto di comunicazione sono definitivi, in quanto non piu'  suscettibili  di variazione, sia in aumento che in diminuzione, nel   numero   e   nel   valore,   salve  le  variazioni  determinate dall'applicazione di nuova normativa comunitaria.
 Sono possibili unicamente ricalcoli afferenti singoli produttori in presenza   di   casi   particolari  (contenzioso,  anomalie  risolte, circostanze  eccezionali)  che giustifichino la variazione dei titoli assegnati o l'assegnazione di nuovi titoli.
 Ai  sensi  dell'art.  23-bis  del regolamento (CE) n. 795/2004, nel caso  in  cui  l'agricoltore  si  veda  attribuire titoli all'aiuto o riconoscere  l'aumento di valore dei titoli esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo,  gli importi di riferimento maggiori della disponibilita' della  riserva  nazionale,  comportano  un'assegnazione di titoli con decorrenza dalla campagna successiva.
 I  titoli  definitivi  sono  pagabili,  previa indicazione del loro utilizzo nella domanda unica, a partire dal 1° dicembre 2005 ed entro il 30 giugno 2006, solo al termine dei controlli di ammissibilita'.
 I  titoli  assegnati dalla riserva, cosi' come quelli calcolati per gli  agricoltori  che hanno iniziato l'attivita' agricola nel periodo di riferimento, devono essere utilizzati in ciascuno dei primi cinque anni  di assegnazione; qualora si riscontri, al termine dei controlli di  ammissibilita'  (amministrativi  e  in loco), il mancato utilizzo degli  stessi,  tali  titoli  vengono  annullati  e  il  loro importo riconfluisce alla riserva nazionale.
 I   titoli   sospesi,   sono   quelli  assegnati  agli  agricoltori interessati  da  provvedimenti  di sospensione; detti titoli non sono pagabili  ne' trasferibili fino a revoca del provvedimento originario di sospensione.
 
 5.  Modalita'  di  pubblicazione  e  fruizione delle informazioni del Registro Nazionale.
 
 Il  Registro Nazionale Titoli (RNT) e' istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 182 del 9 settembre 2005.
 Il  Registro,  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  7 del regolamento (CE) 796/2004, contiene: Sezione A. Tutti gli elementi caratteristici dei titoli all'aiuto:
 Organismo pagatore competente;
 Codice identificativo (detto codice per i titoli sospesi inizia con le lettere TS);
 Tipologia (ordinario, di ritiro, speciale, speciale da soccida);
 CUAA del Titolare;
 Valore (in euro);
 Superficie (in ettari, are);
 carico di UBA (Unita' di Bestiame Adulto per i titoli speciali);
 Origine (originario, da riserva nazionale);
 Data di costituzione (campagna di costituzione);
 Data di attivazione (campagna di ultimo utilizzo);
 Presenza del vincolo da riserva;
 Stato del titolo (provvisorio o definitivo);
 Data di fine validita';
 Provenienza  del  titolo  (trasferimento provvisorio, trasferimento definitivo, ereditato);
 Data di fine possesso;
 CUAA dell'eventuale soccidario (nei titoli speciali da soccida);
 CUAA del soggetto intestatario del titolo (in caso di trasferimento provvisorio del titolo);
 Anno di decorrenza del titolo; Sezione  B.  Il Registro riporta tutti i movimenti, comprensivi delle date, effettuati sugli stessi:
 Costituzione;
 Fissazione;
 Trasferito Definitivo (per il soggetto cedente);
 Acquistato (per il soggetto acquirente);
 Ereditato (per il soggetto attivo);
 Trasferito provvisorio (per il soggetto cedente);
 Affittato (per il soggetto cessionario);
 Rientro da trasferimento provvisorio (per il soggetto cedente);
 Restituito alla riserva nazionale;
 Ritirato  d'ufficio  (annullato  per inutilizzo o per provvedimento amministrativo);
 Creazione da frazionamento del titolo;
 Ricalcolo parametri annuali;
 Annullamento (per ricalcolo dei dati di riferimento);
 Annullamento (per mancata fissazione).
 Oltre   alle   date  dei  movimenti  viene  riportata  la  data  di registrazione  dei contratti relativi ai movimenti di trasferimenti a titolo  definitivo  o temporaneo previsti dalle fattispecie di cui al successivo punto 6.
 Il  registro  nazionale titoli e' consultabile attraverso i servizi del  SIAN,  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione della presente circolare, da tutti i soggetti interessati.
 Le  informazioni  visualizzate  nel  registro  sono quelle indicate nella sezione A del presente documento.
 Il  registro  nazionale titoli e' replicato sui sistemi informativi degli  organismi  pagatori  ed  consultabile  da  parte  dei soggetti interessati,  attraverso  le  procedure  messe  a  disposizione dagli organismi pagatori stessi.
 
 6. Fattispecie   per   la   gestione  dei  trasferimenti  dei  titoli definitivi.
 
 Come  specificato  nel  precedente  paragrafo il Registro Nazionale Titoli  contiene  tutti  i  movimenti  relativi  ai trasferimenti dei titoli   effettuati  ai  sensi  dell'art.  46  del  regolamento  (CE) 1782/2003, degli articoli 9 e 12 del regolamento (CE) 795/2004.
 La  disciplina  del  trasferimento  dei  titoli  puo'  essere cosi' riassunta:
 nessun  trasferimento  definitivo  di  titoli  e' possibile prima della  loro  assegnazione  definitiva  (art. 12, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 795/2004);
 i titoli possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno (art. 25, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 795/2004);
 i  titoli  assegnati  dalla  riserva, cosi' come quelli assegnati agli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' durante il periodo di riferimento  (art. 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003), non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni  a  decorrere dalla loro attribuzione (art. 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003);
 la  cessione del titolo all'aiuto deve avvenire mediante atto con sottoscrizione  autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui  all'art.  45  della  legge n. 203/1982, e deve essere comunicata agli organismi pagatori a pena di inopponibilita' agli stessi;
 del  trasferimento  deve  essere  data comunicazione, entro dieci giorni   dalla   sottoscrizione   (art.   10,   comma 2  del  decreto ministeriale  n.  1787/2004),  da  parte  del  cedente  all'organismo pagatore  competente  (art.  25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004);
 entro  trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'AGEA, in attuazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/03, convalida il  trasferimento  del  titolo,  comunicato  attraverso il SIAN dagli organismi  pagatori  (art.  10,  comma  2 del decreto ministeriale n. 1787/2004).
 il trasferimento produce effetti dopo sei settimane dalla data di comunicazione   (art.  25,  paragrafo  3,  del  regolamento  (CE)  n. 795/2004) all'organismo pagatore competente;
 i  titoli possono essere trasferiti soltanto in Italia secondo le disposizioni  di cui all'art. 10, comma 4 del decreto ministeriale n. 1787/2004;   in   caso  di  successione  mortis-causa  o  successione anticipata  i  titoli  possono  essere  trasferiti  anche  a soggetti residenti  all'estero,  tuttavia  i  titoli trasferiti possono essere utilizzati solo in Italia (art. 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003);
 i titoli possono essere trasferiti in uno dei seguenti modi:
 1) per successione ereditaria;
 2) per successione anticipata;
 3) per atto fra vivi in via definitiva;
 4) per atto fra vivi in via temporanea;
 l'affitto  di  titoli, o altre forme similari, e' consentito solo se  e'  accompagnato  dalla  concessione all'affittuario di un numero equivalente   di  ettari  ammissibili  (art.  46,  paragrafo  3,  del regolamento (CE) n. 1782/2003);
 un  agricoltore  puo'  trasferire in via definitiva i suoi titoli senza  terra  solo dopo averli utilizzati per almeno l'80% per almeno un  anno  civile. Questa disposizione non si applica se l'agricoltore dimostra di ricadere in uno dei casi previsti dall'art. 40, paragrafo 4,  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  (cause di forza maggiore o circostanze  eccezionali)  (art.  46,  paragrafo  2,  II  comma,  del regolamento (CE) 1782/2003);
 in  caso di vendita di titoli si applicano le trattenute a favore della  riserva  nazionale nella misura massima (art. 46, paragrafo 3, del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003; art. 9 del regolamento (CE) n. 795/2004;   art.  10  decreto  ministeriale  n.  1787/2004).  Nessuna trattenuta  si  applica  alla  vendita dei titoli, con o senza terra, quando l'acquirente e' un agricoltore che inizia l'attivita', nonche' nei  casi di successione mortis-causa o anticipo di successione (art. 9, paragrafo 1, II comma del regolamento (CE) n. 795/2004);
 L'Allegato 2 contiene l'elenco delle fattispecie riconosciute sulla base   delle  disposizioni  sopra  elencate,  che  e'  possibile  far registrare, con le relative percentuali di trattenuta.
 L'Allegato  3 contiene il censimento dei movimenti riconosciuti con il  puntamento  alle fattispecie di registrazione di cui all'allegato 1.
 L'Allegato  4 contiene l'elenco della documentazione giustificativa da  produrre  per  l'accesso alle fattispecie di registrazione di cui all'allegato 1.
 
 7. Norme per la registrazione dei movimenti.
 
 Per  consentire  la  registrazione  dei  movimenti che riguardano i trasferimenti  dei  titoli  o, piu' in generale, il cambiamento delle caratteristiche  dei  titoli  e'  predisposta  un'apposita  procedura amministrativa denominata «domanda di trasferimento titoli».
 Tale  procedura viene messa a disposizione dagli organismi pagatori competenti   per  territorio,  che,  utilizzando  proprie  procedure, andranno ad aggiornare direttamente il registro titoli nel SIAN.
 Per  consentire  una  piu'  rapida  ed  efficace trasmissione delle informazioni  relative al trasferimento e, in particolare, in tutti i casi  in  cui  il cedente non provveda a trasmettere la comunicazione all'organismo  pagatore  (erede,  nuova  societa', ecc), la procedura prevede  la  compilazione  della  domanda di trasferimento dei titoli unicamente  da  parte  del  soggetto  definito «attivo» (cessionario, acquirente,  erede,  nuova  societa', ecc); in tutti i casi in cui e' prevista,   deve   comunque   essere   allegata   alla   domanda,  la comunicazione  del  trasferimento  da  parte  del  cedente  ai  sensi dell'art. 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004.
 Il  controllo  della  qualifica  di  agricoltore  viene  effettuato all'atto dell'utilizzo dei titoli.
 Considerata  la  non  trasferibilita'  dei  titoli prima della loro assegnazione  definitiva,  prevista  per il 30 novembre 2005 e tenuto conto  che la procedura per consentire la registrazione delle domande di  trasferimento  e/o  cambiamento  delle caratteristiche dei titoli sara'   resa  disponibile  agli  organismi  pagatori  a  partire  dal 1° dicembre p.v., si dispone che:
 i   contratti   eventualmente   stipulati  prima  della  data  di assegnazione definitiva dei titoli hanno efficacia, anche ai fini del decorrere  del  termine  dei  dieci  giorni  per  la comunicazione, a partire   dalla   data  di  assegnazione  dei  titoli  definitivi  da trasferire;
 ai  fini  del  decorrere  del  periodo  di  trenta  giorni per la convalida  dei  trasferimenti,  venti  giorni sono a disposizione per l'organismo  pagatore ricevente la domanda di trasferimento a partire dalla  data  di  protocollazione  della domanda stessa e dieci giorni sono  riservati  ad  Agea  a  partire  dalla  data di ricezione delle informazioni  da  parte  dell'organismo pagatore competente; i giorni sono da considerarsi lavorativi;
 il trasferimento dei titoli senza terra, ad eccezione dei casi di successione   effettiva  o  anticipata,  non  ha  efficacia  fino  al completamento  degli  esiti  aziendali  della  domanda  unica e della relativa  registrazione  sul  registro nazionale titoli dell'avvenuto utilizzo  dei  titoli,  essenziale  per  la verifica dell'utilizzo di almeno  l'80%  dei  titoli; a tal fine i titoli affittati a terzi non sono  considerati  nel  calcolo  di  tale percentuale per il soggetto cedente.
 Considerata  l'opportunita'  di registrare l'anno di decorrenza del titolo e dei relativi movimenti nonche' la necessita' di garantire la stabilita'  dei titoli durante la fase di registrazione delle domande di aiuto si dispone che:
 i  titoli,  il cui trasferimento sia comunicato dopo il 1° aprile ed  entro  il  31 dicembre di ciascun anno, possono essere utilizzati solo  a  partire dall'anno successivo. I titoli, il cui trasferimento sia comunicato tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ciascun anno, sono utilizzabili  nell'anno  di  trasferimento.  Fanno eccezione a questa regola  i  trasferimenti avvenuti ai sensi degli articoli 72 e 74 del regolamento (CE) n. 796/2004.
 Le   richieste  di  registrazione  delle  operazioni  sul  Registro Nazionale  Titoli  devono  essere  presentate,  presso  gli organismi pagatori   competenti   per   territorio,  unicamente  attraverso  la compilazione della modulistica il cui schema, contenente gli elementi minimi, e' allegato alla presente circolare:
 modulo comunicazione trasferimento titoli all'aiuto (allegato 5);
 allegato  P1  alla comunicazione trasferimento titoli (allegato 6);
 modulo di dichiarazione rinuncia del soccidario (allegato 7);
 modulo di dichiarazione di subentro in soccida (allegato 8);
 modulo di assenso per soccida (allegato 9);
 modulo  di comunicazione ripartizione titoli in soccida (allegato 10);
 modulo  per  restituzione titoli alla riserva nazionale (allegato 11);
 modulo  per  la richiesta cambiamento titoli speciali in ordinari (allegato 12).
 
 8. Valore dei titoli nelle campagne successive.
 
 Dopo  l'assegnazione dei titoli definitivi sara' comunque possibile che  essi mutino sia nel valore che nel numero a seguito dei seguenti eventi che si verificheranno negli anni successivi:
 in aumento, ai sensi degli articoli 71 e 156 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per la considerazione di nuovi aiuti che entreranno nel regime  di  pagamento unico nel 2006 (olio di oliva, tabacco, latte), se l'agricoltore ha percepito tali aiuti nel periodo di riferimento;
 in  diminuzione,  ai sensi dell'allegato VII del regolamento (CE) n.  1782/2003,  per  il ricalcolo del premio supplementare grano duro (che  passera' da 291 Euro/ha a 285 Euro/ha), da effettuarsi su tutti i  titoli  che  hanno  avuto  tale  regime  di  premio  tra gli aiuti generatori dei titoli stessi;
 in  diminuzione,  ai  sensi  dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003,  se, negli anni successivi, la riserva nazionale non fosse sufficiente a garantire l'assegnazione dei titoli da riserva.
 Roma, 30 novembre 2005
 
 Il direttore dell'area di coordinamento
 Nanni
 |  | Allegato 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 37 a pag. 63  <----
 |  |  |