| 
| Gazzetta n. 291 del 2005-12-15 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 5 dicembre 2005 |  | Fissazione  dei  termini di presentazione delle domande per l'accesso alle   agevolazioni   previste   dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica  28  luglio  2000,  n.  314,  a  favore dell'imprenditoria femminile (sesto bando). |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.  314,  concernente  il  «Regolamento  per  la  semplificazione del procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli interventi  a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);
 Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.   314/2000,  che  stabilisce  che  il  Ministero  delle  attivita' produttive  fissa  i  termini  per  la presentazione delle domande di agevolazione,  ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
 Visto  altresi'  l'art.  12,  comma  4  del  predetto decreto del Presidente  della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero delle  attivita'  produttive  rende  noto,  con  lo  stesso  decreto, l'importo  delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni   regione   e  provincia  autonoma  e  i  criteri  di  priorita' eventualmente  indicati  da  queste  ultime  ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
 Visti  i  decreti ministeriali del 3 dicembre 2004 e del 3 agosto 2005  con  i  quali,  ai  sensi dell'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite, tra le regioni  e  le  province  autonome,  le  risorse  finanziarie statali disponibili a favore degli interventi per l'imprenditoria femminile;
 Visto  il  decreto ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale e'  stato  stabilito  un  limite minimo e massimo di investimento per l'accesso  alle  agevolazioni e sono stati altresi' fissati i criteri di  priorita' per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio  nazionale,  ai  sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
 Visto  il  decreto  ministeriale  del  2 febbraio 2001 cosi' come modificato  con  successivo decreto ministeriale del 2 dicembre 2005, con  il  quale  sono  state  individuate le misure delle agevolazioni concedibili,  in  conformita'  a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
 Visto  l'art.  72  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 2 novembre  2004,  concernente  i «Criteri e modalita' di concessione delle  agevolazioni  di  competenza  del  Ministero  delle  attivita' produttive,  a  valere  sui  fondi  rotativi  per  le imprese, di cui all'art.  72  della legge 27 dicembre 2002, n. 289», secondo il quale il  contributo  previsto  dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000,  relativamente  ai bandi emanati dal primo gennaio 2003, e' concesso per il 50% sotto forma di contributo   in   conto   capitale  e  per  il  50%  sotto  forma  di finanziamento  a  tasso  agevolato  nella misura dello 0.50 per cento annuo;
 Vista la propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del citato decreto del Presidente della  Repubblica n. 314/2000, che contiene le necessarie indicazioni esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande;
 Viste  le  comunicazioni trasmesse dalle regioni e dalla province autonome  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 3 del predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000  con  le quali sono state indicate le risorse regionali stanziate ad integrazione delle risorse statali  ed i criteri regionali da utilizzare per la formazione delle graduatorie;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Il  termine  iniziale  del  bando  per  la presentazione delle domande  da  parte  delle  imprese  per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 luglio  2000, n. 314, e' fissato al giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana  della  circolare  esplicativa  n.  946342  del 5 dicembre 2005, citata in premessa.
 2. Il  termine  finale  di presentazione delle domande e' fissato allo scadere del novantesimo giorno successivo al termine iniziale di cui al precedente comma 1.
 |  | Art. 2. 1. Le  risorse  disponibili  per  il bando di cui al comma 1 sono complessivamente  pari a Euro 88.535.259,64 e risultano composte, per Euro 76.145.690,00 dalle risorse statali disponibili in bilancio gia' ripartite  tra  le  regioni  e  le  province  autonome  con i decreti ministeriali  del  3 dicembre  2004  e  del  3 agosto  2005 citati in premessa,  e  per  Euro 12.389.569,64  dalle  risorse stanziate dalle regioni  e  province autonome che hanno disposto l'integrazione delle risorse  statali  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 314/2000. Gli importi delle risorse complessivamente   disponibili   per  ciascuna  regione  e  provincia autonoma sono dettagliati nella tabella che segue:
 
 =====================================================================
 |Fondi statali|Fondi regionali|   Totale ===================================================================== Piemonte                 | 2.944.671,70|   1.742.479,35| 4.687.151,05 --------------------------------------------------------------------- Valle d'Aosta            |    60.998,00|     100.000,00|   160.998,00 --------------------------------------------------------------------- Liguria                  | 1.375.845,80|              0| 1.375.845,80 --------------------------------------------------------------------- Lombardia                | 5.063.837,60|              0| 5.063.837,60 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di    |             |               | Bolzano                  |   142.364,30|              0|   142.364,30 --------------------------------------------------------------------- Provincia autonoma di    |             |               | Trento                   |   218.884,50|     208.938,00|   427.822,50 --------------------------------------------------------------------- Veneto                   | 2.649.717,70|              0| 2.649.717,70 --------------------------------------------------------------------- Friuli Venezia Giulia    |   699.387,70|     504.060,92| 1.203.448,62 --------------------------------------------------------------------- Emilia Romagna           | 1.963.320,00|              0| 1.963.320,00 --------------------------------------------------------------------- Toscana                  | 2.688.991,40|   1.477.706,62| 4.166.698,02 --------------------------------------------------------------------- Umbria                   |   751.369,00|              0|   751.369,00 --------------------------------------------------------------------- Marche                   |   954.620,80|              0|   954.620,80 --------------------------------------------------------------------- Lazio                    | 6.151.135,10|   2.380.079,53| 8.531.214,63 --------------------------------------------------------------------- Abruzzo                  | 1.233.815,30|     800.000,00| 2.033.815,30 --------------------------------------------------------------------- Molise                   |   576.495,30|              0|   576.495,30 --------------------------------------------------------------------- Campania                 |15.185.539,80|              0|15.185.539,80 --------------------------------------------------------------------- Puglia                   | 8.839.915,50|   1.609.730,47|10.449.645,97 --------------------------------------------------------------------- Basilicata               | 1.389.186,10|     500.000,00| 1.889.186,10 --------------------------------------------------------------------- Calabria                 | 5.749.061,20|   1.066.574,75| 6.815.635,95 --------------------------------------------------------------------- Sicilia                  |13.916.830,80|              0|13.916.830,80 --------------------------------------------------------------------- Sardegna                 | 3.589.702,40|   2.000.000,00| 5.589.702,40
 |  | Art. 3. 1.   Le  domande  di  agevolazione  devono  essere  inviate  agli indirizzi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
 |  | Art. 4. 1.  In  mancanza  dell'integrazione  delle risorse finanziarie da parte  delle  regioni  Campania,  Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche,  Molise,  Umbria, Veneto, Sicilia, e da parte della Provincia autonoma  di  Bolzano,  le  domande  la  cui unita' locale ricade nei suddetti  territori  sono  esaminate  dal  Ministero  delle attivita' produttive,  che  provvede a tutti gli adempimenti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.
 2.  Le domande di cui al precedente comma devono essere trasmesse in   copia,  per  conoscenza,  alle  suddette  regioni,  che  possono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
 3.  I  criteri di priorita' regionale di cui all'art. 12, comma 2 del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 314/2000 sono stati individuati  dalle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Lazio, Puglia,  Toscana,  Sardegna. Tali criteri, che saranno utilizzati per la  formazione  delle  relative graduatorie regionali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.
 Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 dicembre 2005
 Il Ministro: Scajola
 |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 31  <----
 |  |  |