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| Gazzetta n. 291 del 2005-12-15 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 25 novembre 2005 |  | Individuazione  del  limite  di  accesso  alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, nonche' dei criteri di priorita' da utilizzare per la formazione delle   graduatorie   delle  domande  ammissibili  alle  agevolazioni medesime. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;
 Visto  in  particolare  l'art. 10, comma 4 della predetta legge che attribuisce  al  Comitato  per  l'imprenditoria  femminile compiti di indirizzo  o  di  programmazione generale in ordine agli interventi a favore  dell'imprenditoria  femminile  previsti dalla stessa legge n. 215;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314,   concernente   il   «Regolamento  per  la  semplificazione  del procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli interventi  a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);
 Visti  l'art.  72  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, recante «Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato»  ed  il  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze  2 novembre  2004,  concernente  i  «Criteri  e  modalita' di concessione  delle  agevolazioni  di  competenza  del Ministero delle attivita'  produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
 Visto  l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  314/2000, con il quale si stabilisce che ai fini della formazione delle    graduatorie    delle   domande   ammissibili   il   Ministro dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato  per  l'imprenditoria femminile, fissa il punteggio numerico dei  criteri  di  priorita'  concernenti  il  grado di partecipazione femminile    all'impresa,    l'impatto    occupazionale   complessivo dell'iniziativa  e  la  relativa percentuale di manodopera femminile, individuando  altresi' eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale;
 Visto altresi' il comma 2 del citato art. 10 che stabilisce che con lo  stesso decreto di individuazione dei criteri di priorita' vengono fissati  i  limiti entro i quali una volta realizzata l'iniziativa e' consentito  lo  scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda in   relazione  agli  elementi  che  determinano  l'attribuzione  dei punteggi;
 Visto  l'art.  12,  comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  314/2000,  che  prevede  che  le  regioni  e province autonome  possono individuare criteri di priorita' per la concessione delle  agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo;
 Sentito  il  parere  del  Comitato  per  l'imprenditoria  femminile espresso nelle riunioni del 28 luglio e del 17 novembre 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'accesso  alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della  Repubblica  28 luglio  2000, n. 314, e' consentito ai progetti che prevedano un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro.
 |  | Art. 2. Ai   fini   della   formazione   delle  graduatorie  delle  domande ammissibili  alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215,  per  la  determinazione  del punteggio da attribuire a ciascuna iniziativa,  i  criteri  di  priorita', validi su tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:
 1° CRITERIO - NUOVI OCCUPATI RISPETTO AGLI INVESTIMENTI AMMESSI.
 
 Il  valore  assunto dal criterio e' dato dal rapporto tra il numero degli  occupati  attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente  ritenuto  ammissibile  ad  agevolazione.  Il numero degli   occupati  e'  costituito  dalle  unita'  aggiuntive  attivate nell'anno a regime rispetto alle unita' preesistenti. A tal fine sono considerati  occupati  i  dipendenti  assunti  a  tempo determinato e indeterminato,  iscritti nel libro matricola, calcolati in termini di unita-lavorative-anno (ULA); sono inoltre considerati occupati i soci lavoratori  delle  societa'  cooperative  di  produzione e lavoro e i collaboratori  familiari  di  cui all'art. 230-bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali. 2° CRITERIO  - NUOVA OCCUPAZIONE FEMMINILE RISPETTO AGLI INVESTIMENTI
 AMMESSI.
 
 Il  valore  assunto dal criterio e' dato dal rapporto tra il numero delle   occupate   donne   attivate   dal   programma   e   l'importo dell'investimento    complessivamente    ritenuto    ammissibile   ad agevolazione.  Per  il  calcolo  delle nuove occupate si applicano le disposizioni  dettate  al  punto  precedente  in  relazione  al primo criterio di priorita'.
 3° CRITERIO - NUOVI INVESTIMENTI RISPETTO AGLI INVESTIMENTI TOTALI.
 
 Il  valore  assunto dal criterio e' dato dal rapporto tra il valore dei   nuovi   investimenti   previsti  dal  programma  e  ammessi  ad agevolazione   e   gli   investimenti   totali,  intesi  come  valore complessivo  risultante  dalla  somma  degli  investimenti nuovi e di quelli preesistenti.
 L'ammontare degli investimenti totali e' cosi' determinato:
 a)  nelle  iniziative di avvio di attivita' esso e' pari ai nuovi investimenti ammessi;
 b) nelle iniziative di acquisto di attivita' preesistente esso e' pari  alla  somma  dei nuovi investimenti ammessi e del costo ammesso relativo all'acquisto dell'attivita';
 c)  nei  progetti  innovativi  esso  e' pari alla somma dei nuovi investimenti   ammessi  e  dell'investimento  netto  preesistente  al programma,  inteso  come  totale  delle immobilizzazioni materiali al netto delle quote di ammortamento.
 4° CRITERIO - PARTECIPAZIONE FEMMINILE ALL'IMPRESA.
 
 Il  criterio  opera  nel  caso  in  cui l'impresa richiedente sia a totale  partecipazione  femminile,  attribuendo  al valore assunto da ciascuno  dei  precedenti  tre  criteri  e dagli eventuali criteri di priorita' individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 10% del valore  stesso.  A  tal  fine  si  intendono  a totale partecipazione femminile:
 le  societa' di persone e le cooperative le cui socie siano tutte donne;
 le  societa'  di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da donne.
 Non sono considerate imprese «a totale partecipazione femminile» le ditte   individuali   e   le   societa'  a  responsabilita'  limitata unipersonali. 5° CRITERIO - CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E/O DI QUALITA' ED INIZIATIVE
 DI CONCI-LIAZIONE.
 
 Il    criterio    opera    quando   ricorrono,   disgiuntamente   o congiuntamente, i seguenti casi:
 a) l'impresa  richiedente  ha  aderito  a sistemi riconosciuti di certificazione di qualita' e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime. A tal fine vengono  considerati  i  sistemi di certificazione della serie UNI EN ISO9000,  EMAS,  UNI  EN  ISO14000  e  ECOLABEL, le certificazioni di qualita' del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT,  le  attestazioni  di  specificita'  dei prodotti agricoli e alimentari  DOP,  IGP,  AS,  IGT,  DOC  e  DOCG, nonche' l'iscrizione dell'impresa   richiedente   nell'elenco  nazionale  degli  operatori dell'agricoltura  biologica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;
 b) l'impresa  ha attuato progetti volti all'introduzione di forme di  flessibilita', di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, finalizzate  a conciliare tempo di vita e di lavoro che, alla data di presentazione della domanda, siano stati ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 della stessa legge.
 Il  criterio  opera  attribuendo  al valore assunto da ciascuno dei primi  tre criteri e dagli eventuali criteri di priorita' individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 5% del valore stesso.
 |  | Art. 3. Il   valore  dei  singoli  criteri  e'  determinato,  per  ciascuna iniziativa,  sulla  base  dei  dati di progetto e delle dichiarazioni ricavati dalla domanda di agevolazione.
 |  | Art. 4. Il  punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria di ciascuna iniziativa e' ottenuto sommando i valori normalizzati dei primi  tre  criteri  indicati  all'art.  2  e  dei  criteri regionali eventualmente  individuati,  comprensivi,  qualora  ne  ricorrano  le condizioni,  delle  maggiorazioni previste dal medesimo art. 2 per il 4°  e  5°  criterio.  Il  valore  normalizzato  sia del 1° che del 2° criterio di cui all'art. 2 e' moltiplicato per 0,30.
 |  | Art. 5. Il  valore  di ciascun criterio risultante a consuntivo puo' subire scostamenti  in  diminuzione,  rispetto ai valori posti a base per la formazione  delle  graduatoria, non superiori a 30 punti percentuali, mentre   la  media  degli  scostamenti  in  diminuzione  dei  criteri interessati non puo' superare i 20 punti percentuali.
 Il  superamento  dei  predetti  limiti  di scostamento determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.
 Qualora   vengano  meno  gli  elementi  che  hanno  determinato  le maggiorazioni  percentuali  previste  in  base  all'applicazione  dei criteri  4° e 5°, lo scostamento e' calcolato in base alla differenza tra   il   valore   iniziale   dei   criteri  incrementati  di  dette maggiorazioni   percentuali   ed  il  valore  di  quelli  rilevati  a consuntivo.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 novembre 2005
 Il Ministro: Scajola
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