Gazzetta n. 291 del 2005-12-15
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 25 novembre 2005
Individuazione del limite di accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, nonche' dei criteri di priorita' da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni medesime.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;
Visto in particolare l'art. 10, comma 4 della predetta legge che attribuisce al Comitato per l'imprenditoria femminile compiti di indirizzo o di programmazione generale in ordine agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile previsti dalla stessa legge n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);
Visti l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, concernente i «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attivita' produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;
Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, con il quale si stabilisce che ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, fissa il punteggio numerico dei criteri di priorita' concernenti il grado di partecipazione femminile all'impresa, l'impatto occupazionale complessivo dell'iniziativa e la relativa percentuale di manodopera femminile, individuando altresi' eventuali ulteriori criteri validi su tutto il territorio nazionale;
Visto altresi' il comma 2 del citato art. 10 che stabilisce che con lo stesso decreto di individuazione dei criteri di priorita' vengono fissati i limiti entro i quali una volta realizzata l'iniziativa e' consentito lo scostamento dai dati dichiarati nel modulo di domanda in relazione agli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi;
Visto l'art. 12, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che prevede che le regioni e province autonome possono individuare criteri di priorita' per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo;
Sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile espresso nelle riunioni del 28 luglio e del 17 novembre 2005;
Decreta:

Art. 1.
L'accesso alle agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e' consentito ai progetti che prevedano un investimento complessivo ammissibile non inferiore a 60.000 euro e non superiore a 400.000 euro.
Art. 2.
Ai fini della formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per la determinazione del punteggio da attribuire a ciascuna iniziativa, i criteri di priorita', validi su tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:
1° CRITERIO - NUOVI OCCUPATI RISPETTO AGLI INVESTIMENTI AMMESSI.

Il valore assunto dal criterio e' dato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ritenuto ammissibile ad agevolazione. Il numero degli occupati e' costituito dalle unita' aggiuntive attivate nell'anno a regime rispetto alle unita' preesistenti. A tal fine sono considerati occupati i dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato, iscritti nel libro matricola, calcolati in termini di unita-lavorative-anno (ULA); sono inoltre considerati occupati i soci lavoratori delle societa' cooperative di produzione e lavoro e i collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali. 2° CRITERIO - NUOVA OCCUPAZIONE FEMMINILE RISPETTO AGLI INVESTIMENTI
AMMESSI.

Il valore assunto dal criterio e' dato dal rapporto tra il numero delle occupate donne attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ritenuto ammissibile ad agevolazione. Per il calcolo delle nuove occupate si applicano le disposizioni dettate al punto precedente in relazione al primo criterio di priorita'.
3° CRITERIO - NUOVI INVESTIMENTI RISPETTO AGLI INVESTIMENTI TOTALI.

Il valore assunto dal criterio e' dato dal rapporto tra il valore dei nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi ad agevolazione e gli investimenti totali, intesi come valore complessivo risultante dalla somma degli investimenti nuovi e di quelli preesistenti.
L'ammontare degli investimenti totali e' cosi' determinato:
a) nelle iniziative di avvio di attivita' esso e' pari ai nuovi investimenti ammessi;
b) nelle iniziative di acquisto di attivita' preesistente esso e' pari alla somma dei nuovi investimenti ammessi e del costo ammesso relativo all'acquisto dell'attivita';
c) nei progetti innovativi esso e' pari alla somma dei nuovi investimenti ammessi e dell'investimento netto preesistente al programma, inteso come totale delle immobilizzazioni materiali al netto delle quote di ammortamento.
4° CRITERIO - PARTECIPAZIONE FEMMINILE ALL'IMPRESA.

Il criterio opera nel caso in cui l'impresa richiedente sia a totale partecipazione femminile, attribuendo al valore assunto da ciascuno dei precedenti tre criteri e dagli eventuali criteri di priorita' individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 10% del valore stesso. A tal fine si intendono a totale partecipazione femminile:
le societa' di persone e le cooperative le cui socie siano tutte donne;
le societa' di capitali in cui il 100% delle quote sia detenuto da donne e l'organo di amministrazione sia composto esclusivamente da donne.
Non sono considerate imprese «a totale partecipazione femminile» le ditte individuali e le societa' a responsabilita' limitata unipersonali. 5° CRITERIO - CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E/O DI QUALITA' ED INIZIATIVE
DI CONCI-LIAZIONE.

Il criterio opera quando ricorrono, disgiuntamente o congiuntamente, i seguenti casi:
a) l'impresa richiedente ha aderito a sistemi riconosciuti di certificazione di qualita' e/o ambientale, ovvero assume l'impegno di aderire ad uno dei predetti sistemi entro l'anno a regime. A tal fine vengono considerati i sistemi di certificazione della serie UNI EN ISO9000, EMAS, UNI EN ISO14000 e ECOLABEL, le certificazioni di qualita' del prodotto rilasciate da organismi accreditati dal sistema SINCERT, le attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, AS, IGT, DOC e DOCG, nonche' l'iscrizione dell'impresa richiedente nell'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;
b) l'impresa ha attuato progetti volti all'introduzione di forme di flessibilita', di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, finalizzate a conciliare tempo di vita e di lavoro che, alla data di presentazione della domanda, siano stati ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 della stessa legge.
Il criterio opera attribuendo al valore assunto da ciascuno dei primi tre criteri e dagli eventuali criteri di priorita' individuati dalle regioni una maggiorazione pari al 5% del valore stesso.
Art. 3.
Il valore dei singoli criteri e' determinato, per ciascuna iniziativa, sulla base dei dati di progetto e delle dichiarazioni ricavati dalla domanda di agevolazione.
Art. 4.
Il punteggio complessivo che determina la posizione in graduatoria di ciascuna iniziativa e' ottenuto sommando i valori normalizzati dei primi tre criteri indicati all'art. 2 e dei criteri regionali eventualmente individuati, comprensivi, qualora ne ricorrano le condizioni, delle maggiorazioni previste dal medesimo art. 2 per il 4° e 5° criterio. Il valore normalizzato sia del 1° che del 2° criterio di cui all'art. 2 e' moltiplicato per 0,30.
Art. 5.
Il valore di ciascun criterio risultante a consuntivo puo' subire scostamenti in diminuzione, rispetto ai valori posti a base per la formazione delle graduatoria, non superiori a 30 punti percentuali, mentre la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati non puo' superare i 20 punti percentuali.
Il superamento dei predetti limiti di scostamento determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.
Qualora vengano meno gli elementi che hanno determinato le maggiorazioni percentuali previste in base all'applicazione dei criteri 4° e 5°, lo scostamento e' calcolato in base alla differenza tra il valore iniziale dei criteri incrementati di dette maggiorazioni percentuali ed il valore di quelli rilevati a consuntivo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2005
Il Ministro: Scajola