Gazzetta n. 291 del 2005-12-15
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 2 dicembre 2005
Modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 2001, recante la determinazione delle misure del contributo di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, da concedere a favore dell'imprenditoria femminile.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);
Visto l'art. 3, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che stabilisce che le imprese legittimate ad accedere ai benefici sono quelle rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, che ha recepito le nuove disposizioni comunitarie concernenti la definizione dei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2000, che sancisce che il contributo in conto capitale ivi previsto e' concesso secondo le intensita' massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), le quali vengono individuate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, tenuto anche conto della stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 febbraio 2001 con il quale sono state stabilite le misure del contributo in conto capitale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile;
Visto l'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Considerato che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 concernente i «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attivita' produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289», stabilisce che il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, relativamente ai bandi emanati dal primo gennaio 2003, e' concesso per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0.50 per cento annuo;
Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 3344 fin. cor. dell'8 settembre 2004 che ha accolto la richiesta delle autorita' italiane di modificare, limitatamente ad alcune aree della regione Molise, la Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, sia con riferimento alle intensita', sia con riferimento alla definizione delle aree;
Ritenuto di dover aggiornare le misure d'aiuto spettanti, nelle predette aree della regione Molise, in conseguenza delle modifiche apportate con la suddetta Decisione della Commissione dell'8 settembre 2004;
Decreta:

Art. 1.
1. Le misure del contributo previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) e in percentuale dell'investimento ammissibile, vigenti per le aree della regione Molise sono cosi' modificate:
comuni del Molise ammessi alla deroga dell'art. 87.3.c): 30% ESN.
2. Restano confermate le restanti misure del contributo fissate nel decreto 2 febbraio 2001 di cui alle premesse.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2005
Il Ministro: Scajola