Gazzetta n. 291 del 2005-12-15 |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 2005, n. 253 |
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; Visto l'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, concernente disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo n. 464 del 1997, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004 e all'articolo 5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Introduzione dell'articolo 1-bis al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. In relazione alla necessita' di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', nonche' la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria ed a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento predisposte per le finalita' di cui all'articolo 1, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. 2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente e' attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio. 3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, ne' ai fini della partecipazione ai concorsi di cui agli articoli 11 e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e a quelli per l'accesso al servizio permanente. 4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale. 5. Con uno o piu' decreti del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonche' le modalita' di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio. 6. Ai sottufficiali e ai militari di truppa delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, si applica l'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta l'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse): «Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.». - Si riporta l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137: «Art. 5 (Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario). - 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresi', il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25. 3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.». Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale): «2 (Personale militare impegnato nella difesa nazionale). - 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono assicurate da: (omissis); f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi: 1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione; 2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.». - Si riportano gli articoli 11 e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore): «Art. 11 (Reclutamento). - 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti requisiti: a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti. 2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni. 3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'art. 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 2 della presente legge. 4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei prescritti requisiti.». «Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. 3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure e' di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate. 4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza; 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa. 5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale. 6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati. 7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. - Si riportano gli articoli 2, comma 3, e 25, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331): «3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella «A» allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella «A» di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.». «25 (Ufficiali delle forze di completamento). - (Omissis). 8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.». - L'art. 28 (Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali), comma 5, del decreto legislativo n. 215 del 2001, richiamato alla nota precedente, cosi' recita «Agli ufficiali delle forze di completamento si applica, qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali del servizio permanente.».
| Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera b): al secondo periodo le parole: "accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud" sono sostituite dalle seguenti: "accentra le funzioni delle disciolte direzioni di amministrazione, nonche', dal 2005, delle direzioni di amministrazione distaccate, da sopprimere secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto"; alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "; a decorrere dal 2006, esso si riconfigura secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto;"; b) al comma 1, lettera c), alla fine del secondo periodo le parole "con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "costituito con sede a Palermo e fino al 2006 per riorganizzazione del Comando regione militare della Sicilia"; c) al comma 1, lettera d), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le relative competenze residuali sono attribuite al Comando militare autonomo della Sardegna, costituito con sede a Cagliari per riorganizzazione del Comando regione militare della Sardegna."; d) al comma 1, lettera h), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le relative competenze sono attribuite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto."; e) al comma 1, dopo la lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti: "l-bis) a decorrere dal 2006 sono soppressi i distretti militari di Torino, Milano, Padova, Bologna, Brescia, Firenze, Cagliari, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Ancona, Udine, Genova, Trento, Lecce, Perugia, Roma, Caserta, Catania, Verona, Como e Salerno. Contestualmente, sono costituiti i comandi militari Esercito che assumono la denominazione della regione amministrativa in cui hanno sede. Le competenze previste dal regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonche' le funzioni gia' espletate dai distretti militari sono attribuite parte ai comandi regione militare e parte ai comandi militari Esercito; "l-ter) a decorrere dal 2005, il Comando 1ª regione aerea di Milano ed il Comando 3ª regione aerea di Bari sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che ne disciplina le funzioni territoriali ed i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali; "l-quater) all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 1961, n. 509, le parole: "tre Comandi di Regione aerea, retti da generali di squadra aerea" sono sostituite dalle seguenti: "due Comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali"; f) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concetto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 31 dicembre 2005, e' istituita la Scuola militare aeronautica, inserita ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze militari aeronautiche di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono disciplinati il funzionamento scolastico, nonche' i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia aeronautica."; g) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale ai sensi del presente comma, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511."; h) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Il Capo di stato maggiore della Marina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, e dell'articolo 12, comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, determina con proprio provvedimento i comandi dipartimentali e non dipartimentali e la relativa dipendenza.".
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo n. 464 del 1997 cosi' modificato dal presente decreto: «Art. 2. - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto: a) sono soppressi il comando regione militare nord-ovest e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono attribuite al comando regione militare nord, con sede a Padova, costituito per riorganizzazione del comando regione militare nord-est; b) sono soppressi il comando regione militare centrale e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle disciolte direzioni di amministrazione, nonche', dal 2005, delle direzioni di amministrazione distaccate, dal sopprimere secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto». E' istituito, con sede in Roma, il comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio a decorrere dal 2006, esso si riconfigura secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto; c) sono soppressi il comando regione militare della Sicilia e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare sud, con sede a Napoli, costituito per riorganizzazione del comando regione militare meridionale, ed il comando militare autonomo della Sicilia, costituito con sede a Palermo e fino al 2006 per riorganizzazione del Comando regione militare della Sicilia; d) sono soppressi il comando regione militare della Sardegna e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze residuali sono attribuite al Comando militare autonomo della Sardegna, costituito con sede a Cagliari per riorganizzazione del Comando regionale militare della Sardegna; e) e' soppresso il comando in capo del dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le relative competenze sono ripartite tra i dipartimenti militari marittimi di Taranto e La Spezia ed il comando militare marittimo autonomo della Sicilia; f) sono soppressi il comando della 2 regione area, le relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto; g) sono soppressi l'ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo e l'ispettorato logistico. Le relative competenze sono ripartite tra il comando logistico ed il comando della squadra aerea, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto; h) sono soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di regione militare, le direzioni di commissariato e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono attribuite secondo quanto indicato nella tabella B allegata a presente decreto. i) e' soppressa l'accademia di sanita' militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalita' attuative da determinarsi con uno o piu' regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una universita' di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione; l) e' soppresso il collegio «Francesco Morosini» in Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla scuola navale militare «Francesco Morosini» che e' istituita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne disciplina il relativo funzionamento nonche' i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia navale da attribuirsi agli allievi che abbiano concluso senza demerito il ciclo di studi presso la scuola navale militare. «1-bis) a decorrere dal 2006 sono soppressi i distretti militari di Torino, Milano, Padova, Bologna, Brescia, Firenze, Cagliari, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Ancona, Udine, Genova, Trento, Lecce, Perugia, Roma, Caserta, Catania, Verona, Como e Salerno. Contestualmente, sono costituiti i comandi militari Esercito che assumono la denominazione della regione amministrativa in cui hanno sede. Le competenze previste dal regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonche' le funzioni gia' espletate dai distretti militari sono attribuite parte ai comandi regione militare e parte ai comandi militari Esercito; 1-ter) a decorrere dal 2005, il Comando 1ª regione aerea di Milano ed il Comando 3ª regione aerea di Bari sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che ne disciplina le funzioni territoriali ed i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali; 1-quater) all'art. 1, comma 1, della legge 8 giugno 1961, n. 509, le parole: "tre Comandi di Regione aerea, retti da generali di squadra aerea" sono sostituite dalle seguenti: "due Comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali"; 2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinata, nel triennio 1998-2000, la data delle soppressioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del presente articolo. 3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95, i criteri generali per la definizione, da parte delle universita', degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le universita', in conformita' ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le universita', cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilita' didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attivita' didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, delle finanze e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definiscono opportune modalita' e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. Qualora il personale militare che frequenta i corsi non consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, e' consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre universita' che abbiano attivato corsi corrispondenti. Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalita' di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio. 3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca entro il 31 dicembre 2005, e' istituita la Scuola militare aeronautica, inserita ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze militari aeronautiche di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono disciplinati il funzionamento scolastico, nonche' i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia aeronautica; 4. Entro il 31 dicembre 1998, il distaccamento della scuola militare "Nunziatella", con sede a Milano, assume la denominazione di "Scuola militare Teulie'" con propria autonomia funzionale; alla scuola si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484. 4-bis. (omissis). 4-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'art. 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, e abrogato il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472. 4-quater. Le disposizioni relative al funzionamento degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. E' abrogato l'art. 3 del regio decreto 1° maggio 1930, n. 726. 4-quinquies. Le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale ai sensi del presente comma, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.». 5. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti i comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai comandi regione militare e aerea, dai comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai comandi militari e marittimi autonomi. 5-bis. Il Capo di stato maggiore della Marina, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni e dell'art. 12, comma 1, lettera g) numeri 1) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 566, determina con proprio provvedimento i comandi dipartimentali e non dipartimentali e la relativa dipendenza».
| Art. 3. Sostituzione delle tabelle allegate al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni
1. Gli allegati A, C e B, D al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
Nota all'art. 3: - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3.
| Art. 4. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa."; b) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: "2-ter. Gli enti e gli organismi riorganizzati di cui all'articolo 2, comma 1, ed alla tabella B allegata al presente decreto possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.".
Nota all'art. 4: - Si riporta l'art. 3 del sucitato decreto legislativo n. 464 del 1997 come modificato dal presente decreto: «Art. 3. - 1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio, attraverso anche l'attivazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionale. 2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 2-bis. I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai Capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle direzioni generali interessate. 2-ter. Gli enti e gli organismi riorganizzati di cui all'art. 2, comma 1, ed alla tabella B allegata al presente decreto possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonche' sulla necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'alinea del comma 2 dell'art. 1».
| Art. 5. Introduzione dell'articolo 5-bis al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123, e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1961, n. 509, sono abrogati.". | Art. 6. Personale civile
1. Ai fini del reimpiego del personale civile operante nelle strutture oggetto di soppressione o riorganizzazione di cui al presente decreto, sono adottate le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 464 del 1997 si veda la nota all'art. 4.
| Art. 7. O n e r i
1. I provvedimenti di riorganizzazione di cui al presente decreto sono adottati nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli | ----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 17 <---- |
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