Gazzetta n. 291 del 2005-12-15
DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 2005, n. 253
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
Visto l'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, concernente disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo n. 464 del 1997, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004 e all'articolo 5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per la funzione pubblica;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Introduzione dell'articolo 1-bis al decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. In relazione alla necessita' di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', nonche' la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria ed a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento predisposte per le finalita' di cui all'articolo 1, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente e' attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.
3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il periodo di richiamo non ha effetti per l'avanzamento al grado superiore, ne' ai fini della partecipazione ai concorsi di cui agli articoli 11 e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e a quelli per l'accesso al servizio permanente.
4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.
5. Con uno o piu' decreti del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento, nonche' le modalita' di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
6. Ai sottufficiali e ai militari di truppa delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, si applica l'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.".



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegata al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio
2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori
della pubblica amministrazione. Disposizioni per la
rideterminazione di deleghe legislative e altre
disposizioni connesse):
«Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di
deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi integrativi e
correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del
decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
1997, n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
attenendosi alle procedure e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi
2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
- Si riporta l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 6 luglio
2002, n. 137:
«Art. 5 (Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione
delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa
in seguito all'istituzione del servizio militare
volontario). - 2. Nell'attuazione della delega di cui al
comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante
soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero
ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le
strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa,
adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze
armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed
assicurando, altresi', il rispetto di quanto previsto dalla
legge 18 febbraio 1997, n. 25.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle
competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge
14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del
servizio militare professionale):
«2 (Personale militare impegnato nella difesa
nazionale). - 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono
assicurate da:
(omissis);
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di
coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia
insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai
sensi dell'art. 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella
quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione
della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza numerica delle
Forze armate.».
- Si riportano gli articoli 11 e 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa
in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore):
«Art. 11 (Reclutamento). - 1. Possono partecipare ai
concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma
quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere
a), c), d), e), g) e h), e degli ulteriori seguenti
requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego
nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio
permanente;
b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
reclutamento del personale di cui all'art. 6, comma 4,
della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive
modificazioni.
3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1,
puo' essere prolungato, con il consenso dell'interessato,
oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il
tempo strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli
anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente
legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
cui all'art. 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio
2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 2 della
presente legge.
4. Se il numero delle domande presentate per la
partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risulta
inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i
posti eventualmente non coperti possono essere banditi
concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso dei
prescritti requisiti.».
«Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il
30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della presente legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti
dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette
carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri
del Corpo della Guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri
del Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e
assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce
Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
- Si riportano gli articoli 2, comma 3, e 25, comma 8,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331):
«3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a
190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del
personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
indicata nella tabella «A» allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata
nella tabella «A» di cui al comma 2, sino al 31 dicembre
2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
annualmente determinate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica.».
«25 (Ufficiali delle forze di completamento). -
(Omissis).
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni
precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre
indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta
eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute
dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all'interessato.».
- L'art. 28 (Armonizzazione del trattamento economico
degli ufficiali), comma 5, del decreto legislativo n. 215
del 2001, richiamato alla nota precedente, cosi' recita
«Agli ufficiali delle forze di completamento si applica,
qualora in servizio, il trattamento economico previsto per
gli ufficiali del servizio permanente.».



Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, e successive modificazioni

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b): al secondo periodo le parole: "accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud" sono sostituite dalle seguenti: "accentra le funzioni delle disciolte direzioni di amministrazione, nonche', dal 2005, delle direzioni di amministrazione distaccate, da sopprimere secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto"; alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "; a decorrere dal 2006, esso si riconfigura secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto;";
b) al comma 1, lettera c), alla fine del secondo periodo le parole "con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "costituito con sede a Palermo e fino al 2006 per riorganizzazione del Comando regione militare della Sicilia";
c) al comma 1, lettera d), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le relative competenze residuali sono attribuite al Comando militare autonomo della Sardegna, costituito con sede a Cagliari per riorganizzazione del Comando regione militare della Sardegna.";
d) al comma 1, lettera h), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le relative competenze sono attribuite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto.";
e) al comma 1, dopo la lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"l-bis) a decorrere dal 2006 sono soppressi i distretti militari di Torino, Milano, Padova, Bologna, Brescia, Firenze, Cagliari, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Ancona, Udine, Genova, Trento, Lecce, Perugia, Roma, Caserta, Catania, Verona, Como e Salerno. Contestualmente, sono costituiti i comandi militari Esercito che assumono la denominazione della regione amministrativa in cui hanno sede. Le competenze previste dal regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonche' le funzioni gia' espletate dai distretti militari sono attribuite parte ai comandi regione militare e parte ai comandi militari Esercito;
"l-ter) a decorrere dal 2005, il Comando 1ª regione aerea di Milano ed il Comando 3ª regione aerea di Bari sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che ne disciplina le funzioni territoriali ed i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali;
"l-quater) all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 1961, n. 509, le parole: "tre Comandi di Regione aerea, retti da generali di squadra aerea" sono sostituite dalle seguenti: "due Comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali";
f) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concetto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 31 dicembre 2005, e' istituita la Scuola militare aeronautica, inserita ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze militari aeronautiche di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono disciplinati il funzionamento scolastico, nonche' i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia aeronautica.";
g) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente:
"4-quinquies. Le disposizioni che disciplinano i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale ai sensi del presente comma, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.";
h) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Il Capo di stato maggiore della Marina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, e dell'articolo 12, comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, determina con proprio provvedimento i comandi dipartimentali e non dipartimentali e la relativa dipendenza.".



Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo n. 464
del 1997 cosi' modificato dal presente decreto:
«Art. 2. - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma
1, del presente decreto:
a) sono soppressi il comando regione militare
nord-ovest e la corrispondente direzione di
amministrazione. Le relative competenze sono attribuite al
comando regione militare nord, con sede a Padova,
costituito per riorganizzazione del comando regione
militare nord-est;
b) sono soppressi il comando regione militare
centrale e la corrispondente direzione di amministrazione.
Le relative competenze sono ripartite fra il comando
regione militare nord, il comando regione militare sud e la
direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle
disciolte direzioni di amministrazione, nonche', dal 2005,
delle direzioni di amministrazione distaccate, dal
sopprimere secondo quanto indicato nelle tabelle A e B
allegate al presente decreto».
E' istituito, con sede in Roma, il comando militare
della capitale, che assume le funzioni di comando del
reclutamento e delle forze di completamento interregionale
centro e di comando del reclutamento e delle forze di
completamento della regione Lazio a decorrere dal 2006,
esso si riconfigura secondo quanto indicato nelle tabelle A
e B allegate al presente decreto;
c) sono soppressi il comando regione militare della
Sicilia e la corrispondente direzione di amministrazione.
Le relative competenze sono ripartite tra il comando
regione militare sud, con sede a Napoli, costituito per
riorganizzazione del comando regione militare meridionale,
ed il comando militare autonomo della Sicilia, costituito
con sede a Palermo e fino al 2006 per riorganizzazione del
Comando regione militare della Sicilia;
d) sono soppressi il comando regione militare della
Sardegna e la corrispondente direzione di amministrazione.
Le relative competenze residuali sono attribuite al Comando
militare autonomo della Sardegna, costituito con sede a
Cagliari per riorganizzazione del Comando regionale
militare della Sardegna;
e) e' soppresso il comando in capo del dipartimento
militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le
relative competenze sono ripartite tra i dipartimenti
militari marittimi di Taranto e La Spezia ed il comando
militare marittimo autonomo della Sicilia;
f) sono soppressi il comando della 2 regione area, le
relative direzioni territoriali, comprese quelle di
commissariato e di amministrazione, e le connesse
articolazioni funzionali. Le relative competenze sono
ripartite secondo quanto indicato nella tabella B allegata
al presente decreto;
g) sono soppressi l'ispettorato per le
telecomunicazioni e l'assistenza al volo e l'ispettorato
logistico. Le relative competenze sono ripartite tra il
comando logistico ed il comando della squadra aerea,
secondo quanto indicato nella tabella B allegata al
presente decreto;
h) sono soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di
regione militare, le direzioni di commissariato e le
connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze
sono attribuite secondo quanto indicato nella tabella B
allegata a presente decreto.
i) e' soppressa l'accademia di sanita' militare
interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge
14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle
accademie militari di Forza armata con modalita' attuative
da determinarsi con uno o piu' regolamenti del Ministro
della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I
giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata,
con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso
di studi previsto per il conseguimento della laurea presso
una universita' di Stato da indicarsi con decreto del
Ministro della difesa, previa apposita convenzione;
l) e' soppresso il collegio «Francesco Morosini» in
Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla
scuola navale militare «Francesco Morosini» che e'
istituita con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, che ne disciplina
il relativo funzionamento nonche' i titoli di merito per
l'ammissione ai corsi normali dell'accademia navale da
attribuirsi agli allievi che abbiano concluso senza
demerito il ciclo di studi presso la scuola navale
militare.
«1-bis) a decorrere dal 2006 sono soppressi i distretti
militari di Torino, Milano, Padova, Bologna, Brescia,
Firenze, Cagliari, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro,
Palermo, Ancona, Udine, Genova, Trento, Lecce, Perugia,
Roma, Caserta, Catania, Verona, Como e Salerno.
Contestualmente, sono costituiti i comandi militari
Esercito che assumono la denominazione della regione
amministrativa in cui hanno sede. Le competenze previste
dal regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dalla
legge 31 maggio 1975, n. 191, dalla legge 24 dicembre 1986,
n. 958, nonche' le funzioni gia' espletate dai distretti
militari sono attribuite parte ai comandi regione militare
e parte ai comandi militari Esercito;
1-ter) a decorrere dal 2005, il Comando 1ª regione
aerea di Milano ed il Comando 3ª regione aerea di Bari sono
posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica, che ne disciplina le funzioni
territoriali ed i compiti di collegamento con gli enti e le
amministrazioni locali;
1-quater) all'art. 1, comma 1, della legge 8 giugno
1961, n. 509, le parole: "tre Comandi di Regione aerea,
retti da generali di squadra aerea" sono sostituite dalle
seguenti: "due Comandi di regione aerea, retti da ufficiali
generali";
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' determinata, nel triennio
1998-2000, la data delle soppressioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del presente
articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i
Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti, ai
sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma
95, i criteri generali per la definizione, da parte delle
universita', degli ordinamenti didattici di corsi di
diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di
cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.
341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le
universita', in conformita' ai predetti criteri,
definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le
accademie militari per gli ufficiali e con gli altri
istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini
dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al
presente articolo, le universita', cui compete il rilascio
dei titoli e la responsabilita' didattica dei corsi,
stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed
istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle
attivita' didattiche anche utilizzando le strutture e, per
specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli
istituti. I Ministri della difesa, delle finanze e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
definiscono opportune modalita' e strumenti per agevolare
la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.
Qualora il personale militare che frequenta i corsi non
consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza
dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione
superiore, e' consentita la prosecuzione degli studi, con
il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo,
anche presso altre universita' che abbiano attivato corsi
corrispondenti. Le convenzioni di cui al presente comma
prevedono anche le modalita' di riconoscimento degli studi
compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario,
di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali
delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del
diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per
l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il
previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le
scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei
carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di
finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalita' di
riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli
di studi frequentati dal personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo o
successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo
dando la precedenza alle procedure riguardanti gli
ufficiali in servizio.
3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato
di concerto con il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca entro il 31 dicembre 2005,
e' istituita la Scuola militare aeronautica, inserita
ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze
militari aeronautiche di cui alla tabella B allegata al
presente decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della
difesa sono disciplinati il funzionamento scolastico,
nonche' i titoli di merito per l'ammissione ai corsi
normali dell'Accademia aeronautica;
4. Entro il 31 dicembre 1998, il distaccamento della
scuola militare "Nunziatella", con sede a Milano, assume la
denominazione di "Scuola militare Teulie'" con propria
autonomia funzionale; alla scuola si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1484.
4-bis. (omissis).
4-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al secondo comma dell'art. 34 del regio
decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla
legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma
4-bis del presente articolo, e abrogato il regio decreto
25 marzo 1941, n. 472.
4-quater. Le disposizioni relative al funzionamento
degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di
Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di
stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di
Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della
difesa. E' abrogato l'art. 3 del regio decreto 1° maggio
1930, n. 726.
4-quinquies. Le disposizioni che disciplinano i corsi
di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei
sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, nonche' le relative graduatorie di merito,
cause e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate
con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data
di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale
ai sensi del presente comma, e' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.».
5. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa
possono essere costituiti i comandi regione militare
interforze cui devolvere le funzioni svolte dai comandi
regione militare e aerea, dai comandi in capo dei
dipartimenti militari marittimi e dai comandi militari e
marittimi autonomi.
5-bis. Il Capo di stato maggiore della Marina, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio
1997, n. 25 e successive modificazioni e dell'art. 12,
comma 1, lettera g) numeri 1) e 3) del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 566,
determina con proprio provvedimento i comandi
dipartimentali e non dipartimentali e la relativa
dipendenza».



Art. 3. Sostituzione delle tabelle allegate al decreto legislativo 28
novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni

1. Gli allegati A, C e B, D al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.



Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464
(Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre
1995, n. 549) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
gennaio 1998, n. 3.



Art. 4. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464, e successive modificazioni

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.";
b) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
"2-ter. Gli enti e gli organismi riorganizzati di cui all'articolo 2, comma 1, ed alla tabella B allegata al presente decreto possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.".



Nota all'art. 4:
- Si riporta l'art. 3 del sucitato decreto legislativo
n. 464 del 1997 come modificato dal presente decreto:
«Art. 3. - 1. Il Ministro della difesa, entro i tre
mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di
soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno
successivo, promuove incontri con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere
le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale
civile in servizio, attraverso anche l'attivazione di
programmi di riqualificazione e riconversione
professionale.
2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A e B
allegate al presente decreto sono adottati con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato
maggiore della difesa.
2-bis. I provvedimenti organizzativi conseguenti
all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 ed al
precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva
competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai
Capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del
Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali
delle direzioni generali interessate.
2-ter. Gli enti e gli organismi riorganizzati di cui
all'art. 2, comma 1, ed alla tabella B allegata al presente
decreto possono essere soppressi o riorganizzati con
decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
stato maggiore della difesa.
3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro
il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di
avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al
presente decreto, nonche' sulla necessita' di apportarvi
correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e
delle dotazioni organiche di personale previste dalle
vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia
altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso
le quali il processo di ristrutturazione attua il principio
del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui
all'alinea del comma 2 dell'art. 1».



Art. 5. Introduzione dell'articolo 5-bis al decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123, e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1961, n. 509, sono abrogati.".
Art. 6.
Personale civile

1. Ai fini del reimpiego del personale civile operante nelle strutture oggetto di soppressione o riorganizzazione di cui al presente decreto, sono adottate le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.
464 del 1997 si veda la nota all'art. 4.



Art. 7.
O n e r i

1. I provvedimenti di riorganizzazione di cui al presente decreto sono adottati nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 novembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 17 <----