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| Gazzetta n. 291 del 2005-12-15 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 2005, n. 253 |  | Disposizioni   correttive  ed  integrative  del  decreto  legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale  delle  Forze  armate,  a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
 Visto  l'articolo  9  della  legge  27  dicembre  2004,  n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,  che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004;
 Visto  il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto  il  decreto  legislativo 27 giugno 2000, n. 214, concernente disposizioni   correttive   ed   integrative   del  predetto  decreto legislativo  n. 464 del 1997, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante  attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.  556,  recante  regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
 Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  ai  sensi del combinato disposto  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del  2004  e  all'articolo  5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri    dell'economia    e    delle   finanze,   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per la funzione pubblica;
 
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1. Introduzione dell'articolo  1-bis  al decreto legislativo 28 novembre
 1997, n. 464, e successive modificazioni
 
 1.  Dopo  l'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
 "Art.  1-bis.  -  1.  In  relazione  alla  necessita'  di  disporre permanentemente,  per  le  esigenze  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera  f),  della  legge  14 novembre 2000, n. 331, di personale in congedo   adeguatamente   addestrato,  allo  scopo  di  garantire  la funzionalita'  e  l'operativita'  dei  comandi,  degli  enti  e delle unita',  nonche'  la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio,  su base volontaria ed a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari  di  truppa  in  servizio  di  leva,  dei volontari in ferma annuale  e  dei  volontari  in  ferma breve, in ferma prefissata e in servizio   permanente.   Tale  personale,  inserito  nelle  forze  di completamento  predisposte per le finalita' di cui all'articolo 1, e' impiegato  in  attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
 2.  Ai  militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari  in  servizio permanente e' attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.
 3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio  di  leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma  prefissata  di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento  economico  dei  pari  grado appartenenti ai volontari in ferma  prefissata  di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei  volontari  in  ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono  attribuiti  lo  stato  giuridico e il trattamento economico dei pari  grado  appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni.  In  ogni  caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado  superiore  rispetto  a  quello  apicale previsto per la stessa categoria  d'inquadramento.  Lo stato giuridico attribuito durante il periodo  di  richiamo  non  ha  effetti  per  l'avanzamento  al grado superiore,  ne'  ai fini della partecipazione ai concorsi di cui agli articoli  11  e 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e a quelli per l'accesso al servizio permanente.
 4.  I  provvedimenti  di  richiamo  sono  adottati  nei  limiti dei contingenti  annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della  difesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8  maggio  2001,  n.  215,  e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.
 5. Con uno o piu' decreti del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti  ai  fini del richiamo in servizio, la durata massima delle ferme  e  l'eventuale relativo prolungamento, nonche' le modalita' di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
 6.  Ai  sottufficiali  e  ai  militari  di  truppa  delle  forze di completamento,  che  siano lavoratori dipendenti pubblici, si applica l'articolo  25,  comma  8,  del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.".
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegata al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  Si  riporta l'art. 2, comma 1, della legge 27 luglio
 2004,  n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
 urgenti  per  garantire  la funzionalita' di taluni settori
 della   pubblica   amministrazione.   Disposizioni  per  la
 rideterminazione    di    deleghe   legislative   e   altre
 disposizioni connesse):
 «Art.   2  (Disposizioni  per  la  rideterminazione  di
 deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
 Governo  e'  delegato  ad  adottare, senza nuovi o maggiori
 oneri  per  il  bilancio  dello  Stato, entro il termine di
 dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
 legge,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  integrativi  e
 correttivi  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,  del
 decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n. 19, del decreto
 legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
 16 luglio  1997,  n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
 1997,  n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
 459,  e  del  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
 attenendosi   alle   procedure  e  ai  principi  e  criteri
 direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi
 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
 - Si riporta l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 6 luglio
 2002, n. 137:
 «Art. 5 (Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione
 delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa,
 tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale della Difesa
 in    seguito   all'istituzione   del   servizio   militare
 volontario).  -  2.  Nell'attuazione della delega di cui al
 comma    1   il   Governo   riorganizza,   anche   mediante
 soppressione,    accorpamento,   razionalizzazione   ovvero
 ridefinizione  dei  compiti  anche in chiave interforze, le
 strutture   e   i  comandi  delle  aree  tecnico-operativa,
 tecnico-amministrativa  e tecnico-industriale della Difesa,
 adeguandone  l'assetto  alla  riconfigurazione  delle Forze
 armate,   favorendo   l'ottimizzazione   delle  risorse  ed
 assicurando, altresi', il rispetto di quanto previsto dalla
 legge 18 febbraio 1997, n. 25.
 3.  Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al
 Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
 di  cui  al  comma  1, al fine di acquisire il parere delle
 competenti  Commissioni  permanenti, che si esprimono entro
 sessanta giorni dalla data di trasmissione.».
 Note all'art. 1:
 - Si riporta l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge
 14 novembre  2000,  n.  331  (Norme  per  l'istituzione del
 servizio militare professionale):
 «2   (Personale   militare   impegnato   nella   difesa
 nazionale). - 1.  Le  finalita'  di  cui  all'art.  1  sono
 assicurate da:
 (omissis);
 f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
 quanto  previsto  dalla  legge  in  materia di obiezione di
 coscienza,  nel  caso  in  cui il personale in servizio sia
 insufficiente  e  non  sia  possibile colmare le vacanze di
 organico  mediante  il  richiamo  in  servizio di personale
 militare  volontario  cessato  dal  servizio da non piu' di
 cinque anni, nei seguenti casi:
 1)  qualora  sia  deliberato  lo stato di guerra ai
 sensi dell'art. 78 della Costituzione;
 2)  qualora  una  grave  crisi internazionale nella
 quale  l'Italia  sia  coinvolta  direttamente  o in ragione
 della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
 giustifichi  un  aumento  della  consistenza numerica delle
 Forze armate.».
 -  Si  riportano  gli  articoli 11  e  16  della  legge
 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio
 obbligatorio  di  leva e disciplina dei volontari di truppa
 in  ferma  prefissata,  nonche'  delega  al  Governo per il
 conseguente coordinamento con la normativa di settore):
 «Art.  11  (Reclutamento).  - 1. Possono partecipare ai
 concorsi   per  il  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
 quadriennale  i  volontari  in ferma prefissata di un anno,
 ovvero  in  rafferma  annuale, in servizio o in congedo, in
 possesso  dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere
 a),  c),  d),  e),  g)  e  h),  e  degli ulteriori seguenti
 requisiti:
 a)  idoneita'  fisio-psico-attitudinale per l'impiego
 nelle  Forze  armate  in qualita' di volontario in servizio
 permanente;
 b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti.
 2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in materia di
 reclutamento  del  personale  di  cui  all'art. 6, comma 4,
 della   legge   31 marzo   2000,   n.   78,   e  successive
 modificazioni.
 3.  Il  periodo  di ferma del militare, che presenta la
 domanda  di  partecipazione  ai concorsi di cui al comma 1,
 puo'  essere  prolungato, con il consenso dell'interessato,
 oltre  il  periodo di ferma o di rafferma contratto, per il
 tempo  strettamente  necessario  al completamento dell'iter
 concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli
 anni  2005  e  2006, dalla tabella A allegata alla presente
 legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
 cui  all'art.  23,  comma  2, e, a decorrere dal 1° gennaio
 2021,  dalla  tabella  A  allegata al decreto legislativo 8
 maggio  2001,  n.  215,  come  modificato dall'art. 2 della
 presente legge.
 4.  Se  il  numero  delle  domande  presentate  per  la
 partecipazione  ai  concorsi  di  cui  al  comma  1 risulta
 inferiore  al  quintuplo  dei posti messi a concorso, per i
 posti  eventualmente  non  coperti  possono  essere banditi
 concorsi  ai  quali  partecipano  cittadini in possesso dei
 prescritti requisiti.».
 «Art.  16  (Concorsi).  -  1.  Nel rispetto dei vincoli
 normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
 fatte  salve  le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
 all'art.  13,  comma  4,  del  decreto legislativo 5 aprile
 2002,  n.  77,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2006 e fino al
 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
 comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
 il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
 Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile e militare e del
 Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
 a  concorso,  determinati  sulla base di una programmazione
 quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
 delle  amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro il
 30 settembre  al  Ministero della difesa, sono riservati ai
 volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
 annuale,  di  cui  al  capo  II  della  presente  legge, in
 servizio  o  in congedo, in possesso dei requisiti previsti
 dai  rispettivi  ordinamenti  per  l'accesso  alle predette
 carriere.
 2.  Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
 partecipazione    al    concorso   per   una   sola   delle
 amministrazioni di cui al comma 1.
 3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
 ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
 adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
 Ministro  della  difesa,  e si concludono con la formazione
 delle   graduatorie   di  merito.  Nella  formazione  delle
 graduatorie  le amministrazioni tengono conto, quali titoli
 di  merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
 caratterizzazioni   riferite   a   contenuti,   funzioni  e
 attivita'  affini a quelli propri della carriera per cui e'
 stata    fatta    domanda    di   accesso   nonche'   delle
 specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
 annuale,  considerati  utili.  L'attuazione  delle predette
 procedure   e'   di   esclusiva  competenza  delle  singole
 amministrazioni interessate.
 4.   Dei   concorrenti  giudicati  idonei  e  utilmente
 collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
 a) una  parte  e' immessa direttamente nelle carriere
 iniziali   di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine  delle
 graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
 misure percentuali:
 1)   30   per   cento  per  il  ruolo  appuntati  e
 carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri
 del Corpo della Guardia di finanza;
 3)  55  per  cento  per  il  ruolo  degli  agenti e
 assistenti della Polizia di Stato;
 4)  55  per cento per il ruolo degli agenti e degli
 assistenti del Corpo forestale dello Stato;
 5)  40  per cento per il ruolo degli agenti e degli
 assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
 b) la  restante  parte  viene  immessa nelle carriere
 iniziali  di  cui  al  comma 1 dopo avere prestato servizio
 nelle  Forze  armate  in  qualita'  di  volontario in ferma
 prefissata  quadriennale,  nel  numero  corrispondente alle
 seguenti misure percentuali:
 1)   70   per   cento  per  il  ruolo  appuntati  e
 carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri
 del Corpo della Guardia di finanza;
 3)  45  per  cento  per  il  ruolo  degli  agenti e
 assistenti della Polizia di Stato;
 4)  45  per cento per il ruolo degli agenti e degli
 assistenti del Corpo forestale dello stato;
 5)  60  per cento per il ruolo degli agenti e degli
 assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
 6)  100 per cento per il Corpo militare della Croce
 Rossa.
 5.  Per  le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
 di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
 completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
 e la ferma prefissata quadriennale.
 6.  I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione dei
 concorrenti  di  cui  al  comma  4,  lettera b), alla ferma
 prefissata  quadriennale,  la  relativa ripartizione tra le
 singole  Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
 stabiliti  con decreto del Ministro della difesa sulla base
 delle  esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
 tenuto   conto   dell'ordine   delle  graduatorie  e  delle
 preferenze espresse dai candidati.
 7.  In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti dei
 volontari   in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,  a
 decorrere  dall'anno  2010 il numero dei posti riservati ai
 volontari  di  cui  al  comma  1 e' rideterminato in misura
 percentuale  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri,   su  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di
 concerto  con  i  Ministri interessati, previa delibera del
 Consiglio  dei  Ministri.  Con  le  medesime modalita' sono
 rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
 al  comma  4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
 alla  Camera  dei deputati ed al Senato della Repubblica al
 fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
 parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
 -  Si riportano gli articoli 2, comma 3, e 25, comma 8,
 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
 per   disciplinare   la  trasformazione  progressiva  dello
 strumento  militare  in professionale, a norma dell'art. 3,
 comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331):
 «3.  Al  fine  di conseguire la progressiva riduzione a
 190.000  unita', secondo un andamento delle consistenze del
 personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
 indicata  nella tabella «A» allegata alla legge 14 novembre
 2000,  n.  331,  e nel rispetto della ripartizione indicata
 nella  tabella  «A»  di cui al comma 2, sino al 31 dicembre
 2020,  le  dotazioni organiche del personale dell'Esercito,
 della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
 annualmente  determinate  con  decreto  del  Ministro della
 difesa,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
 bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
 per la funzione pubblica.».
 «25   (Ufficiali   delle  forze  di  completamento).  -
 (Omissis).
 8.  Agli  ufficiali  delle  forze di completamento, che
 siano  lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
 per  le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
 aggiunta  alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
 attribuite  ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
 al   periodo   di   effettiva  permanenza  nelle  posizioni
 precedentemente  individuate, anche lo stipendio e le altre
 indennita'   a   carattere   fisso  e  continuativo,  fatta
 eccezione  per  l'indennita'  integrativa  speciale, dovute
 dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
 corresponsione all'interessato.».
 -  L'art.  28 (Armonizzazione del trattamento economico
 degli  ufficiali),  comma 5, del decreto legislativo n. 215
 del  2001,  richiamato  alla  nota precedente, cosi' recita
 «Agli  ufficiali  delle  forze di completamento si applica,
 qualora  in servizio, il trattamento economico previsto per
 gli ufficiali del servizio permanente.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni
 
 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  al  comma  1,  lettera  b):  al  secondo  periodo  le parole: "accentra  le  funzioni  delle  direzioni  di  amministrazione  delle regioni  militari nord, centro e sud" sono sostituite dalle seguenti: "accentra  le  funzioni delle disciolte direzioni di amministrazione, nonche',  dal 2005, delle direzioni di amministrazione distaccate, da sopprimere  secondo  quanto  indicato nelle tabelle A e B allegate al presente  decreto";  alla  fine  del  terzo  periodo sono aggiunte le seguenti parole: "; a decorrere dal 2006, esso si riconfigura secondo quanto indicato nelle tabelle A e B allegate al presente decreto;";
 b)  al  comma  1,  lettera  c),  alla fine del secondo periodo le parole  "con  sede  a  Palermo,  costituito  per riorganizzazione del comando   regione  militare  della  Sicilia"  sono  sostituite  dalle seguenti:  "costituito  con  sede  a  Palermo  e  fino  al  2006  per riorganizzazione del Comando regione militare della Sicilia";
 c)  al  comma 1, lettera d), il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Le  relative  competenze  residuali  sono  attribuite  al Comando  militare  autonomo  della  Sardegna,  costituito  con sede a Cagliari  per  riorganizzazione  del  Comando  regione militare della Sardegna.";
 d)  al  comma 1, lettera h), il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Le  relative  competenze  sono  attribuite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto.";
 e)  al  comma  1,  dopo la lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
 "l-bis)  a decorrere dal 2006 sono soppressi i distretti militari di  Torino,  Milano,  Padova,  Bologna,  Brescia,  Firenze, Cagliari, Chieti,  Napoli,  Bari,  Catanzaro,  Palermo,  Ancona, Udine, Genova, Trento,  Lecce,  Perugia,  Roma,  Caserta,  Catania,  Verona,  Como e Salerno. Contestualmente, sono costituiti i comandi militari Esercito che  assumono  la  denominazione  della regione amministrativa in cui hanno  sede.  Le competenze previste dal regio decreto 3 aprile 1942, n.  1133,  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,  n.  237,  dalla  legge  31 maggio 1975, n. 191, dalla legge 24 dicembre  1986,  n.  958,  nonche'  le  funzioni  gia'  espletate dai distretti  militari sono attribuite parte ai comandi regione militare e parte ai comandi militari Esercito;
 "l-ter)  a  decorrere  dal  2005,  il Comando 1ª regione aerea di Milano  ed  il  Comando  3ª  regione  aerea  di  Bari sono posti alle dipendenze  del  Capo  di  stato  maggiore  dell'Aeronautica,  che ne disciplina  le funzioni territoriali ed i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali;
 "l-quater) all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 1961, n. 509,  le  parole: "tre Comandi di Regione aerea, retti da generali di squadra  aerea"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "due  Comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali";
 f) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
 "3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concetto con  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca entro   il   31  dicembre  2005,  e'  istituita  la  Scuola  militare aeronautica,  inserita  ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze  militari  aeronautiche  di  cui  alla  tabella B allegata al presente  decreto.  Con  lo  stesso decreto del Ministro della difesa sono  disciplinati  il  funzionamento scolastico, nonche' i titoli di merito    per    l'ammissione   ai   corsi   normali   dell'Accademia aeronautica.";
 g) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente:
 "4-quinquies.   Le   disposizioni   che  disciplinano  i  corsi  di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri, nonche' le relative  graduatorie  di  merito,  cause  e procedure di rinvio e di espulsione,  sono  adottate con decreto del Ministro della difesa, ai sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale ai  sensi  del  presente comma, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.";
 h) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente:
 "5-bis.   Il   Capo  di  stato  maggiore  della  Marina,  ai  sensi dell'articolo  4,  comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio 1997, n.  25,  e  successive  modificazioni,  e  dell'articolo 12, comma 1, lettera  g),  numeri  1)  e  3),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica   25   ottobre   1999,   n.  556,  determina  con  proprio provvedimento  i  comandi  dipartimentali  e  non dipartimentali e la relativa dipendenza.".
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Si  riporta  l'art. 2 del decreto legislativo n. 464
 del 1997 cosi' modificato dal presente decreto:
 «Art. 2. - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma
 1, del presente decreto:
 a) sono   soppressi   il   comando  regione  militare
 nord-ovest     e    la    corrispondente    direzione    di
 amministrazione.  Le relative competenze sono attribuite al
 comando   regione   militare   nord,  con  sede  a  Padova,
 costituito   per   riorganizzazione   del  comando  regione
 militare nord-est;
 b) sono   soppressi   il   comando  regione  militare
 centrale  e la corrispondente direzione di amministrazione.
 Le  relative  competenze  sono  ripartite  fra  il  comando
 regione militare nord, il comando regione militare sud e la
 direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle
 disciolte  direzioni di amministrazione, nonche', dal 2005,
 delle   direzioni   di   amministrazione   distaccate,  dal
 sopprimere  secondo  quanto  indicato  nelle  tabelle A e B
 allegate al presente decreto».
 E'  istituito,  con  sede  in Roma, il comando militare
 della  capitale,  che  assume  le  funzioni  di comando del
 reclutamento  e delle forze di completamento interregionale
 centro  e  di  comando  del  reclutamento  e delle forze di
 completamento  della  regione  Lazio  a decorrere dal 2006,
 esso si riconfigura secondo quanto indicato nelle tabelle A
 e B allegate al presente decreto;
 c) sono  soppressi  il comando regione militare della
 Sicilia  e  la corrispondente direzione di amministrazione.
 Le  relative  competenze  sono  ripartite  tra  il  comando
 regione  militare  sud,  con  sede a Napoli, costituito per
 riorganizzazione  del comando regione militare meridionale,
 ed  il  comando militare autonomo della Sicilia, costituito
 con  sede a Palermo e fino al 2006 per riorganizzazione del
 Comando regione militare della Sicilia;
 d)  sono  soppressi il comando regione militare della
 Sardegna  e la corrispondente direzione di amministrazione.
 Le relative competenze residuali sono attribuite al Comando
 militare  autonomo  della  Sardegna,  costituito con sede a
 Cagliari   per   riorganizzazione   del  Comando  regionale
 militare della Sardegna;
 e) e'  soppresso  il comando in capo del dipartimento
 militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le
 relative  competenze  sono  ripartite  tra  i  dipartimenti
 militari  marittimi  di  Taranto  e La Spezia ed il comando
 militare marittimo autonomo della Sicilia;
 f) sono soppressi il comando della 2 regione area, le
 relative   direzioni   territoriali,   comprese  quelle  di
 commissariato   e   di   amministrazione,   e  le  connesse
 articolazioni   funzionali.  Le  relative  competenze  sono
 ripartite  secondo quanto indicato nella tabella B allegata
 al presente decreto;
 g) sono     soppressi     l'ispettorato     per    le
 telecomunicazioni  e  l'assistenza  al volo e l'ispettorato
 logistico.  Le  relative  competenze  sono ripartite tra il
 comando  logistico  ed  il  comando  della  squadra  aerea,
 secondo   quanto  indicato  nella  tabella  B  allegata  al
 presente decreto;
 h) sono  soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di
 regione  militare,  le  direzioni  di  commissariato  e  le
 connesse  articolazioni  funzionali. Le relative competenze
 sono  attribuite  secondo  quanto  indicato nella tabella B
 allegata a presente decreto.
 i) e'   soppressa  l'accademia  di  sanita'  militare
 interforze.   Le  relative  funzioni,  di  cui  alla  legge
 14 marzo  1968,  n. 273, ed al decreto del Presidente della
 Repubblica  7  gennaio  1970,  n.  98, sono attribuite alle
 accademie  militari di Forza armata con modalita' attuative
 da  determinarsi  con  uno  o piu' regolamenti del Ministro
 della  difesa,  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni. I
 giovani  ammessi  alle  accademie militari di Forza armata,
 con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso
 di  studi previsto per il conseguimento della laurea presso
 una  universita'  di  Stato  da  indicarsi  con decreto del
 Ministro della difesa, previa apposita convenzione;
 l)  e'  soppresso il collegio «Francesco Morosini» in
 Venezia.  Le  relative  attribuzioni  sono  trasferite alla
 scuola   navale   militare   «Francesco  Morosini»  che  e'
 istituita   con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
 concerto  con  il  Ministro  della  pubblica istruzione, ai
 sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
 400 e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di
 entrata  in  vigore del presente decreto, che ne disciplina
 il  relativo  funzionamento  nonche' i titoli di merito per
 l'ammissione  ai  corsi  normali  dell'accademia  navale da
 attribuirsi   agli   allievi  che  abbiano  concluso  senza
 demerito   il  ciclo  di  studi  presso  la  scuola  navale
 militare.
 «1-bis) a decorrere dal 2006 sono soppressi i distretti
 militari  di  Torino,  Milano,  Padova,  Bologna,  Brescia,
 Firenze,   Cagliari,   Chieti,   Napoli,  Bari,  Catanzaro,
 Palermo,  Ancona,  Udine,  Genova,  Trento, Lecce, Perugia,
 Roma,   Caserta,   Catania,   Verona,   Como   e   Salerno.
 Contestualmente,   sono   costituiti   i  comandi  militari
 Esercito   che  assumono  la  denominazione  della  regione
 amministrativa  in  cui  hanno sede. Le competenze previste
 dal  regio  decreto 3 aprile 1942, n. 1133, dal decreto del
 Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dalla
 legge 31 maggio 1975, n. 191, dalla legge 24 dicembre 1986,
 n.  958,  nonche'  le funzioni gia' espletate dai distretti
 militari  sono attribuite parte ai comandi regione militare
 e parte ai comandi militari Esercito;
 1-ter)  a  decorrere  dal  2005,  il Comando 1ª regione
 aerea di Milano ed il Comando 3ª regione aerea di Bari sono
 posti   alle   dipendenze   del   Capo  di  stato  maggiore
 dell'Aeronautica,    che    ne   disciplina   le   funzioni
 territoriali ed i compiti di collegamento con gli enti e le
 amministrazioni locali;
 1-quater)  all'art.  1,  comma  1, della legge 8 giugno
 1961,  n.  509,  le  parole: "tre Comandi di Regione aerea,
 retti  da  generali di squadra aerea" sono sostituite dalle
 seguenti: "due Comandi di regione aerea, retti da ufficiali
 generali";
 2.  Con  decreto del Ministro della difesa, di concerto
 con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica,  e'  determinata,  nel  triennio
 1998-2000,  la  data  delle soppressioni di cui al comma 1,
 lettere  a),  b), c), d), e), f), g), h) ed i) del presente
 articolo.
 3.  Con  decreto  del Ministro dell'universita' e della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  i
 Ministri  della  difesa  e delle finanze, sono definiti, ai
 sensi  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma
 95,  i  criteri generali per la definizione, da parte delle
 universita',   degli  ordinamenti  didattici  di  corsi  di
 diploma  universitario, di laurea e di specializzazione, di
 cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.
 341,  adeguati  alla formazione degli ufficiali delle Forze
 armate   e   del   Corpo   della  Guardia  di  finanza.  Le
 universita',    in   conformita'   ai   predetti   criteri,
 definiscono  gli  ordinamenti  didattici  d'intesa  con  le
 accademie  militari  per  gli  ufficiali  e  con  gli altri
 istituti   militari   d'istruzione   superiore.   Ai   fini
 dell'attivazione  e  della  gestione  dei  corsi  di cui al
 presente  articolo, le universita', cui compete il rilascio
 dei  titoli  e  la  responsabilita'  didattica  dei  corsi,
 stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed
 istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle
 attivita'  didattiche anche utilizzando le strutture e, per
 specifici  insegnamenti,  i docenti delle accademie e degli
 istituti.   I   Ministri  della  difesa,  delle  finanze  e
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
 definiscono  opportune  modalita' e strumenti per agevolare
 la  stipula  delle convenzioni di cui al presente articolo.
 Qualora  il  personale  militare  che frequenta i corsi non
 consegua  il  titolo universitario nel periodo di frequenza
 dell'accademia  o  di altro istituto militare di istruzione
 superiore,  e'  consentita la prosecuzione degli studi, con
 il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo,
 anche  presso  altre universita' che abbiano attivato corsi
 corrispondenti.  Le  convenzioni  di  cui al presente comma
 prevedono  anche le modalita' di riconoscimento degli studi
 compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario,
 di  laurea  e di specializzazione riguardanti gli ufficiali
 delle  Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in
 servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
 decreto  legislativo ovvero in congedo che, in possesso del
 diploma  di  scuola media superiore richiesto all'epoca per
 l'ammissione  alle  accademie militari, abbiano superato il
 previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le
 scuole  di  applicazione  ovvero  la  scuola  ufficiali dei
 carabinieri  o  la  scuola di applicazione della Guardia di
 finanza.  Per  gli  ufficiali  in  congedo  le modalita' di
 riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli
 di studi frequentati dal personale in servizio alla data di
 entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo  o
 successivamente  a  tale data. I riconoscimenti hanno luogo
 dando   la   precedenza   alle  procedure  riguardanti  gli
 ufficiali in servizio.
 3-bis.  Con decreto del Ministro della difesa, adottato
 di     concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione
 dell'universita' e della ricerca entro il 31 dicembre 2005,
 e'  istituita  la  Scuola  militare  aeronautica,  inserita
 ordinativamente   nel  riorganizzato  Istituto  di  scienze
 militari  aeronautiche  di  cui  alla tabella B allegata al
 presente  decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della
 difesa   sono  disciplinati  il  funzionamento  scolastico,
 nonche'  i  titoli  di  merito  per  l'ammissione  ai corsi
 normali dell'Accademia aeronautica;
 4.  Entro  il  31 dicembre 1998, il distaccamento della
 scuola militare "Nunziatella", con sede a Milano, assume la
 denominazione  di  "Scuola  militare  Teulie'"  con propria
 autonomia   funzionale;   alla   scuola   si  applicano  le
 disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 18 novembre 1965, n. 1484.
 4-bis. (omissis).
 4-ter.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento
 di   cui   al   secondo   comma   dell'art.  34  del  regio
 decreto-legge  22 febbraio  1937,  n. 220, convertito dalla
 legge  25 giugno  1937,  n. 1501, come sostituito dal comma
 4-bis  del  presente  articolo, e abrogato il regio decreto
 25 marzo 1941, n. 472.
 4-quater.  Le  disposizioni  relative  al funzionamento
 degli  istituti  e  delle  scuole interforze e di quelli di
 Forza  armata  sono  emanate,  rispettivamente, dal Capo di
 stato  maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di
 Forza  armata  e  dal  Comandante  generale  dell'Arma  dei
 carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della
 difesa.  E'  abrogato  l'art. 3 del regio decreto 1° maggio
 1930, n. 726.
 4-quinquies.  Le  disposizioni che disciplinano i corsi
 di  formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei
 sottufficiali  delle  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
 carabinieri,  nonche'  le  relative  graduatorie di merito,
 cause  e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate
 con  decreto  del Ministro della difesa, ai sensi dell'art.
 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data
 di  entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale
 ai  sensi  del  presente  comma, e' abrogato il decreto del
 Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.».
 5.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro della difesa
 possono   essere  costituiti  i  comandi  regione  militare
 interforze  cui  devolvere  le  funzioni svolte dai comandi
 regione   militare   e  aerea,  dai  comandi  in  capo  dei
 dipartimenti  militari  marittimi  e dai comandi militari e
 marittimi autonomi.
 5-bis. Il Capo di stato maggiore della Marina, ai sensi
 dell'art.  4,  comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio
 1997,  n.  25  e  successive  modificazioni e dell'art. 12,
 comma  1,  lettera  g)  numeri  1)  e  3)  del  decreto del
 Presidente   della  Repubblica  25 ottobre  1999,  n.  566,
 determina    con    proprio    provvedimento    i   comandi
 dipartimentali   e   non   dipartimentali   e  la  relativa
 dipendenza».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Sostituzione   delle  tabelle  allegate  al  decreto  legislativo  28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni
 
 1.  Gli  allegati  A,  C  e B, D al decreto legislativo 28 novembre 1997,  n.  464,  e  successive  modificazioni,  sono  rispettivamente sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Il  decreto  legislativo  28  novembre  1997, n. 464
 (Riforma  strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
 1,  comma  1,  lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre
 1995,  n. 549) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5
 gennaio 1998, n. 3.
 
 
 
 
 |  | Art. 4. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni
 
 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2.  I  provvedimenti  indicati  nelle  tabelle  A  e B allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.";
 b) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
 "2-ter.  Gli enti e gli organismi riorganizzati di cui all'articolo 2,  comma  1,  ed alla tabella B allegata al presente decreto possono essere  soppressi  o  riorganizzati  con  decreto  del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.".
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Si riporta l'art. 3 del sucitato decreto legislativo
 n. 464 del 1997 come modificato dal presente decreto:
 «Art.  3.  -  1.  Il Ministro della difesa, entro i tre
 mesi    precedenti    l'adozione   dei   provvedimenti   di
 soppressione   e  riorganizzazione  da  attuarsi  nell'anno
 successivo,   promuove   incontri   con  le  organizzazioni
 sindacali  maggiormente rappresentative al fine di assumere
 le  iniziative  atte  a favorire il reimpiego del personale
 civile  in  servizio,  attraverso  anche  l'attivazione  di
 programmi     di     riqualificazione    e    riconversione
 professionale.
 2.  I  provvedimenti  indicati  nelle  tabelle  A  e  B
 allegate  al presente decreto sono adottati con decreto del
 Ministro  della  difesa,  su  proposta  del  Capo  di stato
 maggiore della difesa.
 2-bis.   I   provvedimenti   organizzativi  conseguenti
 all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 2 ed al
 precedente  comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva
 competenza,  dal  Capo  di stato maggiore della difesa; dai
 Capi  di  stato maggiore di Forza armata, previo parere del
 Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali
 delle direzioni generali interessate.
 2-ter.  Gli  enti  e gli organismi riorganizzati di cui
 all'art. 2, comma 1, ed alla tabella B allegata al presente
 decreto   possono  essere  soppressi  o  riorganizzati  con
 decreto  del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
 stato maggiore della difesa.
 3.  Il Ministro della difesa presenta annualmente entro
 il  31  gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di
 avanzamento  del  processo  di  ristrutturazione  di cui al
 presente  decreto,  nonche'  sulla necessita' di apportarvi
 correttivi  nei  limiti  degli  stanziamenti  di bilancio e
 delle  dotazioni  organiche  di  personale  previste  dalle
 vigenti  disposizioni.  Il  Ministro della difesa evidenzia
 altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso
 le quali il processo di ristrutturazione attua il principio
 del  coordinamento  tra  le  Forze  armate,  ai fini di cui
 all'alinea del comma 2 dell'art. 1».
 
 
 
 
 |  | Art. 5. Introduzione dell'articolo  5-bis  al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni
 
 1.  Dopo  l'articolo 5 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente:
 "Art.  5-bis.  -  1.  Il  decreto  legislativo  luogotenenziale  1° febbraio  1945,  n. 123, e gli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1961, n. 509, sono abrogati.".
 |  | Art. 6. Personale civile
 
 1.  Ai  fini  del  reimpiego  del  personale  civile operante nelle strutture  oggetto  di  soppressione  o  riorganizzazione  di  cui al presente  decreto,  sono adottate le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 -  Per  il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.
 464 del 1997 si veda la nota all'art. 4.
 
 
 
 
 |  | Art. 7. O n e r i
 
 1.  I  provvedimenti di riorganizzazione di cui al presente decreto sono   adottati   nell'ambito  delle  risorse  finanziarie,  umane  e strumentali  disponibili  a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente  decreto  non  derivano  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 28 novembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Martino, Ministro della difesa
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  | ---->    Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 17   <---- |  |  |