Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |
AGENZIA DELLE DOGANE |
PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005 |
Richiesta di fissazione delle nuove aliquote d'accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico. |
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IL DIRETTORE
Visto l'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; Visto l'art. 10, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato l'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, aumentando le aliquote d'accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico; Visto l'art. 10, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che, con effetto dal 1° gennaio 2006, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, sono stabilite le nuove aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, rispettando per ciascuna categoria delle accise sui prodotti citati i criteri di progressione stabiliti con il comma 2 dell'art. 10 medesimo; Tenuto conto dell'intervenuta variazione dei consumi; Considerato che occorre determinare le nuove aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico aventi effetto a partire dal 1° gennaio 2006; Adotta la seguente determinazione: Art. 1. Con effetto dal 1° gennaio 2006, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nella seguente misura: birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato; prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro; alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro. | Art. 2. La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2005 Il direttore: Guaiana |
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