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| Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |  | AGENZIA DELLE DOGANE |  | PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005 |  | Richiesta  di  fissazione delle nuove aliquote d'accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico. |  | 
 |  | IL DIRETTORE 
 Visto  l'allegato  I  al testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le  imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
 Visto  l'art.  10,  comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha   modificato  l'Allegato  I  al  testo  unico  delle  disposizioni legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni  penali  e  amministrative, aumentando le aliquote d'accisa  relative  alla  birra,  ai  prodotti  alcolici  intermedi e all'alcole etilico;
 Visto  l'art.  10,  comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede  che,  con effetto dal 1° gennaio 2006, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, sono stabilite le nuove aliquote di  accisa  relative  alla  birra,  ai  prodotti alcolici intermedi e all'alcole  etilico,  in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate  pari  a  115  milioni  di  euro  annui a decorrere dal 2006, rispettando per ciascuna categoria delle accise sui prodotti citati i criteri  di  progressione  stabiliti  con  il  comma  2  dell'art. 10 medesimo;
 Tenuto conto dell'intervenuta variazione dei consumi;
 Considerato  che  occorre  determinare  le nuove aliquote di accisa relative  alla  birra,  ai  prodotti  alcolici intermedi e all'alcole etilico aventi effetto a partire dal 1° gennaio 2006;
 Adotta la seguente determinazione:
 Art. 1.
 Con  effetto  dal  1° gennaio  2006, nell'Allegato I al testo unico delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla produzione   e   sui   consumi   e  le  relative  sanzioni  penali  e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e  successive  modificazioni,  le  aliquote  di  accisa  relative  ai prodotti di seguito elencati sono determinate nella seguente misura:
 birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
 prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
 alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
 |  | Art. 2. La   presente   determinazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 dicembre 2005
 Il direttore: Guaiana
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