Gazzetta n. 290 del 2005-12-14
AGENZIA DELLE DOGANE
PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2005
Richiesta di fissazione delle nuove aliquote d'accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico.

IL DIRETTORE

Visto l'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
Visto l'art. 10, comma 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato l'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, aumentando le aliquote d'accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico;
Visto l'art. 10, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che, con effetto dal 1° gennaio 2006, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, sono stabilite le nuove aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, rispettando per ciascuna categoria delle accise sui prodotti citati i criteri di progressione stabiliti con il comma 2 dell'art. 10 medesimo;
Tenuto conto dell'intervenuta variazione dei consumi;
Considerato che occorre determinare le nuove aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico aventi effetto a partire dal 1° gennaio 2006;
Adotta la seguente determinazione:
Art. 1.
Con effetto dal 1° gennaio 2006, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nella seguente misura:
birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
Art. 2.
La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2005
Il direttore: Guaiana