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| Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 22 novembre 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Merlo Lorenzo Edoardo, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione  della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e  successive  integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza  del sig. Merlo Lorenzo Edoardo, nato a Bergamo il 21 ottobre  1974,  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere ai sensi dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992,  il  riconoscimento del titolo di «Attorney», conseguito in USA, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione in Italia di avvocato;
 Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico Laurea  in giurisprudenza conseguita presso l'Universita' degli studi di  Parma  in  data  12 marzo  2001 e del «Master of Law», conseguito presso la «Temple University Philadelphia» in data 23 maggio 2002;
 Considerato  inoltre  che  e'  iscritto  presso  la «Supreme Court, Appellate  Division  third  Iudicial  Department» in data 25 novembre 2003;
 Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 23 giugno 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Merlo Lorenzo Edoardo, nato a Bergamo il 21 ottobre 1974, cittadino  italiano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del  lavoro;  6) diritto  amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto  processuale  civile,  8)  diritto  processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua  italiana.  Le  modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 22 novembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una  materia  scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2) diritto   penale,   3)   diritto   amministrativo  (sostanziale  e processuale),  4)  diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  una  a  scelta  del candidato tra le nove materie sopra indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. Il candidato potra'  accedere  a  questo  secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
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