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| Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 novembre 2005 |  | Riconoscimento,  alla sig.ra Schino Iris, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza della sig.ra Schino Iris, nata a Milano 18 febbraio 1977,  cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del   decreto   legislativo   n.   115/1992  modificato  dal  decreto legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di  cui  e'  in  possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
 Preso  atto  che e' in possesso del titolo accademico in psicologia conseguito  presso  la «Katholieke Universiteit Brabant» nel dicembre 2000;
 Considerato  inoltre  che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 26 luglio 2005 e del 20 settembre 2005;
 Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  comunque,  che  la  richiedente  non abbia una formazione accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della  professione  di  psicologo  -  sezione A dell'albo, e pertanto debba  essere  applicata  una  misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;
 Visto  l'art.  6,  comma  1  del  decreto  legislativo  n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla sig.ra Schino Iris, nata a Milano l'8 febbraio 1977, cittadina italiana  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un  periodo  di  un  anno.  Le  modalita'  di  svolgimento dell'una e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  | Art. 3. La  prova,  ove  oggetto  di  scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica, 2) psicologia di comunita'.
 Roma, 24 novembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A 
 a) Prova   attitudinale:   il   candidato  dovra'  presentare  al Consiglio  nazionale  domanda  in  carta  legale,  allegando la copia autenticata  del  presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la  conoscenza  della  materia  indicata  nel  testo  del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento nonche'  la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Il Consiglio   Nazionale   vigilera'  sull'effettivo  svolgimento  dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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