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| Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 22 novembre 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Ramundo Maria Noel, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra Ramundo Maria Noel, nata a Lumos de Zamora (Argentina) il 28 ottobre 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  39  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «abogado»,  di  cui  e' in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
 Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Titulo  de  Abogado»,  conseguito presso la «Universidad Nacional de Lomas de Zamora» l'11 dicembre 1999 e rilasciato il 19 dicembre 2000;
 Considerato   che  e'  iscritta  presso  il  «Colegio  de  Abogados Departamento Judicial de Lomas de Zamora» dal 7 dicembre 2004;
 Considerato  che  l'istante  ha  superato  alcuni  esami  presso la facolta'  di  giurisprudenza  dell'Universita'  degli studi di Napoli «Federico II»;
 Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 26 luglio 2005 in cui si esprimeva parere favorevole;
 Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del Consiglio  nazionale  di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
 Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione di  avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante e che comunque ha superato alcuni esami in Italia;
 Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Ramundo Maria Noel, nata a Lumos de Zamora (Argentina) il  28 ottobre  1975,  cittadina  italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto costituzionale, 3) diritto commerciale, 4) diritto del lavoro, 5) diritto amministrativo, 6) diritto processuale civile,  7)  diritto  processuale  penale,  8) diritto internazionale privato, 9) deontologia e ordinamento forense.
 |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua  italiana.  Le  modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 22 novembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A 
 a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto  penale 2) una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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