Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
DETERMINAZIONE 24 novembre 2005 |
Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno. |
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IL DIRETTORE REGIONALE per la Toscana
E' accertato il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno per il giorno 14 novembre 2005. In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate, il direttore regionale per la Toscana e' chiamato ad esprimersi in merito alla chiusura della sezione staccata del territorio di Portoferraio in data 14 novembre 2005. Motivazioni. L'adesione dei lavoratori allo sciopero del 14 novembre 2005, proclamato dalla F.L.P., ha comportato la chiusura della sezione staccata di Portoferraio. Con nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno n. 9985 in data 14 novembre 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'ufficio; il suddetto sciopero puo' essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione. La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata. L'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 419 in data 18 novembre 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento. Riferimenti normativi. Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999. Art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari. Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961. Legge 25 ottobre 1985, n. 592. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del presente provvedimento sara' chiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 24 novembre 2005 Il direttore regionale: Macchia |
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