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| Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |  | AGENZIA DEL TERRITORIO |  | DETERMINAZIONE 24 novembre 2005 |  | Accertamento  del  periodo  di  mancato  funzionamento  della sezione staccata  di  Portoferraio dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno. |  | 
 |  | IL DIRETTORE REGIONALE per la Toscana
 
 E'  accertato  il  periodo  di  mancato funzionamento della sezione staccata  di  Portoferraio dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno per il giorno 14 novembre 2005.
 In  base  alle  attribuzioni  conferitegli  dalle  disposizioni  di seguito  riportate, il direttore regionale per la Toscana e' chiamato ad  esprimersi  in  merito  alla  chiusura della sezione staccata del territorio di Portoferraio in data 14 novembre 2005. Motivazioni.
 L'adesione  dei  lavoratori  allo  sciopero  del  14 novembre 2005, proclamato  dalla  F.L.P.,  ha  comportato  la chiusura della sezione staccata  di  Portoferraio.  Con  nota  dell'Ufficio  provinciale del territorio  di  Livorno  n. 9985 in data 14 novembre 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'ufficio; il suddetto sciopero puo' essere considerato come evento di carattere eccezionale    non    riconducibile   a   disfunzioni   organizzative dell'amministrazione.
 La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.
 L'ufficio  del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera  protocollo  n.  419  in  data 18 novembre 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento. Riferimenti normativi.
 Decreto  del  Ministro  delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con  cui  a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata attivata l'Agenzia del  territorio,  prevista  dall'art.  64  del decreto legislativo n. 300/1999.
 Art.  9,  comma  1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.
 Decreto-legge    21 giugno    1961,   n.   498,   convertito,   con modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.
 Art.  10  del  decreto  legislativo  26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.
 Legge 25 ottobre 1985, n. 592.
 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 Del  presente  provvedimento  sara'  chiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Firenze, 24 novembre 2005
 Il direttore regionale: Macchia
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