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| Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |  | UNIVERSITA' DI CAGLIARI |  | DECRETO RETTORALE 25 novembre 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  | IL RETTORE 
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli  6 e 16;
 Visto  il  decreto  rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del  Senato  accademico  integrato  ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti  rettorali  contenenti  alcune  sostituzioni  nell'ambito  di diverse componenti;
 Visto  lo  Statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con  decreto  rettorale  n.  501  del  18 dicembre  1995 e successive modificazioni;
 Viste  le  delibere del Senato accademico in composizione allargata del  16 dicembre  2002,  20 gennaio 2003 e del 3 febbraio 2003 che ha approvato alcune modifiche dello Statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari;
 Vista  la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 novembre 2004  che  ha  espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;
 Vista  la nota rettorale n. 11532 del 9 settembre 2005 con la quale sono  state  trasmesse  al  M.I.U.R.,  per il prescritto controllo di legittimita'  e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello Statuto di Ateneo;
 Vista  la  nota  ministeriale  n.  4333 del 7 novembre 2005, con la quale  il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, esercitato  il  succitato  controllo  di legittimita' e di merito, ha comunicato  che  in  relazione  al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 I sottoelencati articoli dello Statuto dell'Universita' degli studi di  Cagliari  sono  modificati  cosi'  come  indicato  nel  prospetto sottoriportato:
 ĞE'  approvata la modifica dell'art. 22, commi 1, 4, 5, 7, 8 e 10 che, pertanto, viene riformulato come segue:
 
 Art. 22.
 Facolta'
 
 1.  Le  facolta'  sono le strutture primarie per il coordinamento e l'organizzazione dell'attivita' didattica delle classi e dei corsi di studio ad esse afferenti.
 Le  facolta'  operano con autonomia decisionale per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse indicate nel bilancio di previsione d'Ateneo per le spese di funzionamento e della didattica. A tal fine, redigono e   sottopongono   per   l'approvazione  del  Senato  accademico,  un regolamento di facolta'.
 (Omissis).
 4. Nelle facolta' sono istituiti, di norma, i Consigli di classe.
 5.  Nelle  facolta'  comprendenti  un  numero  ridotto di classi il Consiglio  di  facolta', con delibera adottata a maggioranza assoluta dei  componenti,  puo'  assumere anche le competenze del Consiglio di classe, ai sensi dell'art. 26, comma 3.
 7.  Quando piu' facolta' concorrano alla costituzione di una classe o di un corso di studio, il Senato accademico definisce le competenze delle facolta' interessate.
 8.  Al fine di gestire le risorse destinate all'attivita' didattica le   facolta'   costituiscono  una  struttura  tecnico-amministrativa denominata segreteria di facolta'.
 (Omissis).
 
 10.  Al  fine  di rendere piu' funzionale ed aumentare l'efficienza del  Consiglio,  nel  regolamento di facolta' puo' essere prevista la costituzione   di   un   comitato   di  presidenza,  con  compiti  di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere.
 I  membri del Comitato vengono eletti dal Consiglio di facolta' con voto limitato.
 Qualora  particolari  competenze  siano  delegate  dal Consiglio di facolta' al Comitato di presidenza, il Regolamento di facolta' dovra' prevedere   nel  Comitato  un'adeguata  rappresentanza  di  tutte  le categorie.
 Il Consiglio di facolta', con maggioranza assoluta dei suoi membri, e  con  voto limitato, puo' delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le  modalita'  di  esercizio  della  delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del preside.
 E'  approvata  la modifica dell'art. 23, comma 1, lettera c), comma 2,  lettere  a), b), c), d), e), f), h), comma 3 e comma 4, che viene riformulato come segue:
 
 Art. 23.
 Consiglio di facolta'
 
 1. Il Consiglio di facolta' e' composto:
 a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori della facolta';
 b) da  due  rappresentanti  del personale tecnico-amministrativo, eletti  secondo  modalita'  stabilite  dal  Regolamento  generale  di Ateneo;
 c) dai  rappresentanti  degli  studenti  in  misura  pari al 15%, approssimato  per  eccesso,  delle  altre  componenti, eletti secondo modalita'    stabilite   dal   Regolamento   delle   elezioni   delle rappresentanze studentesche.
 Qualora  il  Consiglio di facolta' eserciti le competenze assegnate dal  presente Statuto al consiglio di classe puo' essere integrato ai sensi dell'art 26, comma 1, lettera a).
 2. Il Consiglio di facolta':
 a) formula  i  piani  delle attivita' didattiche di funzionamento della  facolta',  valutate  le proposte delle strutture didattiche, e sentiti,  ove  lo  ritenga  opportuno, i Consigli di dipartimento e i Consigli di area interessati;
 b) propone  al  Senato  accademico  modifiche dello Statuto e dei Regolamenti,   anche   sulla  base  delle  proposte  delle  strutture didattiche interessate;
 c) procede alla richiesta di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore indicando il relativo settore scientifico-disciplinare sentiti,  ove  lo  ritenga opportuno, i Consigli di dipartimento ed i Consigli delle Aree scientifico-disciplinari;
 d) effettua  le  chiamate  dei  professori vincitori di concorso, secondo  le  norme  vigenti  sentito,  ove  lo  ritenga opportuno, il Consiglio di area scientifico-disciplinare interessato;
 e) formula  e  presenta al Senato accademico, tenendo conto delle risorse  previste  per  la  facolta'  a livello di Ateneo, i piani di copertura  degli  insegnamenti  vacanti sulla base del Regolamento di facolta'  e  delle  indicazioni  fornite  dalle  strutture didattiche interessate;
 f)  approva,  sentito il Comitato di presidenza, ove previsto, il programma  predisposto  dal preside per la ripartizione delle risorse assegnate  alla  facolta',  anche  attribuendole  a  idonee strutture abilitate alla spesa;
 g) attiva   gli   opportuni   rapporti  con  i  dipartimenti  che forniscono il supporto scientifico e organizzativo alle attivita' dei corsi di studio;
 h) approva  la  relazione  annuale sull'attivita' didattica della facolta'  predisposta  dal  preside  sulla base delle relazioni delle strutture didattiche afferenti;
 i) verifica il buon andamento delle attivita' didattiche;
 l)  esamina  le  proposte  della Commissione paritetica di cui al successivo art. 32;
 m) esprime  pareri  su  tutti  gli  argomenti  che  gli organi di governo centrali ritengano opportuno sottoporgli;
 n) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il  Regolamento di facolta', di cui al successivo art. 64, secondo le norme previste dal Regolamento generale di ateneo;
 o) elegge il preside di facolta'.
 Il  Consiglio  di facolta' esercita, inoltre, le competenze ad esso assegnate dal Regolamento didattico di ateneo.
 3.   Su  alcune  materie  il  Consiglio  di  facolta'  delibera  in composizione  ristretta.  In  particolare sugli argomenti di cui alle lettere  c)  e  d) del comma 2 e su tutte le questioni attinenti alle singole  persone  delibera nella composizione limitata alla categoria corrispondente e a quelle superiori. Per quanto riguarda le questioni di  cui  alla  lettera  e)  delibera nella composizione limitata alle categorie degli aventi titolo.
 Ai  fini  del computo del numero legale, i professori fuori ruolo e le rappresentanze sono computati solo se presenti.
 4. Il Consiglio di facolta' puo' delegare alle strutture didattiche afferenti la competenza su alcune materie.
 E' approvata la modifica dell'art. 24, comma 4, lettere d), e), f), g), h), i) e comma 5, che viene riformulato come segue:
 
 Art. 24.
 Preside di facolta'
 
 1. Testo gia' approvato dal Ministero.
 2. Per l'elezione del preside il Consiglio di facolta' e' convocato e presieduto dal decano dei professori ordinari.
 3.  Il  preside rappresenta la facolta' ed e' membro di diritto del Senato accademico.
 4. Il preside:
 a) convoca e presiede il Consiglio di facolta';
 b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di facolta';
 c) sovrintende  al  regolare  svolgimento  di  tutte le attivita' didattiche   e   organizzative   che   si  svolgono  nella  facolta', esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
 d) predispone  e  sottopone  all'approvazione  del  Consiglio  di facolta' il programma per la ripartizione delle risorse alla facolta' per la didattica e per il funzionamento;
 e) predispone  e  sottopone  all'approvazione  del  Consiglio  di facolta'  la  relazione  annuale sulle attivita' didattiche di cui al precedente articolo nonche' la relazione sulla gestione delle risorse di cui al punto d);
 f) stipula  i  contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza   ai   sensi  di  quanto  stabilito  dal  Regolamento  per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
 g) adotta  i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti, tranne   quelli   che   apposite  norme  statutarie  o  regolamentari attribuiscano ad altri organi;
 h) nomina le commissioni per gli esami di laurea;
 i) esercita  ogni  altra  attribuzione demandatagli dalle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.
 5.  Il  preside  puo'  designare tra i professori di ruolo di prima fascia  a tempo pieno un preside vicario che, in caso di assenza o di impedimento,  lo  sostituisce  in  tutte  le  funzioni previste dalla legge,  dallo  Statuto  e  dai  Regolamenti.  Il  preside  vicario e' nominato  dal rettore. In caso di mancata nomina del preside vicario, o  in caso di sua assenza o impedimento, il preside e' sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia.
 E' approvata la modifica dell'art. 26, comma 1, lettera b), comma 2 lettere  a),  b),  d), e), f), comma 3, comma 4 e comma 5, che viene, pertanto, riformulato come segue:
 
 Art. 26.
 Consiglio di classe
 
 1. Il Consiglio di classe e' composto:
 a) dai  professori  e  dai  ricercatori  che  svolgono  attivita' didattica  nell'ambito  dei  corsi  di  studio afferenti alla classe, compresi i titolari di contratti sostitutivi;
 b) dai  rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% delle altre  componenti, eletti secondo modalita' stabilite dal regolamento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.
 Il  regolamento  di facolta' puo' prevedere che la composizione del consiglio  di classe sia integrata da un rappresentante del personale dell'area  tecnica o delle biblioteche eletto secondo norme contenute nel regolamento generale di ateneo.
 2. Il Consiglio di classe:
 a) stabilisce  i  contenuti didattici e le modalita' dei corsi di insegnamento,  coordinandoli  tra  loro  e  promuove  nuove modalita' didattiche;
 b) propone  al  Consiglio  di  facolta' il piano di attivazione e copertura   degli  insegnamenti.  A  tal  fine  puo'  servirsi  della collaborazione  dei  consigli  di  area.  Nel Regolamento di facolta' verranno  definite  le  modalita'  per  ripartire il carico didattico secondo criteri di funzionalita' e di equa ripartizione e fatti salvi i   diritti   dei   professori   e  dei  ricercatori  previsti  dalla legislazione vigente;
 c) predispone   per   il   Consiglio  di  facolta'  le  relazioni sull'attivita'  didattica,  anche  al  fine  di fornire elementi agli organi preposti alla attivita' valutativa;
 d) formula al Consiglio di facolta' proposte e pareri in merito a quanto attiene ai corsi di studio;
 e) delibera  in  merito  ai piani di studio, ai trasferimenti, ai passaggi,  alla  convalida  di  esami  e  su  eventuali domande degli studenti attinenti al curriculum degli studi;
 f)  organizza  l'attivita'  di  tutorato  e  di tirocinio per gli studenti iscritti;
 g) esamina  le  proposte  della  Commissione  paritetica  di  cui all'art. 32 del presente Statuto;
 h) elegge il presidente del Consiglio di classe.
 3. Le classi di corsi di studio, individuabili come appartenenti ad una  comune  area  scientifico-culturale,  possono essere rette da un unico  Consiglio.  Tale  raggruppamento,  deliberato dal Consiglio di facolta'  anche  in  base  a  valutazioni  di  carattere  numerico ed organizzativo,  e'  approvato  dal  Senato accademico. Qualora in una facolta' sia contemplato un numero ridotto di classi, anche in base a valutazioni  di carattere numerico ed organizzativo, la facolta' puo' proporre  al Senato accademico che i consigli delle classi coincidano con il consiglio di facolta'.
 4.  Nel  caso  di  corsi  di  laurea  decentrati  nel territorio il regolamento  di  facolta'  puo'  prevedere  la  creazione di autonomi consigli di corso di studio.
 5.  Sulle  proposte di conferimento degli insegnamenti il Consiglio di  classe  delibera  in  composizione ristretta ai soli professori e ricercatori.
 E'  approvata  la  modifica  dell'art.  27, comma 2, lettera c) che viene cosi' riformulato:
 
 Art. 27.
 Presidente del Consiglio di classe
 
 1.  Il  presidente del Consiglio di classe e' eletto dal Consiglio, nella  sua composizione piu' ampia, tra i professori di ruolo a tempo pieno,  dura  in  carica tre anni accademici e non puo' essere eletto per piu' di due mandati consecutivi. Per l'elezione del presidente il Consiglio  e'  convocato dal decano dei professori ordinari afferenti alla classe.
 2. Il presidente del Consiglio di classe:
 a) convoca e presiede il Consiglio di classe;
 b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio;
 c) qualora  il  Regolamento  di  facolta'  lo  preveda, nomina le commissioni  per  gli  esami di profitto e, su delega del preside, le Commissioni per gli esami di laurea;
 d) provvede  alla  organizzazione  dell'attivita' didattica sulla base   degli   indirizzi   deliberati   dal   Consiglio   di  classe, coordinandosi con il preside della facolta'.
 E' approvata la modifica dell'art. 28, commi 2 e 4, che viene cosi' riformulato:
 
 Art. 28.
 Corsi di studio
 
 1.  In ciascuna classe sono attivati uno o piu' corsi di studio, in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
 2.  I  corsi  di  studio,  al termine dei quali, previo superamento dell'esame  finale,  vengono  rilasciati  i  titoli  di studio di cui all'art.  6,  raggruppati  in  classi  di  appartenenza, in base alle definizioni  stabilite  dai decreti ministeriali, sono contrassegnati da  denominazioni  indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali.
 3.  I  corsi  di studio sono istituiti, su proposta della facolta', con  decreto  del rettore, su delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione;
 4.   In   caso  di  comprovate  esigenze  di  organizzazione  della didattica,  le  facolta',  in  sostituzione  dei  Consigli  di classe possono  attivare  Consigli  di  corso di studio. Nelle facolta' dove vengono  istituiti  i Consigli di corsi di studio, non possono essere istituiti  i  Consigli  di  classe, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 26.
 E'  approvata la modifica dell'art. 29, commi 1, 2, 3 e 6 che viene cosi' riformulato:
 
 Art. 29.
 
 Scuole di specializzazione
 
 1.  Presso  una  o piu' facolta' possono essere istituite Scuole di specializzazione.
 2. L'attivita' di specializzazione finalizzata al conseguimento del titolo  di  diploma  di  specializzazione  (DS)  rientra  nei compiti istituzionali dell'Universita'.
 3.  Le  scuole  di  specializzazione sono istituite, in conformita' alle  disposizioni  legislative  e  comunitarie  vigenti, su proposta delle  facolta',  con decreto del rettore, previa delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
 Le  Scuole  di  specializzazione  svolgono  la  loro  attivita' con autonomia  didattica  e  organizzativa  nei limiti della legislazione vigente,  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  Statuto  e  del Regolamento di facolta'.
 4.  Sono  organi della scuola di specializzazione il direttore e il Consiglio.
 5.  Il  direttore  ha  la  responsabilita'  del funzionamento della scuola.  E'  'eletto  dal  Consiglio della scuola tra i professori di ruolo  che  ne  fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
 6.  Il  Consiglio  della  scuola di specializzazione e' composto da tutti  i  docenti  incaricati  di insegnamento (per affidamento o per contratto) e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.
 E' approvata la modifica dell'art. 30 che viene cosi' riformulato:
 
 Art. 30.
 Master universitari
 
 1.  I  master  di  primo  e  secondo  livello  sono  istituiti,  in conformita'  alle  disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta  delle  facolta',  anche ad iniziativa dei dipartimenti, con delibera   del   Senato   accademico,   sentito   il   Consiglio   di amministrazione,   e   svolgono   la  loro  attivita'  con  autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.
 2.  Le  modalita' per il funzionamento dei master universitari sono contenute,   per  quanto  non  stabilito  dalla  legge,  in  apposito Regolamento di Ateneo.
 3. La gestione amministrativa del master puo' essere affidata ad un dipartimento.
 E' approvata la modifica dell'art. 31 che viene cosi' riformulato:
 
 Art. 31.
 Corsi di alta formazione
 
 1. L'Universita' puo' attivare corsi di alta formazione, successivi al  conseguimento  della  laurea o della laurea specialistica, le cui modalita'  di funzionamento sono contenute in apposito Regolamento di ateneo.
 E'  approvata la modifica dell'art. 32, comma 1, (ex art. 31) che viene cosi' riformulato:
 
 Art. 32.
 Dottorati di ricerca
 
 1.  L'Universita' istituisce ed organizza, presso i Dipartimenti, i corsi   di  dottorato  di  ricerca  e  provvede  a  disciplinarne  il funzionamento con apposito regolamento.
 2.  Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del corso di dottorato  sono  assegnate  al  Dipartimento  presso cui viene svolta l'attivita' dei dottorandi.
 E'  approvata la modifica dell'art. 33 (ex art. 32) commi 1 e 4 che viene cosi' riformulato:
 
 Art. 33.
 Commissione paritetica per la valutazione della didattica
 
 1.  Presso  ciascuna  facolta',  per  l'espletamento delle funzioni previste  dalla  normativa  vigente,  e'  istituita  una  commissione paritetica   con   il   compito   di   valutare   l'efficacia   della organizzazione   didattica,   anche   con  riguardo  ai  problemi  di coordinamento tra i diversi corsi di studio, nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato.
 2.  La commissione paritetica e' presieduta dal preside o da un suo delegato  ed  e' composta per meta' da professori e ricercatori e per meta'  da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di facolta'. La composizione  e il funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di facolta', di cui al successivo art. 64.
 3.  La  Commissione  redige  annualmente  una relazione sullo stato dell'attivita'   didattica  e  formula  proposte  idonee  a  superare eventuali   difficolta'.  La  relazione,  comprensiva  di  tutti  gli orientamenti   emersi,   deve   essere   presentata   al   preside  e obbligatoriamente   discussa   dal   Consiglio   di   facolta'  prima dell'inizio dell'anno accademico successivo.
 4.  Analoghe  Commissioni  possono essere istituite dai Consigli di classe o Consigli di corso di studio.
 Viene cassato l'art. 33 - Osservatorio sull'attivita' didatticağ.
 |  | Art. 2. 
 Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Cagliari, 25 novembre 2005
 Il rettore: Mistretta
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