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| Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |  | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  | DELIBERAZIONE 29 novembre 2005 |  | Modificazioni   e   integrazioni  al  regolamento  recante  norme  di attuazione  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto  legislativo  24 giugno  1998, n. 213, in materia di mercati, adottato  con  delibera  n.  11768  del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15233). |  | 
 |  | LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
 Visto   il   decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  e successive modificazioni;
 Visto  l'art.  9  della  legge  n.  62 del 18 aprile 2005 recante «Disposizioni     per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge comunitaria 2004»;
 Vista  la  direttiva  2003/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  28 gennaio  2003  relativa  all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);
 Vista  la direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003  recante  modalita'  di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e  la  comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato;
 Vista  la direttiva 2003/125/CE della Commissione del 22 dicembre 2003,  recante  modalita' di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione    delle   raccomandazioni   di   investimento   e   la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse;
 Vista  la  direttiva  2004/72/CE  della Commissione del 29 aprile 2004,  recante  modalita' di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento  europeo  e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato  ammesse,  la  definizione  di  informazione  privilegiata in relazione  agli  strumenti  derivati  su  merci,  l'istituzione di un registro  delle  persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la  notifica  delle  operazioni  effettuate da persone che esercitano responsabilita'   di   direzione  e  la  segnalazione  di  operazioni sospette;
 Visto   il   regolamento   2273/2003/CE   della  Commissione  del 22 dicembre  2003,  recante  modalita'  di esecuzione della direttiva 2003/6/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la  deroga  per  i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari;
 Vista  la delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, con la quale e' stato  adottato il regolamento concernente la disciplina dei mercati, in attuazione del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  del  citato  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, come modificata  dalle  delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile  2001, n. 13659 del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002,  n.  14003  del  27 marzo 2003, n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003 e n. 14955 del 23 marzo 2005;
 Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare le disposizioni contenute  nel regolamento sui mercati, per adeguarle alla disciplina introdotta   nell'ordinamento  con  il  recepimento  della  normativa comunitaria sugli abusi di mercato;
 Ritenuta   la   necessita'  di  prevedere  un'entrata  in  vigore differita   delle   disposizioni   relative   a  talune  materie  che coinvolgono aspetti organizzativi dei soggetti vigilati e della Borsa Italiana  S.p.a.,  al fine di consentire l'adeguamento o la creazione delle necessarie procedure;
 Considerate  le  osservazioni  formulate  dagli Enti ed Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
 Delibera:
 
 I.   Il   regolamento   di  attuazione  del  decreto  legislativo 24 febbraio  1998, n. 58 e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,  concernente  la  disciplina  dei mercati, come modificato dalle delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659  del 10 luglio 2002, n. 13858 del 4 dicembre 2002, n. 14003 del 27 marzo  2003,  n. 14146 del 25 giugno 2003, n. 14339 del 5 dicembre 2003  e  n.  14955 del 23 marzo 2005, e' modificato ed integrato come segue:
 dopo il Titolo IV e' inserito il seguente:
 
 «Titolo V
 INTEGRITA' DEI MERCATI
 
 Capo I
 Prassi di mercato ammesse
 
 Art. 59.
 Criteri per l'ammissione delle prassi
 
 1.  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli 181,  comma 2, e 187-ter,   comma   4,   del  Testo  unico,  la  Consob  nel  valutare l'ammissibilita'  di  una  prassi di mercato di cui all'articolo 180, comma  1, lettera c) del Testo unico tiene conto dei seguenti criteri non esaustivi:
 a) il  grado  di  trasparenza  della prassi rispetto all'intero mercato;
 b) la necessita' di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare interazione fra la domanda e l'offerta;
 c) il  livello  di  impatto  della  prassi  sulla  liquidita' e sull'efficienza del mercato;
 d) il  grado  in  cui  la  prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione  dei  mercati  interessati e permette ai partecipanti al mercato  di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa;
 e) il rischio inerente alla prassi per l'integrita' dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui e' negoziato  lo  stesso  strumento  finanziario  in  tutta la Comunita' europea;
 f) l'esito  di  eventuali  indagini  sulla  prassi  di mercato, svolta  da  un'autorita'  competente  o  da  altra  autorita'  di cui all'articolo   12,   paragrafo  1,  della  direttiva  2003/6/CE,  con particolare  riguardo  alle  ipotesi  in  cui la prassi abbia violato norme  e  regole  dirette  a  prevenire  gli abusi di mercato, ovvero codici  di condotta, sul relativo mercato o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunita' europea;
 g) le  caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa  la  circostanza che trattasi di mercato regolamentato o no, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare  riguardo  alla  quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.
 2.  Nel tener conto della condizione prevista al comma 1, lettera b), la Consob analizza in particolare l'impatto della prassi rispetto ai  principali  parametri  di mercato, quali le specifiche condizioni del  mercato  prima di porre in essere tale prassi, la formazione del prezzo  medio  ponderato  di  una  singola  sessione  o del prezzo di chiusura giornaliero.
 3.  Non  si  considerano inammissibili le prassi di mercato ed in particolare  le  prassi  nuove  ed emergenti per il solo fatto che le stesse non sono state ancora ammesse.
 4.  La  Consob  riesamina  regolarmente le prassi che ha ammesso, tenendo  anche  conto  dei cambiamenti significativi del contesto del mercato  interessato,  quali modifiche delle regole di negoziazione o dell'infrastruttura del mercato.
 
 Art. 60.
 Procedure per l'ammissione della prassi
 
 1.  Ai fini dell'ammissione di una prassi di mercato ovvero della valutazione   del   riesame   dell'ammissibilita'   di   una   prassi precedentemente  ammessa,  la Consob avvia, anche su segnalazione dei soggetti  interessati,  una  procedura di consultazione acquisendo il parere:
 a) degli  organismi  pertinenti,  quali  i rappresentanti degli emittenti,   dei   soggetti  abilitati,  dei  consumatori,  di  altre autorita', delle societa' che gestiscono i mercati;
 b) di  autorita'  competenti  estere  quando  esistono  mercati comparabili, ad esempio, per struttura, scambi e tipo di operazioni.
 2.  La  Consob  pubblica  le decisioni adottate, corredate di una descrizione  appropriata  della  prassi  oggetto di valutazione. Tale pubblicazione   include   una   descrizione   dei  criteri  presi  in considerazione  per  la decisione, in particolare qualora siano state raggiunte conclusioni diverse da quelle di altri Stati comunitari.
 3.  La  Consob  trasmette  senza indugio le decisioni adottate al Committee of European Securities Regulators (CESR).
 4.  La  Consob  pubblica,  indicando  il  mercato di riferimento, l'elenco   aggiornato   delle  prassi  ammesse  in  Italia  ai  sensi dell'articolo  180,  comma  1,  lettera  c),  del Testo unico e delle prassi  ammesse  negli  altri Stati comunitari individuate sulla base dell'elenco   pubblicato   dal   Committee   of  European  Securities Regulators  (CESR).  L'elenco  pubblicato dalla Consob contiene anche una  sezione  relativa  alle  prassi  che  la  Consob ha ritenuto non ammissibili.
 5.  Qualora  siano  gia'  state  avviate  indagini  su ipotesi di violazione delle disposizioni indicate nel Titolo I-bis della Parte V del  Testo  unico attinenti alla prassi in questione, la procedura di consultazione  di  cui al presente articolo puo' essere rinviata fino al termine delle indagini o alle eventuali relative sanzioni.
 6.  Una prassi ammessa a seguito della procedura di consultazione prevista  dal presente articolo puo' essere modificata solo a seguito della stessa procedura di consultazione.
 
 Capo II
 Prassi nei mercati su strumenti derivati
 
 Art. 61. Informazioni  privilegiate  in  relazione  agli strumenti derivati su
 merci
 
 1.  Fatto  salvo  quanto disposto dagli articoli 59 e 60, ai fini dell'applicazione  dell'articolo  181,  comma  2,  del Testo unico le informazioni  concernenti,  direttamente o indirettamente, uno o piu' strumenti derivati su merci che i partecipanti ai mercati su cui sono negoziati  gli  strumenti  derivati su merci si aspettano di ricevere conformemente  a  prassi  di  mercato ammesse in tali mercati sono le informazioni che:
 a) sono  messe  abitualmente  a disposizione dei partecipanti a tali mercati, o
 b) sono   soggette  all'obbligo  di  divulgazione  a  norma  di disposizioni   legislative   e   regolamentari,  nonche'  di  regole, contratti  e  usi  vigenti  su tali mercati o sui mercati delle merci sottostanti.
 
 Capo III
 Manipolazioni del mercato
 
 Art. 62. Elementi   e   circostanze   da  valutare  per  l'identificazione  di
 manipolazioni del mercato
 
 1.  Al  fine  di  valutare  se  un  comportamento  sia  idoneo  a costituire  manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma  3,  lettere  a)  e  b)  del  Testo  unico, sono da prendere in considerazione i seguenti elementi e circostanze:
 a) la  misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni  eseguite rappresentano una quota significativa del volume giornaliero  degli  scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato  regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o  operazioni  conducono  ad  una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario;
 b) la  misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni  eseguite  da  soggetti con una significativa posizione in acquisto  o  in  vendita  su  uno  strumento  finanziario conducono a significative  variazioni  del  prezzo  dello strumento finanziario o dello  strumento  derivato  collegato  o  dell'attivita'  sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
 c) se  le operazioni eseguite non determinano alcuna variazione nella  proprieta' ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della   proprieta'   di   uno   strumento  finanziario  ammesso  alla negoziazione in un mercato regolamentato;
 d) la  misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni  eseguite  prevedono inversioni di posizione in acquisto o in  vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del   volume   giornaliero  di  scambi  dello  strumento  finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a  significative  variazioni  del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
 e) la  misura in cui gli ordini di compravendita impartiti o le operazioni  eseguite  sono concentrati in un breve lasso di tempo nel corso della sessione di negoziazione e conducono a una variazione del prezzo che successivamente si inverte;
 f) la  misura  in  cui  gli  ordini  di compravendita impartiti modificano  la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto  o  di  vendita  di  uno  strumento finanziario ammesso alla negoziazione  in  un  mercato  regolamentato  o, piu' in generale, la misura  in  cui  essi  modificano  la  rappresentazione  del  book di negoziazione  a  disposizione  dei  partecipanti  al  mercato  e sono revocati prima della loro esecuzione;
 g) la   misura  in  cui  gli  ordini  vengono  impartiti  e  le operazioni  eseguite  nei  momenti  o intorno ai momenti utili per il calcolo  dei  prezzi delle aste di apertura o di chiusura, dei prezzi di  controllo, dei prezzi di riferimento, dei prezzi di regolamento o di  valutazione  di  strumenti finanziari, conducendo a variazioni di tali prezzi.
 2.  Al  fine  di  valutare  se  un  comportamento  sia  idoneo  a costituire  manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma   3,   lettera   c)  del  Testo  unico,  sono  da  prendere  in considerazione i seguenti elementi e circostanze:
 a) se  gli  ordini  di  compravendita impartiti o le operazioni eseguite  sono  preceduti  o seguiti dalla diffusione di informazioni false  o  fuorvianti  da  parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate;
 b) se  vengono  impartiti  ordini  di  compravendita o eseguite operazioni  da  parte di persone prima o dopo che le stesse persone o persone  ad  esse  collegate  abbiano  elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti.
 3.  Gli  elementi  e  le circostanze indicati nei commi 1 e 2 non sono  da  considerare  esaustivi  e  non  costituiscono  di  per  se' necessariamente  una manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 187-ter, comma 3, del Testo unico.
 4. Costituiscono comportamenti idonei a configurare manipolazione di  mercato  gli  esempi  previsti  dall'articolo  1  della direttiva 2003/6/CE e contenuti nell'Allegato 4.
 5.   La   valutazione   dei  comportamenti  idonei  a  costituire manipolazione   del   mercato   e'   effettuata  prendendo  anche  in considerazione gli esempi elaborati a livello comunitario.
 
 Capo IV
 Operazioni sospette
 
 Art. 63.
 Soggetti tenuti alla segnalazione
 
 1.  I  soggetti indicati nell'articolo 187-nonies del Testo unico effettuano le segnalazioni ivi previste alla Consob per le operazioni sospette   da   essi   effettuate   ovvero   concluse   nei   mercati regolamentati,  nei sistemi di scambi organizzati, ovvero nelle altre piattaforme  di  negoziazione  da  essi gestiti aventi ad oggetto gli strumenti  finanziari indicati nell'articolo 180, comma 1, lettere a) e   b)  del  Testo  unico.  Formano  oggetto  della  segnalazione  le operazioni e gli ordini anche non eseguiti.
 2.  Non sono tenuti agli obblighi previsti dal comma 1 le imprese di  investimento  comunitarie, le banche comunitarie e le societa' di gestione  armonizzate  che  operano  in  Italia  in  regime di libera prestazione di servizi.
 
 Art. 64.
 Identificazione delle operazioni sospette
 
 1.   La   valutazione   dei  comportamenti  idonei  a  costituire operazioni  sospette  e'  effettuata  caso  per  caso,  prendendo  in considerazione:
 a) gli  elementi configuranti gli abusi di mercato indicati nel Titolo I-bis della parte V del Testo unico;
 b) la   definizione   e  la  comunicazione  al  pubblico  delle informazioni  privilegiate  come previste dall'articolo 114 del Testo unico e dalle norme regolamentari di attuazione;
 c) la   definizione   e  la  comunicazione  al  pubblico  delle informazioni  definite  dall'articolo 181, comma 2, del Testo unico e dall'articolo 61;
 d) gli elementi e le circostanze indicati nell'articolo 62;
 e) gli   esempi   di   manipolazione   del   mercato   indicati nell'Allegato   4   e   gli  ulteriori  esempi  elaborati  a  livello comunitario;
 f) gli  esempi indicativi della presenza di operazioni sospette individuati  dalla  Consob  anche  sulla  base  di quelli elaborati a livello comunitario.
 2.  I soggetti abilitati tenuti alla segnalazione e gli agenti di cambio adottano le disposizioni e gli atti necessari a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette.
 3. I soggetti abilitati e le societa' di gestione del mercato che organizzano  sistemi  di  scambi  organizzati  o altre piattaforme di negoziazione   adottano  le  disposizioni  e  gli  atti  necessari  a prevenire abusi di mercato e a identificare e segnalare senza indugio operazioni sospette.
 
 Art. 65.
 Tempi della segnalazione
 
 1.   La  valutazione  prevista  dall'articolo  64,  comma  1,  e' effettuata  anche  tenendo conto di circostanze, informazioni o fatti intervenuti successivamente all'operazione.
 2.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  63, comma 1, provvedono senza  indugio alla segnalazione quando vengono a conoscenza di fatti o informazioni che forniscono ragionevoli motivi per nutrire sospetti sull'operazione interessata.
 
 Art. 66.
 Contenuto della segnalazione
 
 1. La segnalazione contiene i seguenti elementi informativi:
 a) la   descrizione   delle   operazioni,   ivi   compresi   le caratteristiche degli ordini e i mercati di esecuzione;
 b) i  motivi  per  cui  si  sospetta  che le operazioni possano costituire abusi di mercato;
 c) gli  estremi  per  identificare  le  persone coinvolte nelle operazioni;
 d) la  veste  in cui opera il soggetto tenuto alla segnalazione (ad esempio: per conto proprio o per conto di terzi);
 e) qualsiasi  informazione  rilevante  ai fini dell'esame delle operazioni sospette.
 2.  Qualora  le  informazioni  indicate  nel comma precedente non siano disponibili al momento della segnalazione, questa indica almeno i  motivi  che  inducono a ritenere che possa trattarsi di operazione sospetta.   Tutte   le   altre  informazioni  sono  trasmesse  appena disponibili.
 
 Art. 67.
 Modalita' di segnalazione
 
 1. La segnalazione alla Consob puo' avvenire per posta, per posta elettronica,  per telefax e per telefono, fatta salva, in tale ultimo caso,   conferma   per   iscritto   su  richiesta  della  Consob.  La segnalazione  deve  essere  effettuata secondo le istruzioni indicate dalla Consob.
 
 Art. 68.
 Obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio
 
 1. In attuazione della normativa comunitaria:
 -   i   soggetti   che  effettuano  la  segnalazione  ai  sensi dell'articolo  187-nonies  del  testo unico non informano alcun altro soggetto  dell'avvenuta  segnalazione  comprese  le persone per conto delle quali le operazioni sono state eseguite;
 -  la Consob non comunica ad altri l'identita' dei soggetti che effettuano la segnalazione.
 2.  Sono salvi i rapporti con la magistratura di cui all'articolo 187-decies  del  Testo unico, nonche' i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
 
 Art. 69.
 Operazioni attinenti a mercati esteri
 
 1.  La  Consob trasmette immediatamente alle competenti autorita' estere  le  segnalazioni ricevute e attinenti a mercati regolamentati aventi sede in altri Stati comunitari.».
 il «Titolo V» e' rinumerato come «Titolo VI».
 l'«Art. 59» e' rinumerato come «Art. 70»;
 dopo l'Allegato 3 e' inserito il seguente:
 
 «ALLEGATO 4 Esempi  di  manipolazioni  del mercato previsti dall'articolo 1 della
 direttiva 2003/6/CE
 
 1. Dalle definizioni riportate dall'articolo 187-ter, comma 3 del Testo unico derivano i seguenti esempi:
 a) il  comportamento  di  una  persona  o  di  piu' persone che agiscono   di   concerto   per   acquisire  una  posizione  dominante sull'offerta  o  sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto  di  fissare,  direttamente  o  indirettamente, i prezzi di acquisto  o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
 b) l'acquisto   o  la  vendita  di  strumenti  finanziari  alla chiusura  del  mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
 c) l'utilizzo  occasionale  o regolare di mezzi di informazione tradizionali  o  elettronici  per  diffondere  una valutazione su uno strumento  finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente   preso   posizione   sullo   strumento  finanziario, beneficiando  di  conseguenza  dell'impatto della valutazione diffusa sul  prezzo  di  detto  strumento,  senza  avere  allo  stesso  tempo comunicato  al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse.».
 II.  La  presente  delibera  e'  pubblicata  nel Bollettino della Consob  e  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra  in  vigore  il  1° gennaio  2006,  salvo  il Titolo V, Capo IV (Operazioni sospette) che entra in vigore il 1° aprile 2006.
 Roma, 29 novembre 2005
 Il presidente: Cardia
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