Gazzetta n. 290 del 2005-12-14 |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 29 novembre 2005 |
Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15232). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; Visto l'art. 9 della legge n. 62 del 18 aprile 2005, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004»; Vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato); Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari; Vista la direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003 recante modalita' di esecuzione della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato; Vista la direttiva 2003/125/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse; Vista la direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilita' di direzione e la segnalazione di operazioni sospette; Visto il regolamento 2273/2003/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari; Visto il regolamento 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalita' di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari; Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004 e n. 14990 del 14 aprile 2005; Ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni contenute nel regolamento sugli emittenti per adeguarle alla disciplina introdotta nell'ordinamento con il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato e con la normativa comunitaria relativa al prospetto; Ritenuta la necessita' di prevedere un'entrata in vigore differita delle disposizioni relative a talune materie che coinvolgono aspetti organizzativi dei soggetti vigilati e della Borsa Italiana s.p.a., al fine di consentire l'adeguamento o la creazione delle necessarie procedure; Considerate le osservazioni formulate dagli Enti ed Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa; Delibera:
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004 e n. 14990 del 14 aprile 2005, e' modificato ed integrato come segue: l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 2428, comma 3, del codice civile, dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 94, comma 3, dell'articolo 95, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98, comma 1, dell'articolo 100, dell'articolo 101, comma 2, dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 116-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 8, dell'articolo 165, comma 2 e dell'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»; nell'art. 2: al comma 1, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti lettere: «i) "Stato membro d'origine": 1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale; 2) per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario e' di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purche' l'emittente degli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari sottostanti o un'entita' appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime e' applicabile a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoche' equivalente a 1.000 euro; 3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un Paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale e' stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un Paese terzo qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta; l) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine; m) "titoli di capitale": le azioni e altri valori negoziabili equivalenti ad azioni di societa' nonche' qualsiasi altro tipo di strumento finanziario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purche' i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto emittente; n) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari che non sono di titoli di capitale; o) "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE.»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel regolamento n. 809/2004/CE.»; nell'art. 3 la lettera d) e' abrogata; l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. Contenuto del prospetto
1. Il prospetto informativo relativo a strumenti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti e' redatto in conformita' delle previsioni del regolamento n. 809/2004/CE. Se l'offerta e' svolta unicamente in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto e' redatto in lingua italiana. 2. Le indicazioni relative al prezzo ed alla quantita' dei prodotti finanziari, se non conosciute al momento della pubblicazione del prospetto informativo, possono essere inserite in avvisi integrativi pubblicati ai sensi del successivo articolo 9. In tal caso il prospetto dovra' indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantita' dei prodotti finanziari saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo. 3. Il prospetto contiene anche una nota di sintesi, redatta in linguaggio non tecnico e in conformita' dell'articolo 24 del Regolamento n. 809/2004/CE. La nota di sintesi riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto e' stato in origine redatto e contiene un'avvertenza secondo cui: a) va letta come un'introduzione al prospetto; b) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo; c) qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e, d) la responsabilita' civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altri parti del prospetto. 4. Il responsabile del collocamento attesta, mediante dichiarazione allegata alla comunicazione, che il prospetto informativo e' redatto secondo gli schemi allegati al regolamento n. 809/2004/CE e contiene le informazioni rilevanti ai fini della sua predisposizione di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche effettuate. L'emittente o l'offerente e gli altri soggetti responsabili del prospetto sottoscrivono la dichiarazione di responsabilita' prevista dagli schemi allegati a detto regolamento da riprodursi in apposito allegato alla comunicazione. 5. In casi eccezionali e fermo il rispetto delle finalita' indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico e dalla disciplina comunitaria, la Consob puo' escludere, su richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 4, la pubblicazione di alcune delle informazioni previste negli schemi di prospetto. 6. Qualora, eccezionalmente e sempreche' non sia arrecato pregiudizio alle finalita' di cui al comma precedente, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attivita' dell'emittente o alla sua forma giuridica o agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, il prospetto dovra' contenere informazioni equivalenti, ove disponibili. 7. Se la sollecitazione ha ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta dell'offerente, il contenuto del prospetto.»; l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. Formato del prospetto
1. L'emittente o l'offerente puo' redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi. 2. L'emittente che abbia gia' fatto approvare dalla Consob il documento di registrazione e' tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico. In tal caso, la nota informativa sugli strumenti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del piu' recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi supplemento come previsto nell'articolo 11. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione. 3. Se l'emittente ha solamente trasmesso un documento di registrazione senza richiederne l'approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione aggiornata, e' assoggettata ad approvazione.»; dopo l'art. 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis. Prospetto di base
1. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta, o emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi, in presenza delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria, il prospetto puo' consistere, a scelta dell'emittente o dell'offerente, in un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari offerti al pubblico. 2. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base ne' in un supplemento, esse sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorita' competente in occasione di ciascuna sollecitazione non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta. Si applica l'articolo 5, comma 2. 3. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 11, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti finanziari da offrire al pubblico.»; l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7. Istruttoria della Consob
1. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati e non diffusi, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo unico e' rilasciata entro venti giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui al comma 1 della medesima disposizione. 2. Il termine previsto nel comma precedente e' di dieci giorni lavorativi nel caso in cui la sollecitazione riguardi strumenti finanziari non quotati e non diffusi emessi da un emittente avente strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o che ha offerto strumenti finanziari al pubblico. 3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la comunicazione e' incompleta, la Consob ne informa l'emittente e l'offerente, a seconda del caso, entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob i documenti ovvero gli elementi mancanti. 4. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne da' comunicazione all'emittente o all'offerente entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione nel caso previsto al comma 1, o entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione nel caso previsto al comma 2. I termini previsti dai commi 1 e 2 iniziano a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. 5. I documenti, gli elementi mancanti ovvero le informazioni supplementari devono essere inoltrati alla Consob entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente e' informato della incompletezza. 6. Quando la sollecitazione riguarda quote o azioni di OICR aperti e quote di fondi chiusi si applicano, rispettivamente, gli articoli 22-bis e 25-bis.»; l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. Pubblicazione del prospetto informativo
1. Prima dell'inizio del periodo di adesione il prospetto e' reso pubblico mediante deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su supporto informatico nonche' messo a disposizione del pubblico alternativamente: a) mediante inserimento in uno o piu' giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione; b) in forma stampata e gratuitamente, nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento o dei soggetti che operano per conto di questi ultimi; c) in forma elettronica nel sito web dell'emittente e, ove applicabile, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento. In tal caso l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o i soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia del prospetto in forma stampata. 2. Ove la sollecitazione sia svolta in Italia, quale Stato nel membro d'origine, non piu' tardi del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del prospetto, e' altresi' pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto e' stato reso disponibile e dove puo' essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso contiene le informazioni indicate nel regolamento n. 809/2004/CE. Copia dell'avviso e' trasmessa alla Consob, contestualmente alla pubblicazione, unitamente ad una riproduzione del medesimo su supporto informatico. 3. Qualora il prospetto sia composto da piu' documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalita' fissate al comma 1. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo. 4. Le pubblicazioni previste dal presente articolo sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 809/2004/CE.»; l'art. 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9. Pubblicazione degli avvisi integrativi
1. Le indicazioni relative al prezzo stabilito per la sollecitazione ed al quantitativo definitivo della stessa, ove non inserite nel prospetto, sono pubblicate, mediante l'avviso integrativo previsto dall'articolo 5, comma 2, non appena tali elementi sono determinati. 2. L'avviso integrativo e' pubblicato con le stesse modalita' utilizzate per il prospetto informativo. 3. Contestualmente alla pubblicazione copia dell'avviso, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, e' trasmessa alla Consob.»; l'art. 9-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 9-bis. Validita' del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione
1. Il prospetto e' valido per dodici mesi a decorrere dalla pubblicazione, purche' venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 11. 2. Nel caso di un programma di emissione, il prospetto di base e' valido per un periodo fino a dodici mesi. 3. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da enti creditizi previsti dall'articolo 6-bis, comma 1, il prospetto di base e' valido fino a quando gli stessi non sono piu' emessi in modo continuo o ripetuto. 4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, previamente trasmesso e' valido per un periodo fino a dodici mesi, purche' eventualmente aggiornato ai sensi dell'articolo 11. Tale documento, unitamente alla nota informativa sugli strumenti finanziari, eventualmente aggiornata ai sensi dell'articolo 11, e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.»; l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. Validita' comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto
1. Il prospetto nonche' gli eventuali supplementi la cui pubblicazione sia stata autorizzata dalla Consob in applicazione del presente Titolo sono validi ai fini dell'offerta al pubblico negli altri Stati membri della UE. 2. Se la sollecitazione non ha luogo nel territorio dello Stato, la Consob rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 94 del Testo unico soltanto se l'Italia e' lo Stato membro d'origine. Ai fini dell'istruttoria, il prospetto puo' essere redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. 3. Su richiesta dell'emittente o dell'offerente, la Consob trasmette, entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta o, se questa e' presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dal rilascio dell'autorizzazione, alle autorita' competenti degli Stati membri della UE in cui la sollecitazione e' prevista i seguenti documenti: a) un certificato attestante che il prospetto e' stato redatto conformemente alla direttiva n. 2003/71/CE; b) una copia di detto prospetto; c) ove richiesta, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove la sollecitazione e' prevista. L'emittente, l'offerente ovvero le altre persone responsabili della redazione del prospetto si assumono la responsabilita' di tale traduzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3. 4. La procedura prevista al comma 2 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto. 5. Nel certificato previsto dal comma 3, lettera a) e' fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 5, commi 5 e 6, nonche' delle relative motivazioni.»; dopo l'art. 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis.
Riconoscimento in Italia del prospetto di sollecitazione approvato dall'autorita' competente di un altro Stato membro della UE
1. Ove la sollecitazione sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto approvato dall'autorita' dello Stato membro d'origine puo' essere pubblicato in Italia, purche' la Consob riceva da detta autorita' i documenti di cui all'articolo 10, comma 3. Alle medesime condizioni sono pubblicati in Italia gli eventuali supplementi al prospetto. 2. Il prospetto puo' essere redatto o in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. In tale ultimo caso, la nota di sintesi sara' tradotta in lingua italiana.»; l'art. 11 e' sostituito dal seguente: «Art. 11.
Supplemento al prospetto
1. Ogni significativo fatto nuovo, errore materiale o inesattezza del prospetto informativo che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della sollecitazione e che si verifichi o sia riscontrato tra il momento in cui e' autorizzata la pubblicazione del prospetto e quello in cui e' definitivamente chiusa la sollecitazione forma oggetto di apposito supplemento al prospetto informativo. La pubblicazione del supplemento e' autorizzata dalla Consob entro un massimo di sette giorni lavorativi. Il supplemento e' pubblicato utilizzando almeno le stesse modalita' adottate per il prospetto. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento. 2. Copia del supplemento pubblicato e' trasmesso alla Consob unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico.»; l'art. 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13.
Svolgimento della sollecitazione
1. L'offerente ed il responsabile del collocamento curano la distribuzione del prospetto informativo presso gli intermediari incaricati del collocamento. 2. L'adesione alla sollecitazione e' effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente o con altre modalita' equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura: a) l'avvertenza che l'aderente puo' ricevere gratuitamente copia del prospetto informativo; b) il richiamo all'eventuale paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto informativo. 3. La sollecitazione e' revocabile nei casi previsti nel prospetto informativo. 4. I criteri di riparto indicati nel prospetto informativo assicurano la parita' di trattamento tra gli aderenti alla sollecitazione. Il riparto e' effettuato dal responsabile del collocamento. 5. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di adesione il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente pubblica, con le stesse modalita' utilizzate per il prospetto informativo, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso e' trasmessa contestualmente alla Consob, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico e, in caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzata alla quotazione, alla societa' di gestione del mercato. 6. Il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente, entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nel comma 5, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.»; nell'art. 14: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parita' di trattamento dei destinatari della sollecitazione e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto informativo o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni.»; il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, ivi comprese quelle desumibili dalle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. Copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori istituzionali e' inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori professionali o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 11.»; l'art. 15 e' sostituito dal seguente: «Art. 15.
Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati
1. Ai fini della esenzione prevista dall'articolo 183, comma 1, lettera b), del Testo unico per le operazioni di stabilizzazione e in applicazione del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, le comunicazioni al pubblico previste nel Capo III del medesimo regolamento sono contestualmente inoltrate dagli emittenti, dagli offerenti o dai soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla societa' di gestione del mercato, che le mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; copia delle comunicazioni e' trasmessa alla Consob. 2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui e' in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attivita' di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 2273/2003 i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita indicate nei commi 1 e 2. La comunicazione contiene le informazioni indicate nell'Allegato 1L ed e' contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla societa' di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione e' trasmessa alla Consob. Quando la stabilizzazione e' effettuata in conformita' del regolamento (CE) 2273/2003, le predette informazioni sono comunicate congiuntamente a quelle previste dal comma 1.»; nell'art. 16, comma 1, le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle parole «commi 5 e 6»; nell'art. 17 il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Successivamente alla pubblicazione con le modalita' indicate nell'articolo 8 del documento di registrazione previsto dall'articolo 6, e' consentito diffondere annunci pubblicitari connessi alla sollecitazione, purche' riferiti alle sole caratteristiche dell'emittente o dei prodotti finanziari oggetto di sollecitazione gia' rese pubbliche.»; nell'art. 20 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «2. L'articolo 9-bis, comma 1, non si applica al prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di tipo aperto.»; l'art. 21 e' sostituito dal seguente: «Art. 21.
Pubblicazione del prospetto informativo
1. Il prospetto informativo riguardante le sollecitazioni di quote o azioni di OICR e' pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione e, ove prevista, la data di chiusura.»; nell'art. 22, comma 5, le parole «dell'articolo 13, comma 7» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 13, comma 5»; nella Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione II, prima dell'art. 23 e' inserito il seguente: «Art. 22-bis.
Istruttoria della Consob
1. Quando la sollecitazione riguarda quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo unico e' rilasciata entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento. 2. Il termine previsto nel comma precedente e' di venti giorni nel caso in cui sia gia' stato pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per OICR della medesima tipologia. 3. Nel caso la comunicazione sia incompleta, la Consob ne informa l'offerente entro sette giorni. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, dei documenti ovvero delle informazioni mancanti. 4. I documenti ovvero le informazioni mancanti devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla data in cui l'offerente e' informato della incompletezza. 5. Nel caso si rendano necessarie informazioni supplementari, i termini previsti nei commi 1 e 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Consob, delle informazioni richieste.»; nell'art. 23, comma 4, le parole «gli schemi 8, 9 e 19» sono sostituite dalle parole «gli schemi 1, 2 e 8»; nella Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione IV, prima dell'art. 26 e' inserito il seguente: «Art. 25-bis.
Istruttoria della Consob
1. Quando la sollecitazione riguarda quote di fondi di cui alla presente Sezione, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo unico e' rilasciata entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento. 2. Il termine previsto nel comma precedente e' di dieci giorni lavorativi nel caso in cui sia gia' stato pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per OICR della medesima tipologia. 3. Nel caso la comunicazione sia incompleta, la Consob ne informa l'offerente entro dieci giorni lavorativi. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, dei documenti ovvero delle informazioni mancanti. 4. I documenti ovvero le informazioni mancanti devono essere trasmessi entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l'offerente e' informato della incompletezza. 5. Nel caso si rendano necessarie informazioni supplementari, la Consob ne informa l'offerente entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione ovvero dall'ultima richiesta di informazioni. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, delle informazioni richieste.»; l'art. 26 e' sostituito dal seguente: «Art. 26.
Prospetto informativo
1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote dei fondi di cui alla presente Sezione si compone delle seguenti parti: a) Indice; b) Nota di sintesi; c) Fattori di rischio; d) Informazioni relative all'investimento. 2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 3, 4 e 5 di cui all'Allegato 1B. Tali schemi contengono informazioni equivalenti a quelle contenute negli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE. 3. Se l'offerta e' svolta unicamente in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto e' redatto in lingua italiana.»; l'art. 27 e' sostituito dal seguente: «Art. 27.
Emissioni successive
1. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda piu' emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Per le nuove sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti aggiornano il prospetto mediante pubblicazione: a) di un supplemento alle condizioni indicate nell'articolo 11; b) di un supplemento da allegare al prospetto entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato, nei casi indicati nell'Allegato 1G. 3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione e' soggetto a pubblicazione e contiene le informazioni gia' inserite nei supplementi di cui al comma 2. 4. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 5 e 6, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.»; l'art. 28 e' sostituito dal seguente: «Art. 28.
Contenuto ed aggiornamento del prospetto informativo
1. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente Sezione e' redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 23, comma 4. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalita' previste all'articolo 23-bis. 2. Fatta salva la disposizione di cui al comma successivo, il prospetto informativo per la sollecitazione di OICR chiusi di cui alla presente Sezione e' redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 26. 3. Al prospetto degli OICR chiusi approvato dall'autorita' dello Stato membro d'origine ai sensi delle disposizioni comunitarie, si applica l'articolo 10-bis.»; l'art. 29 e' sostituito dal seguente: «Art. 29.
Disposizioni applicabili
1. Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21 e 22, commi 1, 2 e 4, e 22-bis.»; nell'art. 30, comma 1, le parole «schema 13» sono sostituite dalle parole «schema 6»; l'art. 32 e' abrogato; l'art. 33 e' sostituito dal seguente: «Art. 33.
Casi di inapplicabilita'
1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni: a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a cento; b) di ammontare complessivo inferiore a 2.500.000 euro, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi; c) aventi ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 50.000 euro per investitore e per ogni offerta separata; d) aventi ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro; e) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalita' giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro; f) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe gia' emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso; g) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorita' competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria; h) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorita' competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria; i) aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; j) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari gia' ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe di quelli gia' ammessi alla negoziazione nello stesso mercato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta. 2. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate non si applica l'articolo 13, comma 6. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 5 e 6. 3. Alle sollecitazioni rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti di una societa' non avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 5 e 6. Entro trenta giorni dalla conclusione della sollecitazione l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.»; nell'art. 37, comma 5, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «comma 4»; nell'art. 41, comma 6, le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle parole «commi 5 e 6»; l'art. 52 e' sostituito dal seguente: «Art. 52.
Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto
1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato trasmette alla Consob domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato 1I.»; L'art. 53 e' sostituito dal seguente: «Art. 53.
Contenuto del prospetto
1. Il prospetto di quotazione e' redatto in conformita' alle previsioni del regolamento n. 809/2004/CE ed agli schemi al medesimo allegati. 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, 6, 6-bis, 9 e 9-bis.»; l'art. 54 e' sostituito dal seguente: «Art. 54.
Documento di informazione annuale
1. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o piu' Stati membri o in Paesi terzi in conformita' degli obblighi ad essi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari. 2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni gia' pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove e' possibile ottenere tali informazioni. 3. Il documento e' depositato presso la Consob dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio. 4. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario e' di almeno 50.000 euro. 5. Il deposito e la pubblicazione del documento di informazione annuale sono effettuati nel rispetto delle previsioni del regolamento n. 809/2004/CE.»; l'art. 55 e' sostituito dal seguente: «Art. 55.
Istruttoria della Consob
1. Alla domanda di autorizzazione a pubblicare il prospetto di quotazione si applica l'articolo 7. 2. I termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 decorrono dal giorno in cui perviene alla Consob il provvedimento di ammissione a quotazione della societa' di gestione del mercato.»; l'art. 56 e' sostituito dal seguente: «Art. 56.
Pubblicazione e aggiornamento del prospetto
«1. Prima dell'inizio delle negoziazioni o, nel caso di un'offerta al pubblico di azioni che devono essere ammesse alla negoziazione, sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta, il prospetto e' reso pubblico mediante deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su supporto informatico nonche' messo a disposizione del pubblico alternativamente: a) mediante inserimento in uno o piu' giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione; b) in forma stampata e gratuitamente, nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi; c) in forma elettronica nel sito web dell'emittente e nel sito degli intermediari che provvedono al collocamento degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario; d) in forma elettronica nel sito web del mercato regolamentato in cui e' richiesta l'ammissione alla negoziazione. 2. Si applica, ove compatibile, l'articolo 8, commi 2, 3 e 4. 3. Ogni significativo fatto nuovo, errore materiale o inesattezza del prospetto che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della domanda di quotazione e che si verifichi o sia riscontrato tra il momento in cui e' autorizzata la pubblicazione del prospetto e la data di inizio delle negoziazioni forma oggetto di apposito supplemento al prospetto. Si applica l'articolo 11.»; l'art. 57 e' sostituito dal seguente: «Art. 57.
Esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto
1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari di seguito indicati: a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa classe gia' ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato; b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe gia' ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso; c) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorita' competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria; d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorita' competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria; e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni gia' ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; f) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari gia' ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe degli strumenti finanziari gia' ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni gia' ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato; h) strumenti finanziari gia' ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che: i) tali strumenti finanziari o strumenti finanziari della stessa classe siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi; ii) per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina comunitaria; iii) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii), per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE; iv) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti; v) la persona che chiede l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtu' della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana; vi) il documento di sintesi di cui al punto v) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalita' di cui all'articolo 56; vii) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove puo' essere ottenuto il prospetto piu' recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformita' dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione.»; l'art. 58 e' sostituito dal seguente: «Art. 58.
Validita' comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto di quotazione da parte della Consob e riconoscimento in Italia del prospetto di quotazione approvato dall'autorita' competente di un altro Stato membro della UE
1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 10 e 10-bis.»; nella Parte III, Titolo I, l'intestazione del Capo II e' modificata come segue: «Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati»; nell'art. 60: nel comma 1 le parole «schemi 10, 11 e 12» sono sostituite dalle parole «schemi 3, 4 e 5»; nel comma 2 le parole «schema 19» sono sostituite dalle parole «schema 8»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «3. All'istruttoria relativa alla quotazione degli OICR di cui al comma precedente si applica l'articolo 22-bis.»; il comma 3 e' rinumerato «comma 4» e le parole «schema 14» sono sostituite dalle parole «schema 7»; l'art. 61 e' abrogato; l'art. 62 e' abrogato; l'art. 63 e' sostituito dal seguente: «Art. 63.
Prospetto informativo
1. Con la domanda prevista nell'articolo 52 puo' essere comunicato alla Consob, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo unico, che si intende effettuare una sollecitazione relativa agli strumenti finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto predisposto ai sensi dell'articolo 53, se contiene le informazioni riguardanti la sollecitazione indicate nell'articolo 5, vale anche come prospetto informativo per la sollecitazione.»; il «Capo IV - Ammissione alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti» e' soppresso; l'art. 64-bis e' abrogato; nell'art. 65, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «2. Nella Sezione I del Capo II del presente Titolo si intendono per: a) "raccomandazione": ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a piu' strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o a emittenti di tali strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti; b) "ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento": - informazioni elaborate da un analista finanziario indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attivita' consiste nell'elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente strumenti finanziari; - informazioni elaborate da soggetti diversi dai soggetti di cui al precedente alinea intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario; c) "valutazioni del merito di credito": giudizi sul merito di credito degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o di un emittente tali strumenti finanziari, destinati ai canali di divulgazione o al pubblico, prodotti utilizzando un sistema di classificazione predefinito; d) "soggetto pertinente": persona fisica o giuridica che produce o diffonde raccomandazioni nell'esercizio della propria professione o attivita'; e) "persona giuridica collegata": persona giuridica in rapporto di controllo, ovvero sottoposta a comune controllo, con il soggetto pertinente; f) "emittente": l'emittente strumenti finanziari al quale direttamente o indirettamente una raccomandazione si riferisce; g) "canale di divulgazione": un canale attraverso il quale le informazioni vengono, o e' probabile che vengano, rese pubbliche; h) "informazioni che e' probabile che vengano rese pubbliche": informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone. 3. Ai fini della definizione contenuta nel precedente comma 2, lettera a) non si considerano raccomandazioni i consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personalizzate, le quali e' improbabile vengano rese pubbliche, fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a piu' operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.»; nella Parte III, Titolo II, Capo II, l'intestazione della Sezione I e' modificata come segue: «Informazione su eventi e circostanze rilevanti»; nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I prima dell'art. 66 e' inserito il seguente: «Art. 65-bis.
Ambito di applicazione
1. Gli articoli 66, 66-bis, 67 e 68 nonche' le disposizioni che a tali articoli fanno rinvio non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. 2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 66, 66-bis, 67, 68, 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-septies, 69-octies, 69-novies e 69-decies nonche' delle disposizioni che a tali articoli fanno rinvio, per emittenti strumenti finanziari si intendono anche i soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. Per societa' di gestione e Sicav indicate dall'articolo 102, comma 1, si intendono anche le societa' di gestione i cui fondi chiusi di pertinenza emettono strumenti finanziari, nonche' le Sicav che emettono strumenti finanziari, per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.»; l'art. 66 e' sostituito dal seguente: «Art. 66.
Eventi e circostanze rilevanti
1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio. 2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano rendono pubbliche le informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico mediante invio di un comunicato: a) alla societa' di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico; b) ad almeno due agenzie di stampa. 3. Il comunicato e' contestualmente trasmesso alla Consob. 4. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso e' trasmesso alla Consob e alla societa' di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione. 5. Gli emittenti strumenti finanziari pubblicano nel proprio sito internet, ove disponibile, il comunicato entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione. Il comunicato rimane disponibile nel sito internet per almeno due anni. 6. I soggetti indicati al comma 2 assicurano che: a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonche' collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti; b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate gia' rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio con le modalita' indicate ai commi 2, 3, 4 e 5; c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il marketing delle proprie attivita' non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante; d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il piu' possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato. 7. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalita' previste dal presente articolo: a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonche' delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali. 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorche' in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalita' previste nei commi 2, 3, 4 e 5, un comunicato con il quale informano circa la veridicita' delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parita' informativa.»; dopo l'art. 66 e' inserito il seguente: «Art. 66-bis.
Ritardo della comunicazione
1. In applicazione dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico i soggetti ivi indicati possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi. 2. Sono circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate puo' compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero puo', per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti: a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidita' finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni puo' essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente; b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione e' ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico. 3. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico devono controllare l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano: a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessita' per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente; b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni r | Allegato n. 1
ALLEGATO 1A Documentazione da allegare alla comunicazione (1)
A) SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DA QUOTE O AZIONI DI OICR E DA QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI
Alla comunicazione sono allegati:
a) il prospetto informativo contenente le informazioni richieste dagli schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE e corredato della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 4, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e, se del caso, del garante;
b) il modulo di adesione e dell'eventuale mandato di acquisto recanti ogni elemento necessario per l'adesione alla sollecitazione;
c) l'indicazione delle eventuali difformita' del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione;
d) copia dello statuto vigente dell'emittente;
e) in caso di offerte di vendita, l'attestazione della titolarita' e piena disponibilita' da parte dell'offerente degli strumenti finanziari offerti;
f) (soppressa);
g) copia delle delibere in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti;
h) dichiarazione del responsabile del collocamento prevista dal regolamento;
i) piano delle attivita' di comunicazione; qualora si sia optato per la redazione del prospetto in formato tripartito, tale piano potra' essere presentato in occasione della richiesta di approvazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della relativa nota di sintesi;
l) documento elaborato a supporto della valutazione sulla base della quale e' stato definito il prezzo di offerta degli strumenti finanziari (2);
m) relazioni con le quali la societa' di revisione ha espresso il proprio giudizio con le modalita' di cui all'articolo 156 del Testo Unico sui bilanci d'esercizio e consolidati, ove questi ultimi siano redatti, di cui e' richiesta l'inclusione nel prospetto dagli applicabili schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE;
n) documento informativo da utilizzare per il collocamento riservato agli investitori istituzionali (3);
o) in caso di emittente estero, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una societa' di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi:
- la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;
- la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.
p) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorita' competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove la sollecitazione e' prevista, ove richiesta da tali Stati.
B) SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO QUOTE OD AZIONI DI OICR E QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI
Alla comunicazione sono allegati:
a) il prospetto informativo contenente le informazioni richieste dagli schemi previsti dall'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
b) copia dello statuto vigente del soggetto offerente;
c) (soppressa);
d) copia delle delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti;
d-bis) copia dei documenti previsti ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 1, lettere a) e b);
e) copia del regolamento di gestione del fondo;
f) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
g) copia dell'eventuale convenzione tra societa' promotrice e gestore, nonche' delle convenzioni stipulate con la banca depositaria, i soggetti incaricati del collocamento, i soggetti delegatari di attivita' di gestione e i soggetti negoziatori (per questi ultimi le sole convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del regolamento n. 11522/98). Per le comunicazioni riguardanti fondi comuni immobiliari, e' richiesto altresi' l'invio dell'eventuale convenzione stipulata con l'intermediario finanziario che ha valutato la compatibilita' e la redditivita' dei beni conferiti rispetto alla politica di investimento del fondo. Per le comunicazioni riguardanti fondi pensione aperti, e' richiesto l'invio della sola convenzione concernente la delega di gestione. -------------------- (1) Nel caso la documentazione sia gia' in possesso della Consob, il soggetto tenuto a produrla puo' limitarsi a richiamarla attestando che la stessa non ha subito alcuna modificazione. (2) Il docuemento citato dovra' essere trasmesso alla Consob non appena disponibile, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la pubblicazione del prospetto informativo, e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione. (3) Tale documento e' inviato almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini istruttori e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione. Allegato n. 2
ALLEGATO 1B
Modalita' di redazione del prospetto per la sollecitazione e/o per la quotazione di OICR e fondi pensione aperti e relativi schemi
1. I prospetti relativi alla sollecitazione e/o alla quotazione di OICR e fondi pensione aperti devono contenere, in relazione alle diverse fattispecie, le informazioni previste negli schemi da 1 a 8.
2. Il prospetto relativo alla sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento aperti di diritto italiano deve contenere le informazioni previste nello schema 1.
3. Il prospetto relativo alla sollecitazione di azioni di societa' di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano deve contenere le informazioni previste nello schema 2.
4. Il prospetto relativo alla sollecitazione e/o alla quotazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano contiene le informazioni previste nello schema 3.
5. Il prospetto relativo alla sollecitazione e/o alla quotazione di quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi di diritto italiano contiene le informazioni previste nello schema 4.
6. Il prospetto relativo alla sollecitazione e/o alla quotazione di quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi di diritto italiano, istituiti con apporto di beni, contiene le informazioni previste nello schema 5.
7. Il prospetto relativo alla sollecitazione di fondi pensione aperti a contribuzione definita deve contenere le informazioni previste nello schema 6.
8. Il documento relativo alla quotazione di OICR indicizzati esteri armonizzati deve contenere le informazioni previste nello schema 7.
9. Il prospetto relativo alla sollecitazione ed alla quotazione di OICR aperti indicizzati di diritto italiano e di diritto estero non armonizzati deve contenere le informazioni previste nello schema 8.
SCHEMA 1
Prospetto informativo di sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto (1)(2).
COPERTINA
Riportare la denominazione della SGR e dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire la seguente intestazione:
"Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano armonizzato (oppure non armonizzato) alla Direttiva 85/61I/CE", ovvero "Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati (oppure non armonizzati) alla Direttiva 85/611/CE appartenenti al sistema ...".
Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato "Le presenti Parte I (Caratteristiche del/dei fondo/fondi e modalita' di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote del fondo unitamente al modulo di sottoscrizione. Per informazioni piu' dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Il Regolamento di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato".
Inserire la seguente frase:
"Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data ....".
Inserire la seguente frase:
"L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DEL/DEI FONDO/FONDI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Inserire la seguente frase:
"La presente Parte I e' valida a decorrere dal (3)".
Inserire l'avvertenza: "La partecipazione al fondo comune di investimento e' disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo".
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. LA SGR E IL GRUPPO Dl APPARTENENZA
Indicare la denominazione della Societa' di gestione e del gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.
[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]
2. LA BANCA DEPOSITARIA
Indicare denominazione e indirizzo.
3. LA SOCIETA' DI REVISIONE
Indicare denominazione e indirizzo.
4. ALTRI (eventuale)
Indicare, nel caso di fondi garantiti, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.
5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO
Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, evidenziando l'eventualita' di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle quote del fondo puo' variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonche' ai relativi mercati di riferimento.
6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE
Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo.
B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
Indicare la denominazione del fondo e il codice ISIN.
7. TIPOLOGIA DEL FONDO:
a) qualifica del fondo (4) (eventuale). Nel caso di fondi a gestione protetta inserire la seguente frase: "Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito";
b) categoria del fondo (5);
c) valuta di denominazione;
8. FINALITA' DEL FONDO:
d) finalita' del fondo in relazione ai potenziali destinatari (6). Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);
e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore (7);
f) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo (8);
9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI (9):
g.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilita' di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da Societa' di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;
g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da societa' a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (duration) e merito creditizio (rating) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
g.5) possibilita' e finalita' delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonche' l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo;
h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il benchmark prescelto e gli obiettivi del fondo; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del fondo, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.
Nel caso di "fondi con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonche' gli eventuali limiti e condizioni per l'operativita' della garanzia medesima; nel caso di "fondi a gestione protetta" le modalita' gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici delrendimento atteso del fondo nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1) (10);
i) dell'importo da distribuire e le modalita' di distribuzione, nonche' le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.
Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, rating, duration, volatilita) mediante introduzione di apposita legenda.
Inserire l'avvertenza "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale".
10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "benchmark"). Il benchmark prescelto dovra' essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98 (11).
Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del fondo per uno specifico intervallo temporale.
11. CLASSI DI QUOTE (eventuale)
Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di gestione. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO
12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Indicare in forma tabellare l'entita' dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di switch e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori (12). Nei casi di adesione al fondo tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che "in caso di mancato completamento del Piano di accumulo l'entita' delle commissioni di sottoscrizione potra' essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto".
Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).
Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.
12.2 ONERI A CARICO DEL FONDO
12.2.1 ONERI DI GESTIONE
Indicare in forma tabellare l'entita' delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di performance) esemplificando le modalita' di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori (13). Nell'ipotesi in cui il fondo investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle provvigioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.
12.2.2 ALTRI ONERI
Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (est di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.
Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal fondo nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto Informativo.
13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile.
14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO (eventuale)
Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo ad un cd. conto di liquidita' e' sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.
15. REGIME FISCALE
Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni al fondo, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.
D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO
16. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE
Indicare gli elementi essenziali (es. importi minimi, valore unitario della quota) delle modalita' di sottoscrizione del fondo rinviando al Regolamento di gestione per la puntuale descrizione di tali modalita' e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione al fondo. Menzionare la generica possibilita' di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto, par. 10.
Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, tenuto conto di quanto precisato in nota 1.
Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.
17. MODALITA' DI RIMBORSO DELLE QUOTE
Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute e rinviare al Regolamento di gestione del fondo per la descrizione delle modalita' di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.
Menzionare, qualora prevista, la possibilita' del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.
Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.
18. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE
Riportare la facolta' riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi disciplinati dal medesimo Regolamento di gestione. Riferire tale facolta' ai fondi successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. Rinviare al Regolamento di gestione per le modalita' e termini di esecuzione di tali operazioni ed al par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico non si applica a tali operazioni solo qualora il Prospetto Informativo, consegnato in sede di prima sottoscrizione, sia redatto per l'intero Sistema/Famiglia di fondi.
E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove e' possibile rilevare detto valore.
Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.
20. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
Specificare che la Societa' di gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del fondo, al Total Expense Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte Il del Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo, la Societa' provvede altresi' ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Specificare che il partecipante puo' anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.
21. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
Indicare la facolta', riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:
a) Parte III del Prospetto Informativo Altre informazioni sull'investimento;
b) Regolamento di gestione del fondo;
c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva) (14);
d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo (eventuale).
Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.
Specificare le modalita' di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.
Precisare che i documenti contabili dei fondi sono inoltre disponibili presso la Societa' di gestione e presso la banca depositaria.
Specificare che la Societa' puo' inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purche' le caratteristiche di queste ultime siano con cio' compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilita' su supporto duraturo.
Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i documenti summenzionati sub b) e c) sono altresi' pubblicati nel sito Internet della Societa' di gestione. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
"La Societa' di gestione del risparmio si assume la responsabilita' della veridicita' e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato".
Il Rappresentante legale
(Generalita' e firma autografa)
PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL/DEI FONDO/FONDI
Inserire la seguente frase: "La presente parte II e' valida a decorrere dal ... (15)".
DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO
I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicita' di classi, a ciascuna classe.
Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari (16). Specificare che i dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.
Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri" (17).
Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo a confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari (18) (19).
Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto informativo, riportare la misura di rischio ex-ante del fondo e una coerente misura ex post dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.
Indicare la data di inizio del collocamento del fondo ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota a fine periodo (20); il nominativo dell'eventuale soggetto cui e' stata delegata la gestione.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO
Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (21), fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di piu' classi, il TER dovra' essere calcolato per ciascuna di esse.
Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri (22):
===================================================================== COSTI e SPESE A CARICO DEL FONDO |Anno|Anno|Anno ===================================================================== Totale Provvigioni | % | % | % --------------------------------------------------------------------- - Provvigioni di gestione | % | % | % --------------------------------------------------------------------- - Provvigioni di performance/incentivo (eventuale) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- TER degli OICR sottostanti (23) (eventuale) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Compenso e spese della banca depositario (24) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Spese di revisione e certificazione del patrimonio del| | | fondo | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Spese legali e giudiziarie | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Spese di pubblicazione | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Spese dirette di collocamento (25) (eventuale) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- Altri oneri gravanti sul fondo (specificare) | % | % | % --------------------------------------------------------------------- TOTALE | % | % | % Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, ne' degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).
Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo (Parte C), Sezione IV).
Nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra:
- la somma degli oneri direttamente posti a carico del fondo e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita, e
- il patrimonio netto medio del fondo.
Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti.
Ove il TER di uno o piu' OICR sottostanti non sia disponibile si potra' in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.
TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO
Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio (26) espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del fondo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.
Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Societa' di gestione del risparmio.
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di gestione del fondo.
Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facolta' dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e il Regolamento di gestione.
Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.
Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.
Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.
PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO Riportare la denominazione della Societa' di Gestione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.
Inserire le seguenti indicazioni: "La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano armonizzato (oppure non armonizzato) alla Direttiva 85/611/CE", ovvero "all'offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati (oppure non armonizzati) alla Direttiva 85/611/CE appartenenti al Sistema "Il Regolamento di gestione dei fondi forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato". "La Societa' di Gestione si assume la responsabilita' della veridicita' e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che e' valida a decorrere dal ... (27)".
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. LA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO
Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attivita' esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attivita' effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Societa' e la frazione di capitale detenuta che da' diritto al voto; le generalita', la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso societa' del gruppo di appartenenza della SGR; le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalita' di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attivita' esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Societa', allorche' le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi gestiti.
2. IL FONDO
Breve descrizione della natura giuridica e delle finalita' del fondo comune di investimento di tipo aperto. Inserire le seguenti precisazioni in ordine al fondo oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operativita'; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che e' intervenuta sul Regolamento di gestione del fondo e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al benchmark adottato per il fondo, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unita' di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli index-ticker, del datatype e dell'info-Provider); Societa' a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalita' e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.
3. LE CLASSI DI QUOTE (eventuale)
Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse.
4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)
Indicare, nel caso di fondo garantito, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.
5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.
Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (e' consentito il rimando ad apposito allegato).
6. LA BANCA DEPOSITARIA
Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI
Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto del fondo (e' consentito il rimando ad apposito allegato).
8. LA SOCIETA' DI REVISIONE
Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla Societa' di gestione; relativi oneri a carico del fondo.
B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO
9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del fondo in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.
9.1 Nel caso di fondi protetti e/o garantiti, descrivere le modalita' gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.
In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:
- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
- le modalita' di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilita' di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilita';
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilita' di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle quote del fondo;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.
C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE
10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE QUOTE
Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.
Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalita' di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo e scoraggiare pratiche abusive.
Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.
D) REGIME FISCALE
11. IL REGIME FISCALE
Indicare il regime di tassazione del fondo e descrivere quello fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni al fondo, sia al trattamento delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.
E) CONFLITTI DI INTERESSE
12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nel Regolamento di gestione del fondo, che la SGR intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.
Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.
In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Societa' di gestione accordi di riconoscimento di utilita' e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto periodico di gestione del fondo per la descrizione per macro categorie delle utilita' ricevute in virtu' di tali accordi. Precisare che la Societa' di Gestione si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi. -------------------- (1) Il Prospetto Informativo puo' essere redatto anche con riguardo a singoli fondi appartenenti ad un `Sistema/Famiglia" disciplinato da un Regolamento di gestione unico. Tuttavia, nell'ipotesi di pluralita' di prospetti relativi a fondi disciplinati da un unico Regolamento, si applica la sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del Testo Unico anche alle operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch). Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il Prospetto Informativo di fondi multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le specificita' di ciascun comparto. (2) II Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinche' l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine e' importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...). (3) In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validita' coincidera' con la data di inizio dell'attivita' di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validita' coincidera' con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti. (4) Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. fondo indicizzato, etico, garantito, protetto; ecc.). (4) Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. fondo indicizzato, etico, garantito, protetto, ecc.). (5) Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza. (6) Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un fondo di Liquidita' Area Euro; "crescita del capitale" tramite un fondo Azionario Europa. (7) L'orizzonte temporale, corredato allo stile gestionale e al livello di rischio del fondo, deve essere espresso in termini di anni (es. 0-1 anno per i fondi liquidita'; 5-7 anni per i fondi azionari internazionali; ecc.). (8) Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilita' delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile; del relativo benchmark; nonche' gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 9, punto g.4. (9) Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", `prevalente", "significativo"; "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo: il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il terrine "contenuto" tra il 10% e il 30%, infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo, posti i limiti definiti nel relativo regolamento. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa. Nel caso di fondo a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del fondo investibile in "attivita'" rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del fondo che si intende immunizzare o il valore di protezione della quota contrattualmente identificato (c.d. quota o valore protetto). (10) Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del fondo sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione; effettuate nel rispetto del principio della neutralita' al rischio e avuto riguardo all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento del fondo medesimo. Con riguardo alle modalita' di rappresentazione da Prospetto, puo' essere fornita una rappresentazione completa degli scenari esemplificata nella seguente Tab. 1 o esclusivamente lo scenario piu' favorevole (cfr. Scenario V della Tab.I ).
Tab. I. Rappresentazione degli scenari di rendimento atteso.
Scenari di rendimento atteso | | dell'investimento nelle quote di un fondo a| | gestione protetta |Probabilita' dell'evento| --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' negativo e la | | protezione del fondo non si realizza | % | --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' negativo, ma la | | protezione del fondo si realizza | % | --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo, ma | | inferiore a quello di titoli obbligazionari| | privi di rischio con durata analoga | | all'orizzonte temporale di investimento | % | --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo e in linea| | con quello di titoli obbligazionari privi | | di rischio con durata analoga all'orizzonte| | temporale di investimento | % | --------------------------------------------------------------------- Il rendimento atteso e' positivo e | | superiore a quello di titoli obbligazionari| | privi di rischio con durata analoga | | all'orizzonte temporale di investimento | % |
(11) Per i fondi a capitalizzazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il benchmark utilizzato dovra' possedere caratteristiche analoghe (c.d. total return benchmark). (12) La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della Societa' di gestione. Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 b. p. rispetto al dato pubblicato. (13) Cfr. nota 12. (14) Evidenziare che. nel caso di due o piu' fondi illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun fondo hanno diritto di richiedere anche i documenti contabili relative agli altri Ibridi Aditi tramite il medesimo Prospetto informativo. (15) In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validita' coincidera' con la data di inizio dell'attivita' di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale; il termine di validita' coincidera' con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno). (16) I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andra' riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro); occorrera' affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle performance passate. Analogamente, la Societa' puo' richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della Societa' che gestisce. Il benchmark andra' sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le performance del fondo vanno rappresentate insieme al benchmark adottato prima della modifica della politica di investimento e al benchmark adottato dopo tale modifica. (17) Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del benchmark specificando che non e' indicativo delle future performance del fondo. Cfr. ultima parte della nota 16. (18) Cfr. nota n. 16. (19) Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del benchmark riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresi' evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Detto benchmark puo' essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo. (20) Cfr. nota n. 16. (21) Per i fondi con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Societa' di gestione del risparmio possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto. (22) In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella puo' essere compilata solo per l'ultimo anno; mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti. (23) Il dato di TER degli OICR sottostanti - espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del fondo acquirente - deve essere riportato nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il l0% del totale attivo in O1CR. (24) Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonche' delle spese legale alle attivita' generali di settlement, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle quote (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Societa' di gestione del risparmio. Specificare se la banca depositaria svolga o meno l'attivita' di calcolo del NAV. (25) Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal fondo. (26) In sede di prima applicazione puo' essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno. (27) La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validita'. Successivamente, la parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validita'. SCHEMA 2 Prospetto informativo di sollecitazione di azioni di societa' di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano (1) (2)
COPERTINA
Riportare la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire la seguente intestazione:
"Offerta pubblica di azioni della societa' di investimento a capitale variabile ... Sicav armonizzata (oppure non armonizzata) alla Direttiva 85/611/CE".
Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato "Le presenti Parte I (Caratteristiche del/dei comparto e modalita' di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei comparto e Turnover di portafoglio) costituiscono il Prospetto Informativo semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle azioni della Sicav unitamente al modulo di sottoscrizione. Per informazioni piu' dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo. Lo Statuto sociale della Sicav forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato".
Inserire la seguente frase:
"Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data ... ".
Inserire la seguente frase:
"L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunita' dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi".
PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELLA SICAV E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Inserire la seguente frase:
"La presente Parte I e' valida a decorrere dal ... (3)".
Inserire l'avvertenza:
"La partecipazione al comparto e' disciplinata dallo Statuto della Sicav".
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. LA SICAV E IL GRUPPO DI APPARTENENZA
Indicare la denominazione della Societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e del gruppo di appartenenza. l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo Internet e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.
2. LA BANCA DEPOSITARIA
Indicare denominazione e indirizzo.
3. LA SOCIETA' DI REVISIONE
Indicare denominazione e indirizzo.
4. ALTRI (eventuale)
Indicare, nel caso di comparti garantiti, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.
5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AI COMPARTI DELLA SICAV
Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al comparto della Sicav, evidenziando l'eventualita' di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle azioni della Sicav puo' variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonche' ai relativi mercati di riferimento.
6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE
Riportare l'avvertenza che le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo.
B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
Indicare la denominazione del comparto della Sicav ed il relativo codice ISIN.
7. TIPOLOGIA DEL COMPARTO:
a) qualifica del comparto (4) (eventuale). Nel caso di comparti a gestione protetta inserire la seguente frase: "Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito";
b) categoria del comparto (5);
c) valuta di denominazione;
8. FINALITA' DEL COMPARTO:
d) finalita' del comparto in relazione ai potenziali destinatari Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi(es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.);
e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore (7);
f) grado di rischio connesso all'investimento nel comparto (8).
9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO F. RISCHI SPECIFICI (9)
g.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilita' di investimento in depositi bancari: indicare se il comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in azioni di altri comparti istituiti e gestiti dalla SICAV o in quote/azioni di OICR istituiti e/o gestiti da societa' di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;
g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da societa' a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (duration) e merito creditizio (rating) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
g.5) possibilita' e finalita' delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonche' l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del comparto;
h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il benchmark prescelto e gli obiettivi del comparto; indicare l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del comparto, rimandando alla Parte III del Prospetto informativo per l'illustrazione.
Nel caso di "comparti con garanzia di restituzione del capitale o dell'eventuale rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonche' gli eventuali limiti e condizioni per l'operativita' della garanzia medesima; nel caso di "comparti a gestione protetta" le modalita' gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del comparto nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1) (10);
i) destinazione dei proventi. Per i comparti a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalita' di distribuzione, nonche' le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.
Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, rating, duration, volatilita) mediante introduzione di apposita legenda.
Inserire l'avvertenza "Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del bilancio d'esercizio".
10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)
Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "benchmark"). Il benchmark prescelto dovra' essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522198 (11).
Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del comparto per uno specifico intervallo temporale.
11. CLASSI DI AZIONI (eventuale)
Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed allo Statuto sociale. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)
12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV
12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE
Indicare in forma tabellare l'entita' dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di switch e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte percepita in media dai collocatori (12). Nei casi di adesione ad un comparto della Sicav tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che "in caso di mancato completamento del Piano di accumulo l'entita' delle commissioni di sottoscrizione potra' essere superiore all'aliquota nominale indicata nel Prospetto".
Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra comparti, beneficio di reinvestimento).
Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.
12.2 ONERI A CARICO DEL COMPARTO DELLA SICAV
12.2.1 ONERI DI GESTIONE
Indicare in forma tabellare l'entita' delle provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali provvigioni di incentivo (o di performance) esemplificando le modalita' di calcolo. Indicare la quota parte percepita in media dai collocatori 13 Nell'ipotesi in cui il comparto investa mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo |
Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dell'OICR, ne' degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 15.1).
TURNOVER DI PORTAFOGLIO DELL'OICR
Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio dell'OICR (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio (21) espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote/azioni dell'OICR, e il patrimonio netto medio su base giornaliera. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.
Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della SGR.
[MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di gestione/Statuto sociale.
Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo prima della sottoscrizione e la facolta' del sottoscrittore di richiedere la Parte III del Prospetto Informativo, il Regolamento di gestione o lo Statuto dell'OICR.
Specificare il/i comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (eventuale).
Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.
Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facolta' di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti riportati nel Prospetto Informativo o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.]
PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO
Riportare la denominazione della Societa' di Gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza. Inserire le seguenti indicazioni:
"La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote/azioni di..."
"Il/Lo Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR forma parte integrante del Prospetto informativo completo, al quale e' allegato"
"La Societa' di Gestione/Sicav si assume la responsabilita' della veridicita' e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che e' valida a decorrere dal ... (22)".
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. SOCIETA' DI GESTIONE/SICAV
Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operativita' e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; una sintesi delle attivita' effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla societa' e la frazione di capitale detenuta che da' diritto al voto; le generalita', la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso societa' del gruppo di appartenenza della Societa' di gestione/Sicav; le generalita', le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalita' di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attivita' esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della societa'; gli altri OICR gestiti.
2. L'OICR
Breve descrizione della natura giuridica e delle finalita' dell'OICR indicizzato. Inserire le seguenti precisazioni in ordine all'OICR oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operativita', il codice ISIN; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione effettuate negli ultimi due anni; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che e' intervenuta sul Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; descrizione dell'indice di riferimento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato per esprimere i valori dell'indice nell'unita' di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (qualora la societa' si avvalga di uno specifico Info-Provider indicazione del/degli indexticker e il/i relativo/i nome del Provider); societa' a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilita' gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalita' e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.
3. COMPARTI (eventuale)
Illustrare le caratteristiche di ciascun comparto.
4. SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO (eventuale)
Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (e' consentito il rimando ad apposito allegato).
5. BANCA DEPOSITARIA Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonche' sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.
«6. SPECIALISTI
Illustrare il ruolo degli specialisti conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione».
7. SOCIETA' DI REVISIONE
Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia all'OICR che alla Societa' di gestione/Sicav; relativi oneri a carico dell'OICR.
B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO
8. SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI
Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.
Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalita' di sottoscrizione e di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti all'OICR e scoraggiare pratiche abusive.
Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.
C) MODALITA' DI NEGOZIAZIONE DELLE QUOTE/AZIONI
Illustrare le modalita' di negoziazione delle quote/azioni sul mercato di quotazione.
D) REGIME FISCALE
9. REGIME FISCALE
Indicare il regime di tassazione dell'OICR e descrivere il regime fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni all'OICR, sia al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.
E) CONFLITTI DI INTERESSE
10. SITUAZIONI DI CONFLITTO Dl INTERESSI
Indicare gli eventuali limiti, inseriti nel Regolamento di gestione/Statuto sociale dell'OICR ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la Societa' di gestione/Sicav, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.
Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del Regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e indicare l'esistenza di procedure di gestione di tali situazioni.
In particolare, indicare la tipologia dei soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Societa' di gestione/Sicav accordi di retrocessione delle commissioni e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto periodico di gestione dell'OICR per la puntuale descrizione delle modalita' di impiego, nell'interesse dei partecipanti all'OICR, delle sonane di denaro e/o delle tipologie di servizi ricevuti in virtu' di tali accordi (23). Precisare che la Societa' di gestione/Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dal livello di retrocessione definito.
------------------- (1) Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinche' l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine e' importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti ciascuna di esse (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...). (2) Le parti di testo contenute nella parentesi « » devono essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola sollecitazione mentre quelle contenute nella parentesi [ ] devono essere espunte dal Prospetto pubblicato per la sola quotazione. (3) In occasione del primo deposito del Prospetto Informativo, il termine iniziale di validita' coincidera' con la data di inizio della sollecitazione/quotazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validita' coincidera' con la data, specificata dalla Societa' di gestione/Sicav, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti. (4) Utilizzare, al riguardo, la qualifica di Assogestioni di appartenenza (fondo indicizzato). (5) Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo presente la volatilita' delle quote azioni dell'OICR (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, dell'indice prescelto, nonche' gli specifici fattori di rischio indicati nel paragrafo 13, punto f.2. (6) Per gli OICR a capitalizzazione dei proventi che prevedono il reinvestimento dei medesimi l'indice prescelto dovra' possedere caratteristiche analoghe (c.d. total return iradex). (7) La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della Societa' di gestione/Sicav. Per gli OICR di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento. In tutti i casi il dato indicato nel Prospetto e' soggetto ad aggiornamento solo se la rilevazione annuale mostra uno scostamento in valore assoluto superiore a 250 basis point rispetto al dato pubblicato. (8) Cfr. nota precedente. (9) Nel caso di contestuale sollecitazione e quotazione, si redigono solo i paragrafi 25 e 26. (10) Evidenziare che, nel caso di due o piu' OICR illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun OICR hanno diritto di richiedere anche i documenti contabili relative agli altri OICR offerti tramite il medesimo Prospetto informativo. (11) Cfr. nota precedente. (12) In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validita' coincidera' con la data di inizio dell'attivita' di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validita' coincidera' con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno). (13) I dati di rendimento devono essere rappresentati a partire dal 1° gennaio 1996. Il dato numerico per ciascun anno andra' riportato in Euro. Per gli OICR valorizzati in un'altra valuta, (ad esempio, il Dollaro), occorrera' affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui la Societa' di gestione/SICAV sia operativa da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle performance passate. Analogamente, la societa' puo' richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la societa' che gestisce. L'indice andra' sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto. Nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le performance dell'OICR vanno rappresentate insieme all'indice adottato prima della modifica della politica di investimento e all'indice adottato dopo tale modifica. (14) Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento dell'OICR per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento dell'indice specificando che non e' indicativo delle future performance dell'OICR. Cfr. ultima parte della nota 7. (15) Cfr. nota 7. (16) Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota/azione e quello dell'indice riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a tre e cinque anni, occorre altresi' evidenziare che la performance dell'OICR riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento dell'indice. Detto indice puo' essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili all'OICR. (17) Per gli OICR con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Societa' di gestione/Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto. (18) In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro febbraio 2006), la tabella puo' essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti. (19) Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonche' delle spese legate alle attivita' generali di settlement, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle quote/azioni (cd. NAV) svolte dalla banca medesima per conto della Societa' di gestione del risparmio/Sicav. Specificare se la banca depositaria svolga o meno l'attivita' di calcolo del NAV. (20) Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal compatto della Sicav. (21) In sede di prima applicazione puo' essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno. (22) La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo Prospetto informativo con la medesima data di validita'. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validita'. (23) In caso di OICR indicizzati esteri non armonizzati, il rinvio al rendiconto periodico di gestione andra' riportato solo ove tale documento contenga le dettagliate informazioni sugli accordi di soft commissions conclusi. Allegato n. 3
ALLEGATO 1I Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione e della nota integrativa (1) (2)
Tavola 1 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di azioni
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
b) copia dello statuto vigente dell'emittente;
c) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonche' degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non gia' contenuti nel prospetto di quotazione;
d) prospetto di quotazione, redatto secondo le modalita' previste dagli schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE e corredato della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 4, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e, se del caso, del garante;
e) dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello sponsor/listing partner, che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico;
f) in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorita' competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove la sollecitazione e' prevista, ove richiesta da tali Stati.
* * *
Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine nonche' nel paese di quotazione qualora sia differente, venga confermato che:
- l'emittente e' regolarmente costituito ed il suo statuto e' conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo e' soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta la quotazione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.
Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale.
Tale parere legale non e' richiesto se l'emittente ha gia' strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.
Gli emittenti di diritto estero devono altresi' fornire idonea attestazione circa le modalita' di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalita' di esercizio dei diritti patrimoniali.
Infine, allo scopo di consentire alla Consob il riconoscimento di forme equivalenti di revisione, alla domanda deve essere allegata un'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una societa' di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che confermi:
- la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;
- la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.
Tavola 2
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di certificati rappresentativi di azioni
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;
b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;
c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
d) descrizione delle caratteristiche e dei diritti connessi ai certificati rappresentativi di azioni che l'emittente intende quotare;
e) in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorita' competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove la sollecitazione e' prevista, ove richiesta da tali Stati.
* * * .sp, Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.
Tavola 3 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni e altri strumenti di debito
3.1 Obbligazioni
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed f) della precedente Tavola 1, nonche' la seguente documentazione:
a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
b) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonche' degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non gia' contenuti nel prospetto di quotazione;
c) copia della eventuale relazione di rating relativa all'emittente e alla singola emissione.
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
d) copia del contratto di fidejussione;
e) copia dello statuto della societa' garante;
f) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.
I documenti di cui ai punti e) ed f) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.
* * *
Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.
Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione e' sottoposta, nella quale venga confermato che:
- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per cio' che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;
- non sussistono impedimenti alla osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.
La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalita' di esercizio dei diritti spettanti ai titolari.
3.2 Obbligazioni emesse da enti locali
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonche' la seguente documentazione:
a) copia del provvedimento di emissione del prestito corredato degli allegati;
b) copia della eventuale relazione di rating relativa all'emittente e alla singola emissione.
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
c) copia del contratto di fidejussione;
d) copia dello statuto della societa' garante;
e) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.
I documenti di cui ai punti d) ed e) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati. .br, .sp, 3.3. Obbligazioni convertibili in azioni
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonche' la seguente documentazione:
a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
b) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonche' degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.3, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non gia' contenuti nel prospetto di quotazione;
c) in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo;
d) in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di un altro Stato:
- dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilita' in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate;
- attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato dal un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di quotazione delle azioni, che l'emittente le azioni e' assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell' Autorita' di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
e) nei casi previsti dalle precedenti lettere c) e d), copia dello statuto vigente dell'emittente le azioni derivanti dalla conversione.
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
f) copia del contratto di fidejussione;
g) copia dello statuto della societa' garante;
h) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.
I documenti di cui ai punti g) ed h) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.
i) copia della eventuale relazione di rating relativa all'emittente e alla singola emissione;
l) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di sottoscrizione di azioni:
- copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
m) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di acquisto di azioni:
- copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalita' con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.
* * *
Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.
3.4. Obbligazioni strutturate
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni strutturate deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed e) della precedente Tavola 1, nonche' la seguente documentazione:
a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
b) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonche' degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.4, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non gia' contenuti nel prospetto di quotazione;
c) copia della eventuale relazione di rating relativa all'emittente e alla singola emissione;
d) copia del contratto di copertura inerente le obbligazioni strutturate o indicazione circa le strategie di copertura che l'emittente intende adottare;
e) dichiarazione attestante le modalita' di reperimento in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attivita' finanziarie prescelte per l'indicizzazione.
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
f) copia del contratto di fidejussione;
g) copia dello statuto della societa' garante;
h) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.
I documenti di cui ai punti g) e h) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari quotati.
* * *
Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.
Gli emittenti obbligazioni assoggettate ad un ordinamento estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte del paragrafo n. 3.1 della presente Tavola.
3.5 Obbligazioni bancarie
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento escluso quanto indicato alla lettera b) della predetta Tavola;
b) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti;
c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le societa' quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A.;
d) dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello sponsor, che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico.
Tavola 4
Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di warrant
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di warrant deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed f) della precedente Tavola 1, nonche' la seguente documentazione:
a) copia della delibera di emissione dei warrant;
b) se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonche' degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 4, Sezione IA. 1.1. delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non gia' contenuti nel prospetto di quotazione;
c) qualora i warrant si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alla quotazione di borsa in un altro Stato:
- dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di warrant a garantire la disponibilita' in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono quotate;
- ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i warrant nella quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;
- attestazione, suffragata da un apposito parere legale (legal opinion) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di quotazione delle azioni, che l'emittente le azioni e' assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorita' di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;
d) nel caso in cui i warrant attribuiscano diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:
- copia della delibera di emissione degli strumenti finanziari di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant e l'emittente gli strumenti finanziari di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
e) nel caso in cui i warrant attribuiscano diritti di acquisto di strumenti finanziari:
- copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti finanziari di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalita' con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente i warrant ed il proprietario degli strumenti finanziari di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.
* * *
Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.
Tavola 5
Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di covered warrant e dei certificates (*)
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di covered warrant e certificates deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere a), b), d) ed f) della precedente Tavola 1, nonche' la seguente documentazione:
a) copia della delibera di emissione dei covered warrant e dei certificates;
b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;
c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le societa' quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A.;
d) prospetto di calcolo del patrimonio di vigilanza;
e) descrizione dei sistemi di controllo dei rischi con dichiarazione di conformita' alle disposizioni di vigilanza prudenziale cui l'emittente e' assoggettato;
f) copia della eventuale relazione di rating relativo all'emittente;
g) copia della eventuale autorizzazione della Banca d'Italia prevista ai sensi della vigente normativa;
h) se i covered warrant ed i certificates sono garantiti in modo incondizionato da un soggetto diverso dall'emittente (garante) che sia (i) una societa' o ente nazionale o estero, sottoposto a vigilanza prudenziale o (ii) uno Stato o un ente sovranazionale, copia del contratto di garanzia;
i) qualora l'attivita' sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
- se richiesto da Borsa Italiana S.p.A., parere legale con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates dimostri che gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti sono assoggettati ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'autorita' di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
- dichiarazione con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates attesti la disponibilita' in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attivita' sottostante nel mercato principale di quotazione, nonche' dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di quotazione con un adeguato grado di aggiornamento;
- dichiarazione dell'emittente di avvenuta comunicazione inerente l'emissione inviata all'emittente l'attivita' sottostante, corredata dell'eventuale opposizione da questi espressa;
l) qualora l'attivita' sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da:
1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidita';
2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
3) valute, la cui parita' di cambio sia rilevata con continuita' dalle autorita' o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilita' di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attivita' negoziate;
5) indici o panieri relativi alle attivita' di cui ai numeri precedenti, nonche' panieri di indici riferiti alle medesime attivita', a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;
dichiarazione attestante la disponibilita' in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attivita' sottostanti;
m) qualora l'attivita' sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita dalle attivita' di cui al punto 5) della lettera l), dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici ove non gia' sufficientemente illustrata nel regolamento dei covered warrant e dei certificates.
* * *
Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.
Qualora i covered warrant e i certificates siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, come individuato nella lettera h) della presente Tavola tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovra', inoltre, fornire la seguente documentazione:
- copia dello statuto vigente dell'emittente;
- copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato - ove redatto - dell'emittente i covered warrant e i certificates, eventualmente corredato della relazione di certificazione.
Tavola 6
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione/documento di quotazione in caso di quotazione di quote di fondi chiusi e di OICR indicizzati
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di quote di fondi chiusi deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
b) bozza del prospetto di quotazione, redatto secondo le modalita' previste negli schemi disciplinati da Reg. 809/2004/CE;
c) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, ove redatto, consolidato, nonche' del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto/documento di quotazione di OICR indicizzati deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;
d) bozza del prospetto/documento di quotazione, redatto secondo le modalita' previste nell'Allegato 1B;
Le societa' di gestione/Sicav di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:
e) la societa' di gestione/Sicav e' regolarmente costituita ed il suo statuto e' conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali essa e' soggetta;
f) non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte della societa' di gestione/Sicav delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi strumenti finanziari quotati devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;
g) idonea attestazione della societa' di gestione/Sicav circa le modalita' di esercizio dei diritti spettanti ai titolari, con particolare riguardo alle modalita' di esercizio dei diritti patrimoniali connessi ai certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti ai quali i certificati medesimi sono soggetti.
La societa' di gestione/Sicav estera dovra' inoltre allegare alla domanda un'attestazione di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico, dalla quale risulti la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui la societa' stessa ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano, nonche' la sostanziale equipollenza dei principi di revisione adottati rispetto a quelli raccomandati in Italia.
Tavola 7
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento escluso quanto indicato alla lettera b) della predetta Tavola;
b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;
c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le societa' quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A.
Tavola 8
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti
Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:
- copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione;
- copia dello statuto vigente dell'emittente;
- prospetto di quotazione, firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'emittente, redatto secondo le modalita' previste dagli schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE;
- dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico;
- copia delle delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi;
- copia delle relazioni di rating;
- copia dell'eventuale offering circular;
- copia della comunicazione effettuata alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 129 del D.lgs n. 385/93 e delle eventuali successive comunicazioni ovvero dichiarazione di avvenuto decorso dei termini previsti;
- copia del contratto di cessione del credito; .sp, - copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;
- descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attivita' destinate al rimborso del prestito (collateral) nonche' dei rischi connessi alle attivita' stesse;
- descrizione delle modalita' di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole tranche dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonche' le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalita' di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
- descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovra' essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola tranche in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.
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Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola I.
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Per gli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata la documentazione prevista all'ultima parte della Tavola 3. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attivita' destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili ne' dai creditori del cedente ne' da quelli del cessionario. ------------------- (1) Se i documenti indicati nel presente Allegato sono gia' stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli dichiarando; sotto la propria responsabilita', che nessuna modificazione e intervenuta. (2) Nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione ai fini della quotazione, deve essere inviata alla Consob la documentazione economico-finanziaria prevista dal presente Allegato, in quanto applicabile, nonche' la dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello sponsor/listing partner, che attesti che il documento in questione contiene tutte le informazioni sull'emittente rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico ed all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva n. 2903/71/CE. | ----> Vedere Allegato da pag. 132 a pag. 143 <---- |
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