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| Gazzetta n. 289 del 2005-12-13 |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 1 dicembre 2005 |  | Linee  operative, attivita' strumentali all'espletamento dei compiti, nonche'  organizzazione,  modalita'  di  funzionamento e composizione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con
 IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 
 Visto  il  decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante «ulteriori misure  per  contrastare  i  fenomeni  di  violenza  in  occasione di competizioni  sportive»,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210;
 Visto  il  decreto-legge  24 febbraio  2003,  n. 28, convertito con modificazioni  dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, come successivamente modificato,  recante «disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»;
 Vista   la   legge   13 dicembre   1989,   n.   401,  e  successive modificazioni,  recante  «interventi  nel  settore  del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;
 Visti  i  decreti  adottati  in  data  6 giugno 2005, in attuazione dell'art. 1-quater del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28;
 Viste  le  intese  di  programma  tra  il Ministro dell'interno, il Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  il Ministro per l'innovazione   e  le  tecnologie,  l'Associazione  nazionale  Comuni d'Italia, il CONI, la FIGC, la Lega nazionale professionisti, la Lega nazionale  professionisti  serie  C  e  la Lega nazionale dilettanti, sottoscritte il 6 giugno 2005;
 Considerato che l'art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.  28,  convertito  con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,  come  integrato dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210,  ha  istituito  presso il Ministero dell'interno «l'Osservatorio nazionale  sulle  manifestazioni  sportive»  ed  ha  demandato  ad un decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di individuare le linee operative e le attivita'   strumentali   all'espletamento   dei  compiti  attribuiti all'Osservatorio,   nonche'   di  disciplinare  l'organizzazione,  le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio;
 Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  al  citato art. 1-octies del decreto-legge  24 febbraio  2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla  legge  24 aprile  2003,  n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge  17 agosto  2005,  n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210;
 
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 
 1.  L'Osservatorio  nazionale  sulle  manifestazioni  sportive,  di seguito   denominato  Osservatorio,  istituito  presso  il  Ministero dell'interno  al  fine di favorire la massima interazione tra tutti i soggetti  chiamati  all'attuazione  delle disposizioni e delle misure organizzative   e  di  prevenzione  e  contrasto  della  violenza  in occasione   di   manifestazioni   sportive,   opera  nell'ambito  del Dipartimento   della   pubblica  sicurezza,  avvalendosi  del  Centro nazionale  di  informazione  sulle  manifestazioni  sportive  di  cui all'art. 4, di seguito denominato CNIMS.
 2.    L'Osservatorio,    quale   organo   di   consulenza   tecnico amministrativa  del  Ministro  dell'interno svolge i compiti indicati dall'art.   1-octies  del  decreto-legge  24 febbraio  2003,  n.  28, convertito  con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato  dall'art.  1  del  decreto-legge  17 agosto  2005, n. 162, convertito  con  modificazioni  dalla  legge 17 ottobre 2005, n. 210, d'ora in avanti indicato come art. 1-octies, e puo' essere chiamato a pronunciarsi,  a  richiesta  dello  stesso  Ministro o del Capo della Polizia  Direttore  generale  della pubblica sicurezza, su ogni altra questione  attinente  alla prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
 3.   Nell'ambito   dei   compiti   previsti   dall'art.   1-octies, l'Osservatorio  puo'  essere  altresi'  chiamato  a  pronunciarsi  su richiesta   delle   altre   amministrazioni,   enti   o   istituzioni rappresentati  nell'Osservatorio  stesso, quando si tratta di materie diverse   da   quelle   rientranti  nelle  competenze  del  Ministero dell'interno.
 |  | Art. 2. 
 1. L'Osservatorio e' composto da:
 a) un   funzionario  della  Polizia  di  Stato  prescelto  tra  i dirigenti generali, che lo presiede;
 b) un  rappresentante  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali;
 c) il  direttore  dell'ufficio Ordine pubblico ed i direttori del servizio  Polizia  stradale,  del  servizio Polizia ferroviaria e del servizio  reparti  speciali  della  Direzione centrale per la Polizia stradale,  ferroviaria,  delle comunicazioni e per i reparti speciali della   Polizia   di   Stato,  nonche'  del  direttore  del  Servizio informazioni  generali  della  Direzione  centrale  della  Polizia di prevenzione;
 d)   un  ufficiale  designato  dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello;
 e) un  funzionario  del  Corpo  nazionale dei Vigili del fuoco di qualifica dirigenziale;
 f) un  rappresentante  del  Comitato  olimpico nazionale italiano (CONI), nonche', in relazione ai temi da trattare:
 un  rappresentante  della  Federazione  italiana  giuoco calcio (FIGC)  ed  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  Leghe nazionali professionisti e dilettanti; ovvero:
 un  rappresentante  delle  Federazioni  italiane  di discipline sportive  per  le  quali  devono  essere  deliberate linee guida e le misure  di  cui  all'art.  1-octies,  lettera  c)  ed  e)  nonche' un rappresentante   per   ciascuna   delle  rispettive  Leghe  nazionali professionistiche,  entro il numero massimo di quattro componenti con diritto di voto.
 2. In relazione a specifiche tematiche il presidente puo' integrare l'Osservatorio  con rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani  (ANCI),  del  Comando  generale  della  Guardia di finanza, dell'Agenzia  delle  entrate,  della Societa' italiana autori editori (SIAE)  e  delle  Ferrovie  dello  Stato  S.p.A.  L'Osservatorio puo' inoltre essere integrato da rappresentanti di altri soggetti pubblici e  privati interessati a vario titolo alla prevenzione della violenza nelle  competizioni  sportive, compreso il rappresentante dell'organo di  coordinamento  nazionale  delle  tifoserie  organizzate  dei club professionisti.  In  mancanza di un organo di coordinamento nazionale delle  tifoserie di cui al comma 2, la designazione e' richiesta alla Federazione italiana giuoco calcio.
 3.  Le  mansioni  di segretario sono esercitate dal funzionario del Dipartimento  della  pubblica sicurezza responsabile del CNIMS di cui all'art. 4.
 4. Il presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto    del   Ministro   dell'interno,   su   designazione   delle Amministrazioni  o  altri  organismi  interessati,  durano  in carica quattro  anni  e  possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
 |  | Art. 3. 
 1. L'Osservatorio si riunisce, di regola, con cadenza settimanale.
 2. Il presidente provvede a:
 a) convocare le riunioni dell'Osservatorio e dirigerne i lavori;
 b) determinare l'ordine del giorno della riunione;
 c) designare     il     vice-presidente    tra    i    componenti dell'Osservatorio,  delegato  a  sostituirlo  in  caso  di  assenza o impedimento;
 d) richiedere   alle   Amministrazioni   o   ad   altri  soggetti competenti,    compresi   quelli   rappresentati   nell'Osservatorio, specifici  accertamenti  presso  gli  impianti  sportivi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
 e) costituire  appositi gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche  tematiche  anche  indirettamente  connesse ai fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo;
 f) visionare  i  dati  concernenti  i  fenomeni  di intolleranza, devianza  e  violenza  in  ambito  sportivo, in possesso di tutti gli organismi  rappresentati  in  seno all'Osservatorio, anche al fine di valutare l'opportunita' della diffusione;
 g) autorizzare    la    pubblicazione    del   rapporto   annuale sull'andamento  dei  fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo;
 h) promuovere  le  iniziative  coordinate  per la prevenzione dei fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo.
 3.  Le  determinazioni  dell'Osservatorio di cui all'art. 1-octies, lettere c) ed e), sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.
 |  | Art. 4. 
 1.   Le   attivita'   strumentali   allo  svolgimento  dei  compiti dell'Osservatorio,  sono curate dal CNIMS, istituito presso l'ufficio Ordine  pubblico  della  segreteria  del  Dipartimento della pubblica sicurezza,  in  attuazione della decisione 2002/348/GAI del 25 aprile 2002  del  Consiglio dell'Unione europea, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali.
 2. In particolare, il CNIMS, per le specifiche funzioni di supporto all'Osservatorio:
 a) cura   l'istruttoria  di  tutte  le  questioni  da  sottoporre all'esame dell'Osservatorio;
 b) redige e mette a disposizione dei componenti dell'Osservatorio prospetti  informativi  analitici  contenenti i dati necessari per le valutazioni da assumere;
 c) fornisce assistenza nel corso delle riunioni dell'Osservatorio con proprio personale e la strumentazione tecnico-logistica;
 d) effettua studi e ricerche in specifici settori e partecipa, in rappresentanza  del  Ministero  dell'interno,  a  seminari, riunioni, gruppi  di  esperti e grandi eventi sportivi in ambito internazionale al  fine  di  supportare  a livello informativo lo sviluppo, da parte dell'Osservatorio,  delle  iniziative, anche di natura organizzativa, strumentali alla prevenzione dei fenomeni di violenza, intolleranza e devianza nelle manifestazioni sportive;
 e) predispone  le bozze dei documenti in discussione ed i verbali delle   riunioni   e   provvede  a  documentare  tutte  le  attivita' dell'Osservatorio;
 f) raccoglie  i  dati  necessari per il monitoraggio del fenomeno della  violenza ed intolleranza in ambito sportivo e per la redazione del  rapporto  annuale  che  le Autorita' di pubblica sicurezza e gli altri  soggetti  rappresentati in seno all'Osservatorio sono tenuti a fornire all'Osservatorio stesso;
 g) fornisce  il supporto necessario per il costante aggiornamento del sito web dedicato alle attivita' dell'Osservatorio.
 |  | Art. 5. 
 1.  Le  Autorita'  provinciali  di  pubblica  sicurezza, gli Uffici centrali  e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche'  le  altre  Amministrazioni  dello Stato, enti ed istituzioni rappresentate   in   seno  all'Osservatorio  sono  tenute  a  fornire all'Osservatorio stesso i dati concernenti gli episodi di violenza ed intolleranza  commessi  in  occasione  di manifestazioni sportive, lo stato  di  sicurezza  degli impianti sportivi e le altre informazioni richieste  dall'Osservatorio  per  la prevenzione ed il contrasto dei medesimi fenomeni.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° dicembre 2005
 
 Il Ministro dell'interno
 Pisanu
 Il Ministro per i beni e le attivitą culturali
 Buttiglione
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