Gazzetta n. 289 del 2005-12-13 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 5 dicembre 2005 |
Non iscrizione della sostanza attiva naled nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2005/788/CE dell'11 novembre 2005. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 7, lettera b); Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE; Vista la decisione della Commissione 2005/788/CE dell'11 novembre 2005 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva naled nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in quanto il notificante non e' piu' interessato a sostenere l'inclusione di detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva naled; Considerato che in Italia l'impiego della sostanza attiva naled e' stato revocato, con decreto ministeriale 25 ottobre 1991, per motivi di scarso interesse agronomico e che, di conseguenza, non sono attualmente in commercio prodotti fitosanitari contenenti la citata sostanza attiva; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta:
Art. 1. 1. La sostanza attiva naled non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. | Art. 2. 1. Non possono essere concesse autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva naled, in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), della decisione 2005/788/CE della Commissione. Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2005 Il direttore generale: Marabelli |
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