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| Gazzetta n. 289 del 2005-12-13 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 5 dicembre 2005 |  | Non  iscrizione  della  sostanza  attiva  naled  nell'allegato  I del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in  attuazione della decisione della Commissione 2005/788/CE dell'11 novembre 2005. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 7, lettera b);
 Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono  le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase  del  programma  di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;
 Vista  la  decisione della Commissione 2005/788/CE dell'11 novembre 2005  relativa  alla  non  iscrizione  della  sostanza  attiva  naled nell'allegato  I  della direttiva 91/414/CEE in quanto il notificante non  e'  piu'  interessato a sostenere l'inclusione di detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Considerato   che   in  attuazione  della  citata  decisione  della Commissione,  gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le  autorizzazioni  per  prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva naled;
 Considerato  che in Italia l'impiego della sostanza attiva naled e' stato  revocato, con decreto ministeriale 25 ottobre 1991, per motivi di  scarso  interesse  agronomico  e  che,  di  conseguenza, non sono attualmente  in  commercio prodotti fitosanitari contenenti la citata sostanza attiva;
 Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194 relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  La  sostanza  attiva  naled non e' iscritta nell'allegato I del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194  che  ha  recepito  la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 |  | Art. 2. 1.   Non   possono  essere  concesse  autorizzazioni  per  prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva naled, in conformita' alle disposizioni  dell'art.  2,  lettera  b), della decisione 2005/788/CE della Commissione.
 Il  presente  decreto  dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 dicembre 2005
 Il direttore generale: Marabelli
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