Gazzetta n. 289 del 2005-12-13
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 dicembre 2005
Non iscrizione della sostanza attiva naled nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2005/788/CE dell'11 novembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 7, lettera b);
Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;
Vista la decisione della Commissione 2005/788/CE dell'11 novembre 2005 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva naled nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in quanto il notificante non e' piu' interessato a sostenere l'inclusione di detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva naled;
Considerato che in Italia l'impiego della sostanza attiva naled e' stato revocato, con decreto ministeriale 25 ottobre 1991, per motivi di scarso interesse agronomico e che, di conseguenza, non sono attualmente in commercio prodotti fitosanitari contenenti la citata sostanza attiva;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:

Art. 1.
1. La sostanza attiva naled non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2.
1. Non possono essere concesse autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva naled, in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), della decisione 2005/788/CE della Commissione.
Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2005
Il direttore generale: Marabelli