| 
| Gazzetta n. 289 del 2005-12-13 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  | CIRCOLARE 1 dicembre 2005 |  | Modalita'  di  utilizzo  delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464. |  | 
 |  | .numprovv=6020; Al presidente della regione Abruzzo
 Al    presidente    della   regione
 Basilicata
 Al    presidente    della   regione
 Calabria
 Al    presidente    della   regione
 Campania
 Al  presidente della regione Emilia
 Romagna
 Al  presidente della regione Friuli
 Venezia Giulia
 Al presidente della regione Lazio
 Al presidente della regione Liguria
 Al    presidente    della   regione
 Lombardia
 Al presidente della regione Marche
 Al presidente della regione Molise
 Al    presidente    della   regione
 Piemonte
 Al presidente della regione Puglia
 Al    presidente    della   regione
 Sardegna
 Al    presidente    della   regione
 Siciliana
 Al presidente della regione Toscana
 Al presidente della regione Umbria
 Al presidente della regione Veneto
 Al prefetto di Caltanissetta
 Al prefetto di Sondrio
 Al prefetto di Taranto
 Al  presidente  della  provincia di
 Bologna
 Al sindaco del comune di Bonorva
 Al sindaco del comune di Cerzeto
 Al sindaco del comune di Napoli
 Al   sindaco   del  comune  di  San
 Giuliano di Puglia
 Al direttore del servizio integrato
 infrastrutture    e   trasporti   -
 settore  infrastrutture  -  per  il
 Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
 e, p. c.:
 Alla  Presidenza  del Consiglio dei
 Ministri - Segretario generale
 Al  Ministero dell'economia e delle
 finanze   -   Gabinetto  dell'on.le
 signor Ministro
 
 L'art.  1,  comma  203,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, autorizza  il  Dipartimento  della  protezione  civile  ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera  di  ricostruzione  nei  territori  colpiti  da  calamita' naturali  per  i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, autorizzando  a  tal  fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.
 La  medesima  disposizione  legislativa  prevede  altresi' che alla ripartizione  dei  predetti  contributi si provvede con ordinanze del Presidente  del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.
 Successivamente  l'art.  6,  comma  1,  del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 2005, n.  152,  ha  disciplinato  le  modalita'  di  utilizzo  dei predetti contributi,  stabilendo  in particolare che ai medesimi si applica il disposto  di  cui all'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  nel  rispetto  dell'art.  3,  commi  da  16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.
 A  seguito  dell'approvazione  di  tale  innovativa disciplina, che circoscrive   significativamente,   rispetto   a   quella   fin   qui costantemente  seguita,  l'ambito  di  utilizzo  delle  risorse  rese disponibili,  sono  stati  prospettati da numerose Regioni molteplici quesiti  in  ordine  alle iniziative che concretamente possono essere finanziate  con  le  predette  risorse per il superamento dei diversi contesti emergenziali in atto sul territorio nazionale.
 Tali  quesiti  vertono,  in  sostanza, sulla esatta identificazione della  nozione  di  «investimenti»,  utilizzata dal legislatore, alla luce  delle peculiari fattispecie di intervento che caratterizzano le attivita' conseguenti ad eventi di natura emergenziale.
 In relazione a tali quesiti, ed al fine di consentire la necessaria uniformita'  di  comportamento da parte delle strutture commissariali interessate, nell'utilizzo dei finanziamenti da destinare ai contesti calamitosi  indicati  nell'allegato  1  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3464 del 29 settembre 2005, si ritiene utile fornire con la presente nota il supporto delle valutazioni di questo Dipartimento.
 Cio' detto, questo Dipartimento e' dell'avviso che sia ammissibile, sulla   base  di  una  approfondita  esegesi  della  normativa  sopra menzionata,  e  tenendo  conto  del  parere espresso dal Segretariato generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, consentire l'utilizzo   delle   risorse   finanziarie   in   questione   per  la realizzazione   di   tutti  gli  interventi  comunque  funzionali  al ripristino  delle  infrastrutture  e  dei  beni  immobili  pubblici e privati  distrutti  o  danneggiati  dagli  eventi calamitosi indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3464 del 2005. In  particolare  tra  detti  interventi,  in un'ottica ovviamente non tassativa, possono farsi rientrare:
 a) la  ricostruzione, il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture  ed  infrastrutture  pubbliche  distrutte  o danneggiate da eventi calamitosi;
 b) la   realizzazione   di  adeguate  misure  di  intervento  sul territorio  volte  alla  prevenzione  o al contenimento delle diverse tipologie  di  rischio,  nonche'  l'azione di ripristino del contesto territoriale inciso dagli eventi calamitosi;
 c) la  ricostruzione  e  la  riparazione  di immobili destinati a civile abitazione distrutti o danneggiati da eventi calamitosi;
 d) la  riparazione  e  la ricostruzione di strutture destinate ad attivita' produttive.
 Per converso, rimangono escluse dalle fattispecie contemplate dalla normativa  in esame le iniziative da intraprendersi in detti contesti emergenziali  connesse  al  soddisfacimento  delle  esigenze di prima assistenza,  i  cui  oneri per il soccorso urgente della popolazione, per  i  contributi per l'autonoma sistemazione, per il reperimento di soluzioni  alloggiative  alternative, per i contributi per la ripresa delle  attivita'  produttive, nonche' per le spese di natura corrente che  devono  essere  sostenute  per  garantire il funzionamento delle strutture  commissariali,  non possono porsi a carico di tali risorse finanziarie.  In  dette  tipologie  di  spesa,  infatti,  non  sembra possibile  rinvenire  alcuna  correlazione, neppure indiretta, con le finalita'  di  investimento richieste per l'utilizzo delle risorse in argomento.
 E'  appena  il  caso  di soggiungere che questo Dipartimento rimane comunque  fin  d'ora  a disposizione per fornire, rispetto a concrete fattispecie,  ogni ulteriore supporto interpretativo che si ritenesse necessario.
 Roma, 1° dicembre 2005
 Il capo del Dipartimento
 della protezione civile
 Bertolaso
 |  |  |