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| Gazzetta n. 289 del 2005-12-13 |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 25 maggio 2005 |  | Organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni,    concernente   attuazione   di   direttive   europee riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della salute dei lavoratori durante il lavoro;
 Visto  in  particolare,  l'art.  23,  comma  4,  del citato decreto legislativo  n.  626  del 1994, il quale prevede che restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalla  disposizioni vigenti ai servizi sanitari tecnici istituiti per le  Forze  armate  e per le Forze di polizia e che i predetti servizi sono competenti, altresi', per le aree riservate o operative;
 Visto  il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante regolamento  di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,  e  del  richiamato  decreto  legislativo  n. 626 del 1994 e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modificazioni, in   materia  di  sicurezza  dei  lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro nell'ambito del Ministero della difesa;
 Visto  il  decreto  legislativo  19 dicembre  1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
 Visto  in  particolare,  l'art. 3 del richiamato regolamento n. 284 del  2000, il quale prevede che la vigilanza sul rispetto delle norme di  legge  presso  i luoghi ove vengono svolte attivita' di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, specificate all'art.  4  del medesimo regolamento, viene effettuata, ai sensi del decreto  legislativo n. 758 del 1994, dal personale militare e civile dell'amministrazione   della  Difesa,  nominato  dal  Ministro  della difesa;
 Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del Ministro  della  difesa,  la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;
 Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 Considerato che per consentire il corretto svolgersi della suddetta attivita' e' necessario predisporre un'adeguata organizzazione;
 Ritenuto  peraltro  che, al fine di assicurare la massima efficacia ed  efficienza  alla  sopra  citata  organizzazione,  la stessa debba articolarsi  in apposite unita' organizzative di vertice, con compiti di indirizzo e di coordinamento e in strutture peculiari per ciascuna Forza  armata  o  area  interforze  omogenea  con compiti esecutivi e gestionali;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Istituzione dei servizi di vigilanza
 
 1.  Nell'ambito  del  Ministero della difesa, in applicazione della normativa  di  cui alle premesse in materia di sicurezza e salute nei luoghi  di  lavoro,  sono istituiti i servizi di vigilanza d'area, di seguito denominati: «servizi».
 2.  I  servizi  di  cui  al comma 1, operano nell'ambito delle aree tecnico-operativa  e  tecnico-amministrativa  interforze  di vertice, nonche' in quelle di competenza di ciascuna Forza armata.
 |  | Art. 2. Competenze dei servizi di vigilanza
 
 1.  Ai  servizi  di  cui all'art. 1, e' attribuita la competenza di vigilanza  preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista  dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
 2.  La  vigilanza di cui al comma 1, e' svolta nei luoghi di lavoro nei  quali  vengono  effettuate  attivita'  di  carattere riservato o operativo  definiti  dall'art.  4  del  decreto  interministeriale 14 giugno 2000, n. 284.
 3.   Nell'attivita'   di   vigilanza  non  rientra  l'attivita'  di certificazione,  omologazione  e verifica di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  interministeriale  n. 284 del 2000, nonche' l'attivita' connessa ai compiti d'istituto della Sanita' militare.
 |  | Art. 3 
 Organizzazione dei servizi di vigilanza d'area
 
 1.  Il Segretariato generale della Difesa effettua il coordinamento generale  nella  materia  ed  istituisce  per detto fine l'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza.
 2.  L'ufficio di cui al comma 1, svolge le funzioni in applicazione delle  direttive  adottate  dal  Segretario  generale  della  difesa, sentito   lo  Stato  maggiore  della  difesa,  per  gli  aspetti  che riguardano   le   esigenze   operative,   con   l'eventuale  supporto tecnico-operativo  degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  ovvero degli Ispettorati o dei Comandi    logistici    di   Forza   armata,   nonche'   con   quello tecnico-amministrativo delle Direzioni generali.
 3. I servizi possono avere un'organizzazione centrale o periferica. Essi  sono coordinati dall'unita' di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area, istituita a livello centrale.
 4.  L'organizzazione  delle strutture dei Servizi in ciascuna delle aree  di  cui  all'art.  1, e' definita, con provvedimento ordinativo emanato dalle rispettive autorita' di vertice.
 |  | Art. 4. Funzioni degli Organi di vigilanza
 
 1.  L'ufficio  di  coordinamento  centrale  della vigilanza, di cui all'art. 3:
 a) coordina  le  attivita' attinenti a piu' servizi di vigilanza, mantenendo  contatti  diretti  con  le  unita' di coordinamento della vigilanza d'area;
 b) fornisce  indirizzi  generali  sulla  materia,  prevedendo fra l'altro  che  l'attivita'  di  vigilanza  tenga  nel  debito conto la necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate e l'utilizzazione di strumenti di prevenzione e prescrizione;
 c) promuove  la  qualificazione  e  l'aggiornamento del personale incaricato   della   vigilanza,   nell'ambito   della  pianificazione dell'attivita' formativa antinfortunistica;
 d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base;
 e) fornisce  consulenza tecnica e giuridica direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa;
 f) predispone  l'atto  di  nomina  ovvero di revoca del personale addetto  alla  vigilanza, da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa.
 2.  L'unita'  di  coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area svolge funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo sui servizi di vigilanza di rispettiva competenza ed in particolare:
 a) comunica all'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza i  nominativi  del personale incaricato del servizio di vigilanza, da proporre per la nomina con decreto del Ministro della difesa;
 b) svolge   funzioni   di   programmazione   delle  ispezioni  da effettuare a cura dai servizi di vigilanza d'area;
 c) fornisce  ai  servizi di vigilanza d'area consulenza tecnica e giuridica.
 3.  Il  servizio di vigilanza d'area ha il compito di accertare nei luoghi  di  lavoro di cui all'art. 5, tenendo conto delle particolari esigenze  connesse  al servizio espletato dalle Forze armate indicate nell'art. 2 del decreto interministeriale n. 284 del 2000:
 a) l'effettivo  stato  di  tutela  dei  lavoratori  attraverso la verifica della conformita' dei processi lavorativi, degli ambienti di lavoro  e  delle  attrezzature  utilizzate,  alle  norme legislative. regolamentari   e   di   buona   tecnica   ed   a   quelle   speciali tecnico-militari per la tutela della sicurezza e della salute;
 b) il   rispetto   degli   adempimenti   formali,  organizzativi, formativi  ed informativi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994.
 |  | Art. 5. Attivita' di vigilanza nelle aree riservate o operative
 
 1.  L'attivita'  di  vigilanza,  di  cui  all'art.  4  del presente decreto,   e'  svolta  nelle  aree  riservate  o  operative  definite dall'art.   4   del   decreto  interministeriale  n.  284  del  2000, individuate  dalla  rispettiva  autorita'  di  vertice che provvede a notificare  la  rispettiva  classificazione  a ciascun ente, comando, reparto e ufficio.
 2.  L'attribuzione  della  classifica di area operativa o riservata puo'   anche  essere  occasionale  o  temporanea,  in  ragione  delle apparecchiature  in  essa  collocate  o  delle  attivita' in corso di svolgimento.
 |  | Art. 6. Personale addetto ai servizi di vigilanza
 
 1. Ai servizi di vigilanza e' assegnato personale militare e civile per  lo svolgimento delle attivita' preventive tecnico-amministrative e  per  quelle  ispettive,  da  reperire  nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero della difesa.
 2.  Il  personale  dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi  e' individuato, per ciascuna delle aree di cui all'art. 1, comma  2,  tra  il  personale  militare e civile dell'Amministrazione della  difesa  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nella  tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, da ciascuna  autorita'  di vertice, in numero corrispondente a quello da impiegare.  I  nominativi  individuati sono comunicati all'ufficio di coordinamento  generale della vigilanza del Segretariato generale che provvede periodicamente alla redazione del relativo decreto di nomina da   parte   del   Ministro,   ai   sensi  dell'art.  3  del  decreto interministeriale n. 284 del 2000.
 3.  Il  personale nominato, assume, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del  codice  di  procedura penale, emanato con decreto del Presidente della  Repubblica  22 settembre 1988, n. 447, nei limiti del servizio specificamente   disposto,   nell'ambito   dell'esercizio  delle  sue attribuzioni  e  con  riferimento  alla  sola  area di competenza, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
 |  | Art. 7. Disposizioni transitorie
 
 1. Nel regime transitorio e, comunque non oltre i primi cinque anni successivi  all'approvazione del presente decreto, al fine di rendere operativi  nel  piu'  breve  tempo possibile i costituendi servizi di vigilanza  si  potra'  derogare  dal  possesso  di  alcuni  requisiti previsti  nell'allegata  tabella, come da indicazioni contenute nella tabella medesima.
 Roma, 25 maggio 2005
 Il Ministro: Martino
 |  | Requisiti minimi del personale ispettivo
 
 Diploma di secondo grado;
 ufficiale,  sottufficiale  di grado non inferiore a maresciallo o personale  civile  dell'area  funzionale  «C»  ovvero  «B» tecnica di posizione  economica  non inferiore a «B3» in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e di organismi di vertice dell'area T/O e T/A;
 permanenza  minima  nell'incarico  di 4 anni (1) salvo preminenti esigenze di Forza armata;
 non obblighi di comando, imbarco o simili per i successivi 3 anni (2) dalla nomina ad ispettore della vigilanza;
 incompatibilita'  con  la  designazione  da  parte  dell'UTOV per l'effettuazione di verifiche di impianti tecnologici;
 aver  superato  l'iter  formativo  necessario  per  l'impiego nel settore;
 non avere impedimenti a conseguire l'attribuzione di U.P.G.;
 non avere impedimenti all'acquisizione dei NOS.
 Note:
 1) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio;
 2) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio.
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