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| Gazzetta n. 289 del 2005-12-13 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 27 ottobre 2005 |  | Inserimento  nell'elenco  n. 1, allegato al decreto 18 dicembre 2005, della  garanzia  prestata  alla  Centrobanca  S.p.a.  dai  soci della cooperativa  agricola Enopolio Elaiopolio Sociale Salentino, con sede in Veglie, a favore della cooperativa stessa. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
 
 Vista  la  legge  237  del  19 luglio  1993, art. 1 comma 1-bis, di conversione,  con modificazioni, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149,  recante  interventi  urgenti in favore dell'economia che recita Ğle  garanzie  concesse,  prima  della  data di entrata in vigore del presente  decreto,  da  soci  di cooperative agricole, a favore delle cooperative   stesse,   di   cui   sia  stata  previamente  accertata l'insolvenza sono assunte a carico del bilancio dello Statoğ,
 Visto  il  decreto  ministeriale  n.  80161  del  2 febbraio  1994, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con il  quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
 Vista  la  circolare  n.  17  del  14 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  196 del decreto-legge 23 agosto 1994, con la quale  sono state fissate le modalita' di presentazione delle istanze da  parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;
 Visto   il  decreto  ministeriale  n.  83667  del  2 ottobre  1995, pubblicato    nella   Gazzetta   Ufficiale   -   serie   generale   - dell'11 ottobre  1995,  n.  238,  con il quale sono stati approvati i risultati  dell'istruttoria  svolta sulle istanze presentate al sensi della  citata  legge  n.  237/1993,  art.  1, comma 1-bis e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;
 Visto  il  decreto  ministeriale  del  18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 2 gennaio 1996, n. 1, con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995  in  sostituzione  di  quello  allegato  al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;
 Considerato che in relazione alla istanza presentata dal soci della cooperativa Enopolio Elaiopolio Sociale Salentino, con sede in Veglie (Lecce),  ai sensi della predetta legge, non e' stata ammessa al fini dell'accollo la garanzia prestata all'Istituto di Credito Centrobanca S.p.a., in quanto non sufficientemente documentata e pertanto inclusa nell'elenco  n.  2  delle  garanzie escluse dall'accollo, allegato al decreto  ministeriale  18 dicembre  1995,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1996;
 Considerato  che  avverso  tale esclusione, i soci Giovanni Rolli e Francesco Patera, garanti della cooperativa, hanno presentato in data 30 marzo 2004, ricorso innanzi al T.A.R. Lazio per l'annullamento del decreto  ministeriale  2 ottobre  1995  di approvazione dei risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze inoltrate ai sensi della citata legge;
 Vista  l'ordinanza  n.  3269  del  14 giugno  2004, con la quale il T.A.R.  Lazio  ha  respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
 Vista   1'ordinanza   n.   5012   del  15 ottobre  2004,  trasmessa dall'Avvocatura   generale   dello   Stato   con   nota   n.  132996P dell'8 ottobre  2005, con la quale il Consiglio di Stato in relazione all'appello  proposto  dai  predetti  soci  Rolli  Giovanni  e Patera Francesco,  ha disposto l'accoglimento dell'appello Ğe per l'effetto, in  riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo gradoğ;
 Ritenuto  di  dover  dare  esecuzione  alla  predetta ordinanza del Consiglio di Stato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 La  garanzia  prestata dai soci della cooperativa agricola Enopolio Elaiopolio  Sociale  Salentino a favore della cooperativa stessa, per il  credito  concesso  dalla  Centrobanca  e'  inserita, con riserva, nell'elenco  n.  1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996.
 |  | Art. 2. Con  successivo  provvedimento,  sulla  base degli esiti di tutti i gradi  di giudizio, sara' confermato o meno il predetto inserimento e la  relativa  posizione  della garanzia in questione nel sopra citato elenco.
 |  | Art. 3. Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'organo di controllo per la relativa  registrazione  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 ottobre 2005
 Il direttore generale: Serino
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