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| Gazzetta n. 289 del 2005-12-13 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 30 novembre 2005 |  | Riconoscimento  al  sig.  Giuseppe  Campagna,  cittadino italiano, di titolo  di  studio  estero,  quale  titolo valido per l'assunzione in Italia  in qualita' di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita'   di   installazione,   trasformazione,   ampliamento   e manutenzione  degli  impianti  di  riscaldamento  e climatizzazione e impianti idrosanitari. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per il commercio, le assicurazioni e i servizi
 
 Vista  la domanda con la quale il sig. Giuseppe Campagna, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo argentino di Scuola Secondaria  di  II  grado  di  «Maestro  mayor  de  obras  nocturno», conseguito  presso  la  «Escuela  de Educacion Tecnica n. 4 - Mariano Moreno»  di  Pergamino  (Buenos  Aires  -  Repubblica Argentina), per l'assunzione  in  Italia  della  qualifica di responsabile tecnico in imprese  che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento   e   manutenzione  degli  impianti  di  riscaldamento  e climatizzazione,  impianti  idrosanitari,  impianti  di  trasporto  e utilizzazione del gas e impianti antincendio;
 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;
 Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 30 settembre  2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo e   attinente   alle   attivita'  di  installazione,  trasformazione, ampliamento   e   manutenzione  degli  impianti  di  riscaldamento  e climatizzazione e impianti idrosanitari, la Conferenza ha determinato di  accogliere  la  domanda  dell'interessato  senza applicare alcuna misura  compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata;
 Visto che, per quanto attiene le attivita' di impianti di trasporto e  utilizzazione del gas e impianti antincendio, la formazione appare carente,    ne'   sembra   poter   essere   colmata   dall'esperienza professionale  in quanto il periodo lavorativo in imprese del settore e'  troppo  risalente nel tempo, la Conferenza ha ritenuto necessaria l'applicazione di misure compensative;
 Considerata  l'opportunita'  di verificare il livello di conoscenza delle  materie,  le  misure  compensative  consisteranno in una prova attitudinale  a  contenuto  teorico  pratico da effettuarsi presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, presso la quale l'interessato intende iscriversi;
 Sentito  il  conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti  manutentori,  e  dell'Ispettorato  tecnico del Ministero attivita' produttive;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Al  sig.  Giuseppe  Campagna, nato l'8 agosto 1950 ad Accettura (Matera),  e'  riconosciuto  il  titolo  di studio di cui in premessa quale  titolo  valido  per  lo  svolgimento  in Italia in qualita' di responsabile   tecnico  in  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di installazione,   trasformazione,  ampliamento  e  manutenzione  degli impianti  di  riscaldamento e climatizzazione e impianti idrosanitari di  cui  all'art.  1,  comma 1, lettere c), e d), della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene  necessario  applicare  alcuna  misura compensativa in virtu' della  specificita'  e  completezza  del titolo di studio prodotto, e dell'esperienza professionale maturata.
 2.  Per  le  attivita' di impianti di trasporto e utilizzazione del gas  e impianti antincendio, di cui alle lettere e) e g), della legge 5 marzo  1990,  n.  46,  si  ritiene necessario il superamento di una prova  attitudinale, il cui oggetto e le cui modalita' di svolgimento sono indicati negli allegati rispettivamente A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 novembre 2005
 Il direttore generale: Spigarelli
 |  | Allegato A 
 Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta  apposita  domanda  alla  camera  di  commercio,  industria, artigianato  e agricoltura di Perugia, allegando la copia autenticata del presente decreto.
 La   camera   di  commercio  di  Perugia  provvede  ad  istituire un'apposita commissione che sovrintende allo svolgimento della prova. La commissione e' cosi' composta:
 a) dal  presidente  della  camera  di  commercio  o  da  un suo delegato;
 b) da  un  rappresentante  della  giunta  regionale, esperto in formazione professionale;
 e) da un rappresentante del Comitato italiano gas, scelto tra i soggetti  in  possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale;
 d) da   due   esercenti   le   attivita'  oggetto  della  prova attitudinale,  in  rappresentanza  delle  organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.
 Il presidente della camera di commercio e il rappresentante della giunta  regionale possono integrare la composizione della commissione con  ogni  altro  soggetto  che  possa  apportare un utile contributo all'accertamento della conoscenza delle materie oggetto della prova.
 La   commissione  decide  la  data  di  svolgimento  della  prova attitudinale,  dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale  consiste in un colloquio ed in eventuali prove  pratiche  miranti  a  verificare  il  possesso,  da  parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:
 Norma  UNI  -  CIG  7129  Impianti  a  gas  per  uso  domestico alimentati  da  rete di distribuzione: Progettazione, installazione e manutenzione, e successive modificazioni;
 Norma  UNI  -  CIG  7131  Impianti  a GPL per uso domestico non alimentati  da  rete  di distribuzione. Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione;
 Norma  UNI  -  CIG 10738 Impianti alimentati a gas combustibile per  uso  domestico  preesistenti alla data del 13 marzo 1990 - Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali;
 legge  6 dicembre  1971,  1083, recante «Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile»;
 legge  5 marzo  1990,  n.  46  «Norme  per  la  sicurezza degli impianti» e suoi decreti attuativi;
 legge  9 gennaio  1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale dell'energia, di risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di energia»;
 Norme  sulla  sicurezza  sul  lavoro, con particolare riferimento alla   normativa  antincendio  (decreto  legislativo  n.  626/1994  e successive   modificazioni   ed  integrazioni),  nonche'  il  decreto legislativo  n.  494/1996  e  528/1999  (cd.  direttiva  cantieri)  e realizzazione del Piano di sicurezza POS.
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   delle   prova   attitudinale,  al  fine dell'iscrizione  nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
 Ai  sensi dell'art, 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994,  n.  319,  in  caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
 |  | Allegato B 
 Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta  apposita  domanda  alla  Camera  di  commercio,  industria, artigianato  e  agricoltura di Novara, allegando la copia autenticata del presente decreto.
 La   camera   di   commercio  di  Novara  provvede  ad  istituire un'apposita commissione che sovrintende allo svolgimento della prova. La commissione e' cosi' composta:
 e) dal  presidente  della  camera  di  commercio  o  da  un suo delegato;
 f) da  un  rappresentante  della  giunta  regionale, esperto in formazione professionale;
 g) da  un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco  scelto  tra  i  soggetti  in possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale;
 h) da   due   esercenti   le   attivita'  oggetto  della  prova attitudinale,  in  rappresentanza  delle  organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.
 Il presidente della camera di commercio e il rappresentante della giunta  regionale possono integrare la composizione della commissione con  ogni  altro  soggetto  che  possa  apportare un utile contributo all'accertamento della conoscenza delle materie oggetto della prova.
 La   commissione  decide  la  data  di  svolgimento  della  prova attitudinale,  dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale  consiste in un colloquio ed in eventuali prove  pratiche  miranti  a  verificare  il  possesso,  da  parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:
 Norma  UNI 9489 Realizzazione ed esercizio di impianti fissi di estinzione automatica a pioggia (sprinkler);
 Norma  UNI  9490  Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio;
 Norma  UNI  9795  Sistemi  fissi  automatici  di  rilevazione e segnalazione manuale di incendio;
 Norma UNI 9994 Manutenzione di estintori;
 Norma  sulla  sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla   normativa  antincendio  (decreto  legislativo  n.  626/1994  e successive   modificazioni   ed  integrazioni),  nonche'  il  decreto legislativo   494/1996   e   528/1999   (cd.  direttiva  cantieri)  e realizzazione del Piano di sicurezza POS.
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   della   prova   attitudinale,  al  fine dell'iscrizione  nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
 Ai  sensi  dell'articolo 10,  comma  3,  del  decreto legislativo 2 maggio  1994,  o.  319,  in  caso  di  esito  sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
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