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| Gazzetta n. 289 del 2005-12-13 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252 |  | Disciplina delle forme pensionistiche complementari. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e  v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in  materia  pensionistica  e  deleghe  al  Governo nel settore della previdenza  pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;
 Visto  il  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n. 124, recante disciplina   delle   forme   pensionistiche  complementari,  a  norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
 Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
 Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1
 Ambito di applicazione e definizioni
 
 1.   Il   presente  decreto  legislativo  disciplina  le  forme  di previdenza    per    l'erogazione    di   trattamenti   pensionistici complementari  del  sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,  n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare piu' elevati livelli di copertura previdenziale.
 2.  L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto e' libera e volontaria.
 3. Ai fini del presente decreto s'intendono per: a) "forme  pensionistiche  complementari collettive": le forme di cui
 agli  articoli  3,  comma  1,  lettere da a) a h), e 12, che hanno
 ottenuto  l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita' da parte
 della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo,
 alle  quali e' possibile aderire collettivamente o individualmente
 e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto; b) "forme  pensionistiche complementari individuali": le forme di cui
 all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento
 da  parte  della COVIP alle quali e' possibile destinare quote del
 trattamento di fine rapporto; c) "COVIP":  la  Commissione  di vigilanza sulle forme pensionistiche
 complementari,  istituita  ai  sensi  dell'articolo 18, di seguito
 denominata: "COVIP";((2)) d) "TFR": il trattamento di fine rapporto; e) "TUIR":  il  testo  unico  delle imposte sui redditi approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 4.  Le  forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione,  ai  sensi  dell'articolo  4,  di  appositi  fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di  "fondo  pensione",  la  quale non puo' essere utilizzata da altri soggetti. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Si  riporta  in  nota  il  testo del comma 3, lettera c) del presente articolo  a  seguito  della  modifica introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296: c)  "COVIP":  la  ((Commissione  di  vigilanza  sui fondi pensione)), istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: "COVIP"; La L. 296/2006 entra in vigore il 01/01/2007.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Nota al titolo:
 
 -  Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c) e comma 2,
 lettere e), h), i), l) e v), della legge 23 agosto 2004, n.
 243  (Norme  in  materia pensionistica e deleghe al Governo
 nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
 previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
 riordino   degli   enti   di   previdenza   ed   assistenza
 obbligatoria), e' il seguente:
 "Art.  1 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
 dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
 legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi contenenti norme
 intese a:
 (omissis)
 c) sostenere   e   favorire   lo  sviluppo  di  forme
 pensionistiche complementari;
 (omissis).
 2.  Il  Governo,  nell'esercizio della delega di cui al
 comma  1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
 speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
 previste  dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e
 dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
 ai seguenti principi e criteri direttivi:
 (omissis)
 e) adottare   misure   finalizzate   ad  incrementare
 l'entita'   dei   flussi   di   finanziamento   alle  forme
 pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
 contestuale   incentivazione   di   nuova  occupazione  con
 carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
 1)   il   conferimento,   salva  diversa  esplicita
 volonta'  espressa  dal lavoratore, del trattamento di fine
 rapporto  maturando alle forme pensionistiche complementari
 di  cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124,
 garantendo  che  il  lavoratore  stesso  abbia una adeguata
 informazione  sulla tipologia, le condizioni per il recesso
 anticipato,  i  rendimenti  stimati dei fondi di previdenza
 complementare  per  i  quali e' ammessa l'adesione, nonche'
 sulla  facolta'  di scegliere le forme pensionistiche a cui
 conferire   il   trattamento   di   fine  rapporto,  previa
 omogeneizzazione  delle  stesse in materia di trasparenza e
 tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che
 gia'  prevedono  l'accantonamento  del  trattamento di fine
 rapporto  e  altri  accantonamenti previdenziali presso gli
 enti  di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
 per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al
 citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
 2)   l'individuazione   di   modalita'   tacite  di
 conferimento  del  trattamento  di  fine  rapporto ai fondi
 istituiti  o promossi dalle regioni, tramite loro strutture
 pubbliche  o  a partecipazione pubblica all'uopo istituite,
 oppure  in  base  ai  contratti e accordi collettivi di cui
 alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  3 e al comma 2
 dell'art. 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
 e  successive  modificazioni, nonche' ai fondi istituiti in
 base  alle  lettere  c)  e c-bis) dell'art. 3, comma 1, del
 medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore
 non  esprima  la  volonta'  di  non aderire ad alcuna forma
 pensionistica  complementare  e  non  abbia  esercitato  la
 facolta'  di  scelta  in favore di una delle forme medesime
 entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla data di entrata in
 vigore  del  relativo decreto legislativo, emanato ai sensi
 del  comma  1  e  del presente comma, ovvero entro sei mesi
 dall'assunzione;
 3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia
 diritto  ad un contributo del datore di lavoro da destinare
 alla  previdenza  complementare, detto contributo affluisca
 alla  forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o
 alla  quale  egli  intenda trasferirsi ovvero alla quale il
 contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
 4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono
 alla   libera   adesione   e  circolazione  dei  lavoratori
 all'interno  del  sistema  della  previdenza complementare,
 definendo  regole  comuni,  in  ordine  in particolare alla
 comparabilita'  dei costi, alla trasparenza e portabilita',
 al  fine  di  tutelare  l'adesione consapevole dei soggetti
 destinatari;  la  rimozione  dei vincoli posti dall'art. 9,
 comma  2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
 successive  modificazioni,  al fine della equiparazione tra
 forme  pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al
 fine  di  favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi
 pensione  aperti,  nonche'  il riconoscimento al lavoratore
 dipendente  che si trasferisca volontariamente da una forma
 pensionistica  all'altra  del  diritto al trasferimento del
 contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre
 alle quote del trattamento di fine rapporto;
 5)  che  la  contribuzione  volontaria  alle  forme
 pensionistiche  possa  proseguire anche oltre i cinque anni
 dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile;
 6) il ricorso a persone particolarmente qualificate
 e   indipendenti   per  il  conferimento  dell'incarico  di
 responsabile  dei  fondi  pensione nonche' l'incentivazione
 dell'attivita'   di  eventuali  organismi  di  sorveglianza
 previsti  nell'ambito  delle  adesioni  collettive ai fondi
 pensione  aperti,  anche ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
 decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
 7)  la  costituzione,  presso  enti  di  previdenza
 obbligatoria,  di forme pensionistiche alle quali destinare
 in  via residuale le quote del trattamento di fine rapporto
 non altrimenti devolute;
 8)   l'attribuzione   ai   fondi   pensione   della
 contitolarita'  con  i  propri  iscritti  del  diritto alla
 contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
 e'  tenuto  il  datore  di  lavoro, e la legittimazione dei
 fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche
 coattiva,   a   rappresentare   i   propri  iscritti  nelle
 controversie  aventi ad oggetto i contributi omessi nonche'
 l'eventuale  danno  derivante dal mancato conseguimento dei
 relativi rendimenti;
 9)   la   subordinazione   del   conferimento   del
 trattamento  di  fine  rapporto,  di cui ai numeri 1) e 2),
 all'assenza   di   oneri   per   le   imprese,   attraverso
 l'individuazione  delle necessarie compensazioni in termini
 di  facilita'  di accesso al credito, in particolare per le
 piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo
 del  lavoro  e  di  eliminazione del contributo relativo al
 finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
 rapporto;
 10)  che  i fondi pensione possano dotarsi di linee
 d'investimento  tali da garantire rendimenti comparabili al
 tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
 11)    l'assoggettamento   delle   prestazioni   di
 previdenza  complementare a vincoli in tema di cedibilita',
 sequestrabilita'   e   pignorabilita'   analoghi  a  quelli
 previsti per la previdenza di base;
 (omissis)
 h)  perfezionare  l'unitarieta'  e  l'omogeneita' del
 sistema  di  vigilanza sull'intero settore della previdenza
 complementare,   con   riferimento   a   tutte   le   forme
 pensionistiche    collettive    e    individuali   previste
 dall'ordinamento,     e     semplificare    le    procedure
 amministrative tramite:
 1)  l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e
 delle  politiche  sociali  dell'attivita' di alta vigilanza
 mediante   l'adozione,   di   concerto   con  il  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze,  di direttive generali in
 materia;
 2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui
 fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
 essa  attribuite,  del  compito  di  impartire disposizioni
 volte   a   garantire   la   trasparenza  delle  condizioni
 contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
 individuali,  ivi comprese quelle di cui all'art. 9-ter del
 decreto   legislativo   21 aprile   1993,   n.  124,  e  di
 disciplinare  e  di  vigilare sulle modalita' di offerta al
 pubblico  di  tutti  i  predetti  strumenti  previdenziali,
 compatibilmente  con  le disposizioni per la sollecitazione
 del  pubblico  risparmio,  al  fine  di tutelare l'adesione
 consapevole dei soggetti destinatari;
 3)    la   semplificazione   delle   procedure   di
 autorizzazione   all'esercizio,   di  riconoscimento  della
 personalita' giuridica dei fondi pensione e di approvazione
 degli   statuti   e  dei  regolamenti  dei  fondi  e  delle
 convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche
 la  possibilita'  di utilizzare strumenti quale il silenzio
 assenso  e  di  escludere  l'applicazione  di  procedure di
 approvazione   preventiva   per   modifiche  conseguenti  a
 sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
 i) ridefinire  la disciplina fiscale della previdenza
 complementare    introdotta    dal    decreto   legislativo
 18 febbraio  2000,  n.  47,  in modo da ampliare, anche con
 riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari
 delle  piccole  e  medie  imprese, la deducibilita' fiscale
 della     contribuzione     alle    forme    pensionistiche
 complementari,   collettive   e   individuali,  tramite  la
 fissazione  di  limiti  in  valore  assoluto  ed  in valore
 percentuale  del  reddito  imponibile  e  l'applicazione di
 quello   piu'  favorevole  all'interessato,  anche  con  la
 previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
 dei  livelli  contributivi dei fondi preesistenti; superare
 il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di
 cui   all'art.   7,   comma  6,  lettera  a),  del  decreto
 legislativo   21 aprile   1993,   n.   124,   e  successive
 modificazioni;  rivedere la tassazione dei rendimenti delle
 attivita'   delle   forme  pensionistiche  rendendone  piu'
 favorevole   il  trattamento  in  ragione  della  finalita'
 pensionistica;  individuare il soggetto tenuto ad applicare
 la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
 forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
 l)   prevedere  che  tutte  le  forme  pensionistiche
 complementari   siano  tenute  ad  esporre  nel  rendiconto
 annuale  e,  in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate
 all'iscritto,   se  ed  in  quale  misura  siano  presi  in
 considerazione  aspetti  sociali, etici ed ambientali nella
 gestione   delle   risorse   finanziarie   derivanti  dalle
 contribuzioni  degli iscritti cosi' come nell'esercizio dei
 diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio;
 (omissis)
 v) abrogare     espressamente     le     disposizioni
 incompatibili   con  la  disciplina  prevista  nei  decreti
 legislativi.".
 
 Note alle premesse:
 
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c) e comma
 2,  lettere  e), h), i), l) e v), della citata legge n. 243
 del 2004, si veda nota al titolo.
 -  Il  testo del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
 norma  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  v),  della  legge
 23 ottobre  1992,  n.  421),  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, S.O.
 -  Il  testo  dell'art.  3,  comma 1, lettera v), della
 legge  23 ottobre  1992,  n.  421 (Delega al Governo per la
 razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in
 materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
 finanza territoriale), e' il seguente:
 "Art.  3 (Previdenza). - 1. Il Governo della Repubblica
 e'  delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge,  salvo  quanto
 previsto  al  comma  2  del  presente  articolo, uno o piu'
 decreti   legislativi   per   il   riordino   del   sistema
 previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici,
 salvaguardando   i   diritti   quesiti,  con  lo  scopo  di
 stabilizzare  al  livello  attuale  il  rapporto  tra spesa
 previdenziale  e  prodotto interno lordo e di garantire, in
 base   alle   disposizioni   di   cui   all'art.  38  della
 Costituzione e ferma restando la pluralita' degli organismi
 assicurativi,    trattamenti    pensionistici   obbligatori
 omogenei,  nonche'  di  favorire  la  costituzione, su base
 volontaria,   collettiva   o   individuale,   di  forme  di
 previdenza  per  l'erogazione  di trattamenti pensionistici
 complementari,  con  l'osservanza  dei  seguenti principi e
 criteri direttivi:
 (omissis)
 v) previsione  di  piu'  elevati livelli di copertura
 previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e
 la  vigilanza  di  forme  di  previdenza,  anche articolate
 secondo  criteri  di  flessibilita'  e diversificazione per
 categorie  di beneficiari, per la erogazione di trattamenti
 pensionistici   complementari   del   sistema  obbligatorio
 pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi
 ed  i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva
 o  individuale,  con  garanzia  di  autonomia e separazione
 contabile  e  patrimoniale,  mediante  gestioni  dirette  o
 convenzionate  affidate,  in  regime  di  concorrenza, agli
 organismi  gestori delle forme obbligatorie di previdenza e
 assistenza  ivi compresi quelli cui si applica l'articolo 1
 della  legge  9 marzo  1989,  n.  88,  nonche' alle imprese
 assicurative  abilitate  alla  gestione del ramo VI, di cui
 alla  tabella  allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,
 alle  societa'  di  intermediazione  mobiliare  (SIM)  e ad
 operatori  pubblici  e privati, con l'osservanza di sistemi
 di  capitalizzazione, con la partecipazione negli organi di
 amministrazione  e  di  controllo interno di rappresentanti
 dei   soggetti   che   concorrono  al  finanziamento  delle
 gestioni,  prevedendosi  la  possibilita' di concessione di
 agevolazioni   fiscali   in   coerenza  con  gli  obiettivi
 stabiliti  dall'art.  17  della  legge 29 dicembre 1990, n.
 408.".
 Note all'art. 1:
 -  Il  testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
 509  (Attuazione  della delega conferita dall'art. 1, comma
 32,  della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, in materia di
 trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti
 gestori  di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
 e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
 196.
 - Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
 103  (Attuazione  della delega conferita dall'art. 2, comma
 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
 previdenziale   obbligatoria   dei  soggetti  che  svolgono
 attivita'  autonoma  di  libera professione), e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
 -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
 22 dicembre  1986,  n.  917  (Approvazione  del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi)  e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
 
 
 
 
 |  | Art. 2 Destinatari
 
 1.  Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo: a) i  lavoratori  dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo
 il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di
 imprese,    categoria,    comparto    o    raggruppamento,   anche
 territorialmente  delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e
 produttiva,  ivi  compresi  i  lavoratori  assunti  in  base  alle
 tipologie   contrattuali   previste  dal  decreto  legislativo  10
 settembre 2003, n. 276; b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati
 per aree professionali e per territorio; c) i  soci  lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori
 dipendenti dalle cooperative interessate; d) i  soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996,
 n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
 2.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite: a) per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettere  a),  c)  e  d),
 esclusivamente  forme  pensionistiche  complementari  in regime di
 contribuzione definita; b) per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera  b), anche forme
 pensionistiche  complementari  in  regime di prestazioni definite,
 volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al
 livello  del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico
 obbligatorio.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Il  testo del decreto legislativo 10 settembre 2003,
 n.  276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
 e  mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
 n.  30)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
 2003, n. 235, S.O.
 -  Il  testo del decreto legislativo 16 settembre 1996,
 n.  565  (Attuazione  della  delega  conferita dall'art. 2,
 comma  33, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.
 
 
 
 
 |  | Art. 3 Istituzione delle forme pensionistiche complementari
 
 1.  Le  forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: a) contratti  e  accordi  collettivi, anche aziendali, limitatamente,
 per  questi  ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari
 degli   stessi,  ovvero,  in  mancanza,  accordi  fra  lavoratori,
 promossi  da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali
 di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla
 categoria  dei  quadri,  promossi  dalle  organizzazioni sindacali
 nazionali  rappresentative  della  categoria, membri del Consiglio
 nazionale dell'economia e del lavoro; b) accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi professionisti,
 promossi  da  loro  sindacati  o da associazioni di rilievo almeno
 regionale; c) regolamenti  di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano
 disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; d) le  regioni,  le quali disciplinano il funzionamento di tali forme
 pensionistiche  complementari  con  legge  regionale  nel rispetto
 della normativa nazionale in materia; e) accordi   fra   soci   lavoratori   di  cooperative,  promossi  da
 associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo
 legalmente riconosciute; f) accordi  tra  soggetti  destinatari  del  decreto  legislativo  16
 settembre  1996,  n.  565,  promossi  anche da loro sindacati o da
 associazioni di rilievo almeno regionale; g) gli  enti  di  diritto  privato  di  cui ai decreti legislativi 30
 giugno  1994,  n.  509,  e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo
 della   gestione   separata,   sia  direttamente  sia  secondo  le
 disposizioni di cui alle lettere a) e b); h) i  soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi
 pensione aperti di cui all'articolo 12; i) i  soggetti  di  cui  all'articolo  13,  limitatamente  alle forme
 pensionistiche complementari individuali.
 2.  Per  il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.   165,   le  forme  pensionistiche  complementari  possono  essere istituite  mediante  i  contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo  decreto  legislativo.  Per  il  personale dipendente di cui all'articolo  3,  comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche  complementari  possono  essere  istituite  secondo le norme  dei  rispettivi  ordinamenti  ovvero,  in  mancanza,  mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
 3.  Le  fonti  istitutive  delle forme pensionistiche complementari stabiliscono  le  modalita' di partecipazione, garantendo la liberta' di adesione individuale.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -  Per i riferimenti del decreto legislativo n. 565 del
 1996 si veda la nota all'art. 2.
 -  Per i riferimenti del decreto legislativo n. 509 del
 1994 si veda nota all'art. 1.
 -  Per i riferimenti del decreto legislativo n. 103 del
 1996 si veda nota all'art. 1.
 -   Il   testo   dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
 "Art.  1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - (Art.
 1  del  decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
 dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
 2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
 amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
 scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
 le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
 autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
 montane,  e  loro  Consorzi  e Associazioni, le istituzioni
 universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
 loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
 nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
 aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
 -  Il  testo  dell'art.  3, comma 1, del citato decreto
 legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
 "Art.  3  (Personale  in regime di diritto pubblico). -
 (Art.  2,  comma  4  e  5 del decreto legislativo n. 29 del
 1993,  come  sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo
 n.  546  del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2,
 comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
 1.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3, rimangono
 disciplinati   dai  rispettivi  ordinamenti:  i  magistrati
 ordinari,   amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e
 procuratori  dello  Stato, il personale militare e le Forze
 di   polizia   di   Stato,   il  personale  della  carriera
 diplomatica   e   della   carriera  prefettizia  nonche'  i
 dipendenti  degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
 materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
 Capo  provvisorio  dello  Stato  17 luglio  1947, n. 691, e
 dalle   leggi   4 giugno   1985,   n.   281,  e  successive
 modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.".
 
 Note all'art. 3:
 -  Per i riferimenti del decreto legislativo n. 565 del
 1996 si veda la nota all'art. 2.
 -  Per i riferimenti del decreto legislativo n. 509 del
 1994 si veda nota all'art. 1.
 -  Per i riferimenti del decreto legislativo n. 103 del
 1996 si veda nota all'art. 1.
 -   Il   testo   dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
 sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
 amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
 "Art.  1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - (Art.
 1  del  decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
 dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
 2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
 amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
 scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
 le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
 autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
 montane,  e  loro  Consorzi  e Associazioni, le istituzioni
 universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
 loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
 nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
 aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
 -  Il  testo  dell'art.  3, comma 1, del citato decreto
 legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
 "Art.  3  (Personale  in regime di diritto pubblico). -
 (Art.  2,  comma  4  e  5 del decreto legislativo n. 29 del
 1993,  come  sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo
 n.  546  del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2,
 comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
 1.  In  deroga  all'art.  2,  commi  2  e  3, rimangono
 disciplinati   dai  rispettivi  ordinamenti:  i  magistrati
 ordinari,   amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e
 procuratori  dello  Stato, il personale militare e le Forze
 di   polizia   di   Stato,   il  personale  della  carriera
 diplomatica   e   della   carriera  prefettizia  nonche'  i
 dipendenti  degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
 materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
 Capo  provvisorio  dello  Stato  17 luglio  1947, n. 691, e
 dalle   leggi   4 giugno   1985,   n.   281,  e  successive
 modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.".
 
 
 
 
 |  | Art. 4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
 
 1. I fondi pensione sono costituiti: a) come   soggetti   giuridici   di   natura  associativa,  ai  sensi
 dell'articolo   36   del  codice  civile,  distinti  dai  soggetti
 promotori dell'iniziativa; b) come  soggetti  dotati di personalita' giuridica; in tale caso, in
 deroga   alle   disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,  il riconoscimento della
 personalita' giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione
 all'esercizio  dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi
 pensione,  la  COVIP  cura  la  tenuta  del registro delle persone
 giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
 2.  I  fondi  pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere  g),  h) e i), possono essere costituiti altresi' nell'ambito della  singola  societa' o del singolo ente attraverso la formazione, con   apposita  deliberazione,  di  un  patrimonio  di  destinazione, separato  ed  autonomo,  nell'ambito della medesima societa' od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.
 3.   L'esercizio   dell'attivita'   dei   fondi   pensione  di  cui all'articolo  3,  comma  1,  lettere  da a) a h), e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo  a  ciascuna  istanza  di  autorizzazione;  i termini per il rilascio  del  provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati  in  sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni   dalla  data  di  ricevimento  dell'ulteriore  documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza;  la  COVIP  puo' determinare con proprio regolamento le modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa    ed    eventuali    diversi    termini   per   il   rilascio dell'autorizzazione   comunque  non  superiori  ad  ulteriori  trenta giorni. Con uno o piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina: a) i   requisiti   formali  di  costituzione,  nonche'  gli  elementi
 essenziali  sia  dello  statuto  sia dell'atto di destinazione del
 patrimonio,   con   particolare   riferimento   ai  profili  della
 trasparenza  nei  rapporti  con  gli  iscritti  ed ai poteri degli
 organi collegiali; b) i   requisiti  per  l'esercizio  dell'attivita',  con  particolare
 riferimento  all'onorabilita'  e  professionalita'  dei componenti
 degli  organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma
 pensionistica   complementare,   facendo  riferimento  ai  criteri
 definiti  ai  sensi  dell'articolo  13  del decreto legislativo 24
 febbraio  1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalita'
 di  gestione  del  fondo  stesso  sia  in funzione delle eventuali
 delimitazioni operative contenute negli statuti; c) i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia gestionale.
 4.  Chiunque  eserciti l'attivita' di cui al presente decreto senza le   prescritte  autorizzazioni  o  approvazioni  e'  punito  con  la reclusione  da  sei  mesi  a  tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000  euro.  E'  sempre  ordinata  la  confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto  o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.((3))
 5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti,  sia  per  lavoratori  subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalita' di  raccolta  delle  adesioni  compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
 6.  La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando  il  fondo  pensione  non  abbia iniziato la propria attivita' ovvero  quando  non  sia  stata conseguita la base associativa minima prevista   dal   fondo   stesso,   previa  convocazione  delle  fonti istitutive. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
 Il  D.lgs.  6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a))l'abrogazione del comma 4 del presente articolo. Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 -  Il  testo  dell'art.  36  del  codice  civile  e' il
 seguente:
 "Art.   36. - (Ordinamento   e   amministrazione  delle
 associazioni  non  riconosciute). - L'ordinamento interno e
 l'amministrazione  delle associazioni non riconosciute come
 persone   giuridiche  sono  regolati  dagli  accordi  degli
 associati.
 Le  dette  associazioni possono stare in giudizio nella
 persona  di  coloro  ai  quali,  secondo questi accordi, e'
 conferita la presidenza o la direzione.".
 -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
 10 febbraio  2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la
 semplificazione   dei  procedimenti  di  riconoscimento  di
 persone   giuridiche   private   e  di  approvazione  delle
 modifiche  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto (n. 17
 dell'allegato  I  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59), e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7 dicembre 2000, n.
 286.
 -  Il  testo  dell'art.  2117  del  codice civile e' il
 seguente:
 "Art.   2117   (Fondi  speciali  per  la  previdenza  e
 l'assistenza). I   fondi   speciali  per  la  previdenza  e
 l'assistenza  che  l'imprenditore  abbia  costituiti, anche
 senza  contribuzione  dei prestatori di lavoro, non possono
 essere  distratti  dal  fine  al quale sono destinati e non
 possono   formare   oggetto  di  esecuzione  da  parte  dei
 creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.".
 -   Il  testo  dell'art.  13  del  decreto  legislativo
 24 febbraio  1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in
 materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli
 articoli 8  e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il
 seguente:
 "Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
 indipendenza  degli  esponenti  aziendali). - 1. I soggetti
 che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
 controllo  presso  SIM, societa' di gestione del risparmio,
 SICAV  devono  possedere  i  requisiti di professionalita',
 onorabilita'   e   indipendenza   stabiliti   dal  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  con regolamento adottato
 sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
 2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la decadenza
 dalla   carica.   Essa   e'  dichiarata  dal  consiglio  di
 amministrazione,   dal  consiglio  di  sorveglianza  o  dal
 consiglio  di  gestione  entro trenta giorni dalla nomina o
 dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
 3.  In  caso  di  inerzia,  la decadenza e' pronunciata
 dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
 3-bis.   Nel   caso   di   difetto   dei  requisiti  di
 indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
 applicano i commi 2 e 3.
 4.  Il  regolamento  previsto dal comma 1 stabilisce le
 cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
 e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
 modalita' indicate nei commi 2 e 3.".
 
 
 
 
 |  | Art. 5 Partecipazione negli organi di
 amministrazione e di controllo e responsabilita'
 
 1.  La  composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle  forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli  12  e  13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica  di  rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per  quelle  caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori,  la  composizione  degli  organi  collegiali  risponde al criterio   rappresentativo   di   partecipazione  delle  categorie  e raggruppamenti  interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono  nominati  in  sede  di  atto  costitutivo.  Per  la  successiva individuazione  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  e'  previsto il metodo  elettivo  secondo  modalita'  e  criteri definiti dalle fonti costitutive.
 2.  Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare  nomina  il responsabile della forma stessa in possesso dei  requisiti  di onorabilita' e professionalita' e per il quale non sussistano  le  cause  di  incompatibilita' e di decadenza cosi' come previsto  dal  decreto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attivita' in modo  autonomo  e  indipendente,  riportando  direttamente all'organo amministrativo  della forma pensionistica complementare relativamente ai  risultati  dell'attivita'  svolta. Per le forme pensionistiche di cui  all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica puo' essere conferito anche al direttore   generale,   comunque  denominato,  ovvero  ad  uno  degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di  cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non puo' essere conferito ad uno degli amministratori o a  un  dipendente  della  forma  stessa  ed  e'  incompatibile con lo svolgimento  di  attivita'  di  lavoro  subordinato,  di  prestazione d'opera  continuativa,  presso  i  soggetti istitutori delle predette forme,  ovvero  presso  le  societa'  da  queste controllate o che le controllano.
 3.  Il  responsabile  della  forma  pensionistica  verifica  che la gestione  della  stessa  sia  svolta  nell'esclusivo  interesse degli aderenti,  nonche'  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e delle previsioni  stabilite  nei  regolamenti  e  nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie sull'attivita' complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime   informazioni   vengono  inviate  contemporaneamente  anche all'organismo  di  sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila  sul  rispetto  dei limiti di investimento, complessivamente e per  ciascuna  linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.
 4.  Ferma  restando  la  possibilita'  per  le forme pensionistiche complementari  di  cui  all'articolo  12  di  dotarsi di organismi di sorveglianza  anche  ai  sensi  di  cui al comma 1, le medesime forme prevedono  comunque  l'istituzione  di  un organismo di sorveglianza, composto   da  almeno  due  membri,  in  possesso  dei  requisiti  di onorabilita'  e professionalita', per i quali non sussistano le cause di  incompatibilita'  e  di  decadenza  previste  dal  decreto di cui all'articolo  4,  comma  3. In sede di prima applicazione, i predetti membri  sono  designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza e' incompatibile con la carica di amministratore o di componente  di  altri  organi  sociali, nonche' con lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le  societa' da questi controllate o che li controllano. I componenti dell'organismo   di  sorveglianza  non  possono  essere  proprietari, usufruttuari  o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto  terzi,  relativamente  a  partecipazioni azionarie di soggetti istitutori  di  fondi  pensione  aperti, ovvero di societa' da questi controllate  o  che  li  controllano.  La  sussistenza  dei requisiti soggettivi  ed  oggettivi  richiesti dalla presente disposizione deve essere   attestata  dal  candidato  mediante  apposita  dichiarazione sottoscritta.  L'accertamento  del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.
 5.  Successivamente  alla  fase  di  prima  applicazione,  i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei  fondi  stessi,  individuati  tra gli amministratori indipendenti iscritti  all'albo  istituito  dalla  Consob.  Nel  caso  di adesione collettiva   che  comporti  l'iscrizione  di  almeno  500  lavoratori appartenenti   ad  una  singola  azienda  o  a  un  medesimo  gruppo, l'organismo  di  sorveglianza  e'  integrato  da  un  rappresentante, designato  dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.
 6.  L'organismo  di  sorveglianza  rappresenta  gli interessi degli aderenti  e  verifica che l'amministrazione e la gestione complessiva del  fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base   delle  informazioni  ricevute  dal  responsabile  della  forma pensionistica.  L'organismo  riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarita' riscontrate.
 7.  Nei  confronti  dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del  responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
 8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice civile.
 9.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su  proposta della COVIP, possono essere sospesi dall'incarico e, nei casi  di  maggiore  gravita',  dichiarati  decaduti  dall'incarico  i componenti  degli  organi  collegiali  e  il responsabile della forma pensionistica che: a) non   ottemperano   alle   richieste  o  non  si  uniformano  alle
 prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19; b) forniscono alla COVIP informazioni false; c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13; d) non   effettuano   le  comunicazioni  relative  alla  sopravvenuta
 variazione   della  condizione  di  onorabilita'  nel  termine  di
 quindici  giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli
 eventi e delle situazioni relative. ((3))
 10.  I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che: a) forniscono  alla  COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono
 puniti  con  l'arresto  da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto
 costituisca piu' grave reato; b) nel  termine  prescritto  non  ottemperano,  anche  in parte, alle
 richieste  della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa
 del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; c) non   effettuano   le  comunicazioni  relative  alla  sopravvenuta
 variazione delle condizioni di onorabilita' di cui all'articolo 4,
 comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in
 cui  sono  venuti  a  conoscenza  degli  eventi e delle situazioni
 relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
 di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro. ((3))
 11.  Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate  con  la  procedura  di  cui  al  titolo VIII, capo VI, del decreto   legislativo   1°   settembre  1993,  n.  385,  fatta  salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro  e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.((3))
 12.  Ai  commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
 Il  D.lgs.  6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 7, comma 1,  lettera  b))  l'abrogazione dei commi 9, 10, 11 e 12 del presente articolo. Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2392, 2393, 2394,
 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile:
 "Art.  2392  (Responsabilita'  verso la societa). - Gli
 amministratori  devono  adempiere  i doveri ad essi imposti
 dalla  legge  e  dallo  statuto  con la diligenza richiesta
 dalla   natura   dell'incarico   e  dalle  loro  specifiche
 competenze.  Essi  sono  solidalmente responsabili verso la
 societa'  dei  danni  derivanti  dall'inosservanza  di tali
 doveri,  a  meno  che si tratti di attribuzioni proprie del
 comitato  esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad
 uno o piu' amministratori.
 In  ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto
 dal comma terzo, sono solidalmente responsabili se, essendo
 a  conoscenza  di  fatti  pregiudizievoli,  non hanno fatto
 quanto  potevano per impedirne il compimento o eliminarne o
 attenuarne le conseguenze dannose.
 La  responsabilita'  per  gli atti o le omissioni degli
 amministratori  non  si  estende  a  quello  tra  essi che,
 essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo
 il   suo   dissenso   nel  libro  delle  adunanze  e  delle
 deliberazioni  del consiglio, dandone immediata notizia per
 iscritto al presidente del collegio sindacale.".
 "Art.        2393        (Azione       sociale       di
 responsabilita). - L'azione  di  responsabilita' contro gli
 amministratori  e'  promossa  in  seguito  a  deliberazione
 dell'assemblea, anche se la societa' e' in liquidazione.
 La  deliberazione  concernente la responsabilita' degli
 amministratori   puo'   essere  presa  in  occasione  della
 discussione   del   bilancio,  anche  se  non  e'  indicata
 nell'elenco  delle materie da trattare, quando si tratta di
 fatti  di  competenza  dell'esercizio  cui  si riferisce il
 bilancio.
 L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla
 cessazione dell'amministratore dalla carica.
 La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
 la  revoca  dall'ufficio degli amministratori contro cui e'
 proposta,  purche'  sia presa col voto favorevole di almeno
 un  quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea
 stessa provvede alla loro sostituzione.
 La  societa'  puo' rinunziare all'esercizio dell'azione
 di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e
 la  transazione  siano approvate con espressa deliberazione
 dell'assemblea,  e  purche' non vi sia il voto contrario di
 una  minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
 capitale  sociale  o,  nelle  societa' che fanno ricorso al
 mercato  del  capitale  di rischio, almeno un ventesimo del
 capitale  sociale,  ovvero la misura prevista nello statuto
 per  l'esercizio  dell'azione sociale di responsabilita' ai
 sensi dei commi primo e secondo.".
 "Art.   2394   (Responsabilita'   verso   i   creditori
 sociali). - Gli amministratori rispondono verso i creditori
 sociali  per  l'inosservanza  degli  obblighi inerenti alla
 conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.
 L'azione  puo'  essere proposta dai creditori quando il
 patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
 dei loro crediti.
 La  rinunzia  all'azione  da  parte  della societa' non
 impedisce  l'esercizio  dell'azione  da parte dei creditori
 sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori
 sociali   soltanto   con  l'azione  revocatoria  quando  ne
 ricorrono gli estremi.
 "Art.   2394-bis   (Azioni   di  responsabilita'  nelle
 procedure    concorsuali). - In    caso    di   fallimento,
 liquidazione   coatta   amministrativa   e  amministrazione
 straordinaria  le  azioni  di  responsabilita' previste dai
 precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al
 commissario liquidatore e al commissario straordinario.".
 "Art.   2395   (Azione  individuale  del  socio  e  del
 terzo). - Le   disposizioni   dei  precedenti  articoli non
 pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante
 al  singolo  socio  o  al terzo che sono stati direttamente
 danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
 L'azione  puo'  essere esercitata entro cinque anni dal
 compimento  dell'atto  che  ha  pregiudicato  il socio o il
 terzo.".
 "Art.  2396 (Direttori generali). - Le disposizioni che
 regolano   la   responsabilita'   degli  amministratori  si
 applicano    anche    ai    direttori   generali   nominati
 dall'assemblea   o   per  disposizione  dello  statuto,  in
 relazione   ai   compiti  loro  affidati  salve  le  azioni
 esercitabili   in   base  al  rapporto  di  lavoro  con  la
 societa'.".
 "Art.   2407   (Responsabilita). - I   sindaci   devono
 adempiere  i  loro  doveri  con  la  professionalita'  e la
 diligenza   richieste   dalla  natura  dell'incarico;  sono
 responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono
 conservare  il  segreto  sui  fatti  e sui documenti di cui
 hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
 Essi    sono    responsabili   solidalmente   con   gli
 amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
 il  danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
 in conformita' degli obblighi della loro carica.
 All'azione  di  responsabilita'  contro  i  sindaci  si
 applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni degli
 articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.".
 -  Il  capo  VI del titolo VIII del decreto legislativo
 1° settembre  1993,  n.  385  (testo  unico  delle leggi in
 materia   bancaria   e   creditizia),  reca:  "Disposizioni
 generali in materia di sanzioni amministrative".
 -  Il  testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
 n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' il seguente:
 "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
 pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
 parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
 commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
 minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
 importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
 termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
 se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
 estremi della violazione.
 Nei  casi  di  violazione  [del testo unico delle norme
 sulla  circolazione  stradale e] dei regolamenti comunali e
 provinciali   continuano  ad  applicarsi,  [rispettivamente
 l'art.  138  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
 Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
 modifiche  apportate  dall'art.  11 della legge 14 febbraio
 1974,  n.  62,  e]  l'art.  107 del testo unico delle leggi
 comunali  e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
 1934, n. 383.
 Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
 casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
 della presente legge non consentivano l'oblazione.".
 
 
 
 
 |  | Art. 6 Regime delle prestazioni e modelli gestionali
 
 1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni  con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'
 di   cui   all'articolo  1,  comma  5,  lettera  d),  del  decreto
 legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  ovvero con soggetti che
 svolgono  la  medesima  attivita',  con sede statutaria in uno dei
 Paesi  aderenti  all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
 riconoscimento; b) convenzioni  con  imprese  assicurative  di cui all'articolo 2 del
 decreto  legislativo  7  settembre  2005, n. 209, mediante ricorso
 alle  gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese
 svolgenti  la  medesima  attivita',  con  sede  in  uno  dei Paesi
 aderenti   all'Unione  europea,  che  abbiano  ottenuto  il  mutuo
 riconoscimento; c) convenzioni  con  societa'  di  gestione  del risparmio, di cui al
 decreto   legislativo   24  febbraio  1998,  n.  58  e  successive
 modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita',
 con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano
 ottenuto il mutuo riconoscimento; d) sottoscrizione  o  acquisizione  di  azioni  o  quote  di societa'
 immobiliari   nelle   quali   il   fondo  pensione  puo'  detenere
 partecipazioni  anche  superiori  ai  limiti  di  cui al comma 13,
 lettera  a),  nonche'  di  quote  di  fondi comuni di investimento
 immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione   e  acquisizione  di  quote  di  fondi  comuni  di
 investimento  mobiliare  chiusi  secondo le disposizioni contenute
 nel  decreto  di  cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20
 per  cento  del  proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale
 del fondo chiuso.
 2.  Gli  enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita'   garante   della  concorrenza  e  del  mercato,  possono stipulare  con  i  fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali anche  attraverso  la  costituzione  di  societa'  di capitali di cui debbono  conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.
 3.  Alle  prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita  i  fondi  pensione provvedono mediante convenzioni con una o piu'   imprese   assicurative  di  cui  all'articolo  2  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 4.  I  fondi  pensione  possono  essere  autorizzati dalla COVIP ad erogare  direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai  soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base  a  criteri  generali,  determinati  con  decreto  del  Ministro dell'economia  e delle finanze, sentita la COVIP. L'autorizzazione e' subordinata  alla  sussistenza  di requisiti e condizioni fissati dal citato  decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero  di  iscritti,  alla  costituzione  e  alla composizione delle riserve  tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per  la  conversione  dei  montanti  contributivi  in rendita, e alle convenzioni  di  assicurazione  contro il rischio di sopravvivenza in relazione  alla  speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione  delle  rendite  presentano  alla  COVIP,  con cadenza almeno  triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
 5.  Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per  le  eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in ogni  caso  stipulate  apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.
 6.  Per  la  stipula  delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo  7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati  ai  sensi  dell'articolo  5, comma 1, richiedono offerte contrattuali,  per  ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore  diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati,  direttamente  o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte  contrattuali  rivolte  ai  fondi  sono formulate per singolo prodotto  in  maniera  da  consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni  contrattuali  con  riferimento  alle diverse tipologie di servizio offerte.
 7.  Con  deliberazione  delle rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti  gestori,  che  conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.
 8.  Il  processo  di  selezione  dei  gestori  deve essere condotto secondo  le  istruzioni  adottate  dalla  COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e  modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e  i  criteri  di  scelta  dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate,  nell'ambito  dei  rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere  le  linee  di  indirizzo  dell'attivita'  dei  soggetti
 convenzionati  nell'ambito  dei  criteri  di  individuazione  e di
 ripartizione  del rischio di cui al comma 11 e le modalita' con le
 quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
 nel  definire  le  linee  di  indirizzo  della  gestione,  i fondi
 pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di
 garantire  rendimenti  comparabili  al  tasso di rivalutazione del
 TFR; b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensione
 esercitano   la   facolta'   di  recesso,  contemplando  anche  la
 possibilita'  per  il  fondo pensione di rientrare in possesso del
 proprio  patrimonio  attraverso  la  restituzione  delle attivita'
 finanziarie  nelle  quali risultano investite le risorse del fondo
 all'atto  della comunicazione al gestore della volonta' di recesso
 dalla convenzione; c) prevedere  l'attribuzione  in  ogni  caso  al fondo pensione della
 titolarita'  dei  diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei
 quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
 9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti  in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di concludere,  in  tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio'  abilitati  nel  caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione  del  capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle  convenzioni  costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo,  devono  essere  contabilizzati  a  valori  correnti  e non possono  essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori,  sia  da  parte  di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono  essere  coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione  di  cui  all'articolo  103 del regio decreto 16 marzo 1942,  n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione,  anche  se non individualmente determinati o individuati ed anche  se  depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale,  ivi  compresi  i  rendiconti  redatti dal gestore o dai terzi depositari.
 10.  Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorita' di  vigilanza  sui  soggetti  convenzionati,  sono  fissati criteri e modalita'  omogenee  per  la  comunicazione  ai  fondi  dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
 11.  I  criteri  di  individuazione  e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di  cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati: a) le  attivita'  nelle  quali  i fondi pensione possono investire le
 proprie   disponibilita',  con  i  rispettivi  limiti  massimi  di
 investimento,  avendo  particolare attenzione per il finanziamento
 delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale; b) i   criteri  di  investimento  nelle  varie  categorie  di  valori
 mobiliari; c) le  regole  da  osservare  in  materia  di  conflitti di interesse
 compresi   quelli  eventuali  attinenti  alla  partecipazione  dei
 soggetti  sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione
 ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
 12.  I  fondi  pensione,  costituiti nell'ambito delle autorita' di vigilanza  sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
 13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, ne' investire le disponibilita' di competenza: a) in  azioni  o  quote  con  diritto  di  voto, emesse da una stessa
 societa', per un valore nominale superiore al cinque per cento del
 valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto
 di voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci
 per cento se non quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto
 di  voto  per  un  ammontare  tale  da  determinare in via diretta
 un'influenza dominante sulla societa' emittente; b) in  azioni  o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o
 da   questi   controllati   direttamente   o  indirettamente,  per
 interposta  persona  o  tramite societa' fiduciaria, o agli stessi
 legati  da  rapporti  di  controllo  ai sensi dell'articolo 23 del
 decreto   legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  in  misura
 complessiva  superiore  al venti per cento delle risorse del fondo
 e,   se  trattasi  di  fondo  pensione  di  categoria,  in  misura
 complessiva superiore al trenta per cento; c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi
 pensione  aventi  come destinatari i lavoratori di una determinata
 impresa   non  possono  investire  le  proprie  disponibilita'  in
 strumenti  finanziari  emessi dalla predetta impresa, o, allorche'
 l'impresa  appartenga  a  un gruppo, dalle imprese appartenenti al
 gruppo    medesimo,    in   misura   complessivamente   superiore,
 rispettivamente,  al  cinque  e  al dieci per cento del patrimonio
 complessivo  del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento
 all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 14.  Le  forme  pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel   rendiconto   annuale  e,  sinteticamente,  nelle  comunicazioni periodiche  agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse  e  nelle  linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla  titolarita'  dei  valori  in  portafoglio  si  siano  presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Si  riporta  in  nota  il testo del presente articolo a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 6 febbraio 2007 n. 28: 1.  I  fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni  con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'
 di   cui   all'articolo  1,  comma  5,  lettera  d),  del  decreto
 legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  ovvero con soggetti che
 svolgono  la  medesima  attivita',  con sede statutaria in uno dei
 Paesi  aderenti  all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
 riconoscimento; b) convenzioni  con  imprese  assicurative  di cui all'articolo 2 del
 decreto  legislativo  7  settembre  2005, n. 209, mediante ricorso
 alle  gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese
 svolgenti  la  medesima  attivita',  con  sede  in  uno  dei Paesi
 aderenti   all'Unione  europea,  che  abbiano  ottenuto  il  mutuo
 riconoscimento; c) convenzioni  con  societa'  di  gestione  del risparmio, di cui al
 decreto   legislativo   24  febbraio  1998,  n.  58  e  successive
 modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attivita',
 con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano
 ottenuto il mutuo riconoscimento; d) sottoscrizione  o  acquisizione  di  azioni  o  quote  di societa'
 immobiliari   nelle   quali   il   fondo  pensione  puo'  detenere
 partecipazioni  anche  superiori  ai  limiti  di  cui al comma 13,
 lettera  a),  nonche'  di  quote  di  fondi comuni di investimento
 immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione   e  acquisizione  di  quote  di  fondi  comuni  di
 investimento  mobiliare  chiusi  secondo le disposizioni contenute
 nel  decreto  di  cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20
 per  cento  del  proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale
 del fondo chiuso.
 2.  Gli  enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita'   garante   della  concorrenza  e  del  mercato,  possono stipulare  con  i  fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali anche  attraverso  la  costituzione  di  societa'  di capitali di cui debbono  conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente.
 3.  Alle  prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita  i  fondi  pensione provvedono mediante convenzioni con una o piu'   imprese   assicurative  di  cui  all'articolo  2  del  decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209((, ovvero direttamente, ove sussistano   mezzi  patrimoniali  adeguati,  in  conformita'  con  le disposizioni  di  cui  all'articolo  7-bis.  I  fondi  pensione  sono autorizzati  dalla  COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo  all'adeguatezza  dei  mezzi  patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.))
 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28)).
 5.  Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per  le  eventuali prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in ogni  caso  stipulate  apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.
 ((5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
 a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie    disponibilita',    avendo    presente   il   perseguimento dell'interesse  degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di  investimento  qualora  siano  giustificati  da  un punto di vista prudenziale;
 b)  i  criteri  di  investimento  nelle varie categorie di valori mobiliari;
 c)  le  regole  da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi pensione e dei principi di cui   alla   direttiva  2004/39/CE,  alla  normativa  comunitaria  di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.
 5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria  politica  di  investimento,  anche in riferimento ai singoli comparti  eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con  cadenza  triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.
 5-quater.  Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione danno  informativa  agli  iscritti  delle  scelte  di  investimento e predispongono  apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria  politica  di  investimento,  illustrando  anche  i metodi di misurazione  e  le  tecniche  di gestione del rischio di investimento utilizzate  e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento  e'  riesaminato  almeno  ogni  tre  anni  ed  e'  messo  a disposizione  degli  aderenti  e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.))
 6.  Per  la  stipula  delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo  7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati  ai  sensi  dell'articolo  5, comma 1, richiedono offerte contrattuali,  per  ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore  diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati,  direttamente  o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte  contrattuali  rivolte  ai  fondi  sono formulate per singolo prodotto  in  maniera  da  consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni  contrattuali  con  riferimento  alle diverse tipologie di servizio offerte.
 7.  Con  deliberazione  delle rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti  gestori,  che  conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.
 8.  Il  processo  di  selezione  dei  gestori  deve essere condotto secondo  le  istruzioni  adottate  dalla  COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e  modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e  i  criteri  di  scelta  dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate,  nell'ambito  dei  rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere  le  linee  di  indirizzo  dell'attivita'  dei  soggetti
 convenzionati  nell'ambito  dei  criteri  di  individuazione  e di
 ripartizione  del rischio di cui al comma 11 e le modalita' con le
 quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;
 nel  definire  le  linee  di  indirizzo  della  gestione,  i fondi
 pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di
 garantire  rendimenti  comparabili  al  tasso di rivalutazione del
 TFR; b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensione
 esercitano   la   facolta'   di  recesso,  contemplando  anche  la
 possibilita'  per  il  fondo pensione di rientrare in possesso del
 proprio  patrimonio  attraverso  la  restituzione  delle attivita'
 finanziarie  nelle  quali risultano investite le risorse del fondo
 all'atto  della comunicazione al gestore della volonta' di recesso
 dalla convenzione; c) prevedere  l'attribuzione  in  ogni  caso  al fondo pensione della
 titolarita'  dei  diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei
 quali risultano investite le disponibilita' del fondo medesimo.
 9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti  in gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di concludere,  in  tema di titolarita', diversi accordi con i gestori a cio'  abilitati  nel  caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione  del  capitale. I valori e le disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle  convenzioni  costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo,  devono  essere  contabilizzati  a  valori  correnti  e non possono  essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori,  sia  da  parte  di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono  essere  coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione  di  cui  all'articolo  103 del regio decreto 16 marzo 1942,  n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione,  anche  se non individualmente determinati o individuati ed anche  se  depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale,  ivi  compresi  i  rendiconti  redatti dal gestore o dai terzi depositari.
 10.  Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorita' di  vigilanza  sui  soggetti  convenzionati,  sono  fissati criteri e modalita'  omogenee  per  la  comunicazione  ai  fondi  dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
 11. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 28)).
 12.  I  fondi  pensione,  costituiti nell'ambito delle autorita' di vigilanza  sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
 13.  I  fondi  non  possono comunque assumere o concedere prestiti, ((prestare   garanzie   in   favore  di  terzi,))  ne'  investire  le disponibilita' di competenza: a) in  azioni  o  quote  con  diritto  di  voto, emesse da una stessa
 societa', per un valore nominale superiore al cinque per cento del
 valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto
 di voto emesse dalla societa' medesima se quotata, ovvero al dieci
 per cento se non quotata, ne' comunque, azioni o quote con diritto
 di  voto  per  un  ammontare  tale  da  determinare in via diretta
 un'influenza dominante sulla societa' emittente; b) in  azioni  o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o
 da   questi   controllati   direttamente   o  indirettamente,  per
 interposta  persona  o  tramite societa' fiduciaria, o agli stessi
 legati  da  rapporti  di  controllo  ai sensi dell'articolo 23 del
 decreto   legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  in  misura
 complessiva  superiore  al venti per cento delle risorse del fondo
 e,   se  trattasi  di  fondo  pensione  di  categoria,  in  misura
 complessiva superiore al trenta per cento; c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi
 pensione  aventi  come destinatari i lavoratori di una determinata
 impresa   non  possono  investire  le  proprie  disponibilita'  in
 strumenti  finanziari  emessi dalla predetta impresa, o, allorche'
 l'impresa  appartenga  a  un gruppo, dalle imprese appartenenti al
 gruppo    medesimo,    in   misura   complessivamente   superiore,
 rispettivamente,  al  cinque  e  al dieci per cento del patrimonio
 complessivo  del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento
 all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ((c-bis)  il  patrimonio  del fondo pensione deve essere investito in
 misura  predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in
 attivita'  che  non  sono  ammesse  allo  scambio  in  un  mercato
 regolamentato  devono  in  ogni  caso  essere  mantenute a livelli
 prudenziali.))
 14.  Le  forme  pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel   rendiconto   annuale  e,  sinteticamente,  nelle  comunicazioni periodiche  agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse  e  nelle  linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla  titolarita'  dei  valori  in  portafoglio  si  siano  presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali. Il D.Lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Il testo dell'art. 1, comma 5, lettera d), del citato
 decreto legislativo n. 58 del 1998, e' il seguente:
 "5.  Per  "servizi  di  investimento"  si  intendono le
 seguenti  attivita',  quando  hanno  per  oggetto strumenti
 finanziari:
 (omissis).
 d) gestione  su  base  individuale  di  portafogli di
 investimento per conto terzi;".
 -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
 7 settembre   2005,  n.  209  (Codice  delle  assicurazioni
 private), e' il seguente:
 "Art.  2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami vita
 la classificazione per ramo e' la seguente:
 I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
 II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
 III.  le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui
 prestazioni   principali  sono  direttamente  collegate  al
 valore di quote di organismi di investimento collettivo del
 risparmio  o  di  fondi  interni ovvero a indici o ad altri
 valori di riferimento;
 IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro
 il  rischio  di  non  autosufficienza  che  siano garantite
 mediante  contratti  di lunga durata, non rescindibili, per
 il  rischio  di  invalidita'  grave  dovuta  a malattia o a
 infortunio o a longevita';
 V. le operazioni di capitalizzazione;
 VI.  le  operazioni  di  gestione di fondi collettivi
 costituiti  per  l'erogazione  di  prestazioni  in  caso di
 morte,  in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
 dell'attivita' lavorativa.
 2.   L'impresa   che   ha   ottenuto   l'autorizzazione
 all'esercizio  delle  assicurazioni  di cui ai rami I, II o
 III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1
 se  e'  stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo
 vita  con  assunzione  di  un  rischio  demografico,  con i
 relativi  contratti  puo'  garantire in via complementare i
 rischi  di  danni  alla  persona, comprese l'incapacita' al
 lavoro  professionale,  la  morte in seguito ad infortunio,
 l'invalidita'  a  seguito  di  infortunio  o  di  malattia.
 L'impresa  che  ha  ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
 delle  operazioni  di  cui  al  ramo VI del comma 1, in via
 complementare   ai   relativi   contratti,  puo'  garantire
 prestazioni  di invalidita' e di premorienza secondo quanto
 previsto   nella   normativa   sulle  forme  pensionistiche
 complementari.
 3.  Nei  rami danni la classificazione dei rischi e' la
 seguente:
 1.  Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le
 malattie     professionali);    prestazioni    forfettarie;
 indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
 2.   Malattia:  prestazioni  forfettarie;  indennita'
 temporanee; forme miste;
 3.   Corpi   di  veicoli  terrestri  (esclusi  quelli
 ferroviari):   ogni  danno  subito  da:  veicoli  terrestri
 automotori; veicoli terrestri non automotori;
 4.  Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da
 veicoli ferroviari;
 5.  Corpi  di  veicoli  aerei:  ogni  danno subito da
 veicoli aerei;
 6.  Corpi  di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
 ogni  danno  subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri;
 veicoli marittimi;
 7.  Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni
 altro  bene):  ogni  danno subito dalle merci trasportate o
 dai  bagagli,  indipendentemente  dalla natura del mezzo di
 trasporto;
 8.  Incendio  ed elementi naturali: ogni danno subito
 dai  beni  (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e
 7)  causato  da:  incendio;  esplosione; tempesta; elementi
 naturali   diversi   dalla   tempesta;   energia  nucleare;
 cedimento del terreno;
 9.  Altri  danni  ai beni: ogni danno subito dai beni
 (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato
 dalla  grandine  o  dal  gelo,  nonche'  da qualsiasi altro
 evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
 10.  Responsabilita'  civile  autoveicoli  terrestri:
 ogni  responsabilita'  risultante  dall'uso  di autoveicoli
 terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
 11.    Responsabilita'    civile   aeromobili:   ogni
 responsabilita'   risultante   dall'uso  di  veicoli  aerei
 (compresa la responsabilita' del vettore);
 12.   Responsabilita'   civile   veicoli   marittimi,
 lacustri   e   fluviali:  ogni  responsabilita'  risultante
 dall'uso   di   veicoli   fluviali,  lacustri  e  marittimi
 (compresa la responsabilita' del vettore);
 13.    Responsabilita'    civile    generale:    ogni
 responsabilita'  diversa da quelle menzionate ai numeri 10,
 11 e 12;
 14.   Credito:   perdite  patrimoniali  derivanti  da
 insolvenze;   credito  all'esportazione;  vendita  a  rate;
 credito ipotecario; credito agricolo;
 15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
 16.   Perdite  pecuniarie  di  vario  genere:  rischi
 relativi    all'occupazione;   insufficienza   di   entrate
 (generale);  intemperie;  perdite  di utili; persistenza di
 spese  generali;  spese  commerciali impreviste; perdita di
 valore  venale;  perdita  di  fitti  o  di redditi; perdite
 commerciali   indirette   diverse   da   quelle  menzionate
 precedentemente;  perdite pecuniarie non commerciali; altre
 perdite pecuniarie;
 17. Tutela legale: tutela legale;
 18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione
 di difficolta'.
 4.   Nei   rami   danni   l'autorizzazione   rilasciata
 cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata:
 a) per  i  rami  di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e
 malattia";
 b) per   i   rami   di   cui  ai  numeri  1,  persone
 trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto";
 c) per   i   rami   di   cui  ai  numeri  1,  persone
 trasportate,  4,  6,  7  e  12,  "Assicurazioni marittime e
 trasporti";
 d) per  i  rami  di  cui al numero 1, rischio persone
 trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche";
 e) per  i  rami  di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed
 altri danni ai beni";
 f) per  i  rami  di  cui  ai  numeri 10, 11, 12 e 13,
 "Responsabilita' civile";
 g) per  i  rami  di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e
 cauzione";
 h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
 5.   Nei   rami   danni   l'impresa   che  ha  ottenuto
 l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad
 un  ramo  o  ad  un gruppo di rami, puo' garantire i rischi
 compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore
 autorizzazione quando i medesimi rischi:
 a) sono connessi con il rischio principale;
 b) riguardano  l'oggetto  coperto  contro  il rischio
 principale;
 c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il
 rischio  principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17
 di  cui al comma 3 non possono essere considerati accessori
 di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni
 di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo
 17  possono  essere  considerati  come rischi accessori del
 ramo   18   quando  il  rischio  principale  riguardi  solo
 l'assistenza da fornire alle persone in difficolta' durante
 trasferimenti  o  assenze  dal  domicilio  o  dal  luogo di
 residenza   o   quando   riguardino  controversie  relative
 all'utilizzazione  di  navi  o  comunque  connesse  a  tale
 utilizzazione.
 6.  L'ISVAP  adotta,  con  regolamento,  le  istruzioni
 applicative  sulla  classificazione  dei rischi all'interno
 dei   rami   nel  rispetto  del  principio  di  equivalenza
 dell'autorizzazione nel territorio comunitario.".
 -  Il  testo  del  citato decreto legislativo n. 58 del
 1998  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,
 n. 71, S.O.
 -  Il  testo  dell'art.  103 del regio decreto 16 marzo
 1942,  n.  267  (Disciplina  del fallimento, del concordato
 preventivo,   dell'amministrazione   controllata   e  della
 liquidazione coatta amministrativa), e' il seguente:
 "Art.  103  (Domande  di rivendicazione, restituzione e
 separazione   di   cose  mobili). - Le  disposizioni  degli
 articoli da  93  a  102  si applicano anche alle domande di
 rivendicazione,  restituzione  e separazione di cose mobili
 possedute dal fallito.
 In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma
 uno  stato  delle domande accolte o respinte ai sensi degli
 articoli 95, 96 e 97.
 Se  le  domande  sono  proposte  tardivamente  a  norma
 dell'art.  101,  il  giudice  delegato  puo'  sospendere la
 vendita  delle  cose rivendicate, chieste in restituzione o
 separate, con cauzione o senza.
 In  ogni  caso  il  giudice,  prima di provvedere sulle
 domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.
 Le    domande   di   rivendicazione,   restituzione   e
 separazione  sul  prezzo  non  pregiudicano le ripartizioni
 anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme ancora
 da distribuire.".
 -  Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
 n. 385 del 1993, e' il seguente:
 "Art.  23  (Nozione  di  controllo). - 1.  Ai  fini del
 presente  capo il controllo sussiste, anche con riferimento
 a  soggetti  diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
 dall'art.  2359, commi primo e secondo, del codice civile e
 in  presenza  di  contratti  o  di  clausole statutarie che
 abbiano  per  oggetto o per effetto il potere di esercitare
 l'attivita' di direzione e coordinamento.
 2.  Il  controllo  si  considera  esistente nella forma
 dell'influenza  dominante, salvo prova contraria, allorche'
 ricorra una delle seguenti situazioni:
 1)  esistenza  di  un  soggetto  che,  sulla  base di
 accordi,   ha   il   diritto  di  nominare  o  revocare  la
 maggioranza   degli   amministratori  o  del  consiglio  di
 sorveglianza  ovvero  dispone da solo della maggioranza dei
 voti  ai  fini delle deliberazioni relative alle materie di
 cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
 2)  possesso di partecipazioni idonee a consentire la
 nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
 consiglio   di   amministrazione   o   del   consiglio   di
 sorveglianza;
 3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
 carattere  finanziario ed organizzativo idonei a conseguire
 uno dei seguenti effetti:
 a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
 quella  di  altre  imprese ai fini del perseguimento di uno
 scopo comune;
 c) l'attribuzione  di  poteri  maggiori  rispetto a
 quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
 d) l'attribuzione,  a  soggetti  diversi  da quelli
 legittimati  in base alla titolarita' delle partecipazioni,
 di   poteri   nella   scelta  degli  amministratori  o  dei
 componenti  del  consiglio  di sorveglianza o dei dirigenti
 delle imprese;
 4)  assoggettamento  a direzione comune, in base alla
 composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
 concordanti elementi.".
 
 
 
 
 |  | Art. 7 Banca depositaria
 
 1.  Le  risorse  dei  fondi,  affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore  del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo  statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro  dell'economia  e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 11.
 3.  Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci  della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Si  riporta  in  nota  il testo del presente articolo a seguito delle modifica introdotte dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28: 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una  banca  distinta  dal  gestore  che  presenti  i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore  del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo  statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, ((comma 5-bis)).
 3.  Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci  della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarita' riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
 ((3-bis.  Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca  depositaria  puo' anche essere nominata una banca stabilita in un   altro  Stato  membro,  debitamente  autorizzata  a  norma  della direttiva  93/22/CEE  o  della  direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE.
 3-ter.  La  Banca  d'Italia  puo'  vietare la libera disponibilita' degli  attivi,  depositati  presso  una  banca  avente sede legale in Italia,  di  un  fondo  pensione  avente sede in uno Stato membro. La Banca  d'Italia  provvede  su  richiesta  della  COVIP,  anche previa conforme  iniziativa  dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine  del  fondo  pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter.)). Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 -  Il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo
 n. 58 del 1998, e' il seguente:
 "Art.    38    (Banca   depositaria). - 1.   La   banca
 depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:
 a) accerta   la   legittimita'  delle  operazioni  di
 emissione  e  rimborso  delle  quote  del fondo, nonche' la
 destinazione dei redditi del fondo;
 a-bis)  accerta la correttezza del calcolo del valore
 delle  quote  del  fondo o, su incarico della SGR, provvede
 essa stessa a tale calcolo;
 b) accerta  che nelle operazioni relative al fondo la
 controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
 c) esegue  le  istruzioni  della societa' di gestione
 del   risparmio  se  non  sono  contrarie  alla  legge,  al
 regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
 2.  La  banca depositaria e' responsabile nei confronti
 della societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti
 al  fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza
 dell'inadempimento dei propri obblighi.
 3.  La  Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le
 condizioni   per   l'assunzione   dell'incarico   di  banca
 depositaria  e  le  modalita'  di  subdeposito dei beni del
 fondo.
 4.   Gli   amministratori   e  i  sindaci  della  banca
 depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e
 alla  CONSOB,  ciascuna  per  le  proprie competenze, sulle
 irregolarita'    riscontrate   nell'amministrazione   della
 societa'  di  gestione  del  risparmio e nella gestione dei
 fondi comuni.".
 
 
 
 
 |  | Art. 7-bis (( Mezzi patrimoniali ))
 
 ((   1.  I  fondi  pensione  che  coprono  rischi  biometrici,  che garantiscono  un  rendimento  degli  investimenti  o  un  determinato livello  di  prestazioni  devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui  al  successivo  comma  2,  di  mezzi  patrimoniali  adeguati  in relazione  al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti  impegni  finanziari  siano  assunti  da  soggetti gestori gia' sottoposti  a vigilanza prudenziale a cio' abilitati, i quali operano in conformita' alle norme che li disciplinano.
 2.  Con  regolamento  del  Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la  COVIP,  la  Banca  d'Italia  e  l'ISVAP, sono definiti i principi  per  la  determinazione  dei mezzi patrimoniali adeguati in conformita'  con  quanto  previsto  dalle  disposizioni comunitarie e dall'articolo  29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile  2005,  n.  62.  Nel  regolamento  sono,  inoltre, definite le condizioni  alle  quali  una forma pensionistica puo', per un periodo limitato, detenere attivita' insufficienti.
 3.  La  COVIP  puo',  nei  confronti delle forme di cui al comma 1, limitare  o  vietare  la disponibilita' dell'attivo qualora non siano stati  costituiti  i  mezzi  patrimoniali  adeguati in conformita' al regolamento  di  cui  al  comma  2. Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori. )) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il  D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione del presente articolo. Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 |  | Art. 8 Finanziamento
 
 1.  Il  finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo' essere  attuato  mediante  il  versamento  di contributi a carico del lavoratore,  del  datore  di lavoro o del committente e attraverso il conferimento  del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi  professionisti  il  finanziamento  delle forme pensionistiche complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi.  Nel  caso  di  soggetti  diversi  dai titolari di reddito di lavoro  o  d'impresa  e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento  alle  citate  forme  e'  attuato  dagli  stessi  o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
 2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di determinare liberamente   l'entita'   della   contribuzione   a  proprio  carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con  adesione  su  base  collettiva,  le modalita' e la misura minima della  contribuzione  a  carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso   possono   essere  fissati  dai  contratti  e  dagli  accordi collettivi,   anche   aziendali;  gli  accordi  fra  soli  lavoratori determinano  il  livello  minimo  della  contribuzione a carico degli stessi.   Il   contributo  da  destinare  alle  forme  pensionistiche complementari  e'  stabilito  in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti,  in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del  TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa;  per  i  lavoratori  autonomi  e  i liberi professionisti, in percentuale  del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini  IRPEF,  relativo  al  periodo  d'imposta precedente; per i soci lavoratori di societa' cooperative, secondo la tipologia del rapporto di  lavoro,  in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del  TFR  ovvero  degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo  dichiarato  ai  fini  IRPEF  relativo  al periodo d'imposta precedente.
 3.  Nel  caso  di  forme  pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle   forme  pensionistiche  debbono  essere  definiti  in  sede  di determinazione  del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.
 4.  I  contributi  versati  dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente,  sia  volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi,  anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono  deducibili,  ai  sensi  dell'articolo  10 del TUIR, dal reddito complessivo  per  un  importo  non  superiore  ad  euro  5.164,57;  i contributi  versati  dal datore di lavoro usufruiscono altresi' delle medesime  agevolazioni  contributive  di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle  quote  accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di  cui  all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi  versati  che  non  hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma  pensionistica  complementare,  entro  il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero, se  antecedente,  alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sara' dedotto nella dichiarazione dei redditi.
 5.  Per  i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo  12  del  TUIR,  che  si  trovino  nelle condizioni ivi previste,  spetta  al  soggetto nei confronti del quale dette persone sono  a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.
 6.  Ai  lavoratori  di  prima  occupazione  successiva alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto e, limitatamente ai primi cinque    anni    di   partecipazione   alle   forme   pensionistiche complementari,  e'  consentito,  nei  venti anni successivi al quinto anno  di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi  eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva   tra   l'importo   di   25.822,85   euro   e  i  contributi effettivamente  versati  nei primi cinque anni di partecipazione alle forme  pensionistiche  e  comunque  per  un  importo  non superiore a 2.582,29 euro annui.
 7.  Il  conferimento  del  TFR  maturando alle forme pensionistiche complementari  comporta  l'adesione  alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo: a) modalita' esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione
 il  lavoratore,  puo' conferire l'intero importo del TFR maturando
 ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta;
 qualora,  in  alternativa,  il  lavoratore  decida,  nel  predetto
 periodo  di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio
 datore di lavoro, tale scelta puo' essere successivamente revocata
 e  il  lavoratore  puo'  conferire  il  TFR maturando ad una forma
 pensionistica complementare dallo stesso prescelta; b) modalita'  tacite:  nel  caso  in cui il lavoratore nel periodo di
 tempo  indicato  alla  lettera  a)  non esprima alcuna volonta', a
 decorrere  dal  mese  successivo  alla  scadenza  dei sei mesi ivi
 previsti:
 1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti
 alla  forma  pensionistica  collettiva  prevista  dagli  accordi o
 contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un
 diverso  accordo  aziendale  che preveda la destinazione del TFR a
 una  forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2,
 lettera  e),  n.  2),  della  legge  23  agosto 2004, n. 243; tale
 accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore,
 in modo diretto e personale;
 2)  in  caso di presenza di piu' forme pensionistiche di cui al n.
 1),   il  TFR  maturando  e'  trasferito,  salvo  diverso  accordo
 aziendale,  a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di
 lavoratori dell'azienda;
 3)  qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri
 1)  e  2),  il  datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla
 forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS; c) con  riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza
 obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:
 1)   fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  20,  qualora
 risultino  iscritti,  alla  data di entrata in vigore del presente
 decreto,   a  forme  pensionistiche  complementari  in  regime  di
 contribuzione  definita,  e'  consentito scegliere, entro sei mesi
 dalla   predetta  data  o  dalla  data  di  nuova  assunzione,  se
 successiva,  se  mantenere  il  residuo  TFR  maturando  presso il
 proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui
 non esprimano alcuna volonta', alla forma complementare collettiva
 alla quale gli stessi abbiano gia' aderito;
 2)  qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto,  a  forme pensionistiche complementari, e'
 consentito  scegliere,  entro  sei  mesi  dalla  predetta data, se
 mantenere  il  TFR  maturando  presso il proprio datore di lavoro,
 ovvero  conferirlo,  nella  misura  gia'  fissata  dagli accordi o
 contratti  collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano
 il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento,
 con   possibilita'   di   incrementi   successivi,  ad  una  forma
 pensionistica  complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna
 volonta', si applica quanto previsto alla lettera b).
 8.  Prima  dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il  datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle  diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei  sei  mesi  utili  ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore  che  non  abbia  ancora  manifestato alcuna volonta' deve ricevere  dal  datore  di  lavoro le necessarie informazioni relative alla   forma  pensionistica  complementare  verso  la  quale  il  TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.
 9.   Gli   statuti  e  i  regolamenti  delle  forme  pensionistiche complementari  prevedono,  in  caso  di  conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto piu' prudenziale tali   da   garantire  la  restituzione  del  capitale  e  rendimenti comparabili,   nei   limiti   previsti   dalla  normativa  statale  e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
 10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento  esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione  a  carico  del  lavoratore  e del datore di lavoro. Il lavoratore  puo'  decidere,  tuttavia,  di  destinare una parte della retribuzione  alla  forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche  in  assenza  di  accordi  collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entita' del contributo e il fondo di destinazione. Il  datore  puo'  a  sua  volta  decidere,  pur in assenza di accordi collettivi,  anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla  quale  il lavoratore ha gia' aderito, ovvero a quella prescelta in  base  al  citato  accordo.  Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire  alla  forma  pensionistica complementare e qualora abbia diritto  ad  un  contributo  del  datore di lavoro in base ad accordi collettivi,  anche  aziendali,  detto contributo affluisce alla forma pensionistica  prescelta  dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dai predetti contratti o accordi.
 11.  La  contribuzione alle forme pensionistiche complementari puo' proseguire   volontariamente   oltre   il   raggiungimento  dell'eta' pensionabile  prevista  dal  regime  obbligatorio  di appartenenza, a condizione  che  l'aderente,  alla  data del pensionamento, possa far valere  almeno  un  anno  di  contribuzione  a  favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente    il    momento   di   fruizione   delle   prestazioni pensionistiche.
 12.  Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo' essere  altresi'  attuato  delegando  il  centro  servizi o l'azienda emittente  la  carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale   alla  forma  pensionistica  complementare  dell'importo corrispondente   agli  abbuoni  accantonati  a  seguito  di  acquisti effettuati  tramite  moneta  elettronica  o  altro mezzo di pagamento presso  i  centri  vendita  convenzionati. Per la regolarizzazione di dette  operazioni  deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce  la  delega  al centro convenzionato con il titolare della posizione   aperta   presso   la  forma  pensionistica  complementare medesima.((5))
 13.  Gli  statuti  e  i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti  dalla  COVIP,  le  modalita' in base alle quali l'aderente puo'  suddividere  i  flussi  contributivi  anche su diverse linee di investimento  all'interno della forma pensionistica medesima, nonche' le  modalita'  attraverso le quali puo' trasferire l'intera posizione individuale a una o piu' linee. --------------- AGGIORNAMENTO (5)
 Si  riporta  in nota il testo del comma 12 del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247: 12. ((Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996,  n.  565,  anche  se  non  iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite  contribuzioni  saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono  altresi'  delegare)) il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla  forma  pensionistica  complementare dell'importo corrispondente agli  abbuoni  accantonati  a  seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati.  Per  la  regolarizzazione  di  dette  operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima. La L. 247/2007 entra in vigore il 01/01/2008.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Si riporta il testo dell'art. 10, 105 e 12 del citato
 decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
 "Art.   10   (Oneri   deducibili). - 1.   Dal   reddito
 complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella
 determinazione   dei   singoli  redditi  che  concorrono  a
 formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
 a) i  canoni,  livelli, censi ed altri oneri gravanti
 sui  redditi  degli  immobili  che  concorrono a formare il
 reddito  complessivo,  compresi  i  contributi  ai consorzi
 obbligatori  per  legge  o  in  dipendenza di provvedimenti
 della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
 contributi agricoli unificati;
 b) le  spese mediche e quelle di assistenza specifica
 necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o
 menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3
 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
 a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per
 effetto  di  contributi  o di premi di assicurazione da lui
 versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
 che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
 redditi   che   concorrono   a  formarlo;  si  considerano,
 altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
 rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur
 essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
 reddito;
 c) gli  assegni  periodici corrisposti al coniuge, ad
 esclusione  di  quelli destinati al mantenimento dei figli,
 in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
 scioglimento  o annullamento del matrimonio o di cessazione
 dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da
 provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
 d) gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza di
 testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
 risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
 assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
 433 del codice civile;
 d-bis)  le somme restituite al soggetto erogatore, se
 hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
 e) i   contributi   previdenziali   ed  assistenziali
 versati  in  ottemperanza  a disposizioni di legge, nonche'
 quelli  versati  facoltativamente alla gestione della forma
 pensionistica  obbligatoria  di  appartenenza, ivi compresi
 quelli  per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
 altresi'  deducibili  i  contributi versati al fondo di cui
 all'art.  1  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
 565.  I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
 limiti ivi stabiliti;
 e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
 complementari  e  i  contributi  e premi versati alle forme
 pensionistiche    individuali,    previste    dal   decreto
 legislativo   21 aprile   1993,  n.  124,  per  un  importo
 complessivamente  non superiore al 12 per cento del reddito
 complessivo  e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se
 alla  formazione del reddito complessivo concorrono redditi
 di  lavoro  dipendente,  relativamente  a  tali  redditi la
 deduzione  compete  per  un  importo  complessivamente  non
 superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme
 pensionistiche  collettive  istituite  ai sensi del decreto
 legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e, comunque, entro i
 predetti  limiti del 12 per cento del reddito complessivo e
 di  10  milioni  di  lire.  La  disposizione  contenuta nel
 precedente  periodo non si applica nel caso in cui la fonte
 istitutiva   sia   costituita  unicamente  da  accordi  tra
 lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile
 1993  alle forme pensionistiche complementari che risultano
 istituite  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge
 23 ottobre  1992,  n.  421  e  se  le  forme pensionistiche
 collettive  istituite  non siano operanti dopo due anni. Ai
 fini  del computo del predetto limite di lire 10 milioni si
 tiene  conto:  delle quote accantonate dal datore di lavoro
 ai  fondi  di  previdenza di cui all'art. 105, comma 1; dei
 contributi   versati  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge
 8 agosto  1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo
 stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.
 Per  le  persone  che  sono  fiscalmente  a carico di altri
 soggetti   non   si   tiene   conto   del  predetto  limite
 percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono
 a  carico,  della condizione di destinazione delle quote di
 TFR alle forme pensionistiche complementari;
 e-ter)  i contributi versati ai fondi integrativi del
 Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
 dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
 non  superiore  a  lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002.
 Per  gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in
 lire  3 milioni,  aumentato  a  lire 3.500.000 per gli anni
 2005  e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i
 contributi  versati  nell'interesse  delle persone indicate
 nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
 la  deduzione  spetta  per  l'ammontare  non  dedotto dalle
 persone  stesse,  fermo restando l'importo complessivamente
 stabilito;
 f) le  somme  corrisposte  ai dipendenti, chiamati ad
 adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in
 ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
 dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
 g) i  contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
 in  favore  delle  organizzazioni non governative idonee ai
 sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
 un  importo  non  superiore  al  2  per  cento  del reddito
 complessivo dichiarato;
 h) le    indennita'   per   perdita   dell'avviamento
 corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
 di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
 usi diversi da quello di abitazione;
 i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
 di  2  milioni di lire, a favore dell'istituto centrale per
 il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
 l)  le  erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
 21,  comma  1,  della  legge  22 novembre  1988,  n. 517, e
 all'art.  3,  comma  2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
 nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
 l-bis)  il  cinquanta per cento delle spese sostenute
 dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
 adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
 I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 l-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per  il
 pagamento  degli  oneri  difensivi  dei soggetti ammessi al
 patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
 da persone fisiche;
 l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
 a  favore  di  universita', fondazioni universitarie di cui
 all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
 e  di  istituzioni  universitarie  pubbliche, degli enti di
 ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
 Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
 ricerca,  ivi  compresi  l'istituto  superiore di sanita' e
 l'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del
 lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
 2.  Le  spese  di  cui alla lettera b) del comma 1 sono
 deducibili  anche  se  sono  state sostenute per le persone
 indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione
 si  applica  altresi'  per gli oneri di cui alla lettera e)
 del   comma  1  relativamente  alle  persone  indicate  nel
 medesimo  art.  433  del  codice  civile  se  fiscalmente a
 carico.  Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire
 3.000.000,  i  medesimi  oneri  versati  per gli addetti ai
 servizi  domestici  e all'assistenza personale o familiare.
 Per  gli  oneri  di  cui  alla  lettera e-bis) del comma 1,
 sostenuti  nell'interesse  delle persone indicate nell'art.
 12  che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la
 deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
 fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
 3.  Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
 1  sostenuti  dalle  societa' semplici di cui all'art. 5 si
 deducono  dal  reddito  complessivo  dei singoli soci nella
 stessa  proporzione  prevista  nel  medesimo art. 5 ai fini
 della  imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
 deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
 avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
 cui  all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.
 3-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
 concorrono  il  reddito  dell'unita' immobiliare adibita ad
 abitazione  principale  e quello delle relative pertinenze,
 si  deduce  un  importo  fino  all'ammontare  della rendita
 catastale  dell'unita'  immobiliare stessa e delle relative
 pertinenze,  rapportato  al  periodo  dell'anno  durante il
 quale  sussiste  tale  destinazione  ed in proporzione alla
 quota  di  possesso di detta unita' immobiliare. [L'importo
 della   deduzione   spettante   non  puo'  comunque  essere
 superiore    all'ammontare    del   suddetto   reddito   di
 fabbricati].  Sono  pertinenze  le  cose  immobili  di  cui
 all'art.    817   del   codice   civile,   classificate   o
 classificabili  in  categorie  diverse  da  quelle  ad  uso
 abitativo,  destinate  ed effettivamente utilizzate in modo
 durevole  a  servizio  delle  unita' immobiliari adibite ad
 abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
 principale si intende quella nella quale la persona fisica,
 che  la  possiede  a  titolo  di proprieta' o altro diritto
 reale,  o  i  suoi  familiari dimorano abitualmente. Non si
 tiene  conto  della  variazione  della  dimora  abituale se
 dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o
 sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti
 locata.".
 "Art.    105    (Accantonamenti    di    quiescenza   e
 previdenza). - Gli   accantonamenti   ai   fondi   per   le
 indennita'  di  fine  rapporto e ai fondi di previdenza del
 personale  dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117 del
 codice  civile,  se  costituiti  in  conti  individuali dei
 singoli  dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote
 maturate  nell'esercizio  in  conformita' alle disposizioni
 legislative  e  contrattuali  che  regolano  il rapporto di
 lavoro dei dipendenti stessi.".
 "Art.  12  (Deduzioni  per oneri di famiglia). - 1. Dal
 reddito  complessivo  si  deducono  per oneri di famiglia i
 seguenti importi:
 a) 3.200  euro  per  il  coniuge  non  legalmente  ed
 effettivamente separato;
 b) 2.900  euro  per  ciascun figlio, compresi i figli
 naturali  riconosciuti,  i  figli adottivi e gli affidati o
 affiliati,   nonche'   per   ogni  altra  persona  indicata
 nell'art.   433  del  codice  civile  che  conviva  con  il
 contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
 da  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria da ripartire
 tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
 2.  La  deduzione  di  cui  al  comma 1, lettera b), e'
 aumentata a:
 a) 3.450 euro, per ciascun figlio di eta' inferiore a
 tre anni;
 b) 3.200   euro,  per  il  primo  figlio  se  l'altro
 genitore  manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
 contribuente  non  e'  coniugato  o  se  coniugato,  si  e'
 successivamente   legalmente  ed  effettivamente  separato,
 ovvero  se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del
 solo   contribuente   e  questi  non  e'  coniugato  o,  se
 coniugato,    si    e'    successivamente   legalmente   ed
 effettivamente separato;
 c) 3.700  euro, per ogni figlio portatore di handicap
 ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 3.  Le  deduzioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 spettano a
 condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono
 possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le
 retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
 internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e
 missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,
 dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti
 centrali  della  Chiesa  cattolica,  non  superiore  a lire
 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
 4. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate a
 mese  e  competono  dal  mese  in  cui si sono verificate a
 quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
 4-bis.  Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un
 massimo  di  1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
 contribuente   per  gli  addetti  alla  propria  assistenza
 personale  nei  casi  di non autosufficienza nel compimento
 degli  atti  della  vita quotidiana. Le medesime spese sono
 deducibili  anche  se  sono  state sostenute nell'interesse
 delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
 4-ter.  Le  deduzioni  di  cui  ai  commi  1, 2 e 4-bis
 spettano  per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
 l'ammontare   di  78.000  euro,  aumentato  delle  medesime
 deduzioni  e  degli  oneri deducibili di cui all'art. 10, e
 diminuito  del  reddito  complessivo, e l'importo di 78.000
 euro.  Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la
 deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore
 di  zero,  la  deduzione  non compete; negli altri casi, ai
 fini  del  predetto rapporto, si computano le prime quattro
 cifre decimali.".
 -  Per il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e), n. 2,
 della  citata  legge  n.  243  del  2004, si veda nota alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 9 Istituzione e disciplina della forma pensionistica
 complementare residuale presso l'INPS
 
 1.  Presso  l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' costituita  la  forma  pensionistica  complementare  a  contribuzione definita  prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge  23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n.  3).  Tale forma pensionistica e' integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.
 2.   La   forma  pensionistica  di  cui  al  presente  articolo  e' amministrata  da un comitato dove e' assicurata la partecipazione dei rappresentanti  dei  lavoratori  e  dei  datori di lavoro, secondo un criterio  di  pariteticita'.  I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro  anni.  I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalita',  onorabilita'  e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3.
 3.   La   posizione   individuale   costituita   presso   la  forma pensionistica  di cui al presente articolo puo' essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 -  Per il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e), n. 7,
 della  citata  legge  n.  243  del  2004, si veda nota alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 10 Misure compensative per le imprese
 
 1.  Dal  reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al quattro per  cento  dell'ammontare  del  TFR  annualmente  destinato  a forme pensionistiche  complementari;  per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al sei per cento.
 2.  Il  datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al  fondo  di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982,  n.  297,  nella  stessa percentuale di TFR maturando conferito alle    forme    pensionistiche    complementari,    ferma   restando l'applicazione  del  contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
 3.  Le  modalita'  di  funzionamento  del  Fondo  di  garanzia  per facilitare  l'accesso  al  credito  per  le  imprese  a  seguito  del conferimento   del   TFR  alle  forme  pensionistiche  complementari, istituito  dall'articolo  8,  comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  sono  stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia  e  delle finanze con l'Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.
 4. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al  conferimento  del TFR alle forme pensionistiche complementari, e' assicurata  anche  mediante  una  riduzione  del  costo  del  lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR  maturando  conferito,  nei  limiti  e  secondo  quanto stabilito dall'articolo  8,  comma  2,  del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
 5.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo si applicano previa verifica  della  loro  compatibilita' con la normativa comunitaria in materia. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
 Si  riporta  in nota il testo del presente articolo a seguito della modifica introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296: ((1.  Dal  reddito  d'impresa  e' deducibile un importo pari al 4 per cento   dell'ammontare   del   TFR   annualmente  destinato  a  forme pensionistiche   complementari   e   al  Fondo  per  l'erogazione  ai lavoratori  dipendenti  del  settore  privato dei trattamenti di fine rapporto  di  cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per cento.
 2.  Il  datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al  Fondo  di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR  maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo  per  l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei  trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
 3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al  conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo  per  l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei  trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile,  e'  assicurata  anche  mediante  una riduzione del costo del lavoro,  attraverso  una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso  di  TFR  maturando  conferito,  nei  limiti  e secondo quanto stabilito  dall'articolo  8  del  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni)).
 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
 5.  Le  misure  di  cui ((al comma 1)) si applicano previa verifica della loro compatibilita' con la normativa comunitaria in materia. La L. 296/2006 entra in vigore il 01/01/2007.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 -  Il  testo dell'art. 2 della legge 28 maggio 1982, n.
 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
 materia pensionistica), e' il seguente:
 "Art.  2  (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
 l'istituto  nazionale della previdenza sociale il "Fondo di
 garanzia  per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo
 di  sostituirsi  al  datore di lavoro in caso di insolvenza
 del   medesimo  nel  pagamento  del  trattamento  di'  fine
 rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
 ai lavoratori o loro aventi diritto.
 2.  Trascorsi  quindici giorni dal deposito dello stato
 passivo,  reso  esecutivo ai sensi dell'art. 1997 del regio
 decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
 della  sentenza  di cui all'art. 1999 dello stesso decreto,
 per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
 riguardanti  il  suo  credito,  ovvero  dalla pubblicazione
 della  sentenza  di omologazione del concordato preventivo,
 il  lavoratore  o  i suoi aventi diritto possono ottenere a
 domanda  il  pagamento, a carico del fondo, del trattamento
 di   fine   rapporto  di  lavoro  e  dei  relativi  crediti
 accessori,  previa  detrazione  delle  somme  eventualmente
 corrisposte.
 3.  Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
 lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
 n.  267,  la domanda di cui al comma precedente puo' essere
 presentata  dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
 la  sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
 contestazione del curatore fallimentare.
 4.  Ove  l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
 amministrativa  la domanda puo' essere presentata trascorsi
 quindici  giorni  dal  deposito dello stato passivo, di cui
 all'art.  209  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267,
 ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
 riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
 su di esse.
 4-bis.  L'intervento  dei Fondo di garanzia opera anche
 nel  caso  in  cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente
 attivita'  sul  territorio  di  almeno  due  Stati  membri,
 costituita  secondo  il diritto di un altro Stato membro ed
 in  tale  Stato  sottoposta ad una procedura concorsuale, a
 condizione  che  il dipendente abbia abitualmente svolto la
 sua attivita' in Italia.
 5.  Qualora  il  datore  di  lavoro,  non soggetto alle
 disposizioni  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
 adempia,  in  caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro,
 alla  corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
 misura  parziale,  il  lavoratore  o  i suoi aventi diritto
 possono  chiedere  al fondo il pagamento del trattamento di
 fine   rapporto,  sempreche',  a  seguito  dell'esperimento
 dell'esecuzione  forzata  per  la realizzazione del credito
 relativo  a  detto  trattamento,  le  garanzie patrimoniali
 siano  risultate  in  tutto  o  in  parte insufficienti. Il
 fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
 pagamento del trattamento insoluto.
 6.  Quanto  previsto  nei  commi  precedenti si applica
 soltanto  nei  casi  in  cui la risoluzione del rapporto di
 lavoro  e  la  procedura  concorsuale  od  esecutiva  siano
 intervenute  successivamente  all'entrata  in  vigore della
 presente legge.
 7.  I  pagamenti  di  cui  al  secondo, terzo, quarto e
 quinto  comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo
 entro  60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
 e'  surrogato  di  diritto  al  lavoratore o ai suoi aventi
 causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
 lavoro  ai  sensi degli articoli 2751-bis e 2776 dei codice
 civile per le somme da esso pagate.
 8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
 contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
 obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
 contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
 cento  della  retribuzione  di  cui all'art. 12 della legge
 30 aprile  1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in
 corso  al  1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
 le  stesse  disposizioni  vigenti  per  l'accertamento e la
 riscossione  dei  contributi  dovuti  al Fondo pensioni dei
 lavoratori  dipendenti.  Le  disponibilita'  del  fondo  di
 garanzia  non possono in alcun modo essere utilizzate al di
 fuori  della  finalita'  istituzionale del fondo stesso. Al
 fine  di  assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
 contributiva  puo'  essere  modificata, in diminuzione o in
 aumento,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
 previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
 sentito  il  consiglio  di amministrazione dell'INPS, sulla
 base  delle  risultanze  del  bilancio consuntivo del fondo
 medesimo.
 9.  Il  datore  di  lavoro  deve  integrare  le denunce
 previste   dall'art.  4,  primo  comma,  del  decreto-legge
 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella
 legge  4 agosto  1978,  n.  467, con l'indicazione dei dati
 necessari   all'applicazione   delle  norme  contenute  nel
 presente     articolo    nonche'    dei    dati    relativi
 all'accantonamento   effettuato   nell'anno  precedente  ed
 all'accantonamento  complessivo  risultante  a  credito del
 lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
 commi  secondo,  terzo  e  quarto  dell'art. 4 del predetto
 decreto-legge.  Le  disposizioni  del presente comma non si
 applicano al rapporto di lavoro domestico.
 10.  Per  i  giornalisti  e  per i dirigenti di aziende
 industriali,  il  fondo  di  garanzia per il trattamento di
 fine  rapporto  e'  gestito, rispettivamente, dall'istituto
 nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
 Amendola"  e  dall'istituto  nazionale  di previdenza per i
 dirigenti di aziende industriali.".
 -   Il   testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
 27 gennaio   1992,   n.   80  (Attuazione  della  direttiva
 80/987/CEE  in materia di tutela dei lavoratori subordinati
 in  caso  di  insolvenza  del  datore  di  lavoro),  e'  il
 seguente:
 "Art.   4   (Copertura   degli   oneri   relativi  alle
 disposizioni  di  cui  agli  articoli 1,  2 e 3). - 1. Agli
 oneri  derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3,
 valutati  in  lire  125  miliardi  per il 1992, in lire 130
 miliardi  per  il  1993 e in lire 135 miliardi per il 1994,
 posti  a  carico del Fondo di garanzia di cui alla legge n.
 297  del  1982,  si  provvede  ai sensi dell'art. 2, ottavo
 comma,  della  medesima  legge.  Per l'anno 1992 l'aliquota
 contributiva  prevista  da  detto  comma ottavo, e' elevata
 dello  0,05%  e  per  gli  anni  successivi  si  provvede a
 determinare l'aliquota sulla base dell'andamento gestionale
 del Fondo.".
 -  Il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge
 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
 fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia tributaria e
 finanziaria), e' il seguente:
 "Art. 8 (Compensazioni alle imprese che conferiscono il
 TFR   a   forme   pensionistiche   complementari). - 1.  E'
 istituito  un  Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al
 credito  delle  aziende  che conferiscono il trattamento di
 fine  rapporto  a  forme  pensionistiche  complementari. Il
 predetto  Fondo e' alimentato da un contributo dello Stato,
 per il quale e' autorizzata la spesa di 154 milioni di euro
 per  il  2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni
 di  euro  per  ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e
 243  milioni  di euro per il 2011, comprensivi dei costi di
 gestione.  La  garanzia  del Fondo copre l'intero ammontare
 dei   finanziamenti  concessi  a  fronte  dei  conferimenti
 effettuati  dalle  imprese  nel  periodo  2006-2010  e  dei
 relativi   interessi.   I   criteri   e   le  modalita'  di
 funzionamento  e  di  gestione del Fondo sono stabiliti con
 decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
 e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
 attivita'  produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite
 anche  le  modalita'  di  recupero  dei  crediti  erariali,
 prevedendo  eventualmente anche il ricorso all'iscrizione a
 ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
 28 gennaio 1988, n. 43.
 2.  In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti
 dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle
 forme   pensionistiche   complementari,   a  decorrere  dal
 1° gennaio 2006, e' riconosciuto, in funzione compensativa,
 l'esonero  dal  versamento  dei contributi sociali da parte
 degli  stessi  datori di lavoro dovuti alla gestione di cui
 all'art.  24  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
 lavoratore,  nella  misura  dei  punti percentuali indicati
 nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale
 di   TFR  maturando  conferito  alle  forme  pensionistiche
 complementari.  L'esonero  contributivo  di cui al presente
 comma    si    applica,    prioritariamente   considerando,
 nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per
 maternita'  e  per disoccupazione e in ogni caso escludendo
 il  contributo al fondo di garanzia di cui all'art. 2 della
 legge  29 maggio 1982, n. 297, nonche' il contributo di cui
 all'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
 Qualora  l'esonero  di  cui  al  presente  comma  non trovi
 capienza   con  riferimento  ai  contributi  effettivamente
 dovuti  dal  datore  di  lavoro, per il singolo lavoratore,
 alla  gestione  di cui all'art. 24 della citata legge n. 88
 del  1989,  l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo
 di    esonero    contributivo,   dal   datore   di   lavoro
 sull'ammontare    complessivo    dei    contributi   dovuti
 all'I.N.P.S.   medesimo.  L'onere  derivante  dal  presente
 articolo e' valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006,
 53  milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a
 decorrere dall'anno 2008.".
 Note all'art. 11.
 -  Il  testo  dell'art.  3,  commi  6  e 7, della legge
 8 agosto  1995,  n.  335 (Riforma del sistema pensionistico
 obbligatorio e complementare), e' il seguente:
 "6.  Con  effetto  dal  1° gennaio 1996, in luogo della
 pensione   sociale   e  delle  relative  maggiorazioni,  ai
 cittadini   italiani,  residenti  in  Italia,  che  abbiano
 compiuto  sessantacinque anni e si trovino nelle condizioni
 reddituali  di  cui  al  presente  comma  e' corrisposto un
 assegno  di base non reversibile fino ad un ammontare annuo
 netto  da  imposta  pari,  per  il  1996,  a  L. 6.240.000,
 denominato  "assegno  sociale".  Se  il  soggetto  possiede
 redditi  propri  l'assegno  e' attribuito in misura ridotta
 fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato,
 ovvero  fino  al doppio del predetto importo, se coniugato,
 ivi   computando   il   reddito   del  coniuge  comprensivo
 dell'eventuale  assegno  sociale  di  cui  il  medesimo sia
 titolare.  I  successivi  incrementi  del  reddito oltre il
 limite  massimo  danno  luogo alla sospensione dell'assegno
 sociale.   Il  reddito  e'  costituito  dall'ammontare  dei
 redditi   coniugali,   conseguibili   nell'anno  solare  di
 riferimento.   L'assegno   e'   erogato  con  carattere  di
 provvisorieta'  sulla  base  della dichiarazione rilasciata
 dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio
 dell'anno  successivo,  sulla  base della dichiarazione dei
 redditi   effettivamente  percepiti.  Alla  formazione  del
 reddito  concorrono  i  redditi,  al netto dell'imposizione
 fiscale  e  contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi
 quelli  esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla
 fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche'
 gli  assegni  alimentari  corrisposti  a  norma  del codice
 civile.  Non si computano nel reddito i trattamenti di fine
 rapporto   comunque   denominati,   le   anticipazioni  sui
 trattamenti  stessi,  le  competenze  arretrate  soggette a
 tassazione  separata,  nonche'  il  proprio  assegno  e  il
 reddito   della   casa  di  abitazione.  Agli  effetti  del
 conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la
 pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi
 dell'art.  1,  comma  6,  a  carico  di  gestioni  ed  enti
 previdenziali  pubblici  e  privati  che  gestiscono  forme
 pensionistiche  obbligatorie in misura corrispondente ad un
 terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo
 dell'assegno sociale.
 7.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
 previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
 sono  determinati le modalita' e i termini di presentazione
 delle  domande per il conseguimento dell'assegno sociale di
 cui   al   comma   6,   gli   obblighi   di   comunicazione
 dell'interessato  circa  le  proprie condizioni familiari e
 reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
 un  massimo  del 50 per cento nel caso in cui l'interessato
 sia  ricoverato  in istituti o comunita' con retta a carico
 di  enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal
 presente  comma  e  dal  comma  6  si applicano all'assegno
 sociale  le  disposizioni in materia di pensione sociale di
 cui  alla  legge  30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive
 modificazioni e integrazioni.
 - Il testo dell'art. 44, comma 1, lettera g-quinquies),
 del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 917
 del 1986, e' il seguente:
 "Art.  44  (Redditi  di capitale). - 1. Sono redditi di
 capitale:
 (Omissis)
 g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
 prestazioni  pensionistiche  di cui alla lettera h-bis) del
 comma  1  dell'art.  50  erogate in forma periodica e delle
 rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;".
 -  Il  testo dell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e
 d)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno
 2001,  n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e
 regolamentari  in  materia  edilizia.  (Testo  a)),  e'  il
 seguente:
 "Art.  3  (L) (Definizioni degli interventi edilizi). -
 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
 a) "interventi   di   manutenzione   ordinaria",  gli
 interventi  edilizi che riguardano le opere di riparazione,
 rinnovamento  e sostituzione delle finiture degli edifici e
 quelle  necessarie  ad  integrare o mantenere in efficienza
 gli impianti tecnologici esistenti;
 b) "interventi  di  manutenzione  straordinaria",  le
 opere  e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
 parti   anche   strutturali   degli  edifici,  nonche'  per
 realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e
 tecnologici,   sempre  che  non  alterino  i  volumi  e  le
 superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino
 modifiche delle destinazioni di uso;
 c) "interventi   di   restauro   e   di   risanamento
 conservativo",  gli interventi edilizi rivolti a conservare
 l'organismo  edilizio  e  ad  assicurarne  la funzionalita'
 mediante  un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
 degli    elementi   tipologici,   formali   e   strutturali
 dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
 essi    compatibili.   Tali   interventi   comprendono   il
 consolidamento,  il  ripristino e il rinnovo degli elementi
 costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi
 accessori   e   degli  impianti  richiesti  dalle  esigenze
 dell'uso,    l'eliminazione    degli    elementi   estranei
 all'organismo edilizio;
 d) "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli
 interventi  rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi
 mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
 portare  ad  un  organismo  edilizio  in  tutto  o in parte
 diverso  dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono il
 ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
 dell'edificio,  l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
 di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
 di  ristrutturazione  edilizia sono ricompresi anche quelli
 consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
 volumetria  e sagoma di quello preesistente, fatte salve le
 sole   innovazioni   necessarie   per   l'adeguamento  alla
 normativa antisismica;".
 -   Il   testo   dell'art.  1,  comma  3,  della  legge
 27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
 della finanza pubblica), e' il seguente:
 "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
 di  recupero del patrimonio edilizio). - 3. Con decreto del
 Ministro  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro dei
 lavori  pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data
 di   entrata  in  vigore  della  presente  legge  ai  sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 sono   stabilite   le   modalita'   di   attuazione   delle
 disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 nonche' le procedure di
 controllo,  da  effettuare  anche  mediante l'intervento di
 banche  o della societa' Poste italiane S.p.a., in funzione
 del  contenimento  del  fenomeno  dell'evasione  fiscale  e
 contributiva,  ovvero  mediante  l'intervento delle aziende
 unita'  sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle
 norme  in  materia di tutela della salute e della sicurezza
 sul  luogo  di  lavoro e nei cantieri, previste dal decreto
 legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e  dal  decreto
 legislativo   14 agosto   1996,   n.   494,   e  successive
 modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
 specifiche  cause di decadenza dal diritto alla detrazione.
 Le  detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per
 edifici  censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato
 richiesto   l'accatastamento   e   di  cui  risulti  pagata
 l'imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI)  per gli anni a
 decorrere dal 1997, se dovuta.".
 -  Il  testo  dell'art.  128  del  regio  decreto-legge
 4 ottobre  1935,  n.  1827 (Perfezionamento e coordinamento
 legislativo  della  previdenza  sociale),  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  6 aprile 1935, n. 1155, e' il
 seguente:
 "Art.  128.  Le  pensioni, gli assegni, e le indennita'
 spettanti  in forza del presente decreto non sono cedibili,
 ne'  sequestrabili, ne' pignorabili, eccezione fatta per le
 pensioni,   che   possono   essere  cedute,  sequestrate  e
 pignorate  soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici
 ospitalieri  o  di  ricoveri  per il pagamento delle diarie
 relative, e non oltre l'importo di queste.
 L'istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli
 assegni  e  le  indennita'  di  cui  al  precedente  comma,
 l'ammontare   delle  somme  ad  esso  dovute  in  forza  di
 provvedimenti della autorita' giudiziaria.
 Il  lavoratore  soccombente  nei  giudizi  promossi per
 ottenere  prestazioni previdenziali, non e' assoggettato al
 pagamento  di  spese,  competenze ed onorari a favore degli
 istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio
 intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato
 e temerario.".
 - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
 Repubblica  5 gennaio  1950, n. 180 (Approvazione del testo
 unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
 e  la  cessione  degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei
 dipendenti   dalle   Pubbliche   Amministrazioni),   e'  il
 seguente:
 "Art.    2   (Eccezioni   alla   insequestrabilita'   e
 all'impignorabilita).   -  Gli  stipendi,  i  salari  e  le
 retribuzioni   equivalenti,   nonche'   le   pensioni,   le
 indennita'  che  tengono  luogo  di  pensione  e  gli altri
 assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri
 enti,   aziende  ed  imprese  indicati  nell'art.  1,  sono
 soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
 1)  fino  alla  concorrenza  di  un terzo valutato al
 netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
 2)  fino  alla  concorrenza  di un quinto valutato al
 netto  di  ritenute,  per debiti verso lo Stato e verso gli
 altri  enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende,
 derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
 3)  fino  alla  concorrenza  di un quinto valutato al
 netto  di  ritenute,  per  tributi  dovuti allo Stato, alle
 province  e  ai  comuni,  facenti  carico,  fin  dalla loro
 origine, all'impiegato o salariato.
 Il  sequestro  ed  il  pignoramento,  per il simultaneo
 concorso  delle  cause indicate ai numeri 2, 3, non possono
 colpire  una  quota  maggiore del quinto sopra indicato, e,
 quando  concorrano  anche  le cause di cui al numero 1, non
 possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al
 netto  di  ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel
 caso   di   concorso   anche  di  vincoli  per  cessioni  e
 delegazioni.".
 
 
 
 
 |  | Art. 11 Prestazioni
 
 1.  Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le  modalita'  di  accesso  alle  prestazioni  nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
 2.  Il  diritto  alla  prestazione  pensionistica  si acquisisce al momento  della  maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti  nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
 3.   Le  prestazioni  pensionistiche  in  regime  di  contribuzione definita   e  di  prestazione  definita  possono  essere  erogate  in capitale,  secondo  il  valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento  del  montante  finale  accumulato,  e  in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate  a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al  reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento  dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  la  stessa  puo' essere erogata in capitale.
 4.  Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un   periodo   di   tempo   superiore   a  48  mesi,  le  prestazioni pensionistiche  siano,  su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo  massimo  di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
 5.  A  migliore  tutela  dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle  rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione  pensionistica,  la  restituzione  ai  beneficiari  dallo stesso  indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai  medesimi  di una rendita calcolata in base al montante residuale. In  tale  caso  e'  autorizzata  la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
 6.  Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale  sono  imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della  parte  corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta. Le  prestazioni  pensionistiche  complementari  erogate  in  forma di rendita  sono  imponibili  per il loro ammontare complessivo al netto della  parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a  quelli  di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44  del  TUIR,  e  successive  modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate e' operata  una  ritenuta  a  titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento  ridotta  di  una  quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a  forme pensionistiche  complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti  percentuali.  Nel  caso  di  prestazioni  erogate  in forma di capitale  la ritenuta di cui al periodo precedente e' applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni  erogate  in  forma di rendita tale ritenuta e' applicata dai  soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai  soggetti  che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per  il  calcolo  della  parte  delle  prestazioni  corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta se determinabili.
 7.  Gli  aderenti  alle  forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata: a) in  qualsiasi  momento,  per  un  importo  non superiore al 75 per
 cento,  per  spese  sanitarie  a  seguito di gravissime situazioni
 relative  a  se',  al  coniuge e ai figli per terapie e interventi
 straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
 Sull'importo  erogato,  al  netto dei redditi gia' assoggettati ad
 imposta,   e'  applicata  una  ritenuta  a  titolo  d'imposta  con
 l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
 percentuali  per  ogni  anno  eccedente  il  quindicesimo  anno di
 partecipazione  a forme pensionistiche complementari con un limite
 massimo di riduzione di 6 punti percentuali; b) decorsi  otto  anni di iscrizione, per un importo non superiore al
 75  per  cento,  per l'acquisto della prima casa di abitazione per
 se'  o  per  i  figli,  documentato  con  atto  notarile, o per la
 realizzazione  degli  interventi di cui alle lettere a), b), c), e
 d)  del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni
 legislative  e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto
 del   Presidente   della   Repubblica   6  giugno  2001,  n.  380,
 relativamente  alla  prima  casa  di  abitazione, documentati come
 previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma
 3,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al
 netto  dei  redditi  gia'  assoggettati ad imposta, si applica una
 ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; c) decorsi  otto  anni di iscrizione, per un importo non superiore al
 30  per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo
 erogato,  al  netto  dei  redditi gia' assoggettati ad imposta, si
 applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; d) le  ritenute  di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla
 forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
 8.  Le  somme  percepite  a titolo di anticipazione non possono mai eccedere,   complessivamente,   il   75  per  cento  del  totale  dei versamenti,  comprese  le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo  per  tempo  realizzate,  effettuati  alle forme pensionistiche complementari  a  decorrere  dal  primo  momento  di  iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente,  in  qualsiasi  momento  anche  mediante contribuzioni annuali  eccedenti  il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto  al  contribuente  un credito d'imposta pari all'imposta pagata     al    momento    della    fruizione    dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
 9.  Ai  fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati  utili  tutti  i  periodi  di  partecipazione  alle forme pensionistiche  complementari  maturati  dall'aderente per i quali lo stesso  non  abbia  esercitato  il  riscatto  totale  della posizione individuale.
 10.  Ferma  restando  l'intangibilita'  delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo,  le  prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni  di  cui  al  comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi  limiti  di  cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in vigore  per  le  pensioni  a  carico  degli  istituti  di  previdenza obbligatoria  previsti  dall'articolo  128  del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,  n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile  1935,  n.  1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non    sono   assoggettate   ad   alcun   vincolo   di   cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita'.
 |  | Art. 12 Fondi pensione aperti
 
 1.  I  soggetti  con  i  quali  e'  consentita  la  stipulazione di convenzioni  ai  sensi  dell'articolo 6, comma 1, possono istituire e gestire  direttamente  forme pensionistiche complementari mediante la costituzione  di  appositi  fondi  nel  rispetto  dei  criteri di cui all'articolo  4,  comma  2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari  del  presente  decreto  legislativo,  i quali vi possono destinare  anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonche' le quote del TFR. ((3))
 2.  Ai  sensi  dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti puo'   avvenire,  oltre  che  su  base  individuale,  anche  su  base collettiva.
 3.  Ferma  restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo  in  tema  di  finanziamento,  prestazioni  e trattamento tributario,  l'autorizzazione  alla  costituzione  e all'esercizio e' rilasciata,  ai  sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.
 4.  I  regolamenti  dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive  impartite  dalla  COVIP  e  dalla  stessa  preventivamente approvati,  stabiliscono  le  modalita'  di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
 Si  riporta  in  nota  il testo del comma 1 del presente articolo a seguito della modifica introdotta dal D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28: 1.  ((I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera  d),  del  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo  1,  comma  1,  lettera  u),  del  decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209)), possono istituire e gestire direttamente forme   pensionistiche  complementari  mediante  la  costituzione  di appositi  fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto   legislativo,   i   quali  vi  possono  destinare  anche  la contribuzione  a  carico  del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonche' le quote del TFR. Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 |  | Art. 13 Forme pensionistiche individuali
 
 1.  Ferma  restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo  in  tema  di  finanziamento,  prestazioni  e trattamento tributario,   le   forme   pensionistiche  individuali  sono  attuate mediante: a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12; b) contratti  di  assicurazione  sulla vita, stipulati con imprese di
 assicurazioni  autorizzate  dall'Istituto  per  la vigilanza sulle
 assicurazioni  private  (ISVAP)  ad  operare  nel territorio dello
 Stato  o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni
 di servizi.
 2.  L'adesione  avviene,  su  base  individuale,  anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.
 3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla  COVIP  e  dalla  stessa  preventivamente approvato nei termini temporali  di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le  modalita'  di  partecipazione,  il  trasferimento delle posizioni individuali  verso  altre forme pensionistiche, la comparabilita' dei costi  e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni  contrattuali  nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti  e  alla  COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e della   posizione  individuale.  Il  suddetto  regolamento  e'  parte integrante   dei  contratti  medesimi.  Le  condizioni  generali  dei contratti  devono  essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP,   prima  della  loro  applicazione.  Le  risorse  delle  forme pensionistiche   individuali   costituiscono  patrimonio  autonomo  e separato  con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione delle  risorse  delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),  avviene  secondo  le  regole  d'investimento  di  cui al decreto legislativo  7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 11, lettera c). ((3))
 4.  L'ammontare  dei  contributi,  definito  anche  in misura fissa all'atto   dell'adesione,  puo'  essere  successivamente  variato.  I lavoratori   possono   destinare   a   tali   forme  anche  le  quote dell'accantonamento  annuale  al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
 5.  Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
 Si  riporta  in  nota  il testo del comma 3 del presente articolo a seguito della modifica introdotta dal D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28: 3.  I  contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla  COVIP  e  dalla  stessa  preventivamente approvato nei termini temporali  di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le  modalita'  di  partecipazione,  il  trasferimento delle posizioni individuali  verso  altre forme pensionistiche, la comparabilita' dei costi  e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni  contrattuali  nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti  e  alla  COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e della   posizione  individuale.  Il  suddetto  regolamento  e'  parte integrante   dei  contratti  medesimi.  Le  condizioni  generali  dei contratti  devono  essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP,   prima  della  loro  applicazione.  Le  risorse  delle  forme pensionistiche   individuali   costituiscono  patrimonio  autonomo  e separato  con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2. La gestione delle  risorse  delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),  avviene  secondo  le  regole  d'investimento  di  cui al decreto legislativo  7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, ((comma 5-bis, lettera c).)). Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 -  Il  testo  del citato decreto legislativo n. 209 del
 2005  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 ottobre
 2005, n. 239, S.O.
 
 
 
 
 |  | Art. 14 Permanenza nella forma pensionistica complementare e
 cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilita'
 
 1.   Gli   statuti  e  i  regolamenti  delle  forme  pensionistiche complementari  stabiliscono  le  modalita' di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilita' delle posizioni individuali  e  della  contribuzione,  nonche' al riscatto parziale o totale  delle  posizioni  individuali,  secondo  quanto  disposto dal presente articolo.
 2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma
 pensionistica   complementare   gli   statuti   e   i   regolamenti
 stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla
 quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita';
 b)  il  riscatto  parziale,  nella  misura  del  50 per cento della
 posizione   individuale   maturata,   nei   casi   di   cessazione
 dell'attivita'  lavorativa  che  comporti  l'inoccupazione  per un
 periodo  di  tempo  non  inferiore  a 12 mesi e non superiore a 48
 mesi,  ovvero  in  caso di ricorso da parte del datore di lavoro a
 procedure  di  mobilita',  cassa integrazione guadagni ordinaria o
 straordinaria;
 c)  il  riscatto  totale della posizione individuale maturata per i
 casi  di  invalidita'  permanente  che comporti la riduzione della
 capacita'  di  lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione
 dell'attivita'  lavorativa  che  comporti  l'inoccupazione  per un
 periodo  di  tempo  superiore  a  48  mesi. Tale facolta' non puo'
 essere  esercitata  nel  quinquennio precedente la maturazione dei
 requisiti    di    accesso    alle    prestazioni   pensionistiche
 complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al
 comma 4 dell'articolo 11.
 3.  In  caso  di  morte  dell'aderente  ad  una forma pensionistica complementare  prima  della  maturazione del diritto alla prestazione pensionistica  l'intera  posizione individuale maturata e' riscattata dagli  eredi  ovvero  dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano  essi  persone  fisiche  o  giuridiche.  In  mancanza  di  tali soggetti,  la  posizione,  limitatamente  alle  forme  pensionistiche complementari  di  cui  all'articolo  13,  viene devoluta a finalita' sociali  secondo  le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro   e   delle  politiche  sociali.  Nelle  forme  pensionistiche complementari  di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.
 4.  Sulle  somme  percepite  a  titolo  di riscatto della posizione individuale  relative  alle  fattispecie  previste ai commi 2 e 3, e' operata  una  ritenuta  a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento  ridotta  di  una  quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a  forme pensionistiche  complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti  percentuali,  sul  medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
 5.  Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle  di  cui  ai  commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta  del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
 6.  Decorsi  due  anni  dalla  data  di partecipazione ad una forma pensionistica  complementare  l'aderente  ha  facolta'  di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli  statuti  e  i  regolamenti  delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente  la predetta facolta' e non possono contenere clausole che  risultino,  anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilita'   dell'intera   posizione   individuale.  Sono  comunque inefficaci  clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano  l'applicazione  di  voci  di  costo, comunque denominate, significativamente  piu'  elevate  di  quelle applicate nel corso del rapporto  e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilita'. In  caso  di esercizio della predetta facolta' di trasferimento della posizione  individuale,  il  lavoratore ha diritto al versamento alla forma   pensionistica   da   lui   prescelta   del  TFR  maturando  e dell'eventuale  contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo  le  modalita'  stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
 7.  Le  operazioni  di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono  esenti  da  ogni  onere  fiscale,  a condizione che avvengano a favore  di  forme  pensionistiche  disciplinate  dal presente decreto legislativo.   Sono   altresi'   esenti   da  ogni  onere  fiscale  i trasferimenti  delle  risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione  o  da  una  forma  pensioristica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
 8.   Gli   adempimenti   a   carico   delle   forme  pensionistiche complementari  conseguenti  all'esercizio  delle  facolta'  di cui al presente  articolo  devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.
 |  | Art. 15 Vicende del fondo pensione
 
 1.  Nel  caso  di  scioglimento  del  fondo  pensione  per  vicende concernenti  i  soggetti  tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione  diretta  della  copertura  assicurativa  in  essere per coloro  che  fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri  destinatari  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
 2.  Nel  caso  di  cessazione  dell'attivita' o di sottoposizione a procedura  concorsuale  del  datore di lavoro che abbia costituito un fondo  pensione  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro  e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
 3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro  sessanta  giorni  alla  COVIP,  che  ne  da'  comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 4.  Nel  caso  di  vicende  del  fondo  pensione capaci di incidere sull'equilibrio  del  fondo  medesimo,  individuate  dalla COVIP, gli organi  del  fondo  e  comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente  alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.
 5.  Ai  fondi  pensione  si  applica  esclusivamente  la disciplina dell'amministrazione   straordinaria   e  della  liquidazione  coatta amministrativa,   con  esclusione  del  fallimento,  ai  sensi  degli articoli  70,  e  seguenti,  del  testo  unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia  di  cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993,   n.   385,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni, attribuendosi  le  relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.
 |  | Art. 15-bis (( Operativita' all'estero delle forme
 pensionistiche complementari italiane ))
 
 ((  1.  I  fondi  pensione  di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione  aperti,  nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in  vigore  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica  ed  operanti  secondo il principio della capitalizzazione, che  risultino  iscritti  all'Albo  tenuto a cura della COVIP e siano stati   dalla   COVIP   previamente   autorizzati   allo  svolgimento dell'attivita'  transfrontaliera,  possono operare con riferimento ai datori  di  lavoro  o  ai  lavoratori  residenti  in uno Stato membro dell'Unione europea.
 2.  La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della  predetta  autorizzazione,  anche  avvalendosi  di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.
 3.  Un  fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di  lavoro o di lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro e' tenuto a comunicare per iscritto la propria intenzione alla COVIP,  indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome del soggetto  interessato  e  le  caratteristiche principali dello schema pensionistico che sara' ivi gestito.
 4.  Salvo  che  nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere  per  iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorita'  competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al fondo pensione.
 5.  Qualora  la  COVIP  abbia  ragione di dubitare che la struttura amministrativa,  la  situazione  finanziaria  ovvero l'onorabilita' e professionalita'  dei  componenti  degli  organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il  tipo  di  operazioni  proposte  nello  Stato membro ospitante, la stessa  puo'  non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione,    di   avviare   l'attivita'   transfrontaliera comunicata,  dandone  se  del  caso  informazione anche all'Autorita' dello Stato membro ospitante.
 6.  Il  fondo pensione e' tenuto a rispettare la disciplina vigente nello  Stato  membro  ospitante  in materia di informativa da rendere agli  iscritti,  nonche'  le  disposizioni  dello  Stato ospitante in materia  di  diritto  della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che  trovino  applicazione  nei  confronti  dei  fondi  pensione  che esercitano attivita' transfrontaliera.
 7.   Il   fondo   pensione   e',   inoltre,  tenuto  a  rispettare, limitatamente  alle attivita' svolte in quel particolare Stato membro ospitante,  gli  eventuali  limiti  agli  investimenti  previsti,  in conformita'  all'articolo  18,  comma  7, della direttiva 2003/41/CE, dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei confronti dei fondi che esercitano attivita' transfrontaliera.
 8.  La  COVIP  comunica al fondo pensione le disposizioni di cui ai commi  6  e  7  che  siano state alla stessa trasmesse dall'Autorita' competente  dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due  mesi  dalla data in cui l'Autorita' dello Stato membro ospitante ha  ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il  fondo  pensione puo' iniziare la sua attivita' nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.
 9.  Le  Autorita'  di  vigilanza  dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6,  mentre  la  COVIP  e'  competente  a  vigilare sul rispetto delle disposizioni indicate al comma 7.
 10.   A   seguito  della  comunicazione,  da  parte  dell'Autorita' competente  dello  Stato  membro  ospitante, che un fondo pensione ha violato  le  disposizioni  di  cui  al  comma  6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorita' dello Stato membro ospitante, le misure necessarie  affinche'  il  fondo  pensione ponga fine alla violazione constatata.  Se,  malgrado  le  misure  adottate dalla COVIP il fondo pensione  continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia  di  diritto  della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili  ai  fondi  pensione  transfrontalieri, l'Autorita' dello Stato membro ospitante puo', dopo averne informata la COVIP, adottare le   misure  che  ritiene  necessarie  al  fine  di  prevenire  nuove irregolarita',  ivi  compreso,  nella misura strettamente necessaria, impedire  al  fondo  pensione  di fornire i suoi servizi al datore di lavoro nello Stato membro ospitante.
 11.  In caso di attivita' transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi  di  mezzi  patrimoniali  adeguati,  per  le  ipotesi  di cui all'articolo  7-bis,  comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione  e, in caso di violazione, puo' anche intervenire ai sensi dell'articolo  7-bis,  comma  3.  Restano  ferme  le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori.
 12.  La  COVIP  puo'  prescrivere,  anche  in  considerazione degli eventuali  diversi  limiti  agli  investimenti  che il fondo pensione debba  rispettare  nello Stato membro ospitante, la separazione delle attivita'  e  delle  passivita'  corrispondenti alle attivita' svolte nello   Stato   membro   dalle  altre  svolte  sul  territorio  della Repubblica. )) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il  D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione del presente articolo. Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 |  | Art. 15-ter (( Operativita' in Italia delle forme
 pensionistiche complementari comunitarie ))
 
 ((  1.  I  fondi  pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea,  che  rientrano  nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE  e  che  risultano  autorizzati  dall'Autorita' competente dello   Stato  membro  di  origine  allo  svolgimento  dell'attivita' transfrontaliera  possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.
 2.  L'operativita' dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica  e'  subordinata  alla  previa  comunicazione da parte dei fondi  stessi  all'Autorita' competente dello Stato membro di origine delle  informazioni  concernenti  la  denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonche' all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorita' dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.
 3.  I  fondi  di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio   della  Repubblica  prima  che  la  COVIP  abbia  fornito all'Autorita'  dello  Stato  membro  di origine informativa in merito alle  disposizioni  che  devono  essere  rispettate  con  riguardo al diritto  della  sicurezza  sociale  e  del  lavoro,  ai  limiti  agli investimenti  e  alle  regole  in  tema di informativa agli iscritti. L'avvio  dell'attivita'  transfrontaliera  e'  in  ogni  caso ammessa decorsi  due  mesi  dall'avvenuta  ricezione  da  parte  della  COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.
 4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e  gestite  in  relazione  a  tali  adesioni,  si  applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma  collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica    complementare,    cessazione    dei   requisiti   di partecipazione,  portabilita'. Con decreto del Ministero del lavoro e della  previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di  diritto  della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle  che disciplinano l'organizzazione e la rappresentativita', le uguali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.
 5.  Ai  fondi  di  cui  al comma 1, si applicano le disposizioni in materia  di  trasparenza  emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.
 6.  Nel  decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo  6,  comma  5-bis, sono altresi' definiti, i limiti agli investimenti  che  i  fondi  di  cui  al comma 1 devono eventualmente rispettare  per  la  parte  di  attivi  corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della Repubblica.
 7.  La  COVIP  puo'  chiedere  all'Autorita'  dello Stato membro di origine  di  prescrivere  al  fondo  pensione  la  separazione  delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio  della  Repubblica  rispetto  alle  altre svolte fuori dal predetto territorio.
 8.   La   COVIP   e'  competente  a  vigilare  sul  rispetto  delle disposizioni  di  cui  ai  commi  4 e 5, ferma restando la competenza dell'Autorita'  dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.
 9.  In  caso  di  accertata  violazione da parte del fondo pensione delle  disposizioni  di  cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorita' dello Stato membro di origine affinche' la stessa adotti, in  coordinamento  con  la  COVIP,  le misure necessarie affinche' il fondo   ponga   fine   alla  violazione  constatata.  Se,  nonostante l'adozione  delle  predette  misure,  il  fondo  pensione  continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e   di   diritto   del   lavoro   applicabili   ai   fondi   pensione transfrontalieri,  la  COVIP  puo',  previa informativa all'Autorita' dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e  nei  casi  piu' gravi, impedire al fondo di continuare ad operare. 3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il  D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione del presente articolo. Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 |  | Art. 15-quater (( Cooperazione e scambio di informazioni
 tra le Autorita' competenti ))
 
 ((  1.  La  COVIP  collabora,  anche  mediante la sottoscrizione di protocolli,  con  le Autorita' competenti degli altri Stati membri ai fini  della  complessiva  vigilanza sui fondi pensione che effettuano attivita'  transfrontaliera  e  comunica,  a  questo  fine,  tutte le informazioni richieste.
 2.  La COVIP e' l'unica Autorita' italiana competente ad effettuare e  a  ricevere, sia nella qualita' di Autorita' dello Stato membro di origine  sia in quella di Autorita' dello Stato membro ospitante, gli scambi  di  comunicazioni  con le altre Autorita' degli Stati membri, con    riguardo    ai   fondi   pensione   che   svolgono   attivita' transfrontaliera,  nonche'  a  comunicare  le disposizioni di diritto nazionale  che  devono  trovare  applicazione  ai sensi dell'articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6. )) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il  D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione del presente articolo. Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 |  | Art. 15-quinquies (( Forme pensionistiche complementari
 con meno di cento aderenti ))
 
 ((  1.  La  COVIP  puo'  individuare,  con  proprio regolamento, le disposizioni  del  presente  decreto e della normativa secondaria che non  trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.
 2.   Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  l'attivita' transfrontaliera  puo'  essere esercitata dai fondi pensione con meno di  cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto. )) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il  D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione del presente articolo. Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 |  | Art. 16 Contributo di solidarieta'
 
 1.  Fermo  restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime  obbligatorio  di  appartenenza  di tutte le quote ed elementi retributivi  di  cui  all'articolo  12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,  e  successive  modificazioni,  anche  se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di  accantonamento  al  TFR,  destinate  a realizzare le finalita' di previdenza  pensionistica  complementare  di  cui  all'articolo 1, e' applicato  il contributo di solidarieta' previsto nella misura del 10 per  cento  dall'articolo  9-bis  del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
 2.  A  valere  sul gettito del contributo di solidarieta' di cui al comma 1: a) e'  finanziato,  attraverso  l'applicazione  di  una aliquota pari
 all'1  per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante
 evidenza  contabile  nell'ambito  della gestione delle prestazioni
 temporanee  dell'INPS,  contro  il rischio derivante dall'omesso o
 insufficiente  versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti
 a   procedura   di   fallimento,   di  concordato  preventivo,  di
 liquidazione   coatta  amministrativa  ovvero  di  amministrazione
 controllata,  come  previsto  ai sensi dell'articolo 5 del decreto
 legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; b) e' destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3
 milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2005, a incremento
 dell'importo  previsto  dall'articolo  13,  comma 2, della legge 8
 agosto  1995,  n.  335, come integrato dall'articolo 59, comma 39,
 della  legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine e' autorizzata,
 a  decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a
 favore dell'INPS.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 -  Il testo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.
 153  (Revisione  degli ordinamenti pensionistici e norme in
 materia di sicurezza sociale), e' il seguente:
 "Art.   12   (Determinazione   del  reddito  da  lavoro
 dipendente   ai  fini  contributivi).  -  1.  Costituiscono
 redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di
 cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui
 redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, maturati nel periodo
 di riferimento.
 2.  Per  il  calcolo  dei  contributi  di  previdenza e
 assistenza  sociale  si applicano le disposizioni contenute
 nell'art.  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre  1986,  n.  917,  salvo  quanto specificato nei
 seguenti commi.
 3.  Le somme e i valori di cui al comma 1, dell'art. 48
 del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917,  si  intendono  al lordo di qualsiasi contributo e
 trattenuta,  ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera
 h), dello stesso art. 48.
 4. Sono esclusi dalla base imponibile:
 a) le  somme  corrisposte  a titolo di trattamento di
 fine rapporto;
 b) le somme corrisposte in occasione della cessazione
 del  rapporto  di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei
 lavoratori,  nonche'  quelle la cui erogazione trae origine
 dalla  predetta  cessazione,  fatta  salva  l'imponibilita'
 dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
 c) i  proventi  e  le indennita' conseguite, anche in
 forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
 d) le  somme poste a carico di gestioni assistenziali
 e  previdenziali  obbligatorie  per  legge;  le  somme e le
 provvidenze  erogate  da  casse, fondi e gestioni di cui al
 successivo  punto  f) e quelle erogate dalle Casse edili di
 cui   al   comma   4;   i  proventi  derivanti  da  polizze
 assicurative;  i  compensi  erogati  per conto di terzi non
 aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
 e) nei  limiti ed alle condizioni stabilite dall'art.
 2  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n.  135, le
 erogazioni  previste  dai  contratti  collettivi aziendali,
 ovvero  di  secondo  livello,  delle  quali sono incerti la
 corresponsione   o  l'ammontare  e  la  cui  struttura  sia
 correlata    dal   contratto   collettivo   medesimo   alla
 misurazione  di  incrementi  di  produttivita', qualita' ed
 altri  elementi  di  competitivita' assunti come indicatori
 dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
 f) i  contributi  e  le  somme a carico del datore di
 lavoro,  versate  o  accantonate,  sotto qualsiasi forma, a
 finanziamento  delle  forme pensionistiche complementari di
 cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, e
 successive  modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
 gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
 regolamenti  aziendali,  al  fine  di  erogare  prestazioni
 integrative  previdenziali  o  assistenziali  a  favore del
 lavoratore  e  suoi familiari nel corso del rapporto o dopo
 la  sua  cessazione.  I  contributi  e  le  somme predetti,
 diverse   dalle   quote  di  accantonamento  al  TFR,  sono
 assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento
 di  cui  all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
 103,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° giugno
 1991,  n.  166,  e al citato decreto legislativo n. 124 del
 1993,  e  successive modificazioni e integrazioni, a carico
 del   datore   di   lavoro   e   devoluto   alle   gestioni
 pensionistiche  di  legge  cui  sono iscritti i lavoratori.
 Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
 regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
 retributivi   a   carico   del   lavoratore   destinati  al
 finanziamento  delle  forme  pensionistiche complementari e
 alle   casse,  fondi  e  gestioni  predetti.  Resta  fermo,
 altresi',  il  contributo  di  solidarieta'  a  carico  del
 lavoratore  nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1,
 comma  5,  lettera  b), del decreto legislativo 14 dicembre
 1995, n. 579;
 g) i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma
 3,  lettera d),  del testo unico delle imposte sui redditi,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre 1986, n. 917.
 5.  L'elencazione  degli  elementi  esclusi  dalla base
 imponibile e' tassativa.
 6.  Le  somme  versate  alle  casse  edili  per  ferie,
 gratifica   natalizia   e  riposi  annui  sono  soggette  a
 contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero
 ammontare.  Le  somme  a  carico del datore di lavoro e del
 lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono
 soggette  a  contribuzione di previdenza e assistenza nella
 misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
 7.  Per la determinazione della base imponibile ai fini
 del  calcolo  delle  contribuzioni  dovute  per  i  soci di
 cooperative  di  lavoro  si applicano le norme del presente
 articolo.
 8.  Sono  confermate  le  disposizioni  in  materia  di
 retribuzione imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge
 9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con modificazioni,
 dalla   legge   7 dicembre   1989,  n.  389,  e  successive
 modificazioni    e   integrazioni,   nonche'   ogni   altra
 disposizione  in  materia  di retribuzione minima o massima
 imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali
 previste  per  determinate categorie di lavoratori e quelle
 in  materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i
 redditi  di  cui  all'art. 46 del testo unico delle imposte
 sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 9.  Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli
 di  retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di
 contratto   aventi   effetto   retroattivo  e  i  premi  di
 produzione  sono  in ogni caso assoggettati a contribuzione
 nel mese di corresponsione.
 10.  La retribuzione imponibile, e' presa a riferimento
 per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di
 previdenza e di assistenza sociale interessate.".
 -  Il  testo dell'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo
 1991,    n.    103   (Disposizioni   urgenti   in   materia
 previdenziale),  convertito, con modificazioni, dalla legge
 1° giugno 1991, n. 166, e' il seguente:
 "Art.  9-bis.  (Interpretazione  autentica). - 1. Salvo
 quanto  disposto  dai  commi  seguenti,  dalla retribuzione
 imponibile  di  cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969,
 n.  153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o
 accantonate,  anche con il sistema della mancata trattenuta
 da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore,
 a   finanziamento   di   casse,  fondi,  gestioni  o  forme
 assicurative  previsti da contratti collettivi o da accordi
 o  da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni
 integrative  previdenziali  o  assistenziali  a  favore del
 lavoratore  e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo
 la  sua  cessazione.  Tale disposizione si applica anche ai
 periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge
 di  conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti
 contributivi  sulle  predette contribuzioni e somme restano
 salvi   e   conservano  la  loro  efficacia  se  effettuati
 anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima
 legge di conversione.
 2.  Fino  alla  data  di  entrata in vigore di norme in
 materia di previdenza integrativa che disciplinino i regimi
 contributivi  cui  assoggettare le contribuzioni versate ad
 enti,  fondi, istituti che gestiscono forme di previdenza o
 assistenza  integrativa, e le prestazioni erogate dai fondi
 stessi,  a  decorrere  dal  periodo di paga successivo alla
 data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
 presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al
 comma   1  e'  dovuto  un  contributo  di  solidarieta'  ad
 esclusivo  carico  dei  datori  di  lavoro nella misura del
 dieci  per cento in favore delle gestioni pensionistiche di
 legge cui sono iscritti i lavoratori.
 3.  Al  contributo di solidarieta' di cui al comma 2 si
 applicano   le  disposizioni  in  materia  di  riscossione,
 termini   di   prescrizione   e  sanzioni  vigenti  per  le
 contribuzioni   dei  regimi  pensionistici  obbligatori  di
 pertinenza.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
 applicano  alle  somme  versate o accantonate dai datori di
 lavoro  e  dai  lavoratori  presso casse, fondi, gestioni o
 forme   assicurative   previsti   da  accordi  o  contratti
 collettivi  per  la  mutualizzazione  di oneri derivanti da
 istituti  contrattuali.  Le  somme erogate ai lavoratori in
 applicazione  degli istituti contrattuali di cui sopra sono
 assoggettate  a contribuzione previdenziale e assistenziale
 per  il  loro  intero  ammontare al momento della effettiva
 corresponsione.
 -  Il  testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
 n. 80 del 1992, e' il seguente:
 "Art.   5   (Disposizioni   in  materia  di  previdenza
 complementare). - 1. Fino alla data di entrata in vigore di
 norme  in  materia  di  previdenza complementare, contro il
 rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da
 parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure
 di  cui  all'art.  1  dei  contributi  dovuti  per forme di
 previdenza   complementare   di   cui  all'art.  9-bis  del
 decreto-legge   29 marzo 1991,   n.  103,  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  1° giugno  1991,  n. 166, per
 prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti,
 e'  istituito  presso l'istituto nazionale della previdenza
 sociale un apposito Fondo di garanzia.
 2.  Nel  caso  in cui, a seguito dell'omesso o parziale
 versamento  dei  contributi  di cui al comma 1 ad opera del
 datore   di   lavoro,   non  possa  essere  corrisposta  la
 prestazione   alla   quale   avrebbe   avuto   diritto,  il
 lavoratore,  ove  il  suo credito sia rimasto in tutto o in
 parte   insoddisfatto  in  esito  ad  una  delle  procedure
 indicate  al  comma 1, puo' richiedere al Fondo di garanzia
 di integrare presso la gestione di previdenza complementare
 interessata i contributi risultanti omessi.
 3.  Il  Fondo e' surrogato di diritto al lavoratore per
 l'equivalente  dei  contributi  omessi, versati a norma del
 comma 2.
 4.   La   garanzia   prevista  dalle  disposizioni  che
 precedono  opera  nei confronti degli obblighi contributivi
 inerenti  periodi successivi alla data di entrata in vigore
 del presente decreto legislativo.
 5.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro del lavoro e
 della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
 tesoro,  da  emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
 legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sentito  il consiglio di
 amministrazione  dell'I.N.P.S.,  vengono determinate: a) le
 modalita'  di  funzionamento  e  di  gestione  del Fondo di
 garanzia  di  cui al comma 1; b) la parte del contributo di
 solidarieta'   di  cui  al  comma  2  dell'art.  9-bis  del
 decreto-legge   29 marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, che deve
 essere destinata al finanziamento del Fondo.
 6.  A  partire  dal  1° gennaio 1993, se necessario, si
 procedera'   all'elevazione  della  misura  del  contributo
 medesimo,  in relazione alle esigenze di gestione del Fondo
 di garanzia di cui al comma 1.".
 - Il testo dell'art. 13, comma 2, della citata legge n.
 335 del 1995, e' il seguente:
 "2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza
 prevista  dall'art.  16  del  decreto legislativo 21 aprile
 1993,  n.  124,  come  sostituito  dal comma 1 del presente
 articolo,  e'  autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a
 decorrere  dall'anno  1996.  All'onere  per gli anni 1996 e
 1997  si  provvede  mediante  corrispondente utilizzo delle
 proiezioni  per  i  medesimi  anni:  per lire 3.500 milioni
 dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro e
 della   previdenza   sociale   e  per  lire  1.500  milioni
 dell'accantonamento  relativo  al  Ministero della pubblica
 istruzione,   iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
 Ministero del tesoro per l'anno 1995.".
 -  Il  testo dell'art. 59, comma 39, della citata legge
 n. 449 del 1997, e' il seguente:
 "39.  La  spesa  autorizzata  dal  comma 2 dell'art. 13
 della  legge  8 agosto  1995,  n. 335, per il funzionamento
 della  commissione  di  vigilanza prevista dall'art. 16 del
 decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito
 dal  comma 1 del medesimo art. 13 della citata legge n. 335
 del  1995,  e'  incrementata,  per  l'anno 1998, di lire un
 miliardo  e,  per gli anni successivi, di L. 5 miliardi. Ai
 predetti  incrementi  si  provvede  mediante corrispondente
 utilizzo   del   gettito   assicurato  dal  versamento  del
 contributo  di solidarieta' previsto dall'art. 12, comma 1,
 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Con decreto
 del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
 concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica,  sono  definite  le modalita' di
 trasferimento  delle  relative  somme  alla  commissione di
 vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al
 rispettivo gettito del predetto contributo.".
 
 
 
 
 |  | Art. 17 Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
 
 1.  I  fondi  pensione  sono  soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi  nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
 2.  Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi  pensione  il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente  investito in immobili relativamente alla restante parte del  patrimonio  e  per  le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo  20,  comma  1, in regime di contribuzione definita o di prestazione  definita,  gestite  in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate   per   il   pagamento  dei  riscatti,  delle  prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e  diminuito  dei  contributi  versati, delle somme ricevute da altre forme  pensionistiche,  nonche'  dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi  esenti  o  comunque  non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o  azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo  del risparmio soggetti  ad  imposta  sostitutiva  concorrono a formare il risultato della  gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su  di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta  concorre  a  formare  il  risultato  della  gestione ed e' detratto  dall'imposta  sostitutiva  dovuta. Il valore del patrimonio netto  del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un  apposito  prospetto  di  composizione del patrimonio. Nel caso di fondi  avviati  o  cessati  in  corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio  dell'anno si' assume il patrimonio alla data di avvio del fondo,  ovvero  in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il  patrimonio  alla  data  di  cessazione  del  fondo.  Il risultato negativo  maturato  nel  periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione,  e'  computato  in  diminuzione  del  risultato  della gestione  dei  periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione  del risultato di gestione di altre linee di investimento da  esso  gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato  il  risultato  negativo, riconoscendo il relativo importo a favore  della  linea  di  investimento  che  ha maturato il risultato negativo.  Nel  caso  in  cui  all'atto  dello scioglimento del fondo pensione  il  risultato  della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia   agli   iscritti   che   trasferiscono  la  loro  posizione individuale   ad   altra   forma   di   previdenza,  complementare  o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che  la  forma di previdenza destinataria della posizione individuale puo'  portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta  successivi  e  che  consente  di  computare  la  quota  di partecipazione  alla  forma pensionistica complementare tenendo conto anche  del  credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.
 3.  Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di  cui  al  comma  2  sono  a  titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute  previste  dal  comma  2  dell'articolo  26  del decreto del Presidente   della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sugli interessi  e  altri  proventi  dei  conti correnti bancari e postali, nonche'  la  ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma  3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del  1973  e  dal  comma  1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
 4.  I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della  gestione  e  sui  quali  non  e' stata applicata la ritenuta a titolo  d'imposta  o  l'imposta  sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva  delle  imposte  sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
 5.  Per  i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme  pensionistiche  individuali  di  cui all'articolo 13, comma 1, lettera  b),  e  per  le  forme  pensionistiche  complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione,  il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun  anno  solare,  ovvero  determinato alla data di accesso alla prestazione,  diminuito  dei  contributi versati nell'anno, il valore attuale  della  rendita  stessa  all'inizio  dell'anno.  Il risultato negativo   e'  computato  in  riduzione  del  risultato  dei  periodi d'imposta   successivi,  per  l'intero  importo  che  trova  in  essi capienza.
 6.  I  fondi  pensione  il  cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993,  sia  direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per  cento  del  patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base   ad  apposita  contabilita'  separata,  secondo  i  criteri  di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media  annua  dei  valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal  citato  decreto.  Sul  patrimonio  riferibile  al  valore  degli immobili  per  i  quali  il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione  dei  canoni  di  locazione  ai  sensi  della  legge 9 dicembre  1998,  n.  431,  l'imposta  sostitutiva  di  cui al periodo precedente e' aumentata all'l,50 per cento.
 7.  Le  forme  pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma  1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo   il   sistema  tecnico-finanziario  della  ripartizione,  se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per  cento,  applicata  sulla  differenza,  determinata  alla data di accesso  alla  prestazione,  tra  il valore attuale della rendita e i contributi versati.
 8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e' versata dai fondi  pensione,  dai  soggetti  istitutori di fondi pensione aperti, dalle  imprese  di  assicurazione  e  dalle  societa'  e  dagli  enti nell'ambito  del  cui  patrimonio  il fondo e' costituito entro il 16 febbraio  di  ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 9.  La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fondi pensione con le modalita' e negli ordinari termini previsti per  la  dichiarazione  dei  redditi.  Nel  caso  di fondi costituiti nell'ambito  del  patrimonio  di societa' ed enti la dichiarazione e' presentata  contestualmente  alla  dichiarazione  dei  redditi propri della  societa'  o  dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme  pensionistiche  individuali  di  cui all'articolo 13, comma 1, lettera  b),  la  dichiarazione  e'  presentata  rispettivamente  dai soggetti  istitutori  di  fondi  pensione  aperti  e dalle imprese di assicurazione.
 
 
 
 Note all'art. 17:
 -  Il  testo  dell'art.  26,  comma  2, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
 imposte sui redditi), e' il seguente:
 "2.  L'Ente  poste  italiane  e  le  banche operano una
 ritenuta  del  27  per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
 interessi  ed  altri  proventi  corrisposti  ai titolari di
 conti  correnti  e  di  depositi, anche se rappresentati da
 certificati.  La  predetta ritenuta e' operata dalle banche
 anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
 soggetti alla ritenuta:
 a) gli  interessi e gli altri proventi corrisposti da
 banche  italiane  o  da filiali italiane di banche estere a
 banche  con  sede  all'estero  o a filiali estere di banche
 italiane;
 b) gli   interessi  derivanti  da  depositi  e  conti
 correnti  intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
 l'Ente poste italiane;
 c) gli  interessi  a favore del Tesoro sui depositi e
 conti  correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro, del
 bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche' gli
 interessi  sul  "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"
 di  cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993,
 n.  43,  e  sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
 debito pubblico.".
 -  Il  testo  dell'art.  26,  comma  3-bis,  del citato
 decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e'
 il seguente:
 "3-bis.  I  soggetti indicati nel primo comma dell'art.
 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
 e  g-ter)  del  comma  1 dell'art. 41 del testo unico delle
 imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
 della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917,  ovvero
 intervengono  nella  loro  riscossione operano sui predetti
 proventi  una  ritenuta  con l'aliquota del 12,50 per cento
 ovvero   con   la   maggiore   aliquota   a  cui  sarebbero
 assoggettabili  gli  interessi ed altri proventi dei titoli
 sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
 i  proventi  derivanti  dai rapporti ivi indicati. Nel caso
 dei  rapporti  indicati  nella  lettera g-bis), la predetta
 ritenuta  e'  operata,  in  luogo  della ritenuta di cui al
 comma  3,  anche  sugli  interessi e gli altri proventi dei
 titoli  ivi  indicati,  maturati  nel periodo di durata dei
 predetti rapporti.".
 -  Il  testo  dell'art.  10-ter,  comma  1, della legge
 23 marzo  1983,  n.  77 (Istituzione e disciplina dei fondi
 comuni d'investimento mobiliare), e' il seguente:
 "Art.10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle
 quote  di  organismi  di  investimento collettivo in valori
 mobiliari  di  diritto  estero).  -  1. Sui proventi di cui
 all'art.  41,  comma  1,  lettera g), del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
 partecipazione  a  organismi  di investimento collettivo in
 valori  mobiliari  di  diritto  estero, situati negli Stati
 membri   dell'Unione   Europea,   conformi  alle  direttive
 comunitarie  e  le  cui quote sono collocate nel territorio
 dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti
 incaricati   del   pagamento  dei  proventi  medesimi,  del
 riacquisto  o della negoziazione delle quote o delle azioni
 operano  una  ritenuta  del 12,50 per cento. La ritenuta si
 applica   sui   proventi   distribuiti   in   costanza   di
 partecipazione  all'organismo  di  investimento e su quelli
 compresi  nella  differenza  tra il valore di riscatto o di
 cessione  delle quote od azioni e il valore medio ponderato
 di  sottoscrizione  o di acquisto delle quote. In ogni caso
 come  valore  di  sottoscrizione  o  acquisto  si assume il
 valore   della   quota  rilevato  dai  prospetti  periodici
 relativi  alla  data  di  acquisto delle quote medesime. La
 ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora
 il  regolamento  dell'organismo  d'investimento preveda che
 non  meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti
 in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
 degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea  di  societa' di
 piccola  o  media capitalizzazione e, decorso il periodo di
 un   anno   dalla  data  di  avvio  o  di  adeguamento  del
 regolamento   alla   presente   disposizione,   il   valore
 dell'investimento  nelle azioni delle predette societa' non
 risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
 del  valore  dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di
 valorizzazione  del  fondo  successivi  al  compimento  del
 predetto  periodo;  il  valore  dell'attivo e' rilevato dai
 prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso
 in  cui  il  regolamento  dell'organismo d'investimento sia
 stato  adeguato  alla presente disposizione successivamente
 al  suo  avvio,  sui  proventi  maturati  fino alla data di
 adeguamento la ritenuta e' operata con l'aliquota del 12,50
 per  cento.  I  soggetti  incaricati  residenti  tengono  a
 disposizione  dell'Amministrazione  finanziaria  fino  alla
 scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il
 regolamento  dell'organismo  d'investimento  e le eventuali
 modifiche, nonche', anche su supporto informatico, appositi
 prospetti    contabili   che   consentano   di   verificare
 l'osservanza  del  requisito minimo d'investimento previsto
 dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di
 piccola  o  media  capitalizzazione s'intendono le societa'
 con  una  capitalizzazione  di  mercato non superiore a 800
 milioni  di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati
 l'ultimo   giorno   di   quotazione  di  ciascun  trimestre
 solare.".
 -  Il  testo  del  citato decreto legislativo n. 58 del
 1998  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,
 n. 71, S.O..
 -   Il  testo  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  431
 (Disciplina  delle  locazioni e del rilascio degli immobili
 adibiti  ad  uso  abitativo)  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292, S.O..
 -  Il  testo  del  capo  III  del  decreto  legislativo
 9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli
 adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
 redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
 modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
 dichiarazioni),   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
 28 luglio 1997, n. 174, recita:
 "Disposizioni in materia di riscossione".
 
 
 
 
 |  | Art. 18 Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
 
 1.  Il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP  ed  esercita  l'attivita'  di alta vigilanza sul settore della previdenza  complementare,  mediante  l'adozione,  di concerto con il Ministero  dell'economia  e delle finanze, di direttive generali alla COVIP,  volte  a  determinare  le  linee  di  indirizzo in materia di previdenza complementare.
 2.  La COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e  la  correttezza  dei  comportamenti  e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli  iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di  previdenza  complementare.  La COVIP ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
 3.  La  COVIP  e'  composta  da  un presidente e da quattro membri, scelti  tra  persone  dotate  di  riconosciuta competenza e specifica professionalita'  nelle  materie  di  pertinenza  della  stessa  e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio  1978,  n.  14,  con la procedura di cui all'articolo 3 della legge  23  agosto  1988,  n.  400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri  e'  adottata  su  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono  essere  confermati  una  sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni  di  incompatibilita',  a  pena  di  decadenza,  di  cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito  con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente  e ai commissari competono le indennita' di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo del  personale  dipendente  della  COVIP.  La COVIP puo' avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
 4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi  di  urgenza  previsti  dalla  legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni.  Il  presidente della COVIP tiene  informato  il  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali sugli  atti  e  sugli  eventi  di  maggior rilievo e gli trasmette le notizie  ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito  regolamento,  nei  limiti delle risorse disponibili e sulla base  dei  principi  di  trasparenza  e celerita' dell'attivita', del contraddittorio  e  dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse  umane  di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e  alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici   la   qualifica  di  direttore  generale,  determinandone  le funzioni,  al  numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonche' circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo   e   consuntivo  che  devono  osservare  i  principi  del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile  1974,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 giugno  1974,  n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimita'  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, e sono esecutive  decorsi  venti  giorni  dalla data di ricevimento, ove nel termine   suddetto   non  vengano  formulati  rilievi  sulle  singole disposizioni.  Il  trattamento  economico  complessivo  del personale delle  carriere  direttiva  e  operativa della COVIP e' definito, nei limiti  dell'ottanta  per cento del trattamento economico complessivo previsto  per  il  livello  massimo  della  corrispondente carriera o fascia  retributiva  per  il personale dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e'  corrisposta  una indennita' pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello  spettante  al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti  esercita  il  controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
 5.  I  regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere  generale,  adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui  all'articolo  19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.
 
 
 
 Note all'art. 18:
 -  Il  testo  della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme
 per  il  controllo  parlamentare  sulle  nomine  negli enti
 pubblici),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
 1° febbraio 1978, n. 31.
 -  Il  testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n.
 400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
 della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
 seguente:
 "Art.  3.  Nomine  alla  presidenza di enti, istituti o
 aziende di competenza dell'amministrazione statale.
 1.  Le  nomine  alla  presidenza  di  enti,  istituti o
 aziende    di    carattere    nazionale,    di   competenza
 dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine
 relative  agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con
 decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta
 del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri  adottata  su
 proposta del ministro competente.
 2.   Resta   ferma  la  vigente  disciplina  in  ordine
 all'acquisizione  del  parere  delle competenti Commissioni
 parlamentari.
 - Il testo dell'art. 1, quinto comma, del decreto-legge
 8 aprile  1974,  n.  95  (Disposizioni  relative al mercato
 mobiliare  ed  al trattamento fiscale dei titoli azionari),
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
 n. 216 e' il seguente:
 "Il presidente e i membri della Commissione non possono
 esercitare,   a  pena  di  decadenza  dall'ufficio,  alcuna
 attivita'  professionale, neppure di consulenza, ne' essere
 amministratori,  ovvero  soci a responsabilita' illimitata,
 di  societa'  commerciali, sindaci revisori o dipendenti di
 imprese  commerciali  o  di  enti  pubblici  o privati, ne'
 ricoprire  altri  uffici  pubblici di qualsiasi natura, ne'
 essere  imprenditori  commerciali.  Per tutta la durata dei
 mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i
 dipendenti  di  enti  pubblici  sono collocati d'ufficio in
 aspettativa,  il  rapporto di lavoro dei dipendenti privati
 e'  sospeso  ed  i  dipendenti  stessi  hanno  diritto alla
 conservazione del posto.
 -  Il  testo  della  legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
 norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
 diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi),  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 -  Il  testo  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
 165   (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
 dipendenze  delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O..
 -  Il  testo  dell'art.  1,  settimo  comma, del citato
 decreto-legge    n.    95   del   1974,   convertito,   con
 modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e' il seguente:
 "La  Commissione  provvede  all'autonoma gestione delle
 spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
 stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
 con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
 del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge
 in   base   al   bilancio  di  previsione  approvato  dalla
 Commissione  entro  il  31 dicembre  dell'anno precedente a
 quello  cui  il  bilancio  si  riferisce. Il contenuto e la
 struttura   del  bilancio  di  previsione,  il  quale  deve
 comunque  contenere  le spese indicate entro i limiti delle
 entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al
 successivo  comma, che disciplina anche le modalita' per le
 eventuali   variazioni.   Il   rendiconto   della  gestione
 finanziaria,   approvato   entro   il  30 aprile  dell'anno
 successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
 Il  bilancio  preventivo  e  il  rendiconto  della gestione
 finanziaria    sono   pubblicati   nel   Bollettino   della
 Commissione.".
 
 
 
 
 |  | Art. 19 Compiti della COVIP
 
 1.  Le  forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al  presente decreto,  ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonche'  i  fondi  che  assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi  configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero determinate le  modalita'  di  erogazione,  ad  eccezione  delle  forme istituite all'interno  di  enti  pubblici,  anche  economici,  che esercitano i controlli  in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in  materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
 2.  In conformita' agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  e  ferma  restando  la  vigilanza  di  stabilita' esercitata  dalle  rispettive  autorita'  di  controllo  sui soggetti abilitati  di  cui  all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante   l'emanazione   di   istruzioni  di  carattere  generale  e particolare,   la   vigilanza   su   tutte  le  forme  pensionistiche complementari. In tale ambito: a) definisce  le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei
 principi  di  trasparenza, comparabilita' e portabilita', le forme
 pensionistiche  complementari  devono  soddisfare per poter essere
 ricondotte  nell'ambito  di  applicazione  del presente decreto ed
 essere iscritte all'albo di cui al comma 1; b) approva  gli  statuti  e  i regolamenti delle forme pensionistiche
 complementari,  verificando  la ricorrenza dei requisiti di cui al
 comma  3  dell'articolo  4  e delle altre condizioni richieste dal
 presente decreto e valutandone anche la compatibilita' rispetto ai
 provvedimenti   di   carattere   generale  da  essa  emanati;  nel
 disciplinare,   con   propri   regolamenti,   le   procedure   per
 l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attivita' e
 per  l'approvazione  degli  statuti  e  dei regolamenti dei fondi,
 nonche'  delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti
 di  autorizzazione  semplificati,  prevedendo anche l'utilizzo del
 silenzio-assenso   e   l'esclusione   di   forme  di  approvazione
 preventiva.  Tali  procedimenti  semplificati devono in particolar
 modo  essere  utilizzati  nelle  ipotesi di modifiche statutarie e
 regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative.
 Ai  fini  di sana e prudente gestione, la COVIP puo' richiedere di
 apportare  modifiche  agli  statuti  e  ai regolamenti delle forme
 pensionistiche  complementari,  fissando un termine per l'adozione
 delle relative delibere; c) verifica  il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione
 del   rischio  come  individuati  ai  sensi  dei  commi  11  e  13
 dell'articolo 6; d) definisce,   sentite   le  autorita'  di  vigilanza  sui  soggetti
 abilitati   a   gestire  le  risorse  delle  forme  pensionistiche
 complementari,  i  criteri  di  redazione delle convenzioni per la
 gestione  delle  risorse,  cui  devono attenersi le medesime forme
 pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti; e) verifica  le  linee  di  indirizzo  della  gestione e vigila sulla
 corrispondenza  delle convenzioni per la gestione delle risorse ai
 criteri di cui all'articolo 6, nonche' alla lettera d); f) indica  criteri  omogenei  per  la  determinazione  del valore del
 patrimonio  delle  forme  pensionistiche complementari, della loro
 redditivita',  nonche'  per  la  determinazione  della consistenza
 patrimoniale  delle  posizioni  individuali accese presso le forme
 stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni
 a  tutte  le forme pensionistiche circa la definizione del termine
 massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese
 disponibili  per  la  valorizzazione;  detta  disposizioni  per la
 tenuta  delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro
 giornale,  nel  quale  annotare  cronologicamente le operazioni di
 incasso  dei  contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche'
 ogni  altra  operazione,  gli  eventuali altri libri contabili, il
 prospetto  della  composizione  e  del valore del patrimonio della
 forma  pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione
 secondo  i  criteri  definiti  in  base  al decreto legislativo 24
 febbraio  1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli
 iscritti   e  il  rendiconto  annuale  della  forma  pensionistica
 complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali
 comunicazioni  sociali  agli  effetti di cui all'articolo 2621 del
 codice civile; g) detta   disposizioni   volte  a  garantire  la  trasparenza  delle
 condizioni   contrattuali   di   tutte   le  forme  pensionistiche
 complementari,  al  fine  di  tutelare  l'adesione consapevole dei
 soggetti  destinatari  e  garantire  il  diritto alla portabilita'
 della  posizione  individuale  tra  le  varie forme pensionistiche
 complementari,  avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la
 comparabilita'   dei   costi;   disciplina,  tenendo  presenti  le
 disposizioni  in materia di sollecitazione del pubblico risparmio,
 le  modalita'  di  offerta  al pubblico di tutte le predette forme
 pensionistiche,  dettando  disposizioni  volte all'applicazione di
 regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia
 per  la  fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella
 concernente    l'informativa   periodica   agli   aderenti   circa
 l'andamento    amministrativo    e    finanziario    delle   forme
 pensionistiche   complementari,   anche   al   fine  di  eliminare
 distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale
 fine  elabora  schemi  per  gli  statuti, i regolamenti, le schede
 informative,  i  prospetti e le note informative da indirizzare ai
 potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari,
 nonche' per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti
 alle  stesse;  vigila  sull'attuazione delle predette disposizioni
 nonche',  in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza
 nei   rapporti  con  gli  aderenti,  nonche'  sulle  modalita'  di
 pubblicita',  con  facolta'  di  sospendere  o vietare la raccolta
 delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse; h) detta  disposizioni volte a disciplinare le modalita' con le quali
 le  forme  pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel
 rendiconto   annuale   e,   sinteticamente,   nelle  comunicazioni
 periodiche  agli  iscritti,  se  ed in quale misura nella gestione
 delle  risorse  e  nelle  linee seguite nell'esercizio dei diritti
 derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio, siano stati
 presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali; i) esercita   il   controllo  sulla  gestione  tecnica,  finanziaria,
 patrimoniale,  contabile delle forme pensionistiche complementari,
 anche   mediante   ispezioni   presso   le   stesse,   richiedendo
 l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari; i) riferisce  periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche
 sociali,  formulando  anche  proposte  di modifiche legislative in
 materia di previdenza complementare;((1)) m) pubblica   e  diffonde  informazioni  utili  alla  conoscenza  dei
 problemi previdenziali; n) programma  ed  organizza  ricerche e rilevazioni nel settore della
 previdenza  complementare  anche  in  rapporto  alla previdenza di
 base;  a  tale  fine,  le  forme pensionistiche complementari sono
 tenute  a  fornire  i dati e le informazioni richiesti, per la cui
 acquisizione  la  COVIP  puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del
 lavoro.
 3.  Per  l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo' disporre che le siano  fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti: a) le  segnalazioni  periodiche,  nonche' ogni altro dato e documento
 richiesti; b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni
 di controllo delle forme pensionistiche complementari.
 4. La COVIP puo' altresi': a) convocare  presso  di  se'  gli  organi  di  amministrazione  e di
 controllo delle forme pensionistiche complementari; b) richiedere  la  convocazione degli organi di amministrazione delle
 forme   pensionistiche   complementari,  fissandone  l'ordine  del
 giorno. ((3))
 5.  Nell'esercizio  della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le    notizie    e   le   informazioni   richieste   alle   pubbliche amministrazioni.  I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP  nell'esercizio  delle  proprie  attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad  eccezione  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti  dal  segreto.  I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio   della  vigilanza  sono  incaricati  di  un  pubblico servizio.  Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di  riferire  alla  COVIP  tutte  le  irregolarita' constatate, anche quando configurino fattispecie di reato. ((3))
 6.  Accordi  di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorita'  preposte  alla  vigilanza  sui  gestori  soggetti  di  cui all'articolo  6 e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato al  fine  di  favorire  lo  scambio  di  informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
 7.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno  la COVIP trasmette al Ministro   del   lavoro  e  delle  politiche  sociali  una  relazione sull'attivita'  svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli  indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il  30  giugno  successivo  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali  trasmette  detta  relazione  al  Parlamento  con  le proprie eventuali osservazioni. --------------- AGGIORNAMENTO (1)
 Si  riporta  in  nota  il testo del comma 2 del presente articolo a seguito  della  modifica introdotta dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 30/01/2006, n. 24: ((l)))  riferisce  periodicamente  al  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; La suddetta modifica entra in vigore il 30/01/2006. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
 Si  riporta in nota il testo dei commi 4 e 5 del presente articolo, a  seguito  delle  modifiche introdotte dal D.lgs.6 febbraio 2007, n. 28: 4. La COVIP puo' altresi': a) convocare  presso  di  se'  gli  organi  di  amministrazione  e di
 controllo delle forme pensionistiche complementari; b) richiedere  la  convocazione degli organi di amministrazione delle
 forme   pensionistiche   complementari,  fissandone  l'ordine  del
 giorno. ((b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per
 un   periodo   massimo  di  60  giorni,  l'attivita'  della  forma
 pensionistica  complementare  ove  vi  sia  il fondato sospetto di
 grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza
 di provvedere.))
 5)  Nell'esercizio  della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le    notizie    e   le   informazioni   richieste   alle   pubbliche amministrazioni.  I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP  nell'esercizio  delle  proprie  attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad  eccezione  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((e del  Ministro  dell'economia  e delle finanze,)) e fatto salvo quanto previsto  dal  codice  di  procedura  penale  sugli  atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della  vigilanza  sono  incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati  al  segreto  d'ufficio  e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP  tutte  le  irregolarita'  constatate, anche quando configurino fattispecie di reato. Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 
 
 
 Note all'art. 19:
 - Per il testo del citato decreto legislativo n. 58 del
 1998 si veda nota all'art. 17.
 -  Il  testo  dell'art.  2621  del  codice civile e' il
 seguente:
 "Art.  2621  (False  comunicazioni  sociali).  -  Salvo
 quanto  previsto  dall'art.  2622,  gli  amministratori,  i
 direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con
 l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di
 conseguire  per  se'  o per altri un ingiusto profitto, nei
 bilanci,   nelle  relazioni  o  nelle  altre  comunicazioni
 sociali   previste  dalla  legge,  dirette  ai  soci  o  al
 pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero
 ancorche'    oggetto   di   valutazioni   ovvero   omettono
 informazioni  la  cui  comunicazione e' imposta dalla legge
 sulla  situazione  economica,  patrimoniale,  o finanziaria
 della  societa'  o  del gruppo al quale essa appartiene, in
 modo  idoneo  ad  indurre  in  errore  i  destinatari sulla
 predetta  situazione,  sono puniti con l'arresto fino ad un
 anno e sei mesi.
 La  punibilita'  e'  estesa  anche  al  caso  in cui le
 informazioni  riguardino  beni  posseduti  od  amministrati
 dalla societa' per conto di terzi.
 La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni
 non  alterano  in  modo sensibile la rappresentazione della
 situazione  economica,  patrimoniale  o  finanziaria  della
 societa'   o  del  gruppo  al  quale  essa  appartiene.  La
 punibilita'  e'  comunque  esclusa  se  le  falsita'  o  le
 omissioni   determinano   una   variazione   del  risultato
 economico   di  esercizio,  al  lordo  delle  imposte,  non
 superiore  al  5% o una variazione del patrimonio netto non
 superiore all'1 per cento.
 In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di
 valutazioni   estimative  che,  singolarmente  considerate,
 differiscono  in  misura  non  superiore al 10 per cento da
 quella corretta.".
 
 
 
 
 |  | Art. 19-bis (( Abusiva attivita' di forma pensionistica ))
 
 ((  1.  Chiunque  eserciti  l'attivita'  di cui al presente decreto senza  le  prescritte  autorizzazioni o approvazioni e' punito con la reclusione  da  sei  mesi  a  tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000  euro.  E'  sempre  ordinata  la  confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto  o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. )) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il  D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'introduzione del presente articolo. Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 |  | Art. 19-ter (( False informazioni ))
 
 ((  1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i   responsabili   delle   forme  pensionistiche  complementari  e  i liquidatori  che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. )) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il  D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'introduzione del presente articolo. Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 |  | Art. 19-quater (( Sanzioni amministrative ))
 
 ((  1.  Chiunque  adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  del  presente decreto, all'Albo tenuto  a  cura  della COVIP e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.
 2.  I  componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili  delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che: a) nel  termine  prescritto  non  ottemperano,  anche  in parte, alle
 richieste  della  COVIP,  ovvero  ritardano  l'esercizio delle sue
 funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
 di una somma da euro 5.000 a euro 25.000; b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 11,
 14,  15, 15-bis e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari
 emanate  dalla  COVIP in base ai medesimi articoli nonche' in base
 all'articolo  19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione
 amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; c) non  osservano  le  disposizioni  sui  requisiti di onorabilita' e
 professionalita'  e  sulle  cause  di incompatibilita' e decadenza
 previste  dal  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza
 sociale di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero le disposizioni sui
 limiti  agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal
 decreto   del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
 all'articolo  6,  comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel
 decreto  adottato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, di
 concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
 cui  all'articolo  20,  comma 2, del presente decreto, sono puniti
 con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000; d) non   effettuano   le  comunicazioni  relative  alla  sopravvenuta
 variazione delle condizioni di onorabilita' di cui all'articolo 4,
 comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in
 cui  sono  venuti  a  conoscenza  degli  eventi e delle situazioni
 relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
 di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
 3.  Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravita', possono   altresi'   essere   dichiarati   decaduti  dall'incarico  i componenti  degli  organi  collegiali  e  il responsabile della forma pensionistica.
 4.  Le  sanzioni  amministrative  previste  nei  commi  2  e 3 sono applicate,  nel  rispetto  dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981,  n.  689,  con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto   legislativo   1°   settembre  1993,  n.  385,  fatta  salva l'attribuzione  delle  relative  competenze  alla  COVIP. Le sanzioni amministrative  sono  determinate  nella  loro entita', tenendo conto della   diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse  protetto  che ciascuna  infrazione  presenta  in  astratto,  di specifiche qualita' personali  del  colpevole,  comprese quelle che impongono particolari doveri  di  prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui  interesse  egli  agisce.  Gli  enti  rispondono  in  solido  del pagamento  della  sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei  confronti  del  responsabile  della  violazione.  Non si applica l'articolo  16  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. )) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il  D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) l'introduzione del presente articolo. Il D.lgs. 28/2007 entra in vigore il 25/03/2007.
 |  | Art. 20 Forme pensionistiche complementari istituite alla data
 di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
 
 1.  Fino  alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche  complementari  che  risultano  istituite alla data di entrata  in  vigore  della  legge  23  ottobre  1992,  n. 421, non si applicano  gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto  al  comma  3,  dette  forme,  se  gia' configurate ai sensi dell'articolo  2117  del  codice  civile  ed  indipendentemente dalla natura  giuridica  del  datore  di  lavoro,  devono  essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
 2.  Le  forme  di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del  presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalita' e i tempi  stabiliti,  anche in relazione alle specifiche caratteristiche di  talune  delle suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto legislativo nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. Le operazioni necessarie  per  l'adeguamento  alle  disposizioni di cui al presente comma  sono  esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono  iscritte  in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.
 3.  Qualora  le  forme  pensionistiche  di cui al comma 1 intendano comunque  adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera  d),  le  operazioni  di conferimento non concorrono in alcun caso  a  formare  il  reddito  imponibile del soggetto conferente e i relativi  atti  sono  soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali  nella  misura  fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette    operazioni   si   applicano,   agli   effetti   dell'imposta sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  le disposizioni di cui all'articolo  3,  secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
 4.  L'attivita'  di  vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma   1   e'   svolta   dalla  COVIP  secondo  piani  di  attivita' differenziati  temporalmente  anche con riferimento alle modalita' di controllo   e   alle   diverse   categorie   delle   predette   forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia e delle finanze.
 5.  Per  i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma  1,  successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le  disposizioni  stabilite  dal  presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste  prestazioni  definite  volte  ad assicurare una prestazione determinata  con  riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
 6. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate dalle  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma  1, che garantiscono prestazioni  definite  ad  integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio,   e'   subordinato   alla   liquidazione  del  predetto trattamento.
 7.  Le  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma 1, gestite in via prevalente  secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e  con  squilibri  finanziari,  che siano gia' state destinatarie del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali con il quale  e'  stata  accertata  una situazione di squilibrio finanziario derivante  dall'applicazione  del  previgente  decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.  124,  possono  deliberare  di continuare, sotto la propria responsabilita', a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi  versati  continua  ad  applicarsi, anche per gli iscritti successivamente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,   il   trattamento   tributario   previsto  dalle  norme previgenti.
 8.  Le  forme  pensionistiche  di cui al comma 7 debbono presentare annualmente  alla  COVIP  e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali   il   bilancio  tecnico,  nonche'  documentazione  idonea  a dimostrare  il  permanere  della  situazione  finanziaria  di  cui al precedente  comma  7;  con  cadenza  quinquennale  un  piano che, con riguardo   a  tutti  gli  iscritti  attivi  e  con  riferimento  alle contribuzioni  e  alle  prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini   le   condizioni  necessarie  ad  assicurare  l'equilibrio finanziario  della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali  dei  presente  decreto.  Il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche  sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
 9.  Le  deliberazioni  assembleari  delle  forme  di cui al comma 1 continuano   a  essere  validamente  adottate  secondo  le  procedure previste  dai  rispettivi  statuti, anche con il metodo referendario, non  intendendosi  applicabili  ad  esse  le  modalita'  di  presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.
 
 
 
 Note all'art. 20:
 -  Il testo della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega
 al  Governo  per  la razionalizzazione e la revisione delle
 discipline  in  materia di sanita', di pubblico impiego, di
 previdenza  e di finanza territoriale), e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1992, n. 257, S.O.
 -  Per  il testo del citato art. 2117 del codice civile
 si veda nota all'art. 4.
 - Il testo dell'art. 3, secondo comma, secondo periodo,
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
 1972,    n.    643   (Istituzione   dell'imposta   comunale
 sull'incremento di valore degli immobili), e' il seguente:
 "Nei  casi di fusione tra piu' societa' si tiene conto,
 per  il computo del decennio, anche del periodo di tempo in
 cui  gli  immobili  sono  appartenuti  alle societa' fuse o
 incorporate.".
 -  Il  testo  dell'art.  6,  settimo  comma, del citato
 decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, e'
 il seguente:
 "Per  la determinazione dell'incremento di valore degli
 immobili  gia'  appartenenti a societa' fuse o incorporate,
 alienati   dalla   societa'   risultante  dalla  fusione  o
 incorporante  o  a  questa  appartenenti  al compimento del
 decennio,  il  valore  iniziale  e'  quello  degli immobili
 stessi alla data dell'acquisto da parte delle societa' fuse
 o incorporate ovvero quello assunto a base della precedente
 tassazione  nei  confronti  di  tali  societa'.  La  stessa
 disposizione  si  applica  in caso di scissione, per quanto
 riguarda  gli  immobili  gia'  appartenenti  alla  societa'
 scissa.".
 -  Per  il  testo del citato decreto legislativo n. 124
 del 1993 si veda nota alle premesse.
 -  Il testo degli articoli 20 e 21 del codice civile e'
 il seguente:
 "Art.  20.  Il  carattere  ecclesiastico  e  il fine di
 religione  o di culto d'una associazione od istituzione non
 possono  essere  causa di speciali limitazioni legislative,
 ne'  di  speciali  gravami fiscali per la sua costituzione,
 capacita' giuridica e ogni forma di attivita".
 "Art.   21.   Tutti   hanno   diritto   di  manifestare
 liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
 ogni altro mezzo di diffusione.
 La  stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o
 censure.
 Si   puo'  procedere  a  sequestro  soltanto  per  atto
 motivato  dell'Autorita'  giudiziaria  nel caso di delitti,
 per   i  quali  la  legge  sulla  stampa  espressamente  lo
 autorizzi,  o  nel  caso  di  violazione delle norme che la
 legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
 In  tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
 possibile    il    tempestivo   intervento   dell'Autorita'
 giudiziaria,  il  sequestro  della  stampa  periodica  puo'
 essere  eseguito  da  ufficiali di polizia giudiziaria, che
 devono  immediatamente,  e  non mai oltre ventiquattro ore,
 fare  denunzia  all'Autorita' giudiziaria. Se questa non lo
 convalida  nelle  ventiquattro ore successive, il sequestro
 s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
 La   legge  puo'  stabilire,  con  norme  di  carattere
 generale,  che  siano  resi  noti  i mezzi di finanziamento
 della stampa periodica.
 Sono  vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
 e  tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
 La  legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
 reprimere le violazioni.".
 
 
 
 
 |  | Art. 21 Abrogazioni e modifiche
 
 1.  La  lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  52  del  TUIR e' sostituita dalla seguente: "d)  per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma   1   dell'articolo  50,  comunque  erogate,  si  applicano  le disposizioni  dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
 2.  La  lettera  e-bis)  del  comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, e' sostituita dalla seguente: "e-bis)  i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di  cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  alle condizioni  e  nei  limiti  previsti  dall'articolo  8  del  medesimo decreto;".
 3.  Sono  abrogate  le  seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni: a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10; b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17; c) l'articolo 20; d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.
 4.  Il  comma  3  dell'articolo  105  del  TUIR  e'  sostituito dal seguente:  "3.  L'ammontare  del  TFR  annualmente  destinato a forme pensionistiche  complementari  e'  deducibile  nella  misura prevista dall'articolo  10,  comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
 5.  All'articolo  24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-quater.  Sulla  parte  imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari  di  cui  all'articolo  50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR  e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".
 6.  Sono  abrogati  altresi'  l'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo  18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo  23  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 7.  Sono  abrogati  i  commi  5  e  6  dell'articolo  5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
 8.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  23,  comma  5, e' abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. --------------- AGGIORNAMENTO (2)
 Si  riporta  in  nota il testo del comma 2 del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296: ((2.  La  lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: "e-bis)  i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di  cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  alle condizioni  e  nei  limiti  previsti  dall'articolo  8  del  medesimo decreto.  Alle  medesime  condizioni  ed entro gli stessi limiti sono deducibili   i   contributi   versati   alle   forme   pensionistiche complementari  istituite  negli  Stati  membri  dell'Unione europea e negli  Stati  aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4  settembre  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre  1996,  e  successive  modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo  11,  comma  4,  lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239")). L. L. 296/2006 entra in vigore il 01/01/2007.
 
 
 
 Note all'art. 21:
 -   Il  testo  dell'art.  52  del  citato  decreto  del
 Presidente   della   Repubblica   n.  917  del  1986,  come
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 "Art.   52   [48-bis]   (Determinazione   dei   redditi
 assimilati  a quelli di lavoro dipendente). - Ai fini della
 determinazione  dei  redditi  assimilati a quelli di lavoro
 dipendente  si applicano le disposizioni dell'art. 51 salvo
 quanto di seguito specificato:
 a) [ai  fini  della determinazione del reddito di cui
 alla  lettera  a)  del  comma  1 dell'art. 50, i contributi
 versati  alle  forme  pensionistiche complementari previste
 dal   decreto   legislativo  21 aprile  1993,  n.  124  dai
 lavoratori  soci o dalle cooperative di produzione e lavoro
 non  concorrono a formare il reddito fino ad un importo non
 superiore  al  6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire,
 dell'imponibile   rilevante  ai  fini  della  contribuzione
 previdenziale obbligatoria];
 a-bis)  ai  fini  della determinazione del reddito di
 cui  alla  lettera e)  del comma 1 dell'art. 50, i compensi
 percepiti  dal  personale dipendente del Servizio sanitario
 nazionale      per     l'attivita'     libero-professionale
 intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
 a   seguito   di   autorizzazione  del  direttore  generale
 dell'azienda  sanitaria, costituiscono reddito nella misura
 del 75 per cento;
 b) ai  fini  della determinazione delle indennita' di
 cui   alla  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  50,  non
 concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate
 ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro
 che  esercitano  le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
 della  Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche'
 l'erogazione  di  tali  somme  e  i  relativi criteri siano
 disposti   dagli   organi   competenti   a   determinare  i
 trattamenti  dei  soggetti  stessi. Gli assegni vitalizi di
 cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 50, sono
 assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva
 da  fonti  riferibili a trattenute effettuate al percettore
 gia'  assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e'
 determinata,  per  ciascun  periodo  d'imposta,  in  misura
 corrispondente  al  rapporto  complessivo  delle trattenute
 effettuate,  assoggettate  a  ritenute  fiscali, e la spesa
 complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato
 separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni
 stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
 c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere
 h)  e  i)  del  comma  1  dell'art.  50 non si applicano le
 disposizioni  del  predetto  art. 51. Le predette rendite e
 assegni  si  presumono  percepiti,  salvo  prova contraria,
 nella  misura  e  alle  scadenze  risultanti  dai  relativi
 titoli.  [Le  rendite  costituiscono  reddito per il 60 per
 cento    dell'ammontare   lordo   percepito   nel   periodo
 d'imposta];
 d) per  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui alla
 lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 50, comunque erogate,
 si  applicano  le disposizioni dell'art. 11 e quelle di cui
 all'art.  23,  comma  6  del decreto legislativo 5 dicembre
 2005, n. 252;
 d-bis)  i compensi di cui alla lettera l) del comma 1
 dell'art.  50,  percepiti  dai soggetti che hanno raggiunto
 l'eta'  prevista dalla vigente legislazione per la pensione
 di  vecchiaia  e  che  possiedono un reddito complessivo di
 importo  non  superiore  a  lire  18 milioni al netto della
 deduzione  prevista  dall'art. 10, comma 3-bis per l'unita'
 immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
 relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che
 eccede  complessivamente  nel  periodo  d'imposta  lire sei
 milioni;
 d-ter)  per le prestazioni pensionistiche di cui alla
 lettera  h-bis) del comma 1, dell'art. 50, erogate in forma
 capitale  a seguito di riscatto della posizione individuale
 ai  sensi  dell'art.  10,  comma 1, lettera c), del decreto
 legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,  diverso  da quello
 esercitato  a  seguito di pensionamento o di cessazione del
 rapporto  di  lavoro  per  mobilita'  o per altre cause non
 dipendenti  dalla volonta' delle parti, non si applicano le
 disposizioni  del richiamato art. 51. Le stesse assumono al
 netto   dei   redditi  gia'  assoggettati  ad  imposta,  se
 determinabili.".
 -  Il  testo  dell'art. 10, comma 1, del citato decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del 1986, come
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 "Art.   10   (Oneri   deducibili).  -  1.  Dal  reddito
 complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella
 determinazione   dei   singoli  redditi  che  concorrono  a
 formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
 a) i  canoni,  livelli, censi ed altri oneri gravanti
 sui  redditi  degli  immobili  che  concorrono a formare il
 reddito  complessivo,  compresi  i  contributi  ai consorzi
 obbligatori  per  legge  o  in  dipendenza di provvedimenti
 della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
 contributi agricoli unificati;
 b) le  spese mediche e quelle di assistenza specifica
 necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o
 menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3
 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
 a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per
 effetto  di  contributi  o di premi di assicurazione da lui
 versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
 che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
 redditi   che   concorrono   a  formarlo;  si  considerano,
 altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
 rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur
 essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
 reddito;
 c) gli  assegni  periodici corrisposti al coniuge, ad
 esclusione  di  quelli destinati al mantenimento dei figli,
 in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
 scioglimento  o annullamento del matrimonio o di cessazione
 dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da
 provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
 d) gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza di
 testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
 risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
 assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
 433 del codice civile;
 d-bis)  le somme restituite al soggetto erogatore, se
 hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
 e) i   contributi   previdenziali   ed  assistenziali
 versati  in  ottemperanza  a disposizioni di legge, nonche'
 quelli  versati  facoltativamente alla gestione della forma
 pensionistica  obbligatoria  di  appartenenza, ivi compresi
 quelli  per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
 altresi'  deducibili  i  contributi versati al fondo di cui
 all'art.  1  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
 565.  I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
 limiti ivi stabiliti;
 e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
 complementari  di  cui  al  decreto  legislativo 5 dicembre
 2005,  n.  252,  alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti
 dall'art. 8 del medesimo decreto;
 e-ter)  i contributi versati ai fondi integrativi del
 Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
 dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
 non  superiore  a  lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002.
 Per  gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in
 lire  3 milioni,  aumentato  a  lire 3.500.000 per gli anni
 2005  e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i
 contributi  versati  nell'interesse  delle persone indicate
 nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
 la  deduzione  spetta  per  l'ammontare  non  dedotto dalle
 persone  stesse,  fermo restando l'importo complessivamente
 stabilito;
 f) le  somme  corrisposte  ai dipendenti, chiamati ad
 adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in
 ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
 dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
 g) i  contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
 in  favore  delle  organizzazioni non governative idonee ai
 sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
 un  importo  non  superiore  al  2  per  cento  del reddito
 complessivo dichiarato;
 h) le    indennita'   per   perdita   dell'avviamento
 corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
 di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
 usi diversi da quello di abitazione;
 i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
 di  2  milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
 il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
 l)  le  erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
 21,  comma  1,  della  legge  22 novembre  1988,  n. 517, e
 all'art.  3,  comma  2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
 nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
 l-bis)  il  cinquanta per cento delle spese sostenute
 dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
 adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
 I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 l-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per  il
 pagamento  degli  oneri  difensivi  dei soggetti ammessi al
 patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
 da persone fisiche;
 l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
 a  favore  di  universita', fondazioni universitarie di cui
 all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
 e  di  istituzioni  universitarie  pubbliche, degli enti di
 ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
 Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
 ricerca,  ivi  compresi  l'Istituto  superiore di sanita' e
 l'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del
 lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.".
 -  Il  testo  dell'art. 10, comma 2, del citato decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del 1986, come
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 "Art. 10 (Oneri deducibili).
 "2.  Le  spese  di cui alla lettera b) del comma 1 sono
 deducibili  anche  se  sono  state sostenute per le persone
 indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione
 si  applica  altresi'  per gli oneri di cui alla lettera e)
 del   comma  1  relativamente  alle  persone  indicate  nel
 medesimo  art.  433  del  codice  civile  se  fiscalmente a
 carico.  Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire
 3.000.000,  i  medesimi  oneri  versati  per gli addetti ai
 servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.".
 -  Il  testo  dell'art. 17, comma 1, del citato decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del 1986, come
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 "Art.  17 [16] (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
 applica separatamente sui seguenti redditi:
 a)  trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
 del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
 denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
 dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
 e  g)  del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui
 all''art.  2122 del codice civile; altre indennita' e somme
 percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
 dei  predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
 le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
 quelle  attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
 ai  sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
 e  i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
 sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
 procedure    esecutive,    a   seguito   di   provvedimenti
 dell'autorita'  giudiziaria  o di transazioni relativi alla
 risoluzione del rapporto di lavoro;
 a-bis) (abrogata);
 b) emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di lavoro
 dipendente  riferibili  ad  anni  precedenti, percepiti per
 effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
 atti  amministrativi  sopravvenuti  o  per  altre cause non
 dipendenti  dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
 e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2
 dell'art. 49;
 c) indennita'   percepite   per   la  cessazione  dei
 rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa, di
 cui  al  comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennita'
 risulta  da  atto  di  data  certa anteriore all'inizio del
 rapporto  nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i valori
 comunque  percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
 anche  se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
 esecutive,   a   seguito  di  provvedimenti  dell'autorita'
 giudiziaria  o di transazioni relativi alla risoluzione dei
 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 c-bis)  l'indennita'  di mobilita' di cui all'art. 7,
 comma  5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
 di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1-bis  del
 decreto-legge  10 giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1994,  n.  489,
 corrisposti anticipatamente;
 d) indennita'   per  la  cessazione  di  rapporti  di
 agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
 e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
 notarili;
 f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
 termine  dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
 dell'art.  4  della  legge  23 marzo  1981,  n.  91, se non
 rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
 g) plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,
 realizzate  mediante  cessione  a titolo oneroso di aziende
 possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
 dipendenza  di  liquidazione, anche concorsuale, di imprese
 commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
 g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
 dell'art.  67  realizzate  a  seguito  di cessioni a titolo
 oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
 edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
 momento della cessione;
 h) indennita'  per  perdita dell'avviamento spettanti
 al  conduttore  in  caso  di  cessazione della locazione di
 immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
 abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie
 spettanti al precedente titolare;
 i)  indennita'  spettanti  a  titolo di risarcimento,
 anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella
 perdita di redditi relativi a piu' anni;
 l)  redditi  compresi  nelle  somme  attribuite o nel
 valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'
 indicate  nell'art.  5  nei  casi  di recesso, esclusione e
 riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del
 socio,   e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di
 liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se
 il  periodo  di  tempo intercorso tra la costituzione della
 societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
 la  deliberazione  di  riduzione del capitale, la morte del
 socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
 anni;
 m) [redditi  compresi  nelle  somme  attribuite o nel
 valore  normale  dei  beni  assegnati  ai  soci di societa'
 soggette  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
 nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
 anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
 costituzione  della societa', la comunicazione del recesso,
 la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
 liquidazione e' superiore a cinque anni];
 n) redditi  compresi nelle somme o nel valore normale
 dei  beni  attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti e dei
 titoli  di  cui  alle  lettere  a), b), f) e g) del comma 1
 dell'art.  44,  quando  non  sono  soggetti a ritenuta alla
 fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
 periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
 cinque anni;
 n-bis)  somme  conseguite  a  titolo  di  rimborso di
 imposte  o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
 quali  si  e' fruito della detrazione in periodi di imposta
 precedenti.  La  presente  disposizione non si applica alle
 spese  rimborsate  di cui all'art. 15, comma 1, lettera c),
 quinto e sesto periodo.".
 -  Il  testo  dell'art. 52, comma 1, del citato decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del 1986, come
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 "Art.   52   [48-bis]   (Determinazione   dei   redditi
 assimilati  a  quelli  di  lavoro dipendente). - 1. Ai fini
 della  determinazione  dei  redditi  assimilati a quelli di
 lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 51
 salvo quanto di seguito specificato:
 a) [ai  fini  della determinazione del reddito di cui
 alla  lettera  a)  del  comma  1 dell'art. 50, i contributi
 versati  alle  forme  pensionistiche complementari previste
 dal   decreto   legislativo  21 aprile  1993,  n.  124  dai
 lavoratori  soci o dalle cooperative di produzione e lavoro
 non  concorrono a formare il reddito fino ad un importo non
 superiore  al  6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire,
 dell'imponibile   rilevante  ai  fini  della  contribuzione
 previdenziale obbligatoria];
 a-bis)  ai  fini  della determinazione del reddito di
 cui  alla  lettera e)  del comma 1 dell'art. 50, i compensi
 percepiti  dal  personale dipendente del Servizio sanitario
 nazionale      per     l'attivita'     libero-professionale
 intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
 a   seguito   di   autorizzazione  del  direttore  generale
 dell'azienda  sanitaria, costituiscono reddito nella misura
 del 75 per cento;
 b)  ai  fini della determinazione delle indennita' di
 cui   alla  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  50,  non
 concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate
 ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro
 che  esercitano  le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
 della  Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche'
 l'erogazione  di  tali  somme  e  i  relativi criteri siano
 disposti   dagli   organi   competenti   a   determinare  i
 trattamenti  dei  soggetti  stessi. Gli assegni vitalizi di
 cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 50, sono
 assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva
 da  fonti  riferibili a trattenute effettuate al percettore
 gia'  assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e'
 determinata,  per  ciascun  periodo  d'imposta,  in  misura
 corrispondente  al  rapporto  complessivo  delle trattenute
 effettuate,  assoggettate  a  ritenute  fiscali, e la spesa
 complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato
 separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni
 stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
 c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere
 h)  e  i)  del  comma  1  dell'art.  50 non si applicano le
 disposizioni  del  predetto  art. 51. Le predette rendite e
 assegni  si  presumono  percepiti,  salvo  prova contraria,
 nella  misura  e  alle  scadenze  risultanti  dai  relativi
 titoli.  [Le  rendite  costituiscono  reddito per il 60 per
 cento    dell'ammontare   lordo   percepito   nel   periodo
 d'imposta];
 d) per  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui alla
 lettera  h-bis) del comma 1, dell'art. 50, erogate in forma
 periodica  non  si applicano le disposizioni del richiamato
 art.  51.  Le  stesse  si  assumono  al  netto  della parte
 corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e di
 quelli  di  cui  alla  lettera  g-quinquies)  del  comma 1,
 dell'art. 44, se determinabili;
 d-bis)  i compensi di cui alla lettera l) del comma 1
 dell'art.  50,  percepiti  dai soggetti che hanno raggiunto
 l'eta'  prevista dalla vigente legislazione per la pensione
 di  vecchiaia  e  che  possiedono un reddito complessivo di
 importo  non  superiore  a  lire  18 milioni al netto della
 deduzione  prevista  dall'art. 10, comma 3-bis per l'unita'
 immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  per le
 relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che
 eccede  complessivamente  nel  periodo  d'imposta  lire sei
 milioni;
 d-ter) (( abrogata);
 - Il testo dell'art. 105 del citato decreto del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del 1986, come
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 "Art.   105   [70]   (Accantonamenti  di  quiescenza  e
 previdenza).  -  1. Gli  accantonamenti  ai  fondi  per  le
 indennita'  di  fine  rapporto e ai fondi di previdenza del
 personale  dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117 del
 codice  civile,  se  costituiti  in  conti  individuali dei
 singoli  dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote
 maturate  nell'esercizio  in  conformita' alle disposizioni
 legislative  e  contrattuali  che  regolano  il rapporto di
 lavoro dei dipendenti stessi.
 2.  I  maggiori accantonamenti necessari per adeguare i
 fondi  a sopravvenute modificazioni normative e retributive
 sono  deducibili  nell'esercizio dal quale hanno effetto le
 modificazioni  o per quote costanti nell'esercizio stesso e
 nei due successivi.
 3.  L'ammontare  del  TFR annualmente destinato a forme
 pensionistiche  complementari  e'  deducibile  nella misura
 prevista  dall'art.  10,  comma  1, del decreto legislativo
 5 dicembre 2005, n. 252.
 4.  Le  disposizioni  dei commi 1 e 2 valgono anche per
 gli   accantonamenti   relativi  alle  indennita'  di  fine
 rapporto  di  cui  all'art.  17,  comma 1, lettere c), d) e
 f).".
 -   Il  testo  dell'art.  24  del  citato  decreto  del
 Presidente   della   Repubblica   n.  600  del  1973,  come
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 "Art.  24  (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
 lavoro  dipendente).  - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
 dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47,
 comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre  1986,  n.  917,  devono  operare  all'atto del
 pagamento   degli  stessi,  con  obbligo  di  rivalsa,  una
 ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
 persone  fisiche  sulla  parte imponibile di detti redditi,
 determinata  a  norma  dell'art.  48-bis del predetto testo
 unico.  Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti
 redditi  non  trovi  capienza,  in  tutto  o  in parte, sui
 contestuali  pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a
 versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
 della  ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte
 le  disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2,
 3  e  4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art.
 16,  comma  1,  lettera  c),  del  medesimo testo unico, la
 ritenuta e' operata a titolo di acconto nella misura del 20
 per cento.
 1-bis.  Sulla  parte  imponibile  dei  compensi  di cui
 all'art.  48-bis,  comma 1, lettera d-bis), del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e'
 operata  una  ritenuta  a  titolo  d'imposta con l'aliquota
 prevista  per  il  primo  scaglione  di reddito, maggiorata
 delle addizionali vigenti.
 1-ter.  Sulla  parte  imponibile  dei  redditi  di  cui
 all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, in materia di
 redditi   assimilati   a   quelli   di  lavoro  dipendente,
 corrisposti  a  soggetti non residenti, deve essere operata
 una  ritenuta  a  titolo  d'imposta nella misura del 30 per
 cento.
 1-quater.  Sulla  parte  imponibile  delle  prestazioni
 pensionistiche  complementari  di cui all'art. 50, comma 1,
 lettera  h-bis)  del  TUIR  e'  operata  una  ritenuta  con
 l'aliquota  stabilita  dagli  articoli 11  e 14 del decreto
 legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.".
 -  Il  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47
 (Riforma   della   disciplina   fiscale   della  previdenza
 complementare,  a  norma  dell'art. 3 della legge 13 maggio
 1999,  n.  133),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
 9 marzo 2000, n. 57, S.O.
 -  Il  testo  dell'art.  23  del decreto del Presidente
 della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 (Disposizioni
 comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
 redditi),  come  modificato  dal  presente  decreto,  e' il
 seguente:
 "Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
 1.  Gli  enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
 del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del
 predetto  testo  unico  e le persone fisiche che esercitano
 imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
 unico,   o   imprese   agricole,  le  persone  fisiche  che
 esercitano  arti e professioni, nonche' il condominio quale
 sostituto  di imposta, i quali corrispondono somme e valori
 di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
 all'atto  del  pagamento  una  ritenuta a titolo di acconto
 dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche dovuta dai
 percipienti,  con  obbligo  di  rivalsa. Nel caso in cui la
 ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
 in  tutto  o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
 il  sostituito  e'  tenuto a versare al sostituto l'importo
 corrispondente all'ammontare della ritenuta.
 1-bis.   I   soggetti   che   adempiono  agli  obblighi
 contributivi  sui  redditi  di  lavoro  dipendente prestato
 all'estero  di  cui all'art. 48, concernente determinazione
 del  reddito  di  lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
 unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
 devono in ogni caso operare le relative ritenute.
 2. La ritenuta da operare e' determinata:
 a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
 cui  all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  quelli indicati alle
 successive  lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
 di  paga,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito delle
 persone   fisiche,  ragguagliando  al  periodo  di  paga  i
 corrispondenti  scaglioni  annui di reddito, al netto delle
 deduzioni  di  cui  agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del
 medesimo  testo  unico,  rapportate  al  periodo stesso. Le
 deduzioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del citato testo
 unico  sono  riconosciute  se  il  percipiente  dichiara di
 avervi  diritto,  indica  le  condizioni  di spettanza e si
 impegna   a   comunicare   tempestivamente   le   eventuali
 variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi
 di imposta successivi;
 b) sulle  mensilita'  aggiuntive e sui compensi della
 stessa  natura,  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito
 delle    persone    fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
 corrispondenti scaglioni annui di reddito;
 c) sugli   emolumenti   arretrati  relativi  ad  anni
 precedenti  di  cui  all'art.  16, comma 1, lettera b), del
 citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
 stesso  testo  unico,  intendendo  per  reddito complessivo
 netto  l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
 corrisposti   dal   sostituto  al  sostituito  nel  biennio
 precedente,   al   netto   delle   deduzioni  di  cui  agli
 articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
 d)  sulla  parte  imponibile  del trattamento di fine
 rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e delle altre
 indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
 del  citato  testo  unico  con i criteri di cui all'art. 17
 dello stesso testo unico;
 d-bis) (abrogata);
 e) sulla parte imponibile delle somme i valori di cui
 all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art.
 16,   comma  1,  lettera  a),  dello  stesso  testo  unico,
 corrisposti  agli  eredi  del  lavoratore  dipendente,  con
 l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
 3.  I  soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
 entro  il  28 febbraio  dell'anno  successivo e, in caso di
 cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
 il  conguaglio  tra  le  ritenute  operate  sulle somme e i
 valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
 dovuta  sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
 tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12,
 commi  1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
 cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
 1986,   n.   917,   e  successive  modificazioni,  e  delle
 detrazioni  eventualmente  spettanti  a  norma dell'art. 15
 dello  stesso  testo unico, e successive modificazioni, per
 oneri  a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato
 trattenute,  nonche',  limitatamente  agli  oneri di cui al
 comma  1,  lettere  c)  e  f),  dello  stesso articolo, per
 erogazioni  in  conformita'  a  contratti  collettivi  o ad
 accordi  e  regolamenti  aziendali.  In  caso di incapienza
 delle  retribuzioni  a  subire  il  prelievo  delle imposte
 dovute  in  sede  di  conguaglio  di  fine  anno  entro  il
 28 febbraio   dell'anno   successivo,  il  sostituito  puo'
 dichiarare  per  iscritto  al sostituto di volergli versare
 l'importo   corrispondente  alle  ritenute  ancora  dovute,
 ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il prelievo sulle
 retribuzioni  dei  periodi  di  paga  successivi al secondo
 dello  stesso  periodo  di imposta. Sugli importi di cui e'
 differito  il  pagamento  si applica l'interesse in ragione
 dello  0,50  per cento mensile, che e' trattenuto e versato
 nei termini e con le modalita' previste per le somme cui si
 riferisce.  L'importo  che al termine del periodo d'imposta
 non  e'  stato  trattenuto  per  cessazione del rapporto di
 lavoro  o  per  incapienza  delle  retribuzioni deve essere
 comunicato   all'interessato   che   deve   provvedere   al
 versamento   entro   il  15 gennaio  dell'anno  successivo.
 [Qualora  le  comunicazioni delle indennita' e dei compensi
 di  cui  all'art. 47, comma 1, lettera b), del citato testo
 unico   pervengano   al  sostituto  oltre  il  termine  del
 12 gennaio  del  periodo  d'imposta  successivo, di esse lo
 stesso  terra' conto ai fini delle operazioni di conguaglio
 del  periodo  d'imposta successivo]. Se alla formazione del
 reddito  di  lavoro  dipendente  concorrono  somme o valori
 prodotti   all'estero   le  imposte  ivi  pagate  a  titolo
 definitivo  sono  ammesse  in detrazione fino a concorrenza
 dell'imposta   relativa   ai   predetti   redditi  prodotti
 all'estero.  La  disposizione  del  periodo  precedente  si
 applica  anche  nell'ipotesi  in  cui  le  somme o i valori
 prodotti  all'estero  abbiano concorso a formare il reddito
 di  lavoro  dipendente  in periodi d'imposta precedenti. Se
 concorrono   redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri  la
 detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
 4.   Ai   fini   del  compimento  delle  operazioni  di
 conguaglio  di  fine  anno  il  sostituito puo' chiedere al
 sostituto  di  tenere  conto  anche  dei  redditi di lavoro
 dipendente,  o  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente,
 percepiti  nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
 tal   fine  il  sostituito  deve  consegnare  al  sostituto
 d'imposta,  entro  il  12  del  mese di gennaio del periodo
 d'imposta  successivo a quello in cui sono stati percepiti,
 la  certificazione  unica  concernente  i redditi di lavoro
 dipendente,  o  assimilati  a  quelli di lavoro dipendente,
 erogati  da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati da
 soggetti  non  obbligati  ad  effettuare le ritenute. [Alla
 consegna  della suddetta certificazione unica il sostituito
 deve  anche  comunicare  al  sostituto  quale delle opzioni
 previste  al  comma  precedente intende adottare in caso di
 incapienza  delle  retribuzioni  a subire il prelievo delle
 imposte].  La  presente  disposizione  non  si  applica  ai
 soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
 5.  [Le  disposizioni dei precedenti commi si applicano
 anche   alle   persone   fisiche   che  esercitano  arti  e
 professioni,  ai  sensi dell'art. 49, del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917,  quando
 corrispondono  somme  e  valori  di  cui all'art. 48, dello
 stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione
 del loro reddito di lavoro autonomo.
 -  Il  testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
 n. 80 del 1992, come modificato dal presente decreto, e' il
 seguente:
 "Art.   5   (Disposizioni   in  materia  di  previdenza
 complementare). - 1. Fino alla data di entrata in vigore di
 norme  in  materia  di  previdenza complementare, contro il
 rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da
 parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure
 di  cui  all'art.  1  dei  contributi  dovuti  per forme di
 previdenza   complementare   di   cui  all'art.  9-bis  del
 decreto-legge   29 marzo 1991,   n.  103,  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  1° giugno  1991,  n. 166, per
 prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti,
 e'  istituito  presso l'Istituto nazionale della previdenza
 sociale un apposito Fondo di garanzia.
 2.  Nel  caso  in cui, a seguito dell'omesso o parziale
 versamento  dei  contributi  di cui al comma 1 ad opera del
 datore   di   lavoro,   non  possa  essere  corrisposta  la
 prestazione   alla   quale   avrebbe   avuto   diritto,  il
 lavoratore,  ove  il  suo credito sia rimasto in tutto o in
 parte   insoddisfatto  in  esito  ad  una  delle  procedure
 indicate  al  comma 1, puo' richiedere al Fondo di garanzia
 di integrare presso la gestione di previdenza complementare
 interessata i contributi risultanti omessi.
 3.  Il  Fondo e' surrogato di diritto al lavoratore per
 l'equivalente  dei  contributi  omessi, versati a norma del
 comma 2.
 4.   La   garanzia   prevista  dalle  disposizioni  che
 precedono  opera  nei confronti degli obblighi contributivi
 inerenti  periodi successivi alla data di entrata in vigore
 del presente decreto legislativo.
 5. (Abrogato).
 6. (Abrogato).
 
 
 
 
 |  | Art. 22 Disposizioni finanziarie
 
 1.  Al  fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo,  volti  al  rafforzamento  della  vigilanza  sulle forme pensionistiche   complementari   e  alla  realizzazione  di  campagne informative  intese  a  promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme  pensionistiche  complementari e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.
 2.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto legislativo,  per  gli anni a decorrere al 2005, si provvede mediante utilizzazione  dello  stanziamento previsto all'articolo 13, comma 1, del   decreto-legge   14   marzo   2005,   n.   35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
 
 
 
 Note all'art. 22:
 -  Il  testo  dell'art.  13, comma 1, del decreto-legge
 14 marzo  2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del
 Piano  di  azione  per  lo  sviluppo  economico,  sociale e
 territoriale),  convertito,  con modificazioni, dalla legge
 14 maggio 2005, n. 80, e' il seguente:
 "Art.   13.   Disposizioni  in  materia  di  previdenza
 complementare,  per  il  potenziamento degli ammortizzatori
 sociali  e  degli  incentivi  al reimpiego nonche' conferma
 dell'indennizzabilita'  della  disoccupazione  nei  casi di
 sospensione dell'attivita' lavorativa.
 1.  Al  fine  di  sostenere l'apparato produttivo anche
 attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative
 in  materia  di previdenza complementare previste dall'art.
 1,  comma  2,  della  legge  23 agosto  2004,  n.  243,  e'
 autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della medesima
 legge,  la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200
 milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e 530 milioni di euro a
 decorrere  dall'anno  2007.  Al relativo onere si provvede,
 quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di
 euro per l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno 2007,
 mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
 iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
 nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
 corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
 Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  allo  scopo
 parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14
 milioni di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte
 delle  maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art.
 7,  comma  3,  quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007,
 mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
 spesa  di  cui all'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
 468,   come   determinata   dalla  tabella  C  della  legge
 30 dicembre 2004, n. 311.".
 
 
 
 
 |  | Art. 23 Entrata in vigore e norme transitorie
 
 1.  Il  presente  decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16,  comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  del presente decreto   legislativo   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.  I  contratti  di  assicurazione di carattere previdenziale stipulati  fino  alla  data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati  dalle  disposizioni  vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.
 2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalita' tacite   di   conferimento   del   TFR   alle   forme  pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in  possesso  dei  requisiti  di  accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo  10,  comma  3, limitatamente al periodo in cui sussista tale  situazione  e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono  tuttavia  conferire il TFR secondo le modalita' esplicate di cui  all'articolo  8,  comma  7, e in questo caso l'azienda beneficia delle  agevolazioni  previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.((1))
 3.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la  COVIP  emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base  dei  contenuti  del  presente  decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007: a) tutte  le  forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle
 citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo; b) le   imprese   di   assicurazione,  per  le  forme  pensionistiche
 individuali  attuate  prima della predetta data mediante contratti
 di assicurazione sulla vita, provvedono:
 1)  alla  costituzione  del  patrimonio autonomo e separato di cui
 all'articolo  13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti
 a    copertura   dei   relativi   impegni   secondo   criteri   di
 proporzionalita' dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;
 2)  alla  predisposizione  del regolamento di cui all'articolo 13,
 comma 3.
 4.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto  la  relativa  autorizzazione  o  approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove   adesioni  anche  con  riferimento  al  finanziamento  tramite conferimento del TFR.
 5.  Per  i  soggetti  che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto legislativo  le disposizioni concernenti la deducibilita' dei premi e contributi  versati  e  il  regime  di  tassazione  delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi  soggetti,  relativamente  alle  prestazioni maturate fino a tale  data,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione  dell'articolo  20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le  prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli   uffici   finanziari   non   hanno   provveduto   a  tale  data, all'iscrizione  a  ruolo  per  le  maggiori  imposte  dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non  si  da'  luogo  all'attivita'  di  riliquidazione  prevista  dal medesimo  secondo  periodo  del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.
 6.  Fino  all'emanazione  del  decreto  legislativo  di  attuazione dell'articolo  1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243,   ai   dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni  di  cui all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   si  applica  esclusivamente  ed  integralmente  la  previgente normativa.
 7.  Per  i lavoratori assuunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che  entro  tale  data  risultino  iscritti  a  forme  pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: a) alle  contribuzioni  versate  dalla  data di entrata in vigore del
 presente  decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e
 5 dell'articolo 8; b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicenbre 2007
 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di
 entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando
 la   possibilita'  di  richiedere  la  liquidazione  della  intera
 prestazione  pensionistica  complementare  in  capitale secondo il
 valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla
 data  del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla
 data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, e' concessa la
 facolta'  al  singolo  iscritto  di  optare per l'applicazione del
 regime di cui all'articolo 11.((1))
 8.  Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente  decreto  legislativo  si  applicano, per quanto riguarda la modalita'   di   conferimento   del   TFR,  le  disposizioni  di  cui all'articolo  8,  comma  7,  e  il  termine  di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008. ((1)) ((2))((4))
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli -------------- AGGIORNAMENTO (1)
 Si riporta in nota il testo dei commi 2, 7, 8 del presente articolo a  seguito  delle modifiche introdotte dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 30/01/2006, n. 24: 2.  Le  norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalita' tacite   di   conferimento   del   TFR   alle   forme  pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in  possesso  dei  requisiti  di  accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo  10,  comma  3, limitatamente al periodo in cui sussista tale  situazione  e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono  tuttavia conferire il TFR secondo le modalita' ((esplicite)) di  cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle  agevolazioni  previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia. 7.  Per i lavoratori ((assunti)) antecedentemente al 29 aprile 1993 e che  entro  tale  data  risultino  iscritti  a  forme  pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: 8.  Ai  lavoratori  assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda ((le)) modalita'   di   conferimento   del   TFR,  le  disposizioni  di  cui all'articolo  8,  comma  7,  e  il  termine  di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008. Le suddette modifiche entrano in vigore il 30/01/2006. -------------- AGGIORNAMENTO (2)
 Si  riporta  in nota il testo del presente articolo a seguito delle modifiche intodotte dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296: 1.  Il  presente  decreto legislativo entra in vigore il ((1° gennaio 2007)),  salvo  per  quanto  attiene  alle  disposizioni  di cui agli articoli  16,  comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello della pubblicazione del presente   decreto   legislativo   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana.  I  contratti  di  assicurazione  di  carattere previdenziale  stipulati  fino  alla  data  del  ((31 dicembre 2006)) continuano  ad  essere  disciplinati  dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.
 2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalita' tacite   di   conferimento   del   TFR   alle   forme  pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in  possesso  dei  requisiti  di  accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo  10,  comma  3, limitatamente al periodo in cui sussista tale  situazione  e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono  tuttavia  conferire il TFR secondo le modalita' esplicite di cui  all'articolo  8,  comma  7, e in questo caso l'azienda beneficia delle  agevolazioni  previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia. .
 3.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la  COVIP  emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base  dei  contenuti del presente decreto legislativo. ((Per ricevere nuove  adesioni,  anche  con  riferimento  al  finanziamento  tramite conferimento del TFR: )) a) tutte  le  forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle
 citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo; b) le   imprese   di   assicurazione,  per  le  forme  pensionistiche
 individuali  attuate  prima della predetta data mediante contratti
 di assicurazione sulla vita, provvedono:
 1)  alla costituzione ((, entro il 31 marzo 2007,)) del patrimonio
 autonomo   e  separato  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  con
 l'individuazione  degli  attivi  posti  a  copertura  dei relativi
 impegni  secondo  criteri  di  proporzionalita' dei valori e delle
 tipologie degli attivi stessi;
 2)  alla  predisposizione  del regolamento di cui all'articolo 13,
 comma 3.
 ((3-bis.  Per  le forme pensionistiche complementari di cui agli
 articoli  12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in
 materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo
 di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.))
 ((4.  A  decorrere  dal  l°  gennaio  2007, le forme pensionistiche complementari  che  hanno  provveduto  agli  adeguamenti  di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo  le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni  anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del  TFR.  Relativamente  a  tali  adesioni,  le forme pensionistiche complementari  che  entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della  COVIP,  anche  tramite  procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo   19,   comma   2,   lettera   b),  l'autorizzazione  o l'approvazione  in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi' provveduto,  per  quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui  al  comma  3,  lettera  b),  n. l), ricevono, a decorrere dal 1° luglio  2007,  il  versamento  del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il l° gennaio 2007  e  il  30  giugno  2007.  Con  riguardo  ai  lavoratori  di cui all'articolo  8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si  applica  relativamente  al versamento del residuo TFR. Qualora la forma  pensionistica  complementare  non  abbia  ricevuto entro il 30 giugno  2007  la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente e'  consentito  trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra  forma  pensionistica  complementare,  anche  in  mancanza  del periodo  minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6)).
 ((4-bis.  Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di  entrata  in  vigore  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere  nuove  adesioni  anche  con  riferimento  al  finanziamento tramite  conferimento  del  TFR  a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme,  ai  fini  del  conferimento  del  TFR,  devono  adeguarsi, in conformita'  delle  disposizioni emanate in attuazione dell' articolo 20,  comma  2,  del  presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007)).
 5.  Per  i  soggetti  che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto legislativo  le disposizioni concernenti la deducibilita' dei premi e contributi  versati e il regime di tassazione delle prestazioni ((. . .)) si rendono applicabili a decorrere dal ((1° gennaio 2007)). Per i medesimi  soggetti,  relativamente  ((ai  montanti  delle prestazioni accumulate))   fino   a   tale  data,  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni  previgenti  ad  eccezione  dell'articolo  20,  comma 1, secondo  periodo,  del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla  suddetta  data  per  le  quali  gli uffici finanziari non hanno provveduto  a  tale  data,  all'iscrizione  a  ruolo  per le maggiori imposte  dovute  ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del   predetto  testo  unico,  non  si  da'  luogo  all'attivita'  di riliquidazione  prevista  dal  medesimo  secondo  periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.
 6.  Fino  all'emanazione  del  decreto  legislativo  di  attuazione dell'articolo  1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243,   ai   dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni  di  cui all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   si  applica  esclusivamente  ed  integralmente  la  previgente normativa.
 7.  Per  i  lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che  entro  tale  data  risultino  iscritti  a  forme  pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: a) alle  contribuzioni  versate  dalla  data di entrata in vigore del
 presente  decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e
 5 dell'articolo 8; b) ((ai  montanti delle prestazioni)) entro il ((31 dicembre 2006))si
 applica il regime tributario vigente alla predetta data; c) ((ai  montanti  delle  prestazioni))  a  decorrere  dalla  data di
 entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando
 la   possibilita'  di  richiedere  la  liquidazione  della  intera
 prestazione  pensionistica  complementare  in  capitale secondo il
 valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla
 data  del  ((31  dicembre 2006)) sul montante accumulato a partire
 dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, e' concessa
 la  facolta'  al singolo iscritto di optare per l'applicazione del
 regime di cui all'articolo 11.
 8.  Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente  decreto  legislativo  si  applicano, per quanto riguarda le modalita'   di   conferimento   del   TFR,  le  disposizioni  di  cui all'articolo  8,  comma  7,  e  il  termine  di sei mesi ivi previsto decorre dal ((1° gennaio 2007)). La L. 296/2006 entra in vigore il 01/01/2007. -------------- AGGIORNAMENTO (4)
 Si  riporta  in nota il testo del presente articolo a seguito delle modifiche intodotte dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244: 1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16,  comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  del presente decreto   legislativo   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.  I  contratti  di  assicurazione di carattere previdenziale stipulati  fino  alla  data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati  dalle  disposizioni  vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.
 2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalita' tacite   di   conferimento   del   TFR   alle   forme  pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in  possesso  dei  requisiti  di  accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo  10,  comma  3, limitatamente al periodo in cui sussista tale  situazione  e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono  tuttavia  conferire il TFR secondo le modalita' esplicite di cui  all'articolo  8,  comma  7, e in questo caso l'azienda beneficia delle  agevolazioni  previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.
 3.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la  COVIP  emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base  dei  contenuti  del  presente decreto legislativo. Per ricevere nuove  adesioni,  anche  con  riferimento  al  finanziamento  tramite conferimento del TFR: a) tutte  le  forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle
 citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo; b) le   imprese   di   assicurazione,  per  le  forme  pensionistiche
 individuali  attuate  prima della predetta data mediante contratti
 di assicurazione sulla vita, provvedono:
 1)  alla  costituzione  ,  entro  il 31 marzo 2007, del patrimonio
 autonomo   e  separato  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  con
 l'individuazione  degli  attivi  posti  a  copertura  dei relativi
 impegni  secondo  criteri  di  proporzionalita' dei valori e delle
 tipologie degli attivi stessi;
 2)  alla  predisposizione  del regolamento di cui all'articolo 13,
 comma 3.
 3-bis.  Per  le  forme  pensionistiche complementari di cui agli
 articoli  12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in
 materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo
 di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.
 4.  A  decorrere  dal  l°  gennaio  2007,  le  forme pensionistiche complementari  che  hanno  provveduto  agli  adeguamenti  di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo  le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni  anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del  TFR.  Relativamente  a  tali  adesioni,  le forme pensionistiche complementari  che  entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della  COVIP,  anche  tramite  procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo   19,   comma   2,   lettera   b),  l'autorizzazione  o l'approvazione  in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi' provveduto,  per  quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui  al  comma  3,  lettera  b),  n. l), ricevono, a decorrere dal 1° luglio  2007,  il  versamento  del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il l° gennaio 2007  e  il  30  giugno  2007.  Con  riguardo  ai  lavoratori  di cui all'articolo  8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si  applica  relativamente  al versamento del residuo TFR. Qualora la forma  pensionistica  complementare  non  abbia  ricevuto entro il 30 giugno  2007  la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente e'  consentito  trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra  forma  pensionistica  complementare,  anche  in  mancanza  del periodo  minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6.
 4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata  in  vigore  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421, possono ricevere  nuove  adesioni  anche  con  riferimento  al  finanziamento tramite  conferimento  del  TFR  a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme,  ai  fini  del  conferimento  del  TFR,  devono  adeguarsi, in conformita'  delle  disposizioni emanate in attuazione dell' articolo 20,  comma  2,  del  presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007.
 5.  Per  i  soggetti  che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto legislativo  le disposizioni concernenti la deducibilita' dei premi e contributi  versati  e  il  regime di tassazione delle prestazioni si rendono  applicabili  a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a  tale  data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione  dell'articolo  20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le  prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli   uffici   finanziari   non   hanno   provveduto   a  tale  data, all'iscrizione  a  ruolo  per  le  maggiori  imposte  dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non  si  da'  luogo  all'attivita'  di  riliquidazione  prevista  dal medesimo  secondo  periodo  del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.
 6.  Fino  all'emanazione  del  decreto  legislativo  di  attuazione dell'articolo  1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243,   ai   dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni  di  cui all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   si  applica  esclusivamente  ed  integralmente  la  previgente normativa.
 7.  Per  i  lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che  entro  tale  data  risultino  iscritti  a  forme  pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: a) alle  contribuzioni  versate  dalla  data di entrata in vigore del
 presente  decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e
 5 dell'articolo 8; b) ai  montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006si applica
 il regime tributario vigente alla predetta data; c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in
 vigore   del  presente  decreto  legislativo,  ferma  restando  la
 possibilita'   di   richiedere   la   liquidazione   della  intera
 prestazione  pensionistica  complementare  in  capitale secondo il
 valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla
 data  del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla
 data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, e' concessa la
 facolta'  al  singolo  iscritto  di  optare per l'applicazione del
 regime di cui all'articolo 11.
 ((7-bis.   Nel   caso  di  conferimento  alla  forma  pensionistica complementare  di  quote  di  TFR  maturate entro il 31 dicembre 2006 resta   ferma,   in   occasione  dell'erogazione  delle  prestazioni, l'applicazione  delle  disposizioni  del comma 5. A tal fine le somme versate  concorrono  a  incrementare  convenzionalmente  la posizione individuale  in  corrispondenza  dei  periodi  di  formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  lo  scambio delle informazioni  tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i  quali  sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma  si  applicano  per  i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007)).
 8.  Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente  decreto  legislativo  si  applicano, per quanto riguarda le modalita'   di   conferimento   del   TFR,  le  disposizioni  di  cui all'articolo  8,  comma  7,  e  il  termine  di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007. La L. 244/2007 entra in vigore il 01/01/2008.
 
 
 
 Note all'art. 23:
 -  Il testo dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del
 citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
 1986, e' il seguente:
 (omissis).
 "Gli   uffici   finanziari   provvedono  a  riliquidare
 l'imposta  in  base  all'aliquota  media  di tassazione dei
 cinque  anni  precedenti  a  quello  in  cui e' maturato il
 diritto  alla  percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando
 le  maggiori  o  le minori imposte entro il 31 dicembre del
 terzo  anno  successivo  a  quello  di  presentazione della
 dichiarazione  del  sostituto  d'imposta.  Si  applicano le
 disposizioni previste dall'art. 19, comma 1-bis.".
 -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, lettera p), della
 citata legge n. 243 del 2004, e' il seguente:
 "2.  Il  Governo, nell'esercizio della delega di cui al
 comma  1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
 speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
 previste  dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e
 dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
 ai seguenti principi e criteri direttivi:
 (omissis);
 p) applicare  i principi e i criteri direttivi di cui
 al  comma  1 e al presente comma e le disposizioni relative
 agli  incentivi  al  posticipo  del pensionamento di cui ai
 commi  da  12  a  17,  con le necessarie armonizzazioni, al
 rapporto  di  lavoro con le amministrazioni di cui all'art.
 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
 e   successive   modificazioni,  previo  confronto  con  le
 organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
 rappresentative  dei  datori e dei prestatori di lavoro, le
 regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo
 conto    delle   specificita'   dei   singoli   settori   e
 dell'interesse  pubblico  connesso  all'organizzazione  del
 lavoro   e   all'esigenza   di   efficienza   dell'apparato
 amministrativo pubblico;".
 - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
 legislativo n. 165 del 2001, si veda nota all'art. 3.
 -  Per  il testo della citata legge n. 421 del 1992, si
 veda nota all'art. 20.
 
 
 
 
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