Gazzetta n. 288 del 2005-12-12
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005
Ulteriori interventi urgenti volti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico, verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesaro', Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina. (Ordinanza n. 3478).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3305 del 31 luglio 2003 recante «Interventi urgenti volti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesaro', Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina»;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettivita' interessata, sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario, da porre in essere mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente;
Tenuto conto che la regione Siciliana ha chiesto di utilizzare per gli eventi calamitosi in questione le risorse finanziarie, annualita' 2004 e 2005, del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il che puo' essere consentito sulla base dell'ordinamento giuridico vigente, in considerazione del fatto che, venendo meno la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 225 del 1992, la situazione di criticita' ancora in atto puo' essere ricompresa nella previsione di cui alla lettera b) della art. 2 della legge n. 225 del 1992;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana in data 8 novembre 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. Il presidente della regione Siciliana e' confermato, fino al 30 settembre 2006, Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza derivante dai fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesaro', Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina, assicurando continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere in regime straordinario, e provvedendo, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere gia' programmate per il superamento dell'emergenza, sulla base di quanto disposto dall'ordinanza di protezione civile citata in premessa.
2. Per il compimento delle iniziative di cui al comma 1, il Commissario provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie spettanti alla regione Siciliana e di cui al Fondo regionale di protezione civile previsto dall'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualita' 2004 e 2005, previo accertamento della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla medesima legge.
Art. 2.
1. Per il piu' proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' avvalersi, altresi', della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
Art. 3.
1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse gia' al medesimo assegnate e di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3305/2003 citata in premessa.
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi